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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1001/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI - P.zza Iv Novembre 19 70038 LI BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2415 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2949/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso. Resistente/Appellato: Cessata materia da contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 22/04/2025 fascicolo processuale RGR 1001/2025, il sig. Ricorrente_1 difeso dal dott. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento IMU n.2415 notificato dal Comune di LI in data 25/01/2025, relativo all'anno d'imposta 2019 per l'importo di euro 1.056,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Avvenuta prescrizione del credito, non rilevante la proroga COVID degli 85 gg.
Il ricorso veniva notificato al Comune di LI, il quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate in via principale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, presentato oltre i 60 gg. dalla notifica, in via subordinata dichiarava la legittimità dell'atto impugnato e della notifica effettuata nei termini di legge.
In data 05/09/2025, il Comune di LI depositava memorie di richiesta di rinvio udienza per consentire eventuale accordo conciliativo con il contribuente.
In data 10/12/2025, il Comune di LI depositava una richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia da contendere, dovuto all'integrale pagamento dell'avviso di accertamento in questione da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in persona del giudice monocratico, esaminato il fascicolo processuale, di cui il Comune di
LI ha dichiarato di non avere più pretese contrapposte in atto, dichiara la cessata materia da contendere ed l'estinzione del giudizio.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Dichiara
l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1001/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI - P.zza Iv Novembre 19 70038 LI BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2415 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2949/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso. Resistente/Appellato: Cessata materia da contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 22/04/2025 fascicolo processuale RGR 1001/2025, il sig. Ricorrente_1 difeso dal dott. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento IMU n.2415 notificato dal Comune di LI in data 25/01/2025, relativo all'anno d'imposta 2019 per l'importo di euro 1.056,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Avvenuta prescrizione del credito, non rilevante la proroga COVID degli 85 gg.
Il ricorso veniva notificato al Comune di LI, il quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate in via principale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, presentato oltre i 60 gg. dalla notifica, in via subordinata dichiarava la legittimità dell'atto impugnato e della notifica effettuata nei termini di legge.
In data 05/09/2025, il Comune di LI depositava memorie di richiesta di rinvio udienza per consentire eventuale accordo conciliativo con il contribuente.
In data 10/12/2025, il Comune di LI depositava una richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia da contendere, dovuto all'integrale pagamento dell'avviso di accertamento in questione da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in persona del giudice monocratico, esaminato il fascicolo processuale, di cui il Comune di
LI ha dichiarato di non avere più pretese contrapposte in atto, dichiara la cessata materia da contendere ed l'estinzione del giudizio.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Dichiara
l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO