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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2817/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
L'Avv. procuratore costituito nell'interesse dell'opponente ha depositato le note Parte_1 di trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., riportandosi alle difese già precedentemente articolate. L'Avv. Xhanari Elton, procuratore costituito nell'interesse degli opposti e del ha depositato le note scritte Controparte_1 Controparte_2 conclusive riportandosi alle eccezioni e conclusioni precedentemente articolate.
Il Giudice
Preso atto del deposito delle note scritte conclusive ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che tengono luogo dell'udienza del 9.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza incorporata al presente verbale sulla base delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione esposte.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. in applicazione, Dr.ssa RT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2817/2024 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A ORDINANZA –
INGIUNZIONE, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Milano, alla Via Enrico Parte_1
Forlanini n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pelizzo con studio in Milano alla Via Emilio
Morosini n. 36 e dall'Avv. Roberto Invernizzi con studio in Milano alla Via Vincenzo Monti n. 41ed ivi elettivamente domiciliata nonché al domicilio digitale Email_1 opponente
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Gardone Val Trompia (BS), alla Via Giacomo Matteotti, n. 327 elettivamente domiciliata in Brescia alla Via Armando Diaz n. 1/B nonché al domicilio digitale Email_2 presso l'Avv. Elton Xhanari che la rappresenta e difende giusta delibera di Giunta Esecutiva n. 130 del 3.08.2023; opposta
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t. con sede in Via S. Francesco D'Assisi n. 1, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Brescia alla Via Armando Diaz n. 1/B nonché al domicilio digitale presso l'Avv. Elton Xhanari che la rappresenta e difende giusta Email_2 delibera della Giunta Municipale n. 98 del 25.09.2023; opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. 8345 del 6 luglio 2023, resa ex RD Par 639/1910, notificata in pari data, con la quale la ha ingiunto a Controparte_1 il pagamento della somma di € 9.491,12 (oltre a interessi maturandi e successive Parte_1 occorrende) a preteso titolo di indennità d'occupazione per n. 58 attraversamenti del demanio idrico fluviale afferenti al Reticolo Idrico Minore nel Comune di , di cui agli avvisi di pagamento CP_2 del 4/3/2022 prot. 2504 e 7/3/2023 prot. 2898; in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese dalla Controparte_1
, per conto del , a titolo di indennità di canone di polizia idraulica
[...] Controparte_2 per le annualità 2022 e 2023.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, e rifusione del contributo unificato versato.
Per le parti opposte: In via cautelare: rigettarsi l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'or-dinanza ingiunzione opposta in quanto carente dei presupposti di Legge.
In via principale di merito: per i motivi di cui in narrativa rigettarsi l'opposizione ed ogni istanza ivi contenuta e, per l'effetto, confermarsi ordinanza-ingiunzione del 06 luglio 2023, notificata nella medesima data, Prot. 8345/2023; in ogni caso, condannarsi (C.F. e P. IVA Parte_1
) corrente in viale Enrico Forlanini n. 17 – 20134 Milano, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore della e/o del Controparte_1 CP_2
della somma di € 9.491,12 per le motivazioni di cui in narrativa. Il tutto oltre interessi CP_2 dal dovuto al saldo, o quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali di giudizio e successive occorrende tutte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 6.03.2024 impugnava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia – previa declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace di Brescia, l'ordinanza ingiunzione n. prot. 8345 del 6 luglio 2023, resa ex RD 639/1910 con la quale la
[...] ingiungeva il pagamento dell'importo di € 9.491,12 dovuto per l'omesso Controparte_1 pagamento dei canoni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore del relativo Controparte_2 agli avvisi di pagamento del 4.03.2022 e del 7.03.2023 ciascuno pari ad € 4.645,80.
L'opposizione proposta si articola su due motivi.
Con il primo motivo, già proposto innanzi al Giudice di Pace di Brescia, la Parte_1 contestava la debenza del canone di polizia idrica perché lo stesso sarebbe stato assorbito dal canone unico patrimoniale (cd. CUP) istituito dalla legge n. 160/2019 e entrato in vigore nel 2021. Secondo la prospettazione della ricorrente il canone unico patrimoniale già corrisposto al CP_2
per le medesime annualità per le quali sono stati emessi gli avvisi di pagamento, è un
[...] canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito da comuni, province e città metropolitane, e che assorbe e “sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(ossia la precedente TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade” comunali e provinciali. In particolare, ai sensi dell'art. 1 c. 816 della legge n. 160/2019 il canone comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di leggee dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Sulla base di tale previsione generale, la Parte_1 riteneva che il CUP assorbisse qualunque tipo di canone dovuto per “le occupazioni permanenti
[...] del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Nel caso di specie, dunque quand'anche Par le condutture di gas di cui è proprietaria attraversassero il reticolo idrico Parte_1 minore, alcun canone di polizia idraulica sarebbe dovuto, perché assorbito dal CUP. A ritenere il contrario, secondo l'opponente si assisterebbe ad una duplicazione di versamenti per la medesima fattispecie.
Con il secondo motivo di opposizione, la società contesta che sia provata la natura demaniale dei canali oggetto di controversia. In particolare, l'opponente evidenziava che i canali Fiume Grande,
Fossi Angolo di Sotto, Ratto, Fontana, Sordo, TT, RO BI, RO UR e
Porcellaga, Strada del Sasso non sono inseriti nei registri delle acque pubbliche ed anzi secondo il regolamento dell'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore del Comune di , CP_2 approvato con DCC n. 6 del 7 marzo 2011, tali canali sono corsi d'acqua artificiali di proprietà privata.
La parte opponente osservava come ai sensi dell'art.
4.3.1 del regolamento “in base quindi agli elenchi di cui alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20552, le rogge , Porcellaga, e Fiume Grande Pt_2 Per_1 non risultano ricomprese nel novero dei corsi d'acqua di competenza di Consorzi di Bonifica. Esse inoltre non risultano ricomprese nemmeno all'interno degli elenchi delle acque pubbliche, emessi ai sensi del R.D. 11.12.1933 n.1775. Le quattro rogge e le loro derivazioni principali sono canali artificiali, probabilmente privati, ma riportati nella cartografia catastale come “acque esenti”, per la derivazione, la con-dotta e l'uso in concessione di acque pubbliche: detta concessione, regolarmente autorizzata ed in atto, viene esercitata da consorzi privati operanti nell'ambito del
Consorzio Federativo Utenze del Mella”. Pertanto, l'inserimento nella rete idrografica appartenente al Reticolo idrico minore era stata effettuata al solo fine di applicare “quanto previsto ai precedenti paragrafi 4.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde), 4.2 (Norme di tutela nelle fasce di rispetto
e di tutela) e 4.4 (Prescrizioni)”; con l'ulteriore precisazione per cui “ricade invece sul Consorzio titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d'acqua (art.42 del R.D. 1775/1933, quali ad es. la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse) e la competenza autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo , sulle sponde, sulle difese e sugli argini dei canali, nonché a tutti gli altri interventi che possano influenzare o modificare l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua”. Trattandosi di canali artificiali di proprietà privata difetta il presupposto fondante la riscossione del canone poiché non è provata l'occupazione di un bene del demanio idrico.
Sulla scorta di tali rilievi, concludeva per la sospensione in via cautelare Parte_1 dell'ordinanza – ingiunzione e, nel merito, per l'annullamento della stessa, con vittoria di spese di lite.
Con memorie depositate l'11.10.2024, si sono costituiti la e il Controparte_1
i quali eccepivano l'inammissibilità della contestata demanialità dei canali Controparte_2 costituenti il reticolo idrico minore perché trattasi di questione sollevata per la prima volta con l'atto di riassunzione e dunque oramai preclusa all'esame del Tribunale. In ogni caso, la parte opposta eccepiva come dall'esame del regolamento comunale, della relazione tecnica allegata e del parere favorevole della Regione Lombardia risultasse dimostrato il carattere demaniale di tali canali in quanto ricompresi nel RIM comunale e su di essi il esercita la propria attività amministrativa, CP_2 manutentiva e urbanistica.
Parimenti, la e il eccepivano Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza dell'assorbimento nel CUP delle somme dovute a titolo di canoni di polizia idrica.
Diversamente, nell'impostazione delle parti opposte il canone di polizia idrica è escluso dal CUP in quanto il primo afferisce a beni demaniali idrici mentre il secondo afferisce alle strade e al suolo pubblico nei quali non possono essere ricompresi i canali e i corsi d'acqua. Per tali ragioni, non ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris, le opposte concludevano per il rigetto della sospensione dell'ordinanza – ingiunzione e per la conferma della stessa con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza depositata il 25.01.2025 il Tribunale di Brescia accoglieva l'istanza di sospensione dell'ordinanza – ingiunzione e rinviava per discussione all'udienza del 7.10.2025.
Con decreto n. 86/2025 adottato dal Presidente del Tribunale di Brescia la causa è stata assegnata alla scrivente ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 e rinviata per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
e 281 sexies c.p.c. al 9.12.2025.
1.Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che la deduzione articolata dall'opponente quanto al difetto del requisito della demanialità dei canali oggetto di applicazione del canone di polizia idrica è tardiva e dunque inammissibile in quanto proposta per la prima volta soltanto con il deposito del ricorso in riassunzione proposto a seguito della declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace di
Brescia. Invero, come osservato dalla giurisprudenza, condivisa da questo Giudicante, con la riassunzione si producono tutti gli effetti propri della cosiddetta translatio judicii, per cui la fase di giudizio svoltasi davanti al giudice competente deve considerarsi prosecuzione della fase svoltasi davanti al giudice dichiaratosi incompetente, con tutte le conseguenze che ne discendono anche in tema di preclusioni, (cfr. Tribunale Ancona, 18.03.2015, n. 496).
Ne consegue che il regime della traslatio iudicii stabilizza il regime delle preclusioni già verificatesi con gli atti introduttivi, sicché la questione proposta circa la natura non demaniale dei corsi d'acqua che presentano punti di interferenza con le condutture del gas non può essere in questa sede esaminata.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo afferente all'avvenuto assorbimento del canone di polizia idraulica nel CUP istituito con legge n. 160/2019.
Come è noto, il demanio idrico è parte del demanio necessario o naturale (cfr. art. 822, co. 1, c.c.), comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Tale nozione comprende tutti i corsi d'acqua, anche minori e anche a carattere torrentizio, quali sono certamente i corsi d'acqua che compongono il cosiddetto “reticolo idrico”.
Diversamente, la COSAP e la TOSAP riguardano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (cfr. articolo 63 D.lgs. 446/1997). Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs.
446/1997 (norma poi abrogata dalla legge 160/2019, entrata in vigore in data 1.1.2020, che ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale), dalla misura complessiva del COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Tanto premesso, seppure la ha provveduto al pagamento del CUP, da questo Parte_1 non deve essere detratta la somma dovuta a titolo di canoni di polizia idraulica per l'attraversamento dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs.
446/1997, i Comuni e le Province possono imporre il CUP a fronte dell'occupazione di “strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati”, e, l'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, afferma che il canone unico patrimoniale sostituisce “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità
e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei
Comuni e delle Province”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, inoltre, “il presupposto del canone è: a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Dunque, la lettera delle norme richiamate induce a ritenere che il contributo in questione sia dovuto a fronte dell'occupazione del suolo pubblico, del quale fanno parte le strade e le aree ad esse sottostanti o soprastanti ma non i corsi d'acqua del reticolo idrico, il quale fa parte del demanio necessario o naturale di cui all'art. 822, comma 1, c.c., comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici, non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, mentre il demanio stradale fa parte del demanio accidentale di cui all'art. 822, comma 2, c.c. Le due suddette categorie di beni demaniali, quindi, sono distinte e soggette ad una diversa disciplina, con la conseguenza che, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica delle norme, quando la legge si riferisce alle strade e al suolo pubblico non vi ricomprende anche i corsi d'acqua facenti parte del demanio idrico.
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. n.
8345 emessa dalla il 6 luglio 2023 e notificata in pari data, che Controparte_1 ha imposto a il pagamento dell'importo di € 9.491,12, oltre interessi, con Parte_1 conseguente conferma di tale provvedimento in ogni sua parte.
2.Sulle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 senza riconoscimento, in favore della parte convenuta, dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014, in considerazione dell'identità delle difese svolte in favore dei due enti assistiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa RT AN, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2817/2024 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
ORDINANZA – INGIUNZIONE, pendente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. – opponente – e in persona del Presidente p.t. – opposta – Controparte_1 nonché in persona del Sindaco p.t. – opposto – ogni contraria istanza disattesa, Controparte_2 così provvede:
Rigetta l'opposizione e
Per l'effetto:
Conferma l'ordinanza – ingiunzione Prot. n. 8345 emessa dalla Controparte_1 il 6 luglio 2023 e notificata in pari data, che ha imposto a il pagamento Parte_1 dell'importo di € 9.491,12, oltre interessi come da domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del Presidente p.t. e del Controparte_1 Controparte_2 in persona del p.t. in solido tra loro, delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano CP_3 in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Brescia, 9.12.2025 Il Giudice
RT AN
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
L'Avv. procuratore costituito nell'interesse dell'opponente ha depositato le note Parte_1 di trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., riportandosi alle difese già precedentemente articolate. L'Avv. Xhanari Elton, procuratore costituito nell'interesse degli opposti e del ha depositato le note scritte Controparte_1 Controparte_2 conclusive riportandosi alle eccezioni e conclusioni precedentemente articolate.
Il Giudice
Preso atto del deposito delle note scritte conclusive ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che tengono luogo dell'udienza del 9.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza incorporata al presente verbale sulla base delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione esposte.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. in applicazione, Dr.ssa RT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2817/2024 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A ORDINANZA –
INGIUNZIONE, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Milano, alla Via Enrico Parte_1
Forlanini n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pelizzo con studio in Milano alla Via Emilio
Morosini n. 36 e dall'Avv. Roberto Invernizzi con studio in Milano alla Via Vincenzo Monti n. 41ed ivi elettivamente domiciliata nonché al domicilio digitale Email_1 opponente
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Gardone Val Trompia (BS), alla Via Giacomo Matteotti, n. 327 elettivamente domiciliata in Brescia alla Via Armando Diaz n. 1/B nonché al domicilio digitale Email_2 presso l'Avv. Elton Xhanari che la rappresenta e difende giusta delibera di Giunta Esecutiva n. 130 del 3.08.2023; opposta
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t. con sede in Via S. Francesco D'Assisi n. 1, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Brescia alla Via Armando Diaz n. 1/B nonché al domicilio digitale presso l'Avv. Elton Xhanari che la rappresenta e difende giusta Email_2 delibera della Giunta Municipale n. 98 del 25.09.2023; opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. 8345 del 6 luglio 2023, resa ex RD Par 639/1910, notificata in pari data, con la quale la ha ingiunto a Controparte_1 il pagamento della somma di € 9.491,12 (oltre a interessi maturandi e successive Parte_1 occorrende) a preteso titolo di indennità d'occupazione per n. 58 attraversamenti del demanio idrico fluviale afferenti al Reticolo Idrico Minore nel Comune di , di cui agli avvisi di pagamento CP_2 del 4/3/2022 prot. 2504 e 7/3/2023 prot. 2898; in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese dalla Controparte_1
, per conto del , a titolo di indennità di canone di polizia idraulica
[...] Controparte_2 per le annualità 2022 e 2023.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, e rifusione del contributo unificato versato.
Per le parti opposte: In via cautelare: rigettarsi l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'or-dinanza ingiunzione opposta in quanto carente dei presupposti di Legge.
In via principale di merito: per i motivi di cui in narrativa rigettarsi l'opposizione ed ogni istanza ivi contenuta e, per l'effetto, confermarsi ordinanza-ingiunzione del 06 luglio 2023, notificata nella medesima data, Prot. 8345/2023; in ogni caso, condannarsi (C.F. e P. IVA Parte_1
) corrente in viale Enrico Forlanini n. 17 – 20134 Milano, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore della e/o del Controparte_1 CP_2
della somma di € 9.491,12 per le motivazioni di cui in narrativa. Il tutto oltre interessi CP_2 dal dovuto al saldo, o quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali di giudizio e successive occorrende tutte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 6.03.2024 impugnava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia – previa declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace di Brescia, l'ordinanza ingiunzione n. prot. 8345 del 6 luglio 2023, resa ex RD 639/1910 con la quale la
[...] ingiungeva il pagamento dell'importo di € 9.491,12 dovuto per l'omesso Controparte_1 pagamento dei canoni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore del relativo Controparte_2 agli avvisi di pagamento del 4.03.2022 e del 7.03.2023 ciascuno pari ad € 4.645,80.
L'opposizione proposta si articola su due motivi.
Con il primo motivo, già proposto innanzi al Giudice di Pace di Brescia, la Parte_1 contestava la debenza del canone di polizia idrica perché lo stesso sarebbe stato assorbito dal canone unico patrimoniale (cd. CUP) istituito dalla legge n. 160/2019 e entrato in vigore nel 2021. Secondo la prospettazione della ricorrente il canone unico patrimoniale già corrisposto al CP_2
per le medesime annualità per le quali sono stati emessi gli avvisi di pagamento, è un
[...] canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito da comuni, province e città metropolitane, e che assorbe e “sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(ossia la precedente TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade” comunali e provinciali. In particolare, ai sensi dell'art. 1 c. 816 della legge n. 160/2019 il canone comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di leggee dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Sulla base di tale previsione generale, la Parte_1 riteneva che il CUP assorbisse qualunque tipo di canone dovuto per “le occupazioni permanenti
[...] del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Nel caso di specie, dunque quand'anche Par le condutture di gas di cui è proprietaria attraversassero il reticolo idrico Parte_1 minore, alcun canone di polizia idraulica sarebbe dovuto, perché assorbito dal CUP. A ritenere il contrario, secondo l'opponente si assisterebbe ad una duplicazione di versamenti per la medesima fattispecie.
Con il secondo motivo di opposizione, la società contesta che sia provata la natura demaniale dei canali oggetto di controversia. In particolare, l'opponente evidenziava che i canali Fiume Grande,
Fossi Angolo di Sotto, Ratto, Fontana, Sordo, TT, RO BI, RO UR e
Porcellaga, Strada del Sasso non sono inseriti nei registri delle acque pubbliche ed anzi secondo il regolamento dell'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore del Comune di , CP_2 approvato con DCC n. 6 del 7 marzo 2011, tali canali sono corsi d'acqua artificiali di proprietà privata.
La parte opponente osservava come ai sensi dell'art.
4.3.1 del regolamento “in base quindi agli elenchi di cui alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20552, le rogge , Porcellaga, e Fiume Grande Pt_2 Per_1 non risultano ricomprese nel novero dei corsi d'acqua di competenza di Consorzi di Bonifica. Esse inoltre non risultano ricomprese nemmeno all'interno degli elenchi delle acque pubbliche, emessi ai sensi del R.D. 11.12.1933 n.1775. Le quattro rogge e le loro derivazioni principali sono canali artificiali, probabilmente privati, ma riportati nella cartografia catastale come “acque esenti”, per la derivazione, la con-dotta e l'uso in concessione di acque pubbliche: detta concessione, regolarmente autorizzata ed in atto, viene esercitata da consorzi privati operanti nell'ambito del
Consorzio Federativo Utenze del Mella”. Pertanto, l'inserimento nella rete idrografica appartenente al Reticolo idrico minore era stata effettuata al solo fine di applicare “quanto previsto ai precedenti paragrafi 4.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde), 4.2 (Norme di tutela nelle fasce di rispetto
e di tutela) e 4.4 (Prescrizioni)”; con l'ulteriore precisazione per cui “ricade invece sul Consorzio titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d'acqua (art.42 del R.D. 1775/1933, quali ad es. la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse) e la competenza autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo , sulle sponde, sulle difese e sugli argini dei canali, nonché a tutti gli altri interventi che possano influenzare o modificare l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua”. Trattandosi di canali artificiali di proprietà privata difetta il presupposto fondante la riscossione del canone poiché non è provata l'occupazione di un bene del demanio idrico.
Sulla scorta di tali rilievi, concludeva per la sospensione in via cautelare Parte_1 dell'ordinanza – ingiunzione e, nel merito, per l'annullamento della stessa, con vittoria di spese di lite.
Con memorie depositate l'11.10.2024, si sono costituiti la e il Controparte_1
i quali eccepivano l'inammissibilità della contestata demanialità dei canali Controparte_2 costituenti il reticolo idrico minore perché trattasi di questione sollevata per la prima volta con l'atto di riassunzione e dunque oramai preclusa all'esame del Tribunale. In ogni caso, la parte opposta eccepiva come dall'esame del regolamento comunale, della relazione tecnica allegata e del parere favorevole della Regione Lombardia risultasse dimostrato il carattere demaniale di tali canali in quanto ricompresi nel RIM comunale e su di essi il esercita la propria attività amministrativa, CP_2 manutentiva e urbanistica.
Parimenti, la e il eccepivano Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza dell'assorbimento nel CUP delle somme dovute a titolo di canoni di polizia idrica.
Diversamente, nell'impostazione delle parti opposte il canone di polizia idrica è escluso dal CUP in quanto il primo afferisce a beni demaniali idrici mentre il secondo afferisce alle strade e al suolo pubblico nei quali non possono essere ricompresi i canali e i corsi d'acqua. Per tali ragioni, non ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris, le opposte concludevano per il rigetto della sospensione dell'ordinanza – ingiunzione e per la conferma della stessa con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza depositata il 25.01.2025 il Tribunale di Brescia accoglieva l'istanza di sospensione dell'ordinanza – ingiunzione e rinviava per discussione all'udienza del 7.10.2025.
Con decreto n. 86/2025 adottato dal Presidente del Tribunale di Brescia la causa è stata assegnata alla scrivente ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 e rinviata per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
e 281 sexies c.p.c. al 9.12.2025.
1.Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che la deduzione articolata dall'opponente quanto al difetto del requisito della demanialità dei canali oggetto di applicazione del canone di polizia idrica è tardiva e dunque inammissibile in quanto proposta per la prima volta soltanto con il deposito del ricorso in riassunzione proposto a seguito della declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace di
Brescia. Invero, come osservato dalla giurisprudenza, condivisa da questo Giudicante, con la riassunzione si producono tutti gli effetti propri della cosiddetta translatio judicii, per cui la fase di giudizio svoltasi davanti al giudice competente deve considerarsi prosecuzione della fase svoltasi davanti al giudice dichiaratosi incompetente, con tutte le conseguenze che ne discendono anche in tema di preclusioni, (cfr. Tribunale Ancona, 18.03.2015, n. 496).
Ne consegue che il regime della traslatio iudicii stabilizza il regime delle preclusioni già verificatesi con gli atti introduttivi, sicché la questione proposta circa la natura non demaniale dei corsi d'acqua che presentano punti di interferenza con le condutture del gas non può essere in questa sede esaminata.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo afferente all'avvenuto assorbimento del canone di polizia idraulica nel CUP istituito con legge n. 160/2019.
Come è noto, il demanio idrico è parte del demanio necessario o naturale (cfr. art. 822, co. 1, c.c.), comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Tale nozione comprende tutti i corsi d'acqua, anche minori e anche a carattere torrentizio, quali sono certamente i corsi d'acqua che compongono il cosiddetto “reticolo idrico”.
Diversamente, la COSAP e la TOSAP riguardano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (cfr. articolo 63 D.lgs. 446/1997). Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs.
446/1997 (norma poi abrogata dalla legge 160/2019, entrata in vigore in data 1.1.2020, che ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale), dalla misura complessiva del COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Tanto premesso, seppure la ha provveduto al pagamento del CUP, da questo Parte_1 non deve essere detratta la somma dovuta a titolo di canoni di polizia idraulica per l'attraversamento dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs.
446/1997, i Comuni e le Province possono imporre il CUP a fronte dell'occupazione di “strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati”, e, l'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, afferma che il canone unico patrimoniale sostituisce “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità
e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei
Comuni e delle Province”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, inoltre, “il presupposto del canone è: a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Dunque, la lettera delle norme richiamate induce a ritenere che il contributo in questione sia dovuto a fronte dell'occupazione del suolo pubblico, del quale fanno parte le strade e le aree ad esse sottostanti o soprastanti ma non i corsi d'acqua del reticolo idrico, il quale fa parte del demanio necessario o naturale di cui all'art. 822, comma 1, c.c., comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici, non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, mentre il demanio stradale fa parte del demanio accidentale di cui all'art. 822, comma 2, c.c. Le due suddette categorie di beni demaniali, quindi, sono distinte e soggette ad una diversa disciplina, con la conseguenza che, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica delle norme, quando la legge si riferisce alle strade e al suolo pubblico non vi ricomprende anche i corsi d'acqua facenti parte del demanio idrico.
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. n.
8345 emessa dalla il 6 luglio 2023 e notificata in pari data, che Controparte_1 ha imposto a il pagamento dell'importo di € 9.491,12, oltre interessi, con Parte_1 conseguente conferma di tale provvedimento in ogni sua parte.
2.Sulle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 senza riconoscimento, in favore della parte convenuta, dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014, in considerazione dell'identità delle difese svolte in favore dei due enti assistiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa RT AN, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2817/2024 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
ORDINANZA – INGIUNZIONE, pendente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. – opponente – e in persona del Presidente p.t. – opposta – Controparte_1 nonché in persona del Sindaco p.t. – opposto – ogni contraria istanza disattesa, Controparte_2 così provvede:
Rigetta l'opposizione e
Per l'effetto:
Conferma l'ordinanza – ingiunzione Prot. n. 8345 emessa dalla Controparte_1 il 6 luglio 2023 e notificata in pari data, che ha imposto a il pagamento Parte_1 dell'importo di € 9.491,12, oltre interessi come da domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del Presidente p.t. e del Controparte_1 Controparte_2 in persona del p.t. in solido tra loro, delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano CP_3 in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Brescia, 9.12.2025 Il Giudice
RT AN