CASS
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2025, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale di Brescia nei confronti di: KS MM, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2024 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UL che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MM KS in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art 131- bis cod pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11495 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 28/02/2025 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia che denuncia il vizio di violazione di legge, in quanto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata applicata per un delitto ostativo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art 131-bis cod. pen., inserito dal d. Igs. 16/03/2015 n. 28, nella formulazione originaria, stabiliva che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta o per l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Il comma 2 indicava i criteri di valutazione della particolare tenuità, senza fare riferimento a specifiche fattispecie di reato, per le quali essa andava esclusa. L'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con la I. 8 agosto 2019, n. 77 ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") ha modificato il comma 2, stabilendo che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il d. Igs. n. 150 del 2022 è nuovamente intervenuto in materia, modificando, per quel che qui interessa, il comma 1 dell'art. 131-bis cod. pen., nel senso che la causa di esclusione della punibilità opera non più per i reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni ma per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, e inserendo un nuovo comma 3, in cui sono elencati una serie di reati per i quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, tra cui quelli di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni;
l'introduzione del comma 3 ha causato, al comma 2, la soppressione dell'inciso sopra riportato, introdotto dal d.l. n. 53 del 2019. 2 pr- 4. Nel caso di specie dalla sentenza impugnata emerge che il reato è stato commesso il 13/05/2020, ossia dopo l'entrata in vigore del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, come sopra detto, ha introdotto una deroga rispetto al criterio generale di cui al comma 1, basato solo sull'entità della pena, deroga la cui estensione spetta esclusivamente alla scelta del legislatore, in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020), tali da escludere specifici titoli di reato perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Tale innovazione legislativa, che esclude dall'ambito di applicazione dell'istituto talune figure di reato, in quanto sfavorevole all'agente, ha effetto solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma, alla luce del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente (art. 25 Cost.). Pertanto, poiché nel caso di specie il reato, espressamente escluso dal perimetro applicativo dell'art. 131-bis cod. pen., è stato commesso dopo l'entrata in vigore della norma, l'offesa con esso arrecata non poteva essere ritenuta di particolare tenuità. Da ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice competente per l'appello. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (anche se a tale norna ha fatto riferimento il giudice nella compilazione della sentenza) ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. In particolare, la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sezioni Unite, ord. n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473 - 01) in quanto «quelle degli atti preliminari e degli atti introduttivi sono fasi processuali distinte ed autonome e ... solo nella prima si identifica il predibattimento, costituendo la seconda, invece, parte integrante del dibattimento». Nel caso di specie, il giudice, dopo la costituzione delle parti, ha dichiarato l'assenza dell'imputato e ha deciso a seguito della richiesta concorde delle parti. Dunque, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lafleur, la sentenza impugnata non può essere qualificata come sentenza predibattimentale, in quanto è stata pronunciata in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di assenza dell'imputato, cioè quando la fase degli atti preliminari si era già conclusa. Per tali motivi il rinvio va disposto innanzi alla Corte di appello di Brescia. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 28/02/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UL che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MM KS in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art 131- bis cod pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11495 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 28/02/2025 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia che denuncia il vizio di violazione di legge, in quanto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata applicata per un delitto ostativo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art 131-bis cod. pen., inserito dal d. Igs. 16/03/2015 n. 28, nella formulazione originaria, stabiliva che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta o per l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Il comma 2 indicava i criteri di valutazione della particolare tenuità, senza fare riferimento a specifiche fattispecie di reato, per le quali essa andava esclusa. L'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con la I. 8 agosto 2019, n. 77 ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") ha modificato il comma 2, stabilendo che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il d. Igs. n. 150 del 2022 è nuovamente intervenuto in materia, modificando, per quel che qui interessa, il comma 1 dell'art. 131-bis cod. pen., nel senso che la causa di esclusione della punibilità opera non più per i reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni ma per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, e inserendo un nuovo comma 3, in cui sono elencati una serie di reati per i quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, tra cui quelli di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni;
l'introduzione del comma 3 ha causato, al comma 2, la soppressione dell'inciso sopra riportato, introdotto dal d.l. n. 53 del 2019. 2 pr- 4. Nel caso di specie dalla sentenza impugnata emerge che il reato è stato commesso il 13/05/2020, ossia dopo l'entrata in vigore del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, come sopra detto, ha introdotto una deroga rispetto al criterio generale di cui al comma 1, basato solo sull'entità della pena, deroga la cui estensione spetta esclusivamente alla scelta del legislatore, in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020), tali da escludere specifici titoli di reato perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Tale innovazione legislativa, che esclude dall'ambito di applicazione dell'istituto talune figure di reato, in quanto sfavorevole all'agente, ha effetto solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma, alla luce del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente (art. 25 Cost.). Pertanto, poiché nel caso di specie il reato, espressamente escluso dal perimetro applicativo dell'art. 131-bis cod. pen., è stato commesso dopo l'entrata in vigore della norma, l'offesa con esso arrecata non poteva essere ritenuta di particolare tenuità. Da ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice competente per l'appello. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (anche se a tale norna ha fatto riferimento il giudice nella compilazione della sentenza) ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. In particolare, la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sezioni Unite, ord. n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473 - 01) in quanto «quelle degli atti preliminari e degli atti introduttivi sono fasi processuali distinte ed autonome e ... solo nella prima si identifica il predibattimento, costituendo la seconda, invece, parte integrante del dibattimento». Nel caso di specie, il giudice, dopo la costituzione delle parti, ha dichiarato l'assenza dell'imputato e ha deciso a seguito della richiesta concorde delle parti. Dunque, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lafleur, la sentenza impugnata non può essere qualificata come sentenza predibattimentale, in quanto è stata pronunciata in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di assenza dell'imputato, cioè quando la fase degli atti preliminari si era già conclusa. Per tali motivi il rinvio va disposto innanzi alla Corte di appello di Brescia. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 28/02/2025