Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Girolamo Porcelli giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/02/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to
Renato Sanità in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in viale delle Milizie n. 22; Pt_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Monaldo Mancini in virtù di
Gallia n. 86;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
(c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_3
dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Carloni in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in viale Pt_1
Jonio n. 389;
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 8835/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 18/06/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con decreto ingiuntivo n. 22193/2016 – R.G. n.
62157/2016 emesso in data 23.9.2016, il Tribunale di Roma ha ingiunto al
[...]
il pagamento della somma di € 70.037,00 in favore di Parte_2 CP_1
Ha interposto opposizione il suddetto DO, affermando che aveva
[...]
stipulato contratto di somministrazione per la gestione calore, per anni cinque dal
15.3.2009 al 15.3.2014, poi rinnovato per la gestione 2014/2015, con la società
il contratto era relativo alla gestione dell'impianto di riscaldamento Controparte_4
unico, che però fornisce calore anche ai distinti Condomìni di e di Controparte_3
, con differenti codici fiscali e amministrati da soggetti differenti Controparte_2
(quanto meno l'ultimo); le fatture della gestione 2012/2013 e della gestione 2013/2014 erano state pagate alla ad eccezione di quattro fatture, per complessivi € CP_4 22.918,00, che erano state pagate, per il limitato periodo dicembre 2013 - marzo 2014,
a infatti, aveva comunicato al DO di avere difficoltà CP_1 CP_4
nel reperire il combustibile e di aver dato mandato a di effettuare la CP_1
consegna del combustibile, che sarebbe stata quindi fatturata direttamente da CP_1
mentre avrebbe defalcato tali importi dalle rate di gestione, come poi
[...] CP_4
avvenuto; nessun altro scarico di combustibile da parte di era stato CP_1
autorizzato dal DO, avendo questo un regolare contratto con CP_4
inoltre, le fatture indicate nel decreto ingiuntivo non erano mai state inviate;
laddove si fosse provato l'effettivo scarico del combustibile, sarebbe stato necessario verificare se le fatture fossero inerenti alle quote di spettanza del DO di via Pescaglia n.
14; del resto, se avesse avuto un regolare rapporto contrattuale con il CP_1
DO , avrebbe dovuto comunicarlo all'Amministrazione Parte_2
dello stesso e richiedere specifica autorizzazione ad effettuare gli scarichi di cui alle fatture;
fra l'altro, in caso di prova dello scarico del combustibile, e il CP_4
DO di via Pescaglia n. 14 avrebbero dovuto tenere indenne l'opponente da ogni conseguenza negativa. L'opponente ha quindi chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il DO di via Pescaglia n. 14 ed nel merito, ha Controparte_4
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni domanda, nonché, in subordine, la condanna del DO di via Pescaglia n. 14 a pagare la quota di competenza in favore della opposta e a rifondere all'opponente le spese di lite, oppure, in mero subordine, a rifondere all'opponente le somme da questo corrisposte alla opposta;
ha chiesto altresì di condannare alla manleva, ordinandole Controparte_4
di pagare gli importi eventualmente riconosciuti in favore della opposta e a rifondere all'opponente le spese di lite, oppure, in mero subordine, a rifondere all'opponente le somme da questo corrisposte alla opposta. In data 5.5.2017, si è costituita in giudizio deducendo che, come dichiarato dallo stesso DO Controparte_1
opponente e come risultava dal contratto con il predetto era l'unico gestore CP_4
dell'impianto e agiva anche per conto e nell'interesse dei Condomìni di via Pescaglia
n. 8 e n. 14, circostanza risultante anche dalle fatture emesse da nei CP_4 confronti dello stesso, che asseriva di averle pagate;
identica qualità e modalità operativa l'opponente aveva speso nella commissione di forniture richieste a CP_1
la quale aveva emesso a nome del predetto i documenti di accompagnamento e
[...]
le bolle di consegna, consegnate agli incaricati del medesimo, presenti agli scarichi, che avevano sottoscritto le ricevute, senza sollevare contestazioni (come da docc. da 1
a 13 allegati alla comparsa); inoltre, numerose erano state le forniture in favore dell'opponente, come da fatture indicate alla pag. 7 della comparsa e allegate sub docc. da 14 a 27, tutte regolarmente saldate. Tuttavia, in ragione delle difese dell'opponente, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il CP_1 Controparte_5
e il DO di via Pescaglia 14; nel merito, ha chiesto il rigetto
[...]
dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, o l'accertamento del credito e la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa;
in subordine, ha chiesto di condannare i tre l pagamento della somma portata Parte_3
dal decreto ingiuntivo o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, in solido o pro quota. Alla prima udienza del 25.5.2017, l'opposta è stata autorizzata a chiamare in causa i terzi, mentre è stata respinta la richiesta dell'opponente di chiamare in causa è stata inoltre rigettata la richiesta di CP_4
concessione della provvisoria esecuzione. Il DO di via Pescaglia 14 si è costituito in data 10.11.2017 e il si è costituito il Controparte_5
29.11.2017, formulando le conclusioni di cui alle rispettive comparse di costituzione e risposta, per brevità da intendersi qui trascritte. All'udienza del 30.11.2017, ad integrazione della precedente ordinanza, anche l'opponente è stato autorizzato a chiamare in causa il DO di via Pescaglia 14, già costituito, dunque senza necessità di disporre nuova notifica. Respinte le istanze istruttorie, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.1.2020, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8835/2020 così statuiva: <<
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta ogni domanda proposta dall'opponente nei confronti del
DO di via Pescaglia n. 14; 3. rigetta ogni domanda proposta dalla opposta nei confronti dei terzi chiamati;
4. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 7.795,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
5. condanna l'opposta a rifondere al DO di le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.015,00, oltre IVA, Controparte_3
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Renato
Sanità, dichiaratosi antistatario;
6. condanna l'opponente e l'opposta, in solido, a rifondere al DO di via Pescaglia n. 14 le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.795,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< in linea generale, si premette che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006). Trovano dunque applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 19549/2018). Inoltre, occorre rammentare che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite n. 761/2002, in motivazione), l'art. 167 c.p.c., comma 1 nell'attuale formulazione, imponendo al convenuto (nella specie, all'opponente) di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore (nella specie, l'opposto) a fondamento della sua domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
in altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; n. 5356/2009;
n. 5191/2008). Fatta tale premessa, si evidenzia che l'opponente ha prodotto il contratto di somministrazione datato 20.10.2009 (doc. 2), che indica come committente il
DO via Pescaglia 6/8/14 e come fornitore per il periodo Controparte_4
15.3.2009-15 marzo 2014. Sul contratto sono apposte tre sigle sul primo foglio e tre sigle sul secondo foglio: su questo secondo foglio una risulta essere di CP_4
essendo apposta in corrispondenza del relativo timbro. Poiché vi è identità dell'amministratore per due dei Condomìni (civico 6 e civico 8), deve ritenersi che il contratto sia stato firmato dagli amministratori dei tre Enti, come, del resto, da questi ultimi affermato. Le fatture di versate in atti dall'opponente sub docc. 5, 6 CP_4
e 7, pur essendo intestate al DO via Pescaglia 6/8/14, indicato anche come luogo di consegna, recano il codice fiscale e la rata di gestione del solo opponente e sono state da questo pagate, analogamente alla fattura sub doc. 8, sprovvista però della prova del pagamento. Le successive fatture di sub docc. 9, 10 e 11 sono CP_4
invece intestate al solo opponente che viene indicato anche nel riquadro relativo al luogo di consegna, non recando alcuna menzione degli altri per la seconda Parte_3
e la terza fattura vi è la prova del pagamento da parte dell'opponente). Anche le fatture emesse da sub docc. 12, 13, 14 e 15 di parte opponente, sono state pagate Parte_4
dal e recano il codice fiscale dello stesso, pur risultando Parte_1
intestate al . Il DO di , dal Controparte_6 Controparte_3
canto suo, ha prodotto il contratto (si tratta dello stesso contratto prodotto dall'opponente) e le fatture di al medesimo intestate e da questo pagate CP_4
(docc. da 4 a 6), nonché tre fatture della (docc. da 7 a 9). Anche queste fatture Parte_4
sono state pagate dal , pur risultando intestate al Controparte_5
DO via Pescaglia 6/8/14 e pur recando il codice fiscale del Parte_2 . Dal regolamento di condominio del 22.2.1985 prodotto dal DO
[...]
di via Pescaglia 14 (doc. 1) risulta che si tratta di tre Condomìni autonomi che hanno in comune però l'impianto di riscaldamento, le cui spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei tre fabbricati secondo le carature di cui alle tabelle “D” (cfr. allegato B al regolamento, artt. 3 e 6). Con delibera assembleare del
12.11.2009 (doc. 2 DO di via Pescaglia 14), è stato approvato il preventivo di spesa della di € 105.000,00 oltre IVA per la gestione forfettaria di Controparte_4
calore, come da offerta dalla predetta presentata, e le “amministrazioni” sono state autorizzate a firmare il contratto con la società alle condizioni di cui all'offerta allegata al verbale (analogamente a quanto accaduto nell'assemblea del 7.11.2014, sub doc.
25). Al verbale del 12.11.2009 è allegato lo stesso contratto già prodotto dagli altri due che però presenta l'aggiunta a penna di un punto 5 bis. Le fatture di Parte_3
prodotte dal DO di via Pescaglia 14 sub docc. da 5 a 8, da questo CP_4
pagate, sono intestate ai tre e recano il codice fiscale corretto a penna, Parte_3
mentre quelle sub docc. da 9 a 23 sono regolarmente intestate al predetto. Tutte le fatture e i DAS prodotti dalla opposta e oggetto del decreto ingiuntivo, pur essendo intestati ai tre recano il codice fiscale del solo opponente. Ricapitolando, Parte_3
e ferma restando la palese confusione nella emissione delle fatture, gli amministratori dei tre su autorizzazione dell'assemblea, hanno sottoscritto il contratto con Parte_3
cui corrispondevano il prezzo delle forniture secondo distinte quote di CP_4
spettanza, assumendo dunque autonome obbligazioni, come risulta anche dal fatto che da una certa data in poi le fatture emesse da sono intestate ai singoli CP_4
Non risulta da nessun documento che l'opponente abbia agito in Parte_3
rappresentanza degli altri due Condomìni. Pertanto, pur essendo provato che l'impianto di riscaldamento era unico e serviva i tre deve escludersi che l'opponente Parte_3
fosse unico gestore dello stesso e agisse in nome e per conto degli altri due. Nonostante difetti la conclusione di un contratto di somministrazione in forma scritta con CP_1
forma non richiesta per il contratto in questione, dalle fatture prodotte
[...]
dall'opponente e dalla opposta emerge che vi era un rapporto di somministrazione tra le due parti. Tale rapporto non era certo sporadico e l'opponente, sulla base di accordi con già in precedenza aveva provveduto a saldare le fatture emesse da CP_4
detraendo gli importi da quelli dovuti ad in forza del contratto CP_1 CP_4
di somministrazione (circostanza espressamente riferita alla pag. 2 della citazione).
L'opponente, infatti, non ha contestato di aver saldato senza alcuna contestazione anche le altre numerose fatture (non oggetto del decreto ingiuntivo) prodotte da CP_1
al fine di provare il rapporto duraturo tra le parti, non avendo preso posizione sul
[...]
punto. A ciò si aggiunga che l'opponente non ha contestato gli avvenuti scarichi di combustibile, essendosi limitato ad affermare che non risultavano autorizzati e che né
l'Amministratore del né alcun incaricato avevano mai Parte_2
sottoscritto le bolle di consegna depositate da con la comparsa di CP_1
costituzione e risposta. È tuttavia da escludere che lo scarico del combustibile nell'impianto di pertinenza del DO possa essere avvenuto invito domino, senza il consenso o contro la volontà del soggetto tenuto alla custodia dell'impianto stesso, tanto più ove si consideri che si tratta di forniture reiterate. Inoltre, le contestazioni dell'opponente sono del tutto generiche, in quanto non corredate da deduzioni che avrebbero potuto (e dovuto) supportare l'assunto e specificare le circostanze che avrebbero reso possibile l'asserito rifornimento di combustibile all'insaputa del DO, quali, ad esempio, le caratteristiche dell'impianto e la sua localizzazione (accessibile o meno a terzi), la presenza o meno di un custode dello stabile condominiale ecc. Nessun mezzo di prova è stato articolato al riguardo da parte opponente, la quale, tra l'altro, non ha neppure prodotto eventuali piani di riparto delle spese con gli altri Condomìni. Gli elementi sin qui descritti, debitamente valutati in maniera unitaria e non frazionata, dimostrano che il rapporto obbligatorio è intercorso tra il DO di , cui veniva consegnato il combustibile e nei cui Parte_1
confronti venivano emesse le fatture, e sulla base di accordi che CP_1
autorizzavano a sostituire la fornitrice in diversi periodi CP_1 CP_4
temporali. Di contro, non vi è alcuna prova in atti della esistenza di un rapporto negoziale tra il DO di via Pescaglia 14 e l'opposta. Le sole tre fatture di CP_1 agate dal , recanti il codice fiscale dell'opponente,
[...] Controparte_5
pur avendo valore indiziario non sono sufficienti a dimostrare che tra i predetti sia intercorso uno stabile e duraturo rapporto di somministrazione. Quanto alla domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, difetta la prova del titolo e la prova che parte del combustibile fornito fosse inerente alla quota di spettanza del terzo, né è stata proposta una domanda di tipo residuale. Da ultimo, del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del credito, è il mancato invio delle fatture e di solleciti di pagamento da parte della creditrice. Del pari irrilevanti ai fini del decidere sono i rapporti negoziali esistenti tra la società opposta e la In conclusione, CP_4
premesso che nessuna contestazione è stata mossa in ordine al quantum, non è stata fornita la prova del pagamento, pacificamente non intervenuto, né di altro fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione. L'opposizione deve quindi essere respinta.
Per i motivi sin qui illustrati, devono essere rigettate la domanda proposta da CP_1
nei confronti dei terzi chiamati e la domanda proposta dalla opponente nei
[...]
confronti del DO di via Pescaglia n. 14. Le spese di lite tra opponente ed opposta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.00,00, tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale. L'opposta deve essere condannata, sulla base dei suddetti parametri, a rifondere le spese di lite al
(con esclusione di quelle della fase istruttoria, non Controparte_5
essendo state depositate memorie ex art. 183 c.p.c.). In ragione dell'identità delle questioni sollevate e dibattute, l'opponente e l'opposta devono essere condannate in solido a rifondere le spese di lite al DO di via Pescaglia 14 (cfr. Cass. n.
9063/2019; Cass. n. 27476/2018). Considerato che l'impianto è comunque comune ai tre Condomìni, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'opponente e della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dal DO di via Pescaglia 14.>>
§ 4. – Ha proposto appello il formulando quattro Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via principale, accogliere il presente appello e conseguentemente dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.22193/2016 perché infondato in fatto e diritto;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.22193/2016; rigettare comunque la domanda spiegata dalla in quanto CP_1
infondata in fatto e diritto;
in solo subordine condannare il
[...]
al pagamento in favore della della quota di Controparte_7 CP_1
competenza degli importi riconosciuti come dovuti per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, secondo la tabella D del Reg Condominiale ovvero in parti uguali ex art
1298 c.c.; liquidare le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della sola parte appellante.>>
§ 4. 1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità del gravame per Controparte_1
difetto di specificità ed altresì ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ne chiedeva in ogni caso il rigetto, proponeva appello incidentale condizionato e rassegnava le seguenti conclusioni: << IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello proposto dal , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero, ai sensi Parte_2
dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni indicate in atto. - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto manifestamente infondata, con condanna ex art. 283 comma 2 cpc. NEL MERITO: - rigettare, per tutti i motivi di cui sopra, l'appello proposto dal contro l'impugnata sentenza perché Parte_2
infondato in fatto e diritto. IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di parte appellante e condizionatamente alla stessa, in riforma della sentenza di primo grado, accertato e dichiarato certo, liquido ed esigibile l'intero credito esposto in decreto ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per l'effetto condannare il , il Parte_2
ed il DO di via Pescaglia 14 al pagamento della Controparte_5
somma complessiva portata dal decreto ingiuntivo opposto o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in via solidale ovvero secondo le quote accertate in corso di giudizio. RIFORMARE, in ogni caso, la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna della al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del e del DO di via Pescaglia 14 e, per Controparte_5
l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle predette spese del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio.>>
§ 4. 2– Si costituiva il per eccepire Controparte_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame principale e di quello incidentale condizionato di rassegnava le Controparte_1
seguenti conclusioni:<< in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal in ovvero Parte_2 Pt_1
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione da questo proposta avverso la sentenza n. 8835/2020 resa dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. di R.G. 81386/2016, depositata in data
18 giugno 2020 e non notificata;
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili, infondati, generici e dilatori tutti i motivi di appello proposti dal Parte_2
in dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la nuova domanda
[...] Pt_1
subordinata rivolta al DO di via Pescaglia n. 14 come pure inammissibili le nuove produzioni istruttorie/documentali e segnatamente il Regolamento di
DO e relative tabelle allegate, prodotti come documento 3 del fascicolo di detta parte appellante, confermando la sentenza n. 8835/2020 resa dal Tribunale di
Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. di R.G. 81386/2016, depositata in data 18 giugno 2020 e non notificata, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal , per i motivi esposti. - in via preliminare, Parte_2
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello incidentale condizionato proposto da - nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e Controparte_1
infondati, tutti i motivi di appello incidentale condizionato proposto da CP_1
, confermando la sentenza n. 8835/2020 resa dal Tribunale di Roma nel giudizio
[...]
di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. di R.G. 81386/2016, depositata in data
18 giugno 2020 e non notificata, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con condanna del e della Controparte_8 [...]
alla refusione delle spese del presente giudizio.>> CP_1
§ 4. 3– All'udienza di prima comparizione del 30 aprile 2021, tenutasi mediante il deposito di note scritte, la Corte dichiarava la contumacia del Controparte_9
, rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione
[...]
delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 28 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Hanno depositato note i difensori delle parti costituite che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – le nuove conclusioni rassegnate da DO di Via Pescaglia 6 e da
[...]
CP_1
§ 5. 1– L'appellante principale con le note autorizzate Parte_2
ha dato notizia di aver stipulato, nelle more del giudizio, un accordo transattivo con l'appellata e con l'appellato contumace Controparte_1 Controparte_5
8; evidenziava che, per effetto di tale accordo, era cessata la materia del contendere tra
[...]
le suddette parti in quanto esso aveva rinunciato al Parte_2
giudizio di appello e la aveva accettato la rinuncia con integrale Controparte_1
compensazione delle spese di lite. Evidenziava altresì che doveva intendersi cessata la materia del contendere anche nei confronti del condominio di Via Pescaglia 14 in quanto, per effetto della rinuncia all'appello da parte di esso appellante principale e dell'accettazione dell'appellato il DO di Via Pescaglia n. 14 Controparte_1
non avrebbe subito alcuna conseguenza pregiudizievole dalla sentenza di primo grado.
Il , per l'ipotesi che il Condomino di Via Pescaglia Parte_2
n. 14 non intendesse aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite ed intendesse, invece, proseguire il giudizio per ottenere una statuizione di merito, dichiarava di insistere, con riguardo al rapporto con il DO di Via Pescaglia n. 14, nei motivi di gravame di cui chiedeva l'accoglimento e, segnatamente, per la parte in cui il tribunale non aveva accolto le domande spiegate da esso nei confronti del Parte_2
terzo chiamato DO di via Pescaglia n. 14, chiedeva che venisse addebitata ad esso la quota parte dell'importo richiesto da o per la parte in cui non Controparte_1
aveva accolto la domanda di manleva proposta in primo grado da esso opponente.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione sollevata dal Condomino di via Pescaglia n. 14 in relazione ai documenti prodotti evidenziando che gli stessi erano stati versati in atti in primo grado dallo stesso DO appellato. Concludeva formulando le seguenti conclusioni: < sentenza, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, accertati i fatti di cui alla narrativa del presente atto: In via preliminare, dato atto della rinuncia dell'appellante accettata dalla e non avendo il DO di Via Pescaglia n.14 CP_1
conseguenze pregiudizievoli dalla sen-tenza di primo grado dichiarare l'estinzione del presente giudizio di appello per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti;
in subordine, nella denegata ipotesi di prosecuzione del giudizio condannare il
[...]
al pagamento in favore della della quota di Controparte_7 CP_1
competenza degli importi riconosciuti come dovuti per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, secondo la tabella D del Reg Condominiale ovvero in parti uguali ex art
1298 c.c.; liquidare le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della sola parte appellante ed in subordine procedere alla compensazione delle stesse.>>
Allegava l'atto di transazione.
§ 5. 2– con le note autorizzate ha depositato l'atto transattivo ed Controparte_1
evidenziato che in forza dell'accordo raggiunto l'appellante principale aveva rinunciato al giudizio d'appello ed essa aveva accettato la rinuncia, con compensazione CP_1
delle spese di lite. Significava che l'accordo transattivo prevedeva che DO di Pt_ Via Pescaglia avrebbe manlevato essa da ogni condanna alle spese Controparte_1
di lite e da ogni conseguenza economica che potrebbe derivare ad essa Controparte_1
dalla statuizione di questa Corte, a definizione del presente giudizio, qualora il
DO di Via Pescaglia n. 14 dovesse insistere per la decisione dell'appello.
Dichiarava di aver proposto appello incidentale condizionato sicché per effetto di tali accordi era cessata, a tutti gli effetti, la materia del contendere tra tutte le parti in causa.
Rassegnava le seguenti conclusioni definitive: << Chiede all'Ecc.ma Corte adita, dato atto della rinuncia, accettata, dell'appellante al gravame proposto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
§ 5. 3– Il DO di Via Pescaglia n. 14 con le note autorizzate evidenziava di non essere stato messo a conoscenza degli accordi transattivi intervenuti tra le controparti;
rappresentava di aver chiesto di integrare la transazione con la previsione di opportune clausole di salvaguardia della propria posizione processuale e sostanziale e di un rimborso per le spese legali sopportate a causa dell'appello principale e di quello incidentale ex adverso formulati;
che la proposta non veniva accettata dalle controparti sicché permaneva l'interesse ad una pronuncia sull'impugnazione e sulle domande proposte dalle controparti nei propri confronti;
si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere che avrebbe lasciato esposto esso DO di Via Pescaglia n. 14 a future pretese delle parti avversarie per l'oggetto del contendere non essendo esso DO parte di detta transazione e dovendo trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: << La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa).>> Concludeva dichiarando di insistere nelle richieste e conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta : << impregiudicata, in particolare ogni diritto e istanze e/o determinazione anche in punto di spese di lite che andranno regolate in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. e/o secondo il principio di soccombenza virtuale.>>
§ 6. – La cessazione della materia del contendere limitatamente ai rapporti processuali tra e di Parte_2 Controparte_1
§ 6.1 – Vanno accolte le conclusioni concordi di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite in relazione ai rapporti processuali tra il e di – appellante incidentale Parte_2 Controparte_1
condizionato - che regolano integralmente il contenzioso tra esse parti e che riverberano i propri effetti sulla posizione processuale di che ha Controparte_9
aderito alla transazione e che è rimasto contumace nel presente grado.
§ 6.2 – La cessazione della materia del contendere intervenuta nel presente grado tra l'appellante principale, l'appellante incidentale ed il Controparte_9
comporta la rimozione delle statuizioni della sentenza di primo grado tra dette parti in quanto ormai prive di attualità. Invero, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (tra le tante Cass. n. 4714 /2006).
§ 6.3– Il condominio di Via Pescaglia n. 14 che non ha sottoscritto la transazione ha dichiarato di non aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ed ha chiesto la pronuncia di merito sull'appello e sull'appello incidentale condizionato chiedendo quanto all'appello principale l'emissione di pronuncia di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e, in subordine e nel merito, la declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova subordinata proposta dall'appellante principale nei confronti di esso
DO; la declaratoria di inammissibilità delle nuove produzioni documentali ed il rigetto del gravame con conferma della sentenza di prime cure e, quanto all'appellante incidentale condizionato la pronuncia di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'impugnazione. Con il favore delle spese di lite nei confronti di appellante principale ed incidentale.
§ 7. – i motivi di gravame proposti con l'appello principale
§ 7.1 – Con il primo motivo titolato: << erroneità ed illogicità della motivazione della sentenza. Nullità del contratto per assenza di forma scritta ad substantiam >>
censurava il passo motivazionale della sentenza di Parte_2
primo grado nel quale il Giudice aveva affermato la validità del contratto nonostante il difetto di forma scritta. Rappresentava che, essendo il condominio un consumatore ex art. 66-quinquies del Codice del consumo, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo in mancanza di regolare contratto sottoscritto tra le parti.
§ 7.2 – Con il secondo motivo titolato: << mancata prova della prestazione eseguita e della sua consistenza >> censurava la sentenza di primo grado per aver dichiarato che esso DO di Via Pescaglia quale opponente non aveva contestato gli Pt_2
avvenuti scarichi di combustibile. Sosteneva, al contrario, di aver esplicitamente contestato siffatta circostanza e che sarebbe stato onere di quale Controparte_1
creditore ingiungente- opposto dimostrare di aver effettuato gli scarichi di combustibile, onere che non aveva assolto.
§ 7.3 – Con il terzo motivo titolato: << domanda di rivalsa >>, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva, da un lato, escluso che esso fosse l'unico gestore dell'impianto comune Parte_2
di riscaldamento e, dall'altro, che era tenuto alla custodia esclusiva dell'impianto.
Sosteneva la contraddittorietà della motivazione anche nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che: << difetta la prova che la parte del combustibile fornito fosse inerente alla quota di spettanza del terzo >> ritenendo, al contrario, che se lo scarico di combustibile era avvenuto nell'impianto comune di riscaldamento, doveva ritenersi presuntivamente dimostrato che anche i Condomini dello stabile siti al civico n. 14 e n. 8 avevano beneficiato dello scarico ed avrebbero perciò dovuto contribuire al relativo consumo. L'appellante afferma, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto addebitare la relativa quota anche agli altri Condomini ovvero accogliere la domanda di manleva proposta da esso appellante. Contestava, infine, il passo motivazionale in cui il primo Giudice aveva sostenuto che il combustibile era stato consegnato direttamente al civico n. 6 posto che il riscontro che le fatture recassero nell'intestazione il codice fiscale del civico n 6 nulla diceva circa la consegna del combustibile.
§ 7.4 – Con il quarto motivo titolato: << merito >>, deduceva che nessuno scarico di combustibile da parte della era stato autorizzato da esso appellante, Controparte_1
avendo in essere un contratto di somministrazione con la diversa società CP_4 Sosteneva che non era stato provato che vi fosse un rapporto contrattuale tra esso appellante e né che vi fosse stata alcuna autorizzazione ad effettuare gli Controparte_1
scarichi di combustibile oggetto delle fatture del decreto opposto. Rappresentava, inoltre, che le fatture depositate in giudizio dimostravano che non vi era un unico
DO gestore dell'impianto né un unico soggetto fiscale passivo, ma che ogni
DO rispondeva per la sua quota di spettanza e che vi era un rapporto contrattuale tra la e la al quale esso appellante era estraneo. CP_1 CP_4
§ 8. – il motivo di gravame proposto con l'appello incidentale
L'appello incidentale contiene un solo motivo, non titolato. Con esso Controparte_1
chiedeva di riformare la sentenza di primo grado condannando l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio anche nei confronti del e del DO di via Pescaglia n. 14 e, di Controparte_9
conseguenza, rifondere alla le somme pagate a tali Condomini a titolo Controparte_1
di spese di lite. Sosteneva che il Tribunale aveva omesso di considerare che la chiamata in causa dei terzi era stata richiesta dall'appellante incidentale esclusivamente in ragione della difesa svolta dal , il quale si era, invece, Parte_2
sempre qualificato come unico soggetto gestore dell'impianto di riscaldamento.
§ 9. – l'analisi delle impugnazioni
§ 9.1 – Osserva la Corte che l'avvenuta composizione transattiva intervenuta tra l'appellante principale ed incidentale comporta che è venuta totalmente a mancare la situazione di contrasto tra dette parti sul primo, sul secondo e sul quarto motivo di impugnazione principale e sul motivo di appello incidentale condizionato, essendosi il
DO appellante, dopo aver rinunciato al gravame nei confronti di CP_1
e del , obbligato verso a
[...] Controparte_9 Controparte_1
manlevare la stessa da ogni condanna alle spese di lite e da ogni conseguenza economica che dovesse derivare a in ragione della pronuncia della Controparte_1 Corte d'appello sul gravame in relazione alla posizione processuale di DO di via Pescaglia n 14.
§ 9.2 – Il in primo grado ha chiesto nei confronti del Parte_2
civico 14 – di cui aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa – che, in via subordinata, ove venisse provato dalla l'effettivo scarico di Controparte_1
combustibile di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e sul presupposto che l'impianto di riscaldamento fosse comune ai tre distinti Condomini di via Pescaglia civici n. 6, n. 8 e n.14 che: << nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richiesta di parte opposta, condannare il Controparte_7
al pagamento in favore dell'opposta della quota di competenza degli importi riconosciuti come dovuti per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese del giudizio supportate dalla ed a rifondere al medesimo condominio Controparte_1
opponente le spese di lite affrontate ovvero in mero subordine ordinare al
[...]
di rifondere al condominio opponente tutte le somme che Controparte_8
esso corrisponda all'opposta a qualsiasi titolo ( capitale, interessi, rivalutazione monetarie, spese di giudizio) in eventuale adempimento di provvedimenti giurisdizionali sempre con condanna a rifondere al medesimo Parte_2
le spese di lite affrontate.>>
[...]
Si osserva che l'inciso :<< ovvero in mero subordine ordinare al DO
[...]
di rifondere al condominio opponente>> è palesemente illogico e Parte_2 Pt_1
dovrebbe lasciar intendere che sia frutto di un errore materiale, svista che tuttavia non risulta mai corretta nel corso del giudizio.
Tanto premesso osserva la Corte che il tribunale, in motivazione, ha dato atto che dal regolamento di condominio del 22 febbraio 1985 prodotto dal Condomino di via
Pescaglia n. 14 (doc. 14) risulta che si tratta di tre condomini autonomi che hanno in comune l'impianto di riscaldamento le cui spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei tre fabbricati secondo le carature di cui alle tabelle D
(cfr. all. B l regolamento artt. 3 e 6); a seguire dopo aver esaminato e valutato la documentazione versata in atti così osservava: < che l'opponente abbia agito in rappresentanza degli altri due Condomini. Pertanto, pur essendo provato che l'impianto di riscaldamento era unico e serviva i tre condomini deve escludersi che l'opponente fosse unico gestore dello stesso ed agisse in nome e per conto degli altri due (…) nessun mezzo di prova è stato articolato al riguardo da parte opponente la quale, tra l'altro, non ha neppure prodotto piani di riparto delle spese con gli altri condomini.>> Ed ancora: << quanto alla domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, difetta la prova del titolo e la prova che parte del combustibile fornito fosse inerente alla quota di spettanza del terzo, né è stata proposta una domanda di tipo residuale.>>
Con il motivo in esame il censura la pronuncia di rigetto della Parte_5
domanda così argomentando: << se lo scarico di combustibile è avvenuto nell'impianto comune di riscaldamento è provato che anche i condomini dello stabile sito al civico
8 hanno beneficiato di tale scarico contribuendo al relativo consumo. Controparte_5
L'addebito, trattandosi di fornitura priva di contratto, costituisce un'obbligazione divisibile in parti uguali tra tutti e tre i condomini che avevano comunque tre distinti contratti di fornitura con la che formalmente e contrattualmente CP_4
provvedeva alla somministrazione dei prodotti petroliferi per il riscaldamento>>
Osserva la Corte che il motivo come formulato è inammissibile, perché muove da una critica solo parziale della sentenza. Il decreto ingiuntivo risulta chiesto da CP_1
e non da ed il tribunale ha, preliminarmente osservato che << gli elementi CP_4
sin qui descritti (...) dimostrano che il rapporto obbligatorio è intercorso tra il
DO di cui veniva consegnato il combustibile e nei cui Parte_2
confronti venivano emesse le fatture e sulla base di accordi che CP_1
autorizzavano a sostituire la fornitrice in diversi periodi CP_1 CP_4
temporali. Di contro non vi è alcuna prova in atti dell'esistenza di un rapporto negoziale tra il DO di via Pescaglia n. 14 e l'opposta>>. Con il motivo in esame il avrebbe dovuto criticare Parte_2
in primo luogo la sentenza in relazione al passo motivazionale che non vi è alcuna prova dell'esistenza di un rapporto negoziale tra il DO di via Pescaglia n. 14
e e non limitarsi a chiedere di essere manlevata dal condomino di cui al CP_1
civico 14 per le forniture effettuate da nell'impianto di riscaldamento CP_1
comune ai tre Condomini. Invero, il tribunale ha rigettato la domanda di manleva sul presupposto della mancanza di prova di un contrato di fornitura tra e CP_1
DO di via Pescaglia n 14, mentre il motivo in esame muove da una constatazione in fatto che avendo i Condomini dei civici n. 8 e 14 beneficiato di quel riscaldamento avrebbero dovuto sostenerne pro quota le spese.
Il motivo di gravame in esame, così come formulato, non si confronta neppure con l'ultimo inciso della motivazione in esame, che imputa al Parte_2
di non aver proposto domanda di tipo residuale nei confronti del terzo chiamato,
[...]
in relazione alla circostanza di fatto dedotta che avesse beneficiato del rifornimento di carburante nel serbatoio comune: << né è stata proposta una domanda di tipo residuale>>.
Va accolta a giudizio del Collegio l'eccezione di inammissibilità del terzo motivo per difetto di specificità.
L'appellante è chiamato ad impugnare in maniera specifica il capo della sentenza appellata che, nel caso in esame, è rappresentato dal rigetto della domanda di manleva e dal rigetto della domanda di rimborso pro quota del combustibile fornito da
[...]
sul presupposto che risultava accertato che tra e CP_1 Controparte_1
non era intercorso alcun contratto di Controparte_10
somministrazione e che non aveva proposto nei Parte_2
confronti di DO di via Pescaglia 14 alcuna domanda residuale in relazione al consumo di cui detto condominio potesse aver beneficiato.
L'appellante è chiamato ad impugnare la maniera specifica i passaggi argomentativi che sorreggono la decisione muovendo necessariamente da quelli che ne costituiscono l'antecedente logico. Nel caso in esame le ragioni di dissenso espresse dal
[...] rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in quanto parziali Parte_2
perché attingono solo i fatti derivati, non sono idonee a determinare la modifica della decisione censurata, essendo rimasti incontestati gli accertamenti che costituiscono l'antecedente logico della pronuncia.
In relazione alle domande svolte con il terzo motivo di gravame principale e che esauriscono nei confronti del terzo chiamato DO di Via Pescaglia n.14 l'intero contenzioso, il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità e rimangono assorbite le restanti questioni preliminari e di merito.
Le spese del grado nel rapporto processuale tra il ed Parte_2
il DO di via Pescaglia n. 14 seguono l'ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino €
260.000,00) nei compensi medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati avendo avuto minimo svolgimento nel rapporto processuale tra l'appellante ed il Parte_6
[...]
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e nonché Controparte_3 Controparte_7
sull'appello incidentale condizionato proposto da contro la sentenza Controparte_1
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 8835/2020 pubblicata in data 18/06/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra DO via Pescaglia n.
e con integrale Pt_1 Controparte_1 Controparte_9
compensazione delle spese di lite;
2. Dichiara inammissibile l'appello principale ed assorbito quello incidentale in relazione a;
Controparte_7
3. Condanna il , alla rifusione delle spese Parte_1
del grado in favore di , che liquida in Controparte_7
€ 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 28/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo