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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP dott. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa dall'avv.to RIZZO PIERLUIGI nel cui studio ha Controparte_1 eletto domicilio
OPPONENTE
e
rappresentato e difeso dall'avv.to GIULIANO GRAZIOSO nel cui studio ha CP_2 eletto domicilio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione Decreto Ingiuntivo
Con ricorso depositato il 25/07/2023, la roponeva opposizione a decreto Controparte_1 ingiuntivo n 439/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Emanuela
Foggetti, in favore del signor Sosteneva il di essere stato assunto alle Parte_1 Pt_1 dipendenze della con decorrenza dal 05/12/2026, quale vigilante inquadrato al Controparte_3 sesto livello del CCNL di categoria. Successivamente, in data 15/12/2008, in seguito a cessione di ramo di azienda, continuava la sua attività alle dipendenze di con inquadramento Controparte_3 al quinto livello del CCNL di categoria. Intervenuta ulteriore cessione di azienda il continuava Pt_1 la propria attività presso l'attuale opponente Controparte_1
L'opposto lamentava che dal 2007 al novembre 2018 non aveva ricevuto il fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (FASIV) per legge previsto in euro 10 mensili a carico del datore di lavoro. Stante l'inadempimento di quanto sopra, in applicazione dell'art 29 CCNL che stabilisce “sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale;
conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote ... sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a € 30,00 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 105” il con decreto ingiuntivo chiedeva al giudice del lavoro di condannare parte opponente al Pt_1 pagamento di € 4260,00 oltre accessori. Il giudice accoglieva la domanda ed ingiungeva a di pagare in favore di la somma di € 4260,00 oltre accessori di cui CP_1 Parte_1 all'art. 429 c.p.c. nonchè la somma € 400,00 oltre accessori per compensi professionali. Veniva concessa la provvisoria esecuzione. Avverso tale decreto veniva proposta opposizione per le ragioni di cui all'atto introduttivo a cui seguivano le deduzioni difensive dell'opposto . Parte_1
La causa veniva in data odierna introitata per la decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata per le ragioni di seguito rappresentate.
Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione si fondava sulla richiesta di quanto la società avrebbe dovuto versare nel periodo dal 2007 al novembre 2018 a titolo di contributo ex art 29 CCNL di categoria e precisamente il contributo mensile sul fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore vigilanza privata. Il suddetto articolo prevede tra l'altro che ove venga omesso il versamento della quota prevista, l'azienda “sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assolvibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto..”. La società non contestava le ragioni della pretesa, ma si limitava ad eccepire la parziale prescrizione del credito ritenendo la stessa di durata quinquennale. Tale deduzione non è condivisibile poiché la somma di € 30,00 prevista in caso di inadempimento, a differenza della somma di € 10,00 non erogata, che costituisce il presupposto dell'applicazione della sanzione, deve correttamente intendersi quale inadempimento contrattuale e pertanto avente natura risarcitoria dell'indennità non corrisposta con conseguente termine decennale di prescrizione al pari di altre indennità non godute (Cass 1756/2016).
In riferimento alla contestazione dei conteggi si fa rilevare che l'eccezione è priva di pregio giuridico in quanto le somme dovute, ai sensi del su richiamato art. 29 CCNL di categoria, è predeterminato dallo stesso contratto e pertanto la somma ingiunta scaturisce da un mero calcolo matematico.
Tutto ciò esaminato l'opposizione va rigettata con liquidazione delle spese in virtù del principio di soccombenza e come da dispositivo che segue.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25/07/2023 da nei confronti di , così provvede: CP_1 CP_2
- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n 439/20232 del 22/06/2023
R.G.N. 2125/2023;
- condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in € 1500,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 15/04/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi