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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 927/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 05.03.2025 da
1) Parte_1
Nata a Porto San Giorgio (FM) il 09.07.1960 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Ciarrocchi del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto San Giorgio (FM) Via Simonetti n. 70;
e
2) Parte_2
Nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 25.08.1959 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cristiano Iacopini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio (FM), Piazza Giovanni
XXIII n. 5
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Porto Sant'Elpidio (AP) in data 07.07.1984
(Anno 1984 atto n. 34 Parte II Serie A Ufficio 1) optando per il regime della comunione dei beni
□ separati consensualmente con decreto di omologa del 11.06.2008 Proc. n. 928/2008
Dall'unione nascevano i seguenti figli: pagina 1 di 2 1) ata il 16.07.1987 a Recanati (AN) Parte_3
2) nata il [...] a [...] Parte_4
Oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)Nessun contributo di mantenimento viene stabilito in favore di entrambi i coniugi, poiché economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2)Nessun contributo al mantenimento in favore delle due figlie in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti da diversi anni;
3) Dare atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Porto Sant'Elpidio (AP) in data 07.07.1984 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 05.03.2025 da
1) Parte_1
Nata a Porto San Giorgio (FM) il 09.07.1960 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Ciarrocchi del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto San Giorgio (FM) Via Simonetti n. 70;
e
2) Parte_2
Nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 25.08.1959 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cristiano Iacopini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio (FM), Piazza Giovanni
XXIII n. 5
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Porto Sant'Elpidio (AP) in data 07.07.1984
(Anno 1984 atto n. 34 Parte II Serie A Ufficio 1) optando per il regime della comunione dei beni
□ separati consensualmente con decreto di omologa del 11.06.2008 Proc. n. 928/2008
Dall'unione nascevano i seguenti figli: pagina 1 di 2 1) ata il 16.07.1987 a Recanati (AN) Parte_3
2) nata il [...] a [...] Parte_4
Oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)Nessun contributo di mantenimento viene stabilito in favore di entrambi i coniugi, poiché economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2)Nessun contributo al mantenimento in favore delle due figlie in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti da diversi anni;
3) Dare atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Porto Sant'Elpidio (AP) in data 07.07.1984 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti pagina 2 di 2