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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9483/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9483/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Conteziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni del divorzio
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Recci - c.f. C.F._1 C.F._2
e dall'avv. Gabriella Recci, c.f. presso il cui studio in Boscoreale (Na),
[...] C.F._3
al vico Comizi n. 62, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'Avv. Antonella Ferrillo, c.f. presso il cui studio in Calvizzano (NA) C.F._5
alla Via C. Miccoli n. 6., elettivamente domicilia come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 All'udienza del 13.05.2025 comparivano le parti personalmente ed all'esito delle loro dichiarazioni i procuratori degli stessi chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 08.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente premesso che con sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 402/2024, pubblicata il 23.01.2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 24.06.2005 e che tale sentenza prevedeva la conferma della condizioni della separazione consensuale ovvero l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente della medesima presso l'abitazione del padre ed un assegno di mantenimento a carico della di euro 150,00 mensili per la FI oltre al 50% delle spese straordinarie;
che Pt_1 Per_1
successivamente alla sentenza, nello specifico dal mese di giugno 2024, la FI si è trasferita presso la madre, convivendo stabilmente con lei;
chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio alle seguenti condizioni:
1. accertare che, con il trasferimento della FI , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, presso l'abitazione materna, è venuto meno l'obbligo posto a carico della SI.ra
di corrispondere, in favore del SI. , l'assegno quale contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della medesima FI , nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00) Per_1 mensili e, per l'effetto;
2. disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per la FI , nella attuale misura di € Per_1
150,00 mensili, posto a carico della SI.ra , in favore del SI. . Parte_1 Controparte_1
3. disporre a carico del medesimo SI. , un assegno mensile, da versare Controparte_1
direttamente alla FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, quale contributo Per_1 per il di lei mantenimento, nella misura di € 600,00 (seicento/00) mensili. A tal uopo, la SI.ra
si obbliga a provvedere al mantenimento della FI , maggiorenne non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, con la medesima madre convivente, facendosi carico, in via diretta, delle di lei eSIenze di mantenimento quotidiane;
4. disporre, infine, che le spese straordinarie necessarie per la FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente - sportive, Per_1 mediche e/o scolastiche e comunque così come individuate e disciplinate dal “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli” - siano a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
pagina 2 di 5 Si costituiva il resistente in data 13.04.2025 il quale assumeva di aver vissuto da solo con la FI
da quando lei aveva 11 anni e che successivamente ad un litigio la FI era andata a vivere Per_1
con la madre. Per tali motivi il resistente chiedeva:
Disporre la modifica della sentenza di divorzio per ciò che riguarda la residenza della FI del comparente SI. e di prevedere a carico dello stesso un assegno mensile, da versare Controparte_1
direttamente alla FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, quale contributo Per_1 per il di lei mantenimento, nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Condannare la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
All'udienza del 13.05.2025, il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti.
La ricorrente dichiarava di essere un'infermiera e di guadagnare circa 1700,00 euro mensili, di pagare un mutuo di euro 700,00 mensili e di vivere con la FI maggiorenne non economicamente autosufficiente da giugno 2024. Il resistente invece dichiarava di essere dottore in tecniche di radiologia medica e di guadagnare in media 2000,00 euro al mese. Confermava, altresì, di aver accompagnato la FI presso l'abitazione dei nonni materni nel mese di giugno 2024.
Il Giudice riteneva la causa matura per la decisione ed invitava i procuratori delle parti a concludere.
I procuratori si riportavano ai rispettivi atti, difese e richieste e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata, e va pertanto accolta nei limiti di seguito specificati.
Con la sentenza di divorzio n. 402/2024 del 16.01.2024, pubblicata in data 23.01.2024, il Tribunale di Napoli Nord confermava le condizioni della separazione che prevedevano disponeva l'affido condiviso della FI – allora minore – con collocazione prevalente presso il padre, poneva a carico della SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della FI , la Parte_1 Per_1 somma mensile di € 150,00; poneva altresì a carico della SI.ra l'obbligo di Parte_1
concorrere, nella misura del 50%, alle straordinarie necessarie per la FI . Per_1
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista pagina 3 di 5 temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, rilevato che costituisce circostanza non contestata il fatto che la FI maggiorenne non conviva Persona_2
più con il padre, dal momento che vive stabilmente con la madre, va revocato, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 402/2024 del 16.01.2024, pubblicata in data 23.01.2024, l'assegno di euro
150,00 mensili posto a carico di in favore di , legittimato Parte_1 Controparte_1
passivo in quanto tale assegno era stato posto a suo favore per il mantenimento della FI , a Per_1
decorrere dal mese di novembre del 2024 ( data di deposito del ricorso)
Orbene, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti, dell'età della ragazza, essendo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e dei tempi di permanenza della FI presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo dichiarare un contributo a titolo di mantenimento a carico di CP_1
a favore di nella misura di euro 400,00 mensili entro il giorno cinque di
[...] Persona_2
ciascun mese. Tale somma è rivalutabile automaticamente ed annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie relativa alla FI, mediche non coperte dal SSN, di istruzione e ludico sportive, così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord con il locale
ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019 e che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto.
L'assegno andrà versato alla ricorrente e non direttamente alla FI maggiorenne , come richiesto dal padre, sia perché la madre convivente affronta una serie di spese per la ragazza inerenti a titolo esemplificativo la casa e le utenze, sia in mancanza di domanda diretta della FI stessa (Cass.
25300/2013).
pagina 4 di 5 Tenuto conto della condotta processuale delle parti vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo:
a) A parziale modifica della sentenza di divorzio n. 402/2024 del 16.01.2024, revoca l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili per la FI posto a carico di Persona_2
in favore di a decorrere dal mese di novembre 2024 . Parte_1 Controparte_1
b) Dispone che versi a a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento della FI , la somma di euro 400,00 mensili a decorrere dal Persona_2
mese di novembre 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
Nord con il locale ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019 che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConSIlio del 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9483/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Conteziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni del divorzio
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Recci - c.f. C.F._1 C.F._2
e dall'avv. Gabriella Recci, c.f. presso il cui studio in Boscoreale (Na),
[...] C.F._3
al vico Comizi n. 62, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'Avv. Antonella Ferrillo, c.f. presso il cui studio in Calvizzano (NA) C.F._5
alla Via C. Miccoli n. 6., elettivamente domicilia come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 All'udienza del 13.05.2025 comparivano le parti personalmente ed all'esito delle loro dichiarazioni i procuratori degli stessi chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 08.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente premesso che con sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 402/2024, pubblicata il 23.01.2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 24.06.2005 e che tale sentenza prevedeva la conferma della condizioni della separazione consensuale ovvero l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente della medesima presso l'abitazione del padre ed un assegno di mantenimento a carico della di euro 150,00 mensili per la FI oltre al 50% delle spese straordinarie;
che Pt_1 Per_1
successivamente alla sentenza, nello specifico dal mese di giugno 2024, la FI si è trasferita presso la madre, convivendo stabilmente con lei;
chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio alle seguenti condizioni:
1. accertare che, con il trasferimento della FI , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, presso l'abitazione materna, è venuto meno l'obbligo posto a carico della SI.ra
di corrispondere, in favore del SI. , l'assegno quale contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della medesima FI , nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00) Per_1 mensili e, per l'effetto;
2. disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per la FI , nella attuale misura di € Per_1
150,00 mensili, posto a carico della SI.ra , in favore del SI. . Parte_1 Controparte_1
3. disporre a carico del medesimo SI. , un assegno mensile, da versare Controparte_1
direttamente alla FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, quale contributo Per_1 per il di lei mantenimento, nella misura di € 600,00 (seicento/00) mensili. A tal uopo, la SI.ra
si obbliga a provvedere al mantenimento della FI , maggiorenne non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, con la medesima madre convivente, facendosi carico, in via diretta, delle di lei eSIenze di mantenimento quotidiane;
4. disporre, infine, che le spese straordinarie necessarie per la FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente - sportive, Per_1 mediche e/o scolastiche e comunque così come individuate e disciplinate dal “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli” - siano a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
pagina 2 di 5 Si costituiva il resistente in data 13.04.2025 il quale assumeva di aver vissuto da solo con la FI
da quando lei aveva 11 anni e che successivamente ad un litigio la FI era andata a vivere Per_1
con la madre. Per tali motivi il resistente chiedeva:
Disporre la modifica della sentenza di divorzio per ciò che riguarda la residenza della FI del comparente SI. e di prevedere a carico dello stesso un assegno mensile, da versare Controparte_1
direttamente alla FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, quale contributo Per_1 per il di lei mantenimento, nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Condannare la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
All'udienza del 13.05.2025, il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti.
La ricorrente dichiarava di essere un'infermiera e di guadagnare circa 1700,00 euro mensili, di pagare un mutuo di euro 700,00 mensili e di vivere con la FI maggiorenne non economicamente autosufficiente da giugno 2024. Il resistente invece dichiarava di essere dottore in tecniche di radiologia medica e di guadagnare in media 2000,00 euro al mese. Confermava, altresì, di aver accompagnato la FI presso l'abitazione dei nonni materni nel mese di giugno 2024.
Il Giudice riteneva la causa matura per la decisione ed invitava i procuratori delle parti a concludere.
I procuratori si riportavano ai rispettivi atti, difese e richieste e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata, e va pertanto accolta nei limiti di seguito specificati.
Con la sentenza di divorzio n. 402/2024 del 16.01.2024, pubblicata in data 23.01.2024, il Tribunale di Napoli Nord confermava le condizioni della separazione che prevedevano disponeva l'affido condiviso della FI – allora minore – con collocazione prevalente presso il padre, poneva a carico della SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della FI , la Parte_1 Per_1 somma mensile di € 150,00; poneva altresì a carico della SI.ra l'obbligo di Parte_1
concorrere, nella misura del 50%, alle straordinarie necessarie per la FI . Per_1
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista pagina 3 di 5 temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, rilevato che costituisce circostanza non contestata il fatto che la FI maggiorenne non conviva Persona_2
più con il padre, dal momento che vive stabilmente con la madre, va revocato, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 402/2024 del 16.01.2024, pubblicata in data 23.01.2024, l'assegno di euro
150,00 mensili posto a carico di in favore di , legittimato Parte_1 Controparte_1
passivo in quanto tale assegno era stato posto a suo favore per il mantenimento della FI , a Per_1
decorrere dal mese di novembre del 2024 ( data di deposito del ricorso)
Orbene, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti, dell'età della ragazza, essendo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e dei tempi di permanenza della FI presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo dichiarare un contributo a titolo di mantenimento a carico di CP_1
a favore di nella misura di euro 400,00 mensili entro il giorno cinque di
[...] Persona_2
ciascun mese. Tale somma è rivalutabile automaticamente ed annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie relativa alla FI, mediche non coperte dal SSN, di istruzione e ludico sportive, così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord con il locale
ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019 e che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto.
L'assegno andrà versato alla ricorrente e non direttamente alla FI maggiorenne , come richiesto dal padre, sia perché la madre convivente affronta una serie di spese per la ragazza inerenti a titolo esemplificativo la casa e le utenze, sia in mancanza di domanda diretta della FI stessa (Cass.
25300/2013).
pagina 4 di 5 Tenuto conto della condotta processuale delle parti vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo:
a) A parziale modifica della sentenza di divorzio n. 402/2024 del 16.01.2024, revoca l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili per la FI posto a carico di Persona_2
in favore di a decorrere dal mese di novembre 2024 . Parte_1 Controparte_1
b) Dispone che versi a a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento della FI , la somma di euro 400,00 mensili a decorrere dal Persona_2
mese di novembre 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
Nord con il locale ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019 che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConSIlio del 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5