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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 108/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA 2
con sede in San PP AN (NA), Via Parte_1
Pianillo Traversa Cupa n. 10, P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Visone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Scicli (RG), Controparte_1
Via dei Lillà n. 22, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Sebastiano Sallemi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 691/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 29/04/2021, era stato ingiunto a e Parte_1 Controparte_2
, di pagare, in solido fra loro, a Controparte_3 Controparte_4
la somma di €.22.197,00, oltre ad interessi come da
[...] 3
domanda e spese ivi liquidate, in virtù dell'escussione della garanzia da quest'ultima prestata, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 20/07/2015, fra i medesimi soggetti ingiunti (in particolare Parte_1 quale società debitrice principale, e e
[...] Controparte_2 CP_3
quali fideiussori della prima) e
[...] Controparte_5
Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva: - che
[...]
“CONFESERFIDI, in data 26.05.2015, ha approvato il rilascio di garanzia (doc. 1) in favore della […] nell'ambito della Parte_1
Convenzione in essere con la Controparte_5
([…] doc. 2), impegnandosi a garantire in misura pari al 50% della
[...] sorte capitale, dei relativi interessi convenzionali e di mora e delle eventuali spese legali la linea di credito relativa a un prestito chirografario […]”; - che “conseguentemente, la con contratto Controparte_5 stipulato in data 20.07.2015 ha erogato in favore della predetta Parte_1
la somma di € 60.000,00 a titolo di prestito chirografario (doc. 3)”; -
[...] che stante l'anomalo andamento del Controparte_5 rapporto, essendo rimasta senza esito la comunicazione di revoca del fido concesso ed essendo maturate le condizioni previste dalla Convenzione in vigore (cfr. doc. 2), ha proceduto in data 21.06.2018 alla escussione del
Consorzio (doc. 5), il quale, con valuta 26.09.2019, ha bonificato alla stessa la somma di € 22.197,00 (doc. 6) pari al 50% Controparte_5 dell'importo del credito nei confronti del debitore garantito dal Consorzio”; - che “conseguentemente, CONFESERFIDI, alla luce del predetto pagamento, ha il diritto di riscuotere dal debitore e dai fideiussori quanto dalla stessa già versato alla nei cui diritti è integralmente Controparte_5 surrogata nel limite dell'importo di € 22.197,00 oltre interessi convenzionali al tasso euribor lettera 6 mesi + 4,25% + 3,00% di mora con decorrenza dal 26.09.2019 come da espressa dichiarazione di surroga del 07.10.2019 (doc. 7)”.
Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta da parte di con cui quest'ultima ha eccepito preliminarmente Parte_1
l'“Incompetenza territoriale del Tribunale adito”, per essere invece competente il Tribunale di Nola;
“Gradatamente, [la] nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo. Violazione dell'art. 125 cpc.”; nel prosieguo, il “Disconoscimento del saldo debitorio depositato nel procedimento”,
“L'inefficacia probatoria assoluta del saldaconto”, nonché “l'assenza […] dell'indicazione delle scritture contabili che, per legge, rappresentano l'unico elemento idoneo per giustificare l'azionabilità del procedimento monitorio”.
La proposta opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata. 4
Come evidenziato, l'opponente ha in primo luogo eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Nola. Il medesimo, in particolare, ha dedotto “che il contratto è sorto e si è concluso in SAN GIUSEPPE VESUVIANO – NA – ricadente nella competenza territoriale del FORO DI NOLA”, e che “Peraltro, in ordine al foro eletto di comune accordo, peraltro doppiamente accettato e sottoscritto dalle parti, si rileva che il Foro competente è dove parte mutuante ha eletto domicilio, in San PP AN, quindi relativamente al FORO DI NOLA”. Con l'eccezione in esame sembrerebbe richiamarsi l'applicazione sia del foro speciale di cui all'art. 20 c.p.c. (che, come noto, costituisce “Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione”, che pertanto si aggiunge al
“Foro generale delle persone giuridiche” di cui all'art. 19 c.p.c.), che di quello stabilito per accordo delle parti in seno all'art. 10 del contratto di finanziamento, da cui origina il diritto di credito azionato (in seno a tale articolo era stato previsto, in particolare: “Per tutti gli effetti delle obbligazioni assunte la elegge domicilio in San PP AN CP_5 presso la sede della filiale di San PP AN e la Parte mutuataria in San PP AN. Per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione la Parte mutuataria ha eletto domicilio.”). A fronte della predetta eccezione, l'opposta, costituendosi in giudizio, ha rilevato che “ha adito il Tribunale di Ragusa sulla scorta delle pattuizioni contenute nel contratto di garanzia stipulato con la debitrice principale
“ in data 8.7.2015” - che, peraltro, ha provveduto a Parte_1 produrre in allegato alla stessa comparsa di costituzione e risposta (vd. doc. n. 3) -, ha rilevato altresì che “All'art. n. 17 di tale contratto si legge testualmente: “qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti convenzionalmente stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di RAGUSA”.”. Alla luce di quanto evidenziato, l'eccezione di incompetenza del Tribunale adìto deve essere rigettata. Come noto, infatti, “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, […]” (art. 28 c.p.c.), e “L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito” (art. 29 c.p.c.). Ciò premesso, deve ritenersi che l'opponente, in seno al contratto di finanziamento, ha accettato l'individuazione del Tribunale di Nola quale foro 5
convenzionale, mentre nel “contratto di garanzia collettiva fidi” ha aderito all'individuazione del Tribunale di Ragusa quale foro convenzionale esclusivo. In altri termini, deve ritenersi che solo il Tribunale di Ragusa sia stato indicato quale foro convenzionale “esclusivo”. Di contro, deve negarsi il riconoscimento del carattere dell'esclusività avuto riguardo all'individuazione del Tribunale di Nola quale ulteriore foro convenzionale competente (“La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo esclusivo oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo […]” (Cass., sez. III, 18/12/2024 n. 33203). La pattuizione di un foro convenzionale esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori, siano essi parimenti convenzionali o previsti dalla legge. Nella specie, posto che le parti avevano individuato il Tribunale di Ragusa quale foro convenzionale esclusivo in seno al richiamato “contratto di garanzia collettiva fidi”, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Ragusa che, pertanto, risulta essere stato correttamente adìto da parte dell'opposta.
Nel prosieguo, l'opponente ha eccepito “Gradatamente, [la] nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo. Violazione dell'art. 125 cpc.”. L'eccezione in questione deve chiaramente essere disattesa, stante il contenuto sufficientemente chiaro e specifico del ricorso monitorio, come anche in precedenza richiamato.
Infine, possono essere esaminati congiuntamente gli ulteriori motivi di opposizione, tutti tesi a contestare che sia stata fornita, da parte dell'opposta, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato (“Disconoscimento del saldo debitorio depositato nel procedimento”;
“'inefficacia probatoria assoluta del saldaconto in relazione”, nonché
“assenza […] dell'indicazione delle scritture contabili che, per legge, rappresentano l'unico elemento idoneo per giustificare l'azionabilità del procedimento monitorio”). 6
Orbene, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, deve ritenersi che tale prova sia stata ampiamente raggiunta con la documentazione versata in atti dall'opposta. Al riguardo, rileva la comunicazione del 07/10/2019, con cui lo stesso Istituto di credito mutuante ( ) dava atto del fatto che Controparte_5
l'opposta avesse provveduto “al pagamento dell'importo di €22.197,00 in data 25/09/2019, pari alla quota del rischio di propria pertinenza”, e conseguentemente dichiarava “di surrogare la Parte_2 nei diritti che ad essa competono contro il debitore principale e contro i terzi garanti nei limiti dell'importo ricevuto sopra indicato” (vd. all. n. 7 del fascicolo monitorio). D'altro canto, all'art. 10 del richiamato “contratto di garanzia collettiva fidi”, era stato pattuito che “In caso di insolvenza del Cliente e di pagamento di alla Banca della parte del finanziamento garantito, il Cliente CP_1 inadempiente e i suoi garanti sono tenuti a restituire a quanto CP_1 da questi corrisposto alla oltre alle maggiori spese sostenute per CP_5 consentire il recupero del credito, agli interessi di mora (calcolati al tasso pattuito nel contratto di finanziamento stipulato fra il Cliente e l'Istituto Bancario) e agli altri accessori.”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e dichiarazione dell'efficacia esecutiva del medesimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 691/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 29/04/2021 7
nel procedimento n. 1478/2021 r.g., e, per l'effetto, conferma il decreto citato e ne dichiara l'efficacia esecutiva.
Condanna a rifondere all'opposta Parte_1 Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in €. 1.700,00, per compensi
[...] professionali, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 09/04/2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo