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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4137/2021
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4137/2021 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 3;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
SI LO e GI NE e con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Voghera (PV), Via Emilia n. 107;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione alla moglie ex art. 151, comma 2, del codice civile, con riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in favore del marito;
pag. 1 di 17 2) disporre l'affidamento congiunto dei due figli minori, ed , ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con esercizio congiunto su quelle eccedenti, invece, l'ordinaria amministrazione (es.: educazione, formazione, istruzione, religione, salute etc.);
3) disporre che i figli vivano con la madre, allo stato presso la ex casa coniugale sita in
27043 - BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19;
4) disporre che il padre provveda al versamento, a titolo di mantenimento di ed Per_1
, della somma di € 200,00 al mese per ciascun figlio, con adeguamento annuale Per_2 secondo gli indici Istat, da versarsi, in via anticipata, entro i primi cinque giorni di ogni mese;
5) disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, scolastiche e mediche dei figli, come previsto dal protocollo n. 2323/2016, nato dall'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese extra assegno di mantenimento dei figli, con l'obbligo del padre di rimborsare le spese alla madre, entro il giorno 30 di ogni mese, previa presentazione del relativo giustificativo, sempre che si tratti di spese preventivamente concordate per iscritto tra i coniugi, come previsto nel suddetto Protocollo;
6) disporre che il padre possa trascorrere con i figli:
a) almeno un pomeriggio alla settimana con (il martedì) e uno con (il Per_2 Per_1 giovedì), andando a prenderli, se del caso con l'ausilio della nonna paterna, presso la ex casa coniugale alle ore 18:00 circa ed ivi riportandoli entro le ore 21:30 circa;
b) almeno due weekend al mese, alternativamente con la madre, dal venerdì alle ore
18:00-18:30, prelevandoli personalmente o, all'occorrenza, con l'aiuto della nonna paterna, presso la ex casa coniugale e tenendoli presso di sé sino alle ore 21:30 della domenica;
e) due settimane di vacanza nel periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura delle scuole, da concordare per iscritto entro il 31/05 di ogni anno, considerando le esigenze lavorative dei genitori;
f) la settimana di Natale o quella di Capodanno ad anni alterni;
pag. 2 di 17 g) le vacanze scolastiche Pasquali metà ciascuno, con il giorno di Pasqua ad anni alterni;
h) le altre festività nazionali in via alternata. Prevedendo, come indicato dalla CTU, che il rispetto della regolamentazione del regime di visita debba essere un punto fermo, non lasciato alla volontà dei bambini, ancora bloccati in processi di elaborazione dei vissuti negativi connessi alla separazione genitoriale che gravano sulla frequentazione con il padre e che i minori possano trascorrere del tempo anche con e presso la nonna paterna, la quale, all'occorrenza, potrà supportare il ricorrente;
7) disporre che i coniugi debbano comunicarsi, in via preventiva, i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli, informandosi, sempre in via preventiva, di eventuali variazioni di programma e disporre che i genitori si scambino, di volta in volta, reciprocamente e in via preventiva per iscritto, il consenso per l'eventuale espatrio dei minori;
8) disporre che l'autovettura “Ford Transit Connect”, targata FE711YD, sia intestata al
Sig. e che l'autovettura “Volkswagen Passat”, targata EP693SW, sia intestata alla Pt_1
Dott.ssa CP_1
In via istruttoria:
Il Sig. , poi, insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie formulate nella Pt_1 propria memoria autorizzata ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. (prova per testi, interrogatorio formale, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e accertamenti della Polizia
Tributaria) e si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie e dei capitoli di prova avversari, in quanto inammissibili per i motivi esposti nella memoria autorizzata ex art.
183, comma 6, n. 3 c.p.c. alla quale si riporta integralmente.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, il ricorrente insiste per l'esame, a prova contraria sui medesimi capitoli, dei propri testi indicati, a prova diretta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% di spese generali, CPA e
IVA di legge”.
pag. 3 di 17 Parte resistente:
“
1- I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
si dà atto che il sig. Pt_1 ha già asportato i suoi beni personali dall'abitazione coniugale e che attualmente vive stabilmente presso altra abitazione.
2- Entrambi i coniugi dichiarano e si danno atto reciprocamente di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni pretesa di carattere economico.
3- I figli e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e Per_2 Per_1 rimarranno stabilmente con la madre presso l'abitazione coniugale in Via Alcide De
Gasperi, 19 in BR (PV) completa di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti.
4- L'immobile coniugale di proprietà comune, al 50% di entrambi i coniugi, ubicato in
BR, Via D Gasperi, 19, viene assegnato in via esclusiva alla dott.ssa CP_1
5- Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla dott.ssa a titolo di contributo Pt_1 CP_1 per il mantenimento dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per Per_2 Per_1 ciascuno dei figli per un totale di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, somma da corrispondersi entro e non oltre il 5 di ogni mese.
Atteso il continuo e costante inadempimento del sig. in ordine alla rifusione delle Pt_1 spese extra relative ai figli dichiararsi lo stesso tenuto a corrispondere l'importo mensile di € 400,00 quale forfait relativo alle spese extra dei propri figli e quindi in totale €
1.200,00 mensili da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, salvo CP_1 conguaglio positivo/negativo da effettuarsi entro il giorno 5 del mese di dicembre di ogni anno.
Le spese straordinarie, quelle afferenti le spese mediche, scolastiche e straordinarie documentate, secondo il protocollo (linee guida) del Tribunale di Pavia che si richiama integralmente, saranno suddivise secondo la quota del 50% ciascuno, sono al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. La domanda è da intendersi retroattiva a decorrere dal gennaio 2021.
6- In ordine ai diritti di visita il sig. potrà tenere presso di sé i figli e Pt_1 compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e solo se i figli lo vorranno tenuto conto degli impegni scolastici e le altre attività dei minori, impegni che dovranno essere comunque il parametro di riferimento ai fini dell'organizzazione e della pianificazione
pag. 4 di 17 delle visite e del tempo che trascorreranno con entrambi i genitori anche in considerazione che la piccola , così come , sentono il bisogno di avere Per_1 Per_2 un ottimo rendimento scolastico:
-almeno due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal venerdì dalle ore
18,00 sino alla domenica sera entro le ore 21,00, quando sarà sua cura riportare i minori presso l'abitazione della madre;
almeno una volta settimana, salvo diversi accordi che dovranno essere concordati tra i coniugi e secondo i desideri dei minori con una pianificazione da effettuarsi almeno entro la settimana precedente o previo congruo preavviso, almeno 48 ore prima, prelevandoli presso la casa della madre verso le 18,30
e riportandoli a casa della mamma entro le ore 22,00, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e con le esigenze scolastiche e con le attività ricreative e sportive e la volontà dei minori.
Resta inteso che il sig. dovrà comunicare prontamente alla dott.ssa eventuali Pt_1 CP_1 ritardi rispetto agli orari prefissati e che non potrà presentarsi per tenere con sé i figli salvo specifica programmazione di un diverso orario da concordarsi con la madre ameno nei 2 giorni antecedenti.
Resta inteso, altresì, che i coniugi riconoscono l'importanza del ruolo dei nonni per la crescita serena dei minori a cui potranno essere affidati temporaneamente ma non in via esclusiva e ciò sempre che ed lo desiderino. Per_1 Per_2
In considerazione della particolare situazione in cui versa la piccola , il padre Per_1 potrà tenerla con sé come sopra specificato, salvo che la minore non abbia delle crisi connaturate alla sua condizione di DSA laddove l'abbandono delle cure della madre non le sia di pregiudizio concreto ed attuale.
Per le vacanze, sempre in accordo con i figli e , i minori rimarranno Per_2 Per_1 affidati a ciascun genitore:
-3 settimane di vacanza (di cui almeno due consecutive) nel periodo estivo dalla chiusura alla riapertura delle scuole, da concordare per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative;
-la settimana di Natale o quella di Capodanno ad anni alterni fermo restando che i bambini trascorreranno con uno dei genitori o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale:
pag. 5 di 17 -le vacanze scolastiche Pasquali, Carnevale, ponti e altre festività saranno alternate fra
i genitori laddove le ricorrenze indicate verranno trascorse con uno dei genitori in via alternativa. Ciò sempre tenuto conto della volontà dei minori.
Resta inteso che entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi preventivamente i luoghi ove le vacanze saranno svolte ed a aggiornare l'altro in caso di cambiamenti di programma.
7-I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il loro eventuale espatrio.
L'espatrio dei minori dovrà essere autorizzato di volta per iscritto da entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pag. 6 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va precisato che parte ricorrente nelle conclusioni definitive rassegnate ha richiamato le medesime istanze istruttorie avanzate con memoria ex art. 183, co. VI n.
2 c.p.c. del 24.04.2023.
Il Collegio, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, viste le produzioni della resistente in ordine alla propria posizione reddituale, ritiene di non dover rimettere la causa sul ruolo, non necessitando il presente procedimento di un supplemento di istruttoria.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta, invero, essere cessata sin marzo 2021, quando il ricorrente si trasferiva in altro immobile locato a seguito della sua uscita dalla casa coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
In merito alla pronuncia dell'addebito
Deve, invece, essere disattesa la domanda di addebito spiegata dal ricorrente, in quanto sfornita di prova.
Invero a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Quanto alle circostanze, dunque, ai fini dell'addebito della separazione all'altro coniuge,
è necessario che via sia la prova di una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Invero, alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della
pag. 7 di 17 famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
In materia, il Collegio rileva come sia ormai consolidato l'orientamento secondo il quale:
“grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020; Cass. ord. n. 27777/2019;
Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che: “la reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 5090/2004; cfr.
Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. 16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata
e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. 8929/2013; Cass. n.
15557/2008).
pag. 8 di 17 Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico) costituendo così esso stesso la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente nei confronti della moglie va rigettata, non essendo stata dimostrata la dedotta relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dalla resistente, tanto anche alla luce della mancata ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi formulati dal ricorrente in sede di seconda memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., generici e suggestivi.
Per vero, gli unici documenti fotografici allegati dalla difesa ricorrente (sub. doc. 49-50), entrambi privi di data certa, ritraggono due figure indistinguibili nell'aspetto fisico e nella gestualità, nonché l'automobile in uso alla moglie ricoverata in un parcheggio, risultando, quindi, materiale privo di valenza probatoria.
In definitiva, non essendovi la prova dell'infedeltà coniugale della moglie, nonché mancando il nesso causale tra i comportamenti asseritamente imputati alla resistente e la separazione, la domanda di addebito così come spiegata dal ricorrente deve essere rigettata.
Sull'assegnazione della casa familiare
Avendo l'assegnazione della casa coniugale la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole, la casa familiare sita in BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19, di proprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, viene assegnata, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla resistente, nella concorde volontà delle parti, nonché a conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza presidenziale del 17.5.2022 dalla
Presidente f.f. Dott.ssa Laura Cortellaro.
pag. 9 di 17 Sull'affido e sul collocamento della prole
Riguardo all'affido dei figli minori, e , rispettivamente di anni sedici e Per_2 Per_1 quattordici, attesa la sostanziale identità delle richieste dei genitori sul punto, il Collegio ritiene opportuno che venga confermato l'affido condiviso tra i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza materna in BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19.
Invero, non sono emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario, posto che anche la C.T.U. esperita dalla Dott.ssa nel corso del Persona_3 procedimento, ha evidenziato l'adeguatezza di entrambe le figure genitoriali, rilevato che, nonostante la sussistenza di un'elevata conflittualità tra le parti, da un lato la Sig.ra CP_1 ha mostrato buone capacità genitoriali rispetto alle cure fisiche e concrete dei figli e alla capacità di creare un legame affettivo con loro, e, parimenti, il Sig. ha un legame Pt_1 affettivo importante con entrambi i figli, mostrandosi: “ben disposto a farsi aiutare e seguire i suggerimenti per garantirgli una situazione di maggiore benessere” (Cfr.
C.T.U., pag. 32 – 33).
Del resto, come sottolineato dalla stessa C.T.U. Dott.ssa i ragazzi Persona_3 hanno mostrato un investimento affettivo sul padre, rifiutando, talvolta – e in specie con riguardo alla figlia – di vederlo proprio in considerazione del vissuto Per_1 abbandonico da loro esperito rispetto ad una figura per loro importante, quale risulta essere il padre (Cfr. C.T.U., pag. 17).
Di pari avviso, inoltre, si pongono i Servizi Sociali incaricati che, all'esito del monitoraggio sul nucleo familiare, hanno riscontrato un autentico interesse di entrambe le parti al benessere dei minori, rilevando, tuttavia, come la condivisione di una piena bigenitorialità sia ostacolata dal conflitto genitoriale e dalle loro reciproche recriminazioni in merito a mancanze e tradimenti, con un eccessivo coinvolgimento dei figli nelle dinamiche separative.
A tal proposito, si evidenzia come il rapporto disfunzionale della coppia abbia condotto la Sig.ra ad atteggiamenti squalificanti e denigratori nei confronti della figura CP_1 paterna, inserendosi i figli in una dinamica di triangolazione tra i genitori.
In tal senso, invero, depongono la C.T.U. espletata nel presente giudizio, nonché la relazione offerta dai Servizi Sociali, rilevandosi un conflitto di lealtà e un senso di colpa nei confronti del padre da parte di per essersi schierato dalla parte materna Per_2
pag. 10 di 17 manifestato in modo esplicito dal minore (Cfr. C.T.U., pag. 33), il quale si sente: “in mezzo tra le questioni di mamma e papà” (Cfr. relazioni Servizi Sociali, pag. 5), riferendo lo stesso di fare da tramite tra i genitori per quanto riguarda le questioni attinenti ai figli.
Altresì, un forte disagio è espresso dalla figlia , affetta da disabilità intellettiva, Per_1 mediante pianti e stati di agitazione (Cfr. relazione Servizi Sociali, pagg. 5-6), sintomi indicativi della stanchezza accusata rispetto alle dinamiche in essere.
All'esito di quanto emerso, valutato, altresì, che le parti non hanno completato il percorso di coordinazione genitoriale prescritto plurime volte dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro nel presente procedimento (Cfr. ordinanze del 17.5.2022, 21.2.2023, 23.5.2024,
08.1.2025) il Collegio ritiene di ammonire entrambi i genitori ex art. 473 bis 39 c.p.c., affinché entrambe le parti, e peculiarmente la Sig.ra si astengano da ogni CP_1 atteggiamento o commento rivolto al reciproco discredito, tale da compromettere lo stato emotivo dei figli e da condizionare e / o pregiudicare la relazione genitoriale ed affinché entrambe le parti investano con serietà in un percorso di coordinazione genitoriale valorizzando il preminente interesse dei figli.
Dunque, al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità dei figli, il Collegio conferma l'incarico di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per il Comune di BR (residenza dei minori e delle parti), i quali dovranno riferire all'Autorità Giudiziaria ogni situazione di pregiudizio per i minori, nonché offrire ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché un percorso di coordinazione genitoriale rivolto precipuamente all'instaurazione di una dinamica costruttiva tra le parti, destinato al superamento di antiche recriminazioni, e, soprattutto, diretta a preservare il benessere psico-fisico dei minori, già evidentemente provati dalle vicende separative.
Sul diritto di visita padre – figli
Con riguardo al diritto di visita padre – figli, si osserva che, nonostante il profondo legame affettivo tra il padre ed i propri figli, le vicende separative e le dinamiche conflittuali in essere nella diade genitoriale hanno portato difficoltà anche sotto il profilo dell'effettività del diritto di visita.
pag. 11 di 17 Invero, il cronicizzarsi del conflitto genitoriale ha portato il figlio a manifestare Per_2 il proprio disagio con riguardo alle visite presso il domicilio del padre, il quale, all'udienza del 26.10.2022 affermava: “mi chiede perché non voglio andare e lui mi manda vocali chiedendomi perché non vado e mi dice “dai vieni” e poi anche dice cosa che mi fanno passare la voglia di andare. Tipo è un mio diritto, se non vieni ti mando gli assistenti sociali. O mi ha detto che mandava i Carabinieri. Quello è stato un episodio speciale. Gli assistenti sociali li ha nominati in due occasioni, i Carabinieri li ha nominati più volte con vocali e quasi sempre poi parlava di assistenti e Carabinieri […] tipo se faccio i compiti vorrei più attenzione da lui e invece lui fa altro, tipo gioca col cellulare
o cucina […] Vorrei che capisse il motivo per cui non voglio andare e farlo venir incontro alle mie esigenze. Magari capisce che questo week end non posso e magari vado un giorno da lui la settimana dopo se sono più libero” (Cfr. verbale udienza del 26.10.2022).
Successivamente, come riscontrato sia in sede di C.T.U. che all'esito della relazione dei
Servizi Sociali, la situazione sarebbe migliorata, avendo trascorso il figlio le vacanze estive con il padre e avendo ripreso una frequentazione più costante con lui.
Tuttavia, lo stesso avrebbe riferito agli A.S. di saltare alcuni incontri settimanali, Per_2 attribuendo la causa allo studio per non offendere il padre (Cfr. relazione servizi sociali di BR, pag. 5).
Ancora, i Servizi Sociali riportano come si mostrerebbe restia ad incontrare il Per_1 padre (Cfr. relazione S.S., pag. 4), circostanza confermata anche dalla difesa della resistente (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 14) e del ricorrente (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 18).
A tal riguardo, viste le condivisibili risultanze della C.T.U., la quale ha proposto: “un diritto di visita che preveda ampi spazi paterni (ad esempio, week end alternati dal venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e un giorno infrasettimanale)
- La possibilità che ci siano momenti esclusivi per i due figli, alternando ad esempio
l'infrasettimanale con momenti individuali ( ; - Una presa Persona_4 Persona_5 in carico da parte dei Servizi Sociali con specifiche funzioni di monitorare il rispetto della regolamentazione del diritto di visita materno e paterno”, nonché valutate le specifiche esigenze del caso, il Collegio ritiene di confermare l'incarico ai Servizi Sociali competenti affinché supportino le parti a stilare un calendario per gli incontri padre-figli, prevedendo pag. 12 di 17 anche momenti esclusivi tra il padre ed e tra il padre e , tenendo conto Per_2 Per_1 degli impegni scolastici, extra scolastici, ludici, dei minori e offrendo, se del caso, tutti gli strumenti di supporto alla genitorialità che si ritenessero necessari al caso di specie
(anche A.D.M. presso il domicilio paterno con specifico riguardo alla minore ). Per_1
Parimenti, vengono incaricati i servizi sociali di offrire al minore un supporto Per_2 psicologico che funga da spazio personale di ascolto del medesimo in ottica propositiva,
e, di interfacciarsi con la struttura che ha in carico la minore per le terapie di Per_1 supporto in relazione alla sua disabilità cognitiva al fine di individuare in via sinergica i migliori canali per favorire l'effettività degli incontri padre – figlia.
Sul mantenimento della prole
Rilevato che la madre, convivendo con i figli, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Invero, al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli minori, rilevano i seguenti elementi.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha riferito di aver svolto l'attività artigianale di decoratore, imbianchino, piastrellista e parquettista, con redditi netti pre-pandemia provati per € 41.016,00 (Cfr. Mod. Unico anno 2020 su anno 2019), che si riducevano a redditi netti per € 32.487,00 nell'anno 2020 (Cfr. Mod. unico anno 2021 su anno 2020).
Sono, altresì, provati redditi netti per € 37.188,00 (Cfr. Mod. Unico anno 2023 su 2022),
33.609,00 € (Cfr. Mod. unico anno 2024 su 2023) e 17.352,00 (Cfr. Mod. Unico anno
2025 su anno 2024), avendo il ricorrente dichiarato di svolgere: “per trascorrere più tempo con i figli e ” l'attività di imbianchino a chiamata nelle province Per_2 Per_1 di Pavia e Milano (Cfr. comparsa conclusionale ricorrente, pag. 20).
Sullo stesso, inoltre, risulta gravare un contratto di locazione per un immobile in BR reperito a seguito della sua uscita dalla casa familiare, per Euro 3.600,00 annuali (Euro
300,00/mese), oltre ad Euro 600,00 annuali per spese condominiali, salvo conguaglio
(Cfr. doc. 19A ricorrente).
pag. 13 di 17 Altresì, sul ricorrente risulta gravare un secondo contratto di locazione per un box, sempre sito in BR per un importo annuale di € 1.800,00 (Cfr. doc. 19B ricorrente).
Sullo stesso, inoltre, graverebbe un contratto di mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale in comproprietà della moglie, che risulta attualmente non onorato per la sua quota dal Sig. Pt_1
Per contro, la Sig.ra dopo aver svolto la professione di informatrice farmaceutica, CP_1 ad oggi risulta impiegata come farmacista part-time in BR (PV), provando redditi netti per € 18.222,00 (Cfr. Mod. 730 anno 2023 per anno 2022) ed € 18.487,00 (Cfr. Mod. 730 anno 2024 per anno 2023).
Parimenti, la Sig.ra sarebbe attualmente gravata della rata del mutuo sottoscritto CP_1 unitamente al marito per l'acquisto della ex casa coniugale per circa € 1.000,00 mensili
(Cfr. doc. 15 parte resistente), circostanza confermata dal ricorrente in sede di memoria ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c. il quale ha dichiarato di non riuscire a farsi carico della quota di sua competenza.
Ancora, la Sig.ra avrebbe versato la somma di € 24.000,00 in un fondo, sul totale CP_1 di 222.643,00 maturato a titolo di TFR per la sua precedente occupazione, destinato per la rimanente parte alla contribuzione per la ristrutturazione e l'acquisto degli arredi della casa coniugale (Cfr. comparsa di risposta, pag. 16).
La Sigr.ra risulta, altresì, proprietaria per la quota di 1/3 e per 1/4 insieme alla CP_1 madre e al fratello di diversi immobili siti nel territorio di BR (Cfr. doc. 14 parte ricorrente non contestato dalla resistente).
In ultimo, si evidenzia come le somme percepite dalla figlia minore , affetta da Per_1 disabilità intellettiva, quantificate dalla madre in € 346,43 mensili esulano dalle valutazioni in tema di determinazione del contributo al mantenimento dovuto dai genitori, posto che con le provvidenze in favore degli invalidi, lo Stato si fa carico esclusivamente della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale;
tuttavia, l'Ordinamento non assume su di sé i doveri genitoriali, rilevata la natura assistenziale pubblica dello strumento, diretto a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei costi che comporta la patologia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del 06/08/2020; Cass.
n. 3974 del 19/03/2002).
pag. 14 di 17 Visto quanto precede, ritenuto che entrambe le parti siano nella piena facoltà di incrementare la propria attività lavorativa, preso atto della riduzione volontaria dell'attività lavorativa da parte del Sig. e, altresì, dell'impiego part time della Sig.ra Pt_1
nonché dell'attuale consistenza patrimoniale delle parti, ne discende la CP_1 rideterminazione del contributo al mantenimento mensile dovuto dal padre nei confronti dei figli in € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno dei figli), somma omnicomprensiva anche delle spese c.d. extra assegno.
Nel caso di specie, invero, visto il perdurante conflitto genitoriale adito da reciproche recriminazioni, come pure le conseguenze dell'eventuale mancato rimborso delle spese extra assegno, le quali comporterebbero la necessità per la resistente di costituirsi titoli giudiziali diversi per ogni diversa spesa, pare corretta la forfettizzazione dell'importo dovuto extra assegno e l'inclusione del medesimo nel contributo mensile al mantenimento per i figli minori.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il Tribunale ritiene congrua all'attualità, quale somma mensile omnicomprensiva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e quella di € 700,00 Persona_6 Persona_7
(settecentoeuro/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla Sig.ra ntro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
Da ultimo, considerato il collocamento dei figli presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla resistente.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del contenuto della decisione, rilevato il comportamento delle parti in relazione al presente giudizio e la relativa ammonizione ex art. 473 bis 39 c.p.c., con riguardo alla dinamica conflittuale instauratasi tra le parti e l'atteggiamento di squalifica della figura paterna rivolto ai figli da parte della Sig.ra valutata la natura costitutiva CP_1 della pronuncia della separazione senza addebito, e della reciproca soccombenza delle parti in punto di determinazione del contributo al mantenimento per la prole (chiesto dalla resistente in Euro 1.200,00 omnicomprensivi salvo conguaglio per le spese straordinarie e dal padre in € 400,00 complessivi oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno), ritiene questo Collegio di poter compensare integralmente le spese di lite.
pag. 15 di 17 Pone, altresì, definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti, atteso il comune interesse allo svolgimento dell'istruttoria tecnica esperita, finalizzata a delineare un quadro più completo delle figure genitoriali, nonché delle loro capacità genitoriali e di accudimento dei minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
con ricorso depositato in data 30.7.2021, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed
[...] eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposatisi il 17.4.2005 in BR (PV) (matrimonio trascritto nei Registri
[...] degli atti di matrimonio del Comune di BR (PV) al n. 2, Parte II, Serie A, anno
2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta la domanda di addebito proposta dal ricorrente nei confronti della resistente;
4) assegna la casa familiare sita in BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla Sig.ra che la CP_1 continuerà ad abitare con i figli;
5) conferma l'affido dei figli minori e in via condivisa fra i Per_2 Per_1 genitori, con collocamento e residenza presso la residenza madre in BR (PV),
Via Alcide De Gasperi n. 19;
6) ammonisce i Sig.ri e x art. 473 bis 39 c.p.c., Parte_1 CP_1 per le ragioni indicate in parte motiva;
7) conferma l'incarico di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, per almeno un ulteriore anno, da parte dei Servizi Sociali competenti per il Comune di BR
(residenza dei minori e delle parti), i quali dovranno riferire all'Autorità
Giudiziaria ogni situazione di pregiudizio per i minori, nonché offrire ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché un percorso di pag. 16 di 17 coordinazione genitoriale rivolto precipuamente all'instaurazione di una dinamica costruttiva tra le parti come indicato in parte motiva;
8) dispone che i Servizi Sociali competenti supportino le parti a stilare un calendario per gli incontri padre-figli, prevedendo anche momenti esclusivi tra il padre ed e tra il padre e , offrendo, se del caso, tutti gli strumenti di Per_2 Per_1 supporto alla genitorialità che si ritenessero necessari al caso di specie (anche
A.D.M. presso il domicilio paterno con specifico riguardo alla minore ); Per_1
9) incarica i Servizi Sociali di offrire al minore un supporto psicologico che Per_2 funga da spazio personale di ascolto del medesimo in ottica propositiva, e, di interfacciarsi con la struttura che ha in carico la minore per le terapie di Per_1 supporto in relazione alla sua disabilità cognitiva al fine di individuare in via sinergica i migliori canali per favorire l'effettività degli incontri padre – figlia;
10) pone a carico del padre , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli e , quella di € 700,00 (settecentoeuro/00) da Persona_6 Persona_7 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla Sig.ra ntro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
11) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla resistente;
12) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento;
13) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di C.T.U. spettanti alla Dott.ssa , liquidate con separato decreto;
Persona_3
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche ai
Servizi Sociali competenti per i Comuni di BR (PV) (residenza dei minori e delle parti)
Pavia, Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4137/2021
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4137/2021 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 3;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
SI LO e GI NE e con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Voghera (PV), Via Emilia n. 107;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione alla moglie ex art. 151, comma 2, del codice civile, con riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in favore del marito;
pag. 1 di 17 2) disporre l'affidamento congiunto dei due figli minori, ed , ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con esercizio congiunto su quelle eccedenti, invece, l'ordinaria amministrazione (es.: educazione, formazione, istruzione, religione, salute etc.);
3) disporre che i figli vivano con la madre, allo stato presso la ex casa coniugale sita in
27043 - BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19;
4) disporre che il padre provveda al versamento, a titolo di mantenimento di ed Per_1
, della somma di € 200,00 al mese per ciascun figlio, con adeguamento annuale Per_2 secondo gli indici Istat, da versarsi, in via anticipata, entro i primi cinque giorni di ogni mese;
5) disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, scolastiche e mediche dei figli, come previsto dal protocollo n. 2323/2016, nato dall'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese extra assegno di mantenimento dei figli, con l'obbligo del padre di rimborsare le spese alla madre, entro il giorno 30 di ogni mese, previa presentazione del relativo giustificativo, sempre che si tratti di spese preventivamente concordate per iscritto tra i coniugi, come previsto nel suddetto Protocollo;
6) disporre che il padre possa trascorrere con i figli:
a) almeno un pomeriggio alla settimana con (il martedì) e uno con (il Per_2 Per_1 giovedì), andando a prenderli, se del caso con l'ausilio della nonna paterna, presso la ex casa coniugale alle ore 18:00 circa ed ivi riportandoli entro le ore 21:30 circa;
b) almeno due weekend al mese, alternativamente con la madre, dal venerdì alle ore
18:00-18:30, prelevandoli personalmente o, all'occorrenza, con l'aiuto della nonna paterna, presso la ex casa coniugale e tenendoli presso di sé sino alle ore 21:30 della domenica;
e) due settimane di vacanza nel periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura delle scuole, da concordare per iscritto entro il 31/05 di ogni anno, considerando le esigenze lavorative dei genitori;
f) la settimana di Natale o quella di Capodanno ad anni alterni;
pag. 2 di 17 g) le vacanze scolastiche Pasquali metà ciascuno, con il giorno di Pasqua ad anni alterni;
h) le altre festività nazionali in via alternata. Prevedendo, come indicato dalla CTU, che il rispetto della regolamentazione del regime di visita debba essere un punto fermo, non lasciato alla volontà dei bambini, ancora bloccati in processi di elaborazione dei vissuti negativi connessi alla separazione genitoriale che gravano sulla frequentazione con il padre e che i minori possano trascorrere del tempo anche con e presso la nonna paterna, la quale, all'occorrenza, potrà supportare il ricorrente;
7) disporre che i coniugi debbano comunicarsi, in via preventiva, i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli, informandosi, sempre in via preventiva, di eventuali variazioni di programma e disporre che i genitori si scambino, di volta in volta, reciprocamente e in via preventiva per iscritto, il consenso per l'eventuale espatrio dei minori;
8) disporre che l'autovettura “Ford Transit Connect”, targata FE711YD, sia intestata al
Sig. e che l'autovettura “Volkswagen Passat”, targata EP693SW, sia intestata alla Pt_1
Dott.ssa CP_1
In via istruttoria:
Il Sig. , poi, insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie formulate nella Pt_1 propria memoria autorizzata ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. (prova per testi, interrogatorio formale, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e accertamenti della Polizia
Tributaria) e si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie e dei capitoli di prova avversari, in quanto inammissibili per i motivi esposti nella memoria autorizzata ex art.
183, comma 6, n. 3 c.p.c. alla quale si riporta integralmente.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, il ricorrente insiste per l'esame, a prova contraria sui medesimi capitoli, dei propri testi indicati, a prova diretta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% di spese generali, CPA e
IVA di legge”.
pag. 3 di 17 Parte resistente:
“
1- I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
si dà atto che il sig. Pt_1 ha già asportato i suoi beni personali dall'abitazione coniugale e che attualmente vive stabilmente presso altra abitazione.
2- Entrambi i coniugi dichiarano e si danno atto reciprocamente di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni pretesa di carattere economico.
3- I figli e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e Per_2 Per_1 rimarranno stabilmente con la madre presso l'abitazione coniugale in Via Alcide De
Gasperi, 19 in BR (PV) completa di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti.
4- L'immobile coniugale di proprietà comune, al 50% di entrambi i coniugi, ubicato in
BR, Via D Gasperi, 19, viene assegnato in via esclusiva alla dott.ssa CP_1
5- Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla dott.ssa a titolo di contributo Pt_1 CP_1 per il mantenimento dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per Per_2 Per_1 ciascuno dei figli per un totale di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, somma da corrispondersi entro e non oltre il 5 di ogni mese.
Atteso il continuo e costante inadempimento del sig. in ordine alla rifusione delle Pt_1 spese extra relative ai figli dichiararsi lo stesso tenuto a corrispondere l'importo mensile di € 400,00 quale forfait relativo alle spese extra dei propri figli e quindi in totale €
1.200,00 mensili da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, salvo CP_1 conguaglio positivo/negativo da effettuarsi entro il giorno 5 del mese di dicembre di ogni anno.
Le spese straordinarie, quelle afferenti le spese mediche, scolastiche e straordinarie documentate, secondo il protocollo (linee guida) del Tribunale di Pavia che si richiama integralmente, saranno suddivise secondo la quota del 50% ciascuno, sono al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. La domanda è da intendersi retroattiva a decorrere dal gennaio 2021.
6- In ordine ai diritti di visita il sig. potrà tenere presso di sé i figli e Pt_1 compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e solo se i figli lo vorranno tenuto conto degli impegni scolastici e le altre attività dei minori, impegni che dovranno essere comunque il parametro di riferimento ai fini dell'organizzazione e della pianificazione
pag. 4 di 17 delle visite e del tempo che trascorreranno con entrambi i genitori anche in considerazione che la piccola , così come , sentono il bisogno di avere Per_1 Per_2 un ottimo rendimento scolastico:
-almeno due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal venerdì dalle ore
18,00 sino alla domenica sera entro le ore 21,00, quando sarà sua cura riportare i minori presso l'abitazione della madre;
almeno una volta settimana, salvo diversi accordi che dovranno essere concordati tra i coniugi e secondo i desideri dei minori con una pianificazione da effettuarsi almeno entro la settimana precedente o previo congruo preavviso, almeno 48 ore prima, prelevandoli presso la casa della madre verso le 18,30
e riportandoli a casa della mamma entro le ore 22,00, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e con le esigenze scolastiche e con le attività ricreative e sportive e la volontà dei minori.
Resta inteso che il sig. dovrà comunicare prontamente alla dott.ssa eventuali Pt_1 CP_1 ritardi rispetto agli orari prefissati e che non potrà presentarsi per tenere con sé i figli salvo specifica programmazione di un diverso orario da concordarsi con la madre ameno nei 2 giorni antecedenti.
Resta inteso, altresì, che i coniugi riconoscono l'importanza del ruolo dei nonni per la crescita serena dei minori a cui potranno essere affidati temporaneamente ma non in via esclusiva e ciò sempre che ed lo desiderino. Per_1 Per_2
In considerazione della particolare situazione in cui versa la piccola , il padre Per_1 potrà tenerla con sé come sopra specificato, salvo che la minore non abbia delle crisi connaturate alla sua condizione di DSA laddove l'abbandono delle cure della madre non le sia di pregiudizio concreto ed attuale.
Per le vacanze, sempre in accordo con i figli e , i minori rimarranno Per_2 Per_1 affidati a ciascun genitore:
-3 settimane di vacanza (di cui almeno due consecutive) nel periodo estivo dalla chiusura alla riapertura delle scuole, da concordare per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative;
-la settimana di Natale o quella di Capodanno ad anni alterni fermo restando che i bambini trascorreranno con uno dei genitori o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale:
pag. 5 di 17 -le vacanze scolastiche Pasquali, Carnevale, ponti e altre festività saranno alternate fra
i genitori laddove le ricorrenze indicate verranno trascorse con uno dei genitori in via alternativa. Ciò sempre tenuto conto della volontà dei minori.
Resta inteso che entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi preventivamente i luoghi ove le vacanze saranno svolte ed a aggiornare l'altro in caso di cambiamenti di programma.
7-I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il loro eventuale espatrio.
L'espatrio dei minori dovrà essere autorizzato di volta per iscritto da entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pag. 6 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va precisato che parte ricorrente nelle conclusioni definitive rassegnate ha richiamato le medesime istanze istruttorie avanzate con memoria ex art. 183, co. VI n.
2 c.p.c. del 24.04.2023.
Il Collegio, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, viste le produzioni della resistente in ordine alla propria posizione reddituale, ritiene di non dover rimettere la causa sul ruolo, non necessitando il presente procedimento di un supplemento di istruttoria.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta, invero, essere cessata sin marzo 2021, quando il ricorrente si trasferiva in altro immobile locato a seguito della sua uscita dalla casa coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
In merito alla pronuncia dell'addebito
Deve, invece, essere disattesa la domanda di addebito spiegata dal ricorrente, in quanto sfornita di prova.
Invero a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Quanto alle circostanze, dunque, ai fini dell'addebito della separazione all'altro coniuge,
è necessario che via sia la prova di una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Invero, alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della
pag. 7 di 17 famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
In materia, il Collegio rileva come sia ormai consolidato l'orientamento secondo il quale:
“grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020; Cass. ord. n. 27777/2019;
Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che: “la reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 5090/2004; cfr.
Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. 16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata
e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. 8929/2013; Cass. n.
15557/2008).
pag. 8 di 17 Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico) costituendo così esso stesso la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente nei confronti della moglie va rigettata, non essendo stata dimostrata la dedotta relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dalla resistente, tanto anche alla luce della mancata ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi formulati dal ricorrente in sede di seconda memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., generici e suggestivi.
Per vero, gli unici documenti fotografici allegati dalla difesa ricorrente (sub. doc. 49-50), entrambi privi di data certa, ritraggono due figure indistinguibili nell'aspetto fisico e nella gestualità, nonché l'automobile in uso alla moglie ricoverata in un parcheggio, risultando, quindi, materiale privo di valenza probatoria.
In definitiva, non essendovi la prova dell'infedeltà coniugale della moglie, nonché mancando il nesso causale tra i comportamenti asseritamente imputati alla resistente e la separazione, la domanda di addebito così come spiegata dal ricorrente deve essere rigettata.
Sull'assegnazione della casa familiare
Avendo l'assegnazione della casa coniugale la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole, la casa familiare sita in BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19, di proprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, viene assegnata, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla resistente, nella concorde volontà delle parti, nonché a conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza presidenziale del 17.5.2022 dalla
Presidente f.f. Dott.ssa Laura Cortellaro.
pag. 9 di 17 Sull'affido e sul collocamento della prole
Riguardo all'affido dei figli minori, e , rispettivamente di anni sedici e Per_2 Per_1 quattordici, attesa la sostanziale identità delle richieste dei genitori sul punto, il Collegio ritiene opportuno che venga confermato l'affido condiviso tra i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza materna in BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19.
Invero, non sono emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario, posto che anche la C.T.U. esperita dalla Dott.ssa nel corso del Persona_3 procedimento, ha evidenziato l'adeguatezza di entrambe le figure genitoriali, rilevato che, nonostante la sussistenza di un'elevata conflittualità tra le parti, da un lato la Sig.ra CP_1 ha mostrato buone capacità genitoriali rispetto alle cure fisiche e concrete dei figli e alla capacità di creare un legame affettivo con loro, e, parimenti, il Sig. ha un legame Pt_1 affettivo importante con entrambi i figli, mostrandosi: “ben disposto a farsi aiutare e seguire i suggerimenti per garantirgli una situazione di maggiore benessere” (Cfr.
C.T.U., pag. 32 – 33).
Del resto, come sottolineato dalla stessa C.T.U. Dott.ssa i ragazzi Persona_3 hanno mostrato un investimento affettivo sul padre, rifiutando, talvolta – e in specie con riguardo alla figlia – di vederlo proprio in considerazione del vissuto Per_1 abbandonico da loro esperito rispetto ad una figura per loro importante, quale risulta essere il padre (Cfr. C.T.U., pag. 17).
Di pari avviso, inoltre, si pongono i Servizi Sociali incaricati che, all'esito del monitoraggio sul nucleo familiare, hanno riscontrato un autentico interesse di entrambe le parti al benessere dei minori, rilevando, tuttavia, come la condivisione di una piena bigenitorialità sia ostacolata dal conflitto genitoriale e dalle loro reciproche recriminazioni in merito a mancanze e tradimenti, con un eccessivo coinvolgimento dei figli nelle dinamiche separative.
A tal proposito, si evidenzia come il rapporto disfunzionale della coppia abbia condotto la Sig.ra ad atteggiamenti squalificanti e denigratori nei confronti della figura CP_1 paterna, inserendosi i figli in una dinamica di triangolazione tra i genitori.
In tal senso, invero, depongono la C.T.U. espletata nel presente giudizio, nonché la relazione offerta dai Servizi Sociali, rilevandosi un conflitto di lealtà e un senso di colpa nei confronti del padre da parte di per essersi schierato dalla parte materna Per_2
pag. 10 di 17 manifestato in modo esplicito dal minore (Cfr. C.T.U., pag. 33), il quale si sente: “in mezzo tra le questioni di mamma e papà” (Cfr. relazioni Servizi Sociali, pag. 5), riferendo lo stesso di fare da tramite tra i genitori per quanto riguarda le questioni attinenti ai figli.
Altresì, un forte disagio è espresso dalla figlia , affetta da disabilità intellettiva, Per_1 mediante pianti e stati di agitazione (Cfr. relazione Servizi Sociali, pagg. 5-6), sintomi indicativi della stanchezza accusata rispetto alle dinamiche in essere.
All'esito di quanto emerso, valutato, altresì, che le parti non hanno completato il percorso di coordinazione genitoriale prescritto plurime volte dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro nel presente procedimento (Cfr. ordinanze del 17.5.2022, 21.2.2023, 23.5.2024,
08.1.2025) il Collegio ritiene di ammonire entrambi i genitori ex art. 473 bis 39 c.p.c., affinché entrambe le parti, e peculiarmente la Sig.ra si astengano da ogni CP_1 atteggiamento o commento rivolto al reciproco discredito, tale da compromettere lo stato emotivo dei figli e da condizionare e / o pregiudicare la relazione genitoriale ed affinché entrambe le parti investano con serietà in un percorso di coordinazione genitoriale valorizzando il preminente interesse dei figli.
Dunque, al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità dei figli, il Collegio conferma l'incarico di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per il Comune di BR (residenza dei minori e delle parti), i quali dovranno riferire all'Autorità Giudiziaria ogni situazione di pregiudizio per i minori, nonché offrire ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché un percorso di coordinazione genitoriale rivolto precipuamente all'instaurazione di una dinamica costruttiva tra le parti, destinato al superamento di antiche recriminazioni, e, soprattutto, diretta a preservare il benessere psico-fisico dei minori, già evidentemente provati dalle vicende separative.
Sul diritto di visita padre – figli
Con riguardo al diritto di visita padre – figli, si osserva che, nonostante il profondo legame affettivo tra il padre ed i propri figli, le vicende separative e le dinamiche conflittuali in essere nella diade genitoriale hanno portato difficoltà anche sotto il profilo dell'effettività del diritto di visita.
pag. 11 di 17 Invero, il cronicizzarsi del conflitto genitoriale ha portato il figlio a manifestare Per_2 il proprio disagio con riguardo alle visite presso il domicilio del padre, il quale, all'udienza del 26.10.2022 affermava: “mi chiede perché non voglio andare e lui mi manda vocali chiedendomi perché non vado e mi dice “dai vieni” e poi anche dice cosa che mi fanno passare la voglia di andare. Tipo è un mio diritto, se non vieni ti mando gli assistenti sociali. O mi ha detto che mandava i Carabinieri. Quello è stato un episodio speciale. Gli assistenti sociali li ha nominati in due occasioni, i Carabinieri li ha nominati più volte con vocali e quasi sempre poi parlava di assistenti e Carabinieri […] tipo se faccio i compiti vorrei più attenzione da lui e invece lui fa altro, tipo gioca col cellulare
o cucina […] Vorrei che capisse il motivo per cui non voglio andare e farlo venir incontro alle mie esigenze. Magari capisce che questo week end non posso e magari vado un giorno da lui la settimana dopo se sono più libero” (Cfr. verbale udienza del 26.10.2022).
Successivamente, come riscontrato sia in sede di C.T.U. che all'esito della relazione dei
Servizi Sociali, la situazione sarebbe migliorata, avendo trascorso il figlio le vacanze estive con il padre e avendo ripreso una frequentazione più costante con lui.
Tuttavia, lo stesso avrebbe riferito agli A.S. di saltare alcuni incontri settimanali, Per_2 attribuendo la causa allo studio per non offendere il padre (Cfr. relazione servizi sociali di BR, pag. 5).
Ancora, i Servizi Sociali riportano come si mostrerebbe restia ad incontrare il Per_1 padre (Cfr. relazione S.S., pag. 4), circostanza confermata anche dalla difesa della resistente (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 14) e del ricorrente (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 18).
A tal riguardo, viste le condivisibili risultanze della C.T.U., la quale ha proposto: “un diritto di visita che preveda ampi spazi paterni (ad esempio, week end alternati dal venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e un giorno infrasettimanale)
- La possibilità che ci siano momenti esclusivi per i due figli, alternando ad esempio
l'infrasettimanale con momenti individuali ( ; - Una presa Persona_4 Persona_5 in carico da parte dei Servizi Sociali con specifiche funzioni di monitorare il rispetto della regolamentazione del diritto di visita materno e paterno”, nonché valutate le specifiche esigenze del caso, il Collegio ritiene di confermare l'incarico ai Servizi Sociali competenti affinché supportino le parti a stilare un calendario per gli incontri padre-figli, prevedendo pag. 12 di 17 anche momenti esclusivi tra il padre ed e tra il padre e , tenendo conto Per_2 Per_1 degli impegni scolastici, extra scolastici, ludici, dei minori e offrendo, se del caso, tutti gli strumenti di supporto alla genitorialità che si ritenessero necessari al caso di specie
(anche A.D.M. presso il domicilio paterno con specifico riguardo alla minore ). Per_1
Parimenti, vengono incaricati i servizi sociali di offrire al minore un supporto Per_2 psicologico che funga da spazio personale di ascolto del medesimo in ottica propositiva,
e, di interfacciarsi con la struttura che ha in carico la minore per le terapie di Per_1 supporto in relazione alla sua disabilità cognitiva al fine di individuare in via sinergica i migliori canali per favorire l'effettività degli incontri padre – figlia.
Sul mantenimento della prole
Rilevato che la madre, convivendo con i figli, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Invero, al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli minori, rilevano i seguenti elementi.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha riferito di aver svolto l'attività artigianale di decoratore, imbianchino, piastrellista e parquettista, con redditi netti pre-pandemia provati per € 41.016,00 (Cfr. Mod. Unico anno 2020 su anno 2019), che si riducevano a redditi netti per € 32.487,00 nell'anno 2020 (Cfr. Mod. unico anno 2021 su anno 2020).
Sono, altresì, provati redditi netti per € 37.188,00 (Cfr. Mod. Unico anno 2023 su 2022),
33.609,00 € (Cfr. Mod. unico anno 2024 su 2023) e 17.352,00 (Cfr. Mod. Unico anno
2025 su anno 2024), avendo il ricorrente dichiarato di svolgere: “per trascorrere più tempo con i figli e ” l'attività di imbianchino a chiamata nelle province Per_2 Per_1 di Pavia e Milano (Cfr. comparsa conclusionale ricorrente, pag. 20).
Sullo stesso, inoltre, risulta gravare un contratto di locazione per un immobile in BR reperito a seguito della sua uscita dalla casa familiare, per Euro 3.600,00 annuali (Euro
300,00/mese), oltre ad Euro 600,00 annuali per spese condominiali, salvo conguaglio
(Cfr. doc. 19A ricorrente).
pag. 13 di 17 Altresì, sul ricorrente risulta gravare un secondo contratto di locazione per un box, sempre sito in BR per un importo annuale di € 1.800,00 (Cfr. doc. 19B ricorrente).
Sullo stesso, inoltre, graverebbe un contratto di mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale in comproprietà della moglie, che risulta attualmente non onorato per la sua quota dal Sig. Pt_1
Per contro, la Sig.ra dopo aver svolto la professione di informatrice farmaceutica, CP_1 ad oggi risulta impiegata come farmacista part-time in BR (PV), provando redditi netti per € 18.222,00 (Cfr. Mod. 730 anno 2023 per anno 2022) ed € 18.487,00 (Cfr. Mod. 730 anno 2024 per anno 2023).
Parimenti, la Sig.ra sarebbe attualmente gravata della rata del mutuo sottoscritto CP_1 unitamente al marito per l'acquisto della ex casa coniugale per circa € 1.000,00 mensili
(Cfr. doc. 15 parte resistente), circostanza confermata dal ricorrente in sede di memoria ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c. il quale ha dichiarato di non riuscire a farsi carico della quota di sua competenza.
Ancora, la Sig.ra avrebbe versato la somma di € 24.000,00 in un fondo, sul totale CP_1 di 222.643,00 maturato a titolo di TFR per la sua precedente occupazione, destinato per la rimanente parte alla contribuzione per la ristrutturazione e l'acquisto degli arredi della casa coniugale (Cfr. comparsa di risposta, pag. 16).
La Sigr.ra risulta, altresì, proprietaria per la quota di 1/3 e per 1/4 insieme alla CP_1 madre e al fratello di diversi immobili siti nel territorio di BR (Cfr. doc. 14 parte ricorrente non contestato dalla resistente).
In ultimo, si evidenzia come le somme percepite dalla figlia minore , affetta da Per_1 disabilità intellettiva, quantificate dalla madre in € 346,43 mensili esulano dalle valutazioni in tema di determinazione del contributo al mantenimento dovuto dai genitori, posto che con le provvidenze in favore degli invalidi, lo Stato si fa carico esclusivamente della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale;
tuttavia, l'Ordinamento non assume su di sé i doveri genitoriali, rilevata la natura assistenziale pubblica dello strumento, diretto a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei costi che comporta la patologia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del 06/08/2020; Cass.
n. 3974 del 19/03/2002).
pag. 14 di 17 Visto quanto precede, ritenuto che entrambe le parti siano nella piena facoltà di incrementare la propria attività lavorativa, preso atto della riduzione volontaria dell'attività lavorativa da parte del Sig. e, altresì, dell'impiego part time della Sig.ra Pt_1
nonché dell'attuale consistenza patrimoniale delle parti, ne discende la CP_1 rideterminazione del contributo al mantenimento mensile dovuto dal padre nei confronti dei figli in € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno dei figli), somma omnicomprensiva anche delle spese c.d. extra assegno.
Nel caso di specie, invero, visto il perdurante conflitto genitoriale adito da reciproche recriminazioni, come pure le conseguenze dell'eventuale mancato rimborso delle spese extra assegno, le quali comporterebbero la necessità per la resistente di costituirsi titoli giudiziali diversi per ogni diversa spesa, pare corretta la forfettizzazione dell'importo dovuto extra assegno e l'inclusione del medesimo nel contributo mensile al mantenimento per i figli minori.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il Tribunale ritiene congrua all'attualità, quale somma mensile omnicomprensiva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e quella di € 700,00 Persona_6 Persona_7
(settecentoeuro/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla Sig.ra ntro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
Da ultimo, considerato il collocamento dei figli presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla resistente.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del contenuto della decisione, rilevato il comportamento delle parti in relazione al presente giudizio e la relativa ammonizione ex art. 473 bis 39 c.p.c., con riguardo alla dinamica conflittuale instauratasi tra le parti e l'atteggiamento di squalifica della figura paterna rivolto ai figli da parte della Sig.ra valutata la natura costitutiva CP_1 della pronuncia della separazione senza addebito, e della reciproca soccombenza delle parti in punto di determinazione del contributo al mantenimento per la prole (chiesto dalla resistente in Euro 1.200,00 omnicomprensivi salvo conguaglio per le spese straordinarie e dal padre in € 400,00 complessivi oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno), ritiene questo Collegio di poter compensare integralmente le spese di lite.
pag. 15 di 17 Pone, altresì, definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti, atteso il comune interesse allo svolgimento dell'istruttoria tecnica esperita, finalizzata a delineare un quadro più completo delle figure genitoriali, nonché delle loro capacità genitoriali e di accudimento dei minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
con ricorso depositato in data 30.7.2021, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed
[...] eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposatisi il 17.4.2005 in BR (PV) (matrimonio trascritto nei Registri
[...] degli atti di matrimonio del Comune di BR (PV) al n. 2, Parte II, Serie A, anno
2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta la domanda di addebito proposta dal ricorrente nei confronti della resistente;
4) assegna la casa familiare sita in BR (PV), Via Alcide De Gasperi n. 19, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla Sig.ra che la CP_1 continuerà ad abitare con i figli;
5) conferma l'affido dei figli minori e in via condivisa fra i Per_2 Per_1 genitori, con collocamento e residenza presso la residenza madre in BR (PV),
Via Alcide De Gasperi n. 19;
6) ammonisce i Sig.ri e x art. 473 bis 39 c.p.c., Parte_1 CP_1 per le ragioni indicate in parte motiva;
7) conferma l'incarico di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, per almeno un ulteriore anno, da parte dei Servizi Sociali competenti per il Comune di BR
(residenza dei minori e delle parti), i quali dovranno riferire all'Autorità
Giudiziaria ogni situazione di pregiudizio per i minori, nonché offrire ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché un percorso di pag. 16 di 17 coordinazione genitoriale rivolto precipuamente all'instaurazione di una dinamica costruttiva tra le parti come indicato in parte motiva;
8) dispone che i Servizi Sociali competenti supportino le parti a stilare un calendario per gli incontri padre-figli, prevedendo anche momenti esclusivi tra il padre ed e tra il padre e , offrendo, se del caso, tutti gli strumenti di Per_2 Per_1 supporto alla genitorialità che si ritenessero necessari al caso di specie (anche
A.D.M. presso il domicilio paterno con specifico riguardo alla minore ); Per_1
9) incarica i Servizi Sociali di offrire al minore un supporto psicologico che Per_2 funga da spazio personale di ascolto del medesimo in ottica propositiva, e, di interfacciarsi con la struttura che ha in carico la minore per le terapie di Per_1 supporto in relazione alla sua disabilità cognitiva al fine di individuare in via sinergica i migliori canali per favorire l'effettività degli incontri padre – figlia;
10) pone a carico del padre , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli e , quella di € 700,00 (settecentoeuro/00) da Persona_6 Persona_7 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla Sig.ra ntro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
11) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla resistente;
12) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento;
13) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di C.T.U. spettanti alla Dott.ssa , liquidate con separato decreto;
Persona_3
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche ai
Servizi Sociali competenti per i Comuni di BR (PV) (residenza dei minori e delle parti)
Pavia, Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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