Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da
OL AS & LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro Piroli e Giuseppe Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta e Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di intervento del fondo di integrazione salariale per riduzione dell’orario id lavoro, formulata con istanza prot. 3301.07/02/2017.0005978 per il periodo dal 01/02/2017 al 31/01/2018, di cui alla comunicazione pubblicata sul cassetto fiscale in data 30.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, società esercente attività commerciale di vendita al dettaglio di vestiario, ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di intervento del fondo di integrazione salariale per riduzione dell’orario id lavoro, formulata con istanza prot. 3301.07/02/2017.0005978 per il periodo dal 01/02/2017 al 31/01/2018, di cui alla comunicazione pubblicata sul cassetto fiscale in data 30.11.2021, in ragione della data di presentazione della domanda, asseritamente risalente al 11 aprile 2018 e quindi successiva a quella di decadenza del 07 febbraio 2018.
2. Allega a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- che, invero, in data 7 febbraio 2017 presentava domanda di accesso al FIS, recante identificativo n. 1337518 e protocollo INPS n. 3301.07/02/2017.0005978 per il periodo 1.2.2017 – 27.1.2018, per 52 settimane di calendario, come convenuto con le rappresentanze sindacali, allegando alla domanda il relativo verbale di accordo per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale ex D.L. 14.9.2015, n. 148” del 31.1.2017, nel quale si prevedeva che “… con decorrenza dal 1 febbraio 2017 e fino al 31 gennaio 2018, per i dipendenti della Società elencati nell’allegato al presente accordo, viene disposta una riduzione dell’orario di lavoro, stabilita nella forma della riduzione dell’orario mensile... la percentuale massima di riduzione oraria sarà pari al 50% parametrata su base settimanale e coinvolgerà un numero complessivo di n. 08 lavoratori, di cui: n. 06 unità con contratto a tempo pieno e n. 02 unità al 50% per il personale a tempo parziale”;
- che solo con comunicazione, tramite cassetto fiscale, del 30.11.2021, l’Inps resistente deliberava il rigetto della domanda dell’esponente poiché asseritamente inoltrata il giorno 11.4.2018, e quindi in data successiva a quella di decadenza (7.2.2018).
Deduceva, in punto di diritto, il seguente articolato motivo di gravame: “ Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs 148/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94343 del 3.2.2016 ” nella parte in cui prevede all’art. 6 che “ il datore di lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione, corredata di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo ”, mentre il comma 8 del medesimo articolo stabiliva che “ la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ”.
Ciò premesso, era invero era in possesso di tutti i requisiti per accedere al fondo richiesto, dal momento che in data 31.1.2017 stipulò l’accordo sindacale per evitare la contrazione del personale mentre ) esattamente sette giorni dopo, il 7.2.2017, per il tramite del suo consulente, aveva inviato la prescritta domanda alla competente Sede INPS di Frosinone, Agenzia di Cassino, in via telematica. Sicché il provvedimento impugnato era illegittimo in quanto aveva considerato tardiva la presentazione della domanda poiché quella successiva, del 27.4.2018, era stata ripresentata solo per stimolare la risposta dell’Inps su suggerimento degli stessi funzionari dell’Istituto. Tant’è vero che il provvedimento di rigetto non faceva riferimento al numero di protocollo della seconda istanza, ma a quello ( prot. 3301.07/02/2017.0005978) della prima domanda originaria.
2. Si costituiva in giudizio l’INPS mediante deposito di memoria in data 10 aprile 2025, il cui contenuto è inutilizzabile in quanto tardiva.
3. All’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione, come da richiesta delle parti.
4. Il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato.
5. A tal fine è sufficiente evidenziare – ex art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – che effettivamente parte ricorrente ha presentato la domanda originaria di integrazione salariale in data 7.2.2017 e che l’I.N.P.S. nel provvedimento di rigetto richiama il pro. prot. 3301.07/02/2017.0005978 di cui alla citata domanda originaria, che conseguentemente risulta ictu oculi tempestiva.
Ne consegue, quindi, l’annullamento dell’atto impugnato con obbligo conformativo in capo all’amministrazione resistente di provvedere nuovamente e motivatamente sull’istanza nel rispetto del criterio della c.d. credibilità logica.
6. Spese di lite, liquidate come in dispositivo, a carico della di I.N.P.S. in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, per l’effetto, annulla l’atto di rigetto impugnato.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO