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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3736/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3736/2024 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Luca Periccioli, presso il cui studio in
Monteriggioni (SI), Via Giovanni XXIII n. 3, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE per l'adozione di
(C.F.: A_ C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.6.2025, per l'Avv. Luca Periccioli conclude come al ricorso: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, … accogliere la domanda presentata N. 3715/2024 V.G. 2 / 4
dal Signor per l'adozione della maggiorenne Signora Parte_1 Per_1
”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 30.9.2024, Parte_1
sussistendo tutti i presupposti di legge, chiedeva di pronunciare l'adozione della maggiorenne A_
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, all'udienza presidenziale del 22.10.2024 comparivano l'adottante e Parte_1
l'adottanda i quali esprimevano il consenso all'adozione nonché A_
, madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, la quale Persona_2
manifestava il proprio assenso all'adozione.
All'esito dell'udienza, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava l'udienza dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale, per la decisione.
All'udienza collegiale dell'8.1.2025 venivano espletati gli incombenti preliminari, era acquisito il parere del Pubblico Ministero e disposto rinvio per verificare l'assenso del padre naturale dell'adottanda; all'udienza collegiale dell'11.6.2025, ritualmente notificati gli atti anche a quest'ultimo, il ricorrente ribadiva le proprie conclusioni ed il
Tribunale, in composizione collegiale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'adozione di un maggiorenne, avanzata dal ricorrente nei confronti di Parte_1 A_
Venendo in considerazione un procedimento caratterizzato da elementi di estraneità, posto che l'adottanda è cittadina rumena, occorre valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile.
In tal senso, anzitutto, sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 40 Legge 31 maggio 1995 n. 218 di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, secondo cui “i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia …”, in quanto l'adottante è cittadino italiano e, inoltre, Pt_1
l'adottanda risiede in Italia. Per_1 N. 3715/2024 V.G. 3 / 4
Quanto alla legge applicabile, deve poi applicarsi la legge italiana, ai sensi dell'art. 38 comma 1° Legge 218/1995 cit., secondo cui “i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante …”, posto che - come detto - l'adottante è cittadino italiano. Pt_1
Con riferimento al disposto dell'art. 38 comma 2° Legge 218/1995 cit., secondo cui “è in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”, dall'esame della normativa rumena in materia di adozione non risulta che sia prevista una disciplina specifica per il consenso all'adozione di un maggiorenne e, pertanto, deve applicarsi sul punto quanto previsto dalla legge italiana.
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che sono state adempiute tutte le condizioni di legge, per come previsto dall'art. 312 n. 1) c.c..
In effetti, per come richiesto dall'art. 291 c.c., l'adottante che è nato nel 1957, Pt_1
ha compiuto almeno trentacinque anni (docc. 1 e 2 fasc.ricorrente) e supera almeno di diciotto anni l'età dell'adottanda la quale è nata nel 1987 (docc. 5, 6 e 7 Per_1
fasc.ricorrente).
Inoltre, all'udienza presidenziale, l'adottante e l'adottanda hanno espresso entrambi il consenso all'adozione, per come richiesto dall'art. 296 c.c..
Infine, , madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, con il Persona_2
quale ha contratto matrimonio in data 25.3.2021 (doc. 3 fasc.ricorrente), ha manifestato il proprio assenso all'adozione, per come richiesto dall'art. 297 c.c..
D'altro canto, secondo quanto riferito dal ricorrente e confermato dalla , il Per_2
padre dell'adottanda, (doc. 9 fasc.ricorrente), si è completamente Persona_3
disinteressato della figlia, già prima del divorzio dalla moglie, avvenuto in Romania prima del trasferimento di quest'ultima e della figlia in Italia, ed è attualmente irreperibile, come dimostrato dalla notifica degli atti effettuata in Romania con deposito nella cassetta postale in assenza del destinatario e di altra persona che potesse ricevere la notifica;
per tale ragione, tenuto conto del disposto dell'art. 297 comma 2°
c.c., si può prescindere in questa sede dall'assenso del medesimo Persona_3 N. 3715/2024 V.G. 4 / 4
Ancora, l'adozione risulta conveniente all'adottata, per come previsto dall'art. 312 n. 2
c.c.). In effetti, secondo quanto emerso dagli atti, vi è un rapporto affettivo tra lo stesso ricorrente, che è il marito della madre dell'adottanda, e l'adottanda stessa, la quale ha convissuto in passato, prima del proprio matrimonio, con la madre ed il marito di costei, odierno adottante, e tuttora, dopo il proprio divorzio, vi convive (doc. 8 fasc.ricorrente). In questo senso, sussiste l'interesse dell'adottata, prima di tutto morale, all'adozione, in quanto l'adozione medesima risulta finalizzata a dare riconoscimento giuridico ad un rapporto genitoriale già esistente nei fatti.
In accoglimento della domanda, si deve dunque dichiarare farsi luogo all'adozione di da parte di A_ Parte_1
Secondo quanto richiesto dalle parti all'udienza presidenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 299 c.c., l'adottata assumerà il cognome dell'adottante Pt_1
anteponendolo al proprio e si chiamerà quindi Persona_4
Stante la natura della controversia, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone farsi luogo all'adozione di (C.F.: A_
da parte di (C.F.: C.F._2 Parte_1
; C.F._1
dispone che assuma il cognome dell'adottante A_ Pt_1
anteponendolo al proprio;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3736/2024 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Luca Periccioli, presso il cui studio in
Monteriggioni (SI), Via Giovanni XXIII n. 3, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE per l'adozione di
(C.F.: A_ C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.6.2025, per l'Avv. Luca Periccioli conclude come al ricorso: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, … accogliere la domanda presentata N. 3715/2024 V.G. 2 / 4
dal Signor per l'adozione della maggiorenne Signora Parte_1 Per_1
”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 30.9.2024, Parte_1
sussistendo tutti i presupposti di legge, chiedeva di pronunciare l'adozione della maggiorenne A_
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, all'udienza presidenziale del 22.10.2024 comparivano l'adottante e Parte_1
l'adottanda i quali esprimevano il consenso all'adozione nonché A_
, madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, la quale Persona_2
manifestava il proprio assenso all'adozione.
All'esito dell'udienza, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava l'udienza dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale, per la decisione.
All'udienza collegiale dell'8.1.2025 venivano espletati gli incombenti preliminari, era acquisito il parere del Pubblico Ministero e disposto rinvio per verificare l'assenso del padre naturale dell'adottanda; all'udienza collegiale dell'11.6.2025, ritualmente notificati gli atti anche a quest'ultimo, il ricorrente ribadiva le proprie conclusioni ed il
Tribunale, in composizione collegiale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'adozione di un maggiorenne, avanzata dal ricorrente nei confronti di Parte_1 A_
Venendo in considerazione un procedimento caratterizzato da elementi di estraneità, posto che l'adottanda è cittadina rumena, occorre valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile.
In tal senso, anzitutto, sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 40 Legge 31 maggio 1995 n. 218 di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, secondo cui “i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia …”, in quanto l'adottante è cittadino italiano e, inoltre, Pt_1
l'adottanda risiede in Italia. Per_1 N. 3715/2024 V.G. 3 / 4
Quanto alla legge applicabile, deve poi applicarsi la legge italiana, ai sensi dell'art. 38 comma 1° Legge 218/1995 cit., secondo cui “i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante …”, posto che - come detto - l'adottante è cittadino italiano. Pt_1
Con riferimento al disposto dell'art. 38 comma 2° Legge 218/1995 cit., secondo cui “è in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”, dall'esame della normativa rumena in materia di adozione non risulta che sia prevista una disciplina specifica per il consenso all'adozione di un maggiorenne e, pertanto, deve applicarsi sul punto quanto previsto dalla legge italiana.
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che sono state adempiute tutte le condizioni di legge, per come previsto dall'art. 312 n. 1) c.c..
In effetti, per come richiesto dall'art. 291 c.c., l'adottante che è nato nel 1957, Pt_1
ha compiuto almeno trentacinque anni (docc. 1 e 2 fasc.ricorrente) e supera almeno di diciotto anni l'età dell'adottanda la quale è nata nel 1987 (docc. 5, 6 e 7 Per_1
fasc.ricorrente).
Inoltre, all'udienza presidenziale, l'adottante e l'adottanda hanno espresso entrambi il consenso all'adozione, per come richiesto dall'art. 296 c.c..
Infine, , madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, con il Persona_2
quale ha contratto matrimonio in data 25.3.2021 (doc. 3 fasc.ricorrente), ha manifestato il proprio assenso all'adozione, per come richiesto dall'art. 297 c.c..
D'altro canto, secondo quanto riferito dal ricorrente e confermato dalla , il Per_2
padre dell'adottanda, (doc. 9 fasc.ricorrente), si è completamente Persona_3
disinteressato della figlia, già prima del divorzio dalla moglie, avvenuto in Romania prima del trasferimento di quest'ultima e della figlia in Italia, ed è attualmente irreperibile, come dimostrato dalla notifica degli atti effettuata in Romania con deposito nella cassetta postale in assenza del destinatario e di altra persona che potesse ricevere la notifica;
per tale ragione, tenuto conto del disposto dell'art. 297 comma 2°
c.c., si può prescindere in questa sede dall'assenso del medesimo Persona_3 N. 3715/2024 V.G. 4 / 4
Ancora, l'adozione risulta conveniente all'adottata, per come previsto dall'art. 312 n. 2
c.c.). In effetti, secondo quanto emerso dagli atti, vi è un rapporto affettivo tra lo stesso ricorrente, che è il marito della madre dell'adottanda, e l'adottanda stessa, la quale ha convissuto in passato, prima del proprio matrimonio, con la madre ed il marito di costei, odierno adottante, e tuttora, dopo il proprio divorzio, vi convive (doc. 8 fasc.ricorrente). In questo senso, sussiste l'interesse dell'adottata, prima di tutto morale, all'adozione, in quanto l'adozione medesima risulta finalizzata a dare riconoscimento giuridico ad un rapporto genitoriale già esistente nei fatti.
In accoglimento della domanda, si deve dunque dichiarare farsi luogo all'adozione di da parte di A_ Parte_1
Secondo quanto richiesto dalle parti all'udienza presidenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 299 c.c., l'adottata assumerà il cognome dell'adottante Pt_1
anteponendolo al proprio e si chiamerà quindi Persona_4
Stante la natura della controversia, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone farsi luogo all'adozione di (C.F.: A_
da parte di (C.F.: C.F._2 Parte_1
; C.F._1
dispone che assuma il cognome dell'adottante A_ Pt_1
anteponendolo al proprio;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi