Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 26/06/2023, RG n. -OMISSIS-, emanata dal Tribunale del Lavoro di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 il dott. OL FU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 26.6.2023, che – per quanto qui di interesse – così ha statuito: «… 1) condanna il M.I.M. a riconoscere in favore della parte ricorrente le somme dovute per le causali di cui in motivazione [ossia le somme “relative al c.d. bonus docente, per ciascun anno di servizio” – N.d.R.], oltre accessori come per legge, nel limite prescrizionale, mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato o, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie (…)».
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 29.6.2023, il titolo è rimasto parzialmente inadempiuto dall’Amministrazione statale, deducendo la ricorrente che quest’ultima avrebbe “ esclusivamente liquidato i compensi legali in favore del Procuratore distrattario e accreditato la carta docente in favore dell’istante per l’anno scolastico 2022/2023 ”.
3. Non essendovi stata impugnazione, è successivamente intervenuto il passaggio in giudicato della predetta pronuncia, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in data 24.1.2024, ed è inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con L. n. 30/1997, entro cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza all’esame, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Taranto, adottando tutti gli atti a tal fine necessari, chiedendo altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
5. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero rito del 15.3.2024.
6. Con ordinanza n. 158 del 31.1.2025, il Tribunale ha disposto attività istruttoria, ordinando una “ documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa da parte dell’Amministrazione resistente, in particolare con riguardo allo stato del procedimento di liquidazione ovvero all’eventuale intervenuto accreditamento, in favore della parte ricorrente, del beneficio economico di cui alla pronuncia indicata in epigrafe ”.
7. Il Ministero ha dato seguito alla richiesta del Collegio mediante deposito documentale del 18.7.2025.
8. All’esito della camera di consiglio del 17.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
9.1. La pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente risulta adeguatamente documentata.
9.2. A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, limitandosi a depositare in data 18.7.2025 una nota ministeriale del 7.2.2025, che nulla tuttavia dimostra in punto di intervenuta ottemperanza alla sentenza de qua .
10. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 26.6.2023, del Tribunale di Taranto, provvedendo in tal senso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
11. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 90 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IN LL RE, Presidente FF
OL FU, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL FU | IN LL RE |
IL SEGRETARIO