Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2020, proposto da
Energetyca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italian Yellow Energy Park S.r.l. e EO IC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Brindisi Prot. 0122095 del 16/12/2019 avente ad oggetto “Trasmissione di ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28” Società Italiana Yellow Energy Park S.r.l. – Ordinanza n. 494 del 2/12/2019” ricevuta in data 20 dicembre 2019;
- ove occorra, dell’Ordinanza n. 494 del 2 dicembre 2019 non conosciuta;
- ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa PA MO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la Società Energetyca S.r.l., operante nel campo delle energie rinnovabili, impugna: la nota del Comune di Brindisi Prot. 0122095 del 16/12/2019 avente ad oggetto “Trasmissione di ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.Lgs. 3 marzo2011 n. 28”. Soc. Italiana Yellow Energy Park Srl; Ordinanza n. 494 del 2/12/2019” ricevuta in data 20 dicembre 2019 (doc. 1); ove occorra, l’ordinanza n. 494 del 2 dicembre 2019 non conosciuta; ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
La Società ricorrente espone quanto segue:
-In data 29 maggio 2008, presentava al Comune di Brindisi, con nota Prot. n. 37468, Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’allora vigente L.R. 1/2008, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “EAF/025” della potenza di 1 MW e sito in Brindisi, contrada “Albanesi” – “San Giorgio”. Successivamente, in data 20 novembre 2009, Energetyca conferiva il ramo d’azienda cui tale DIA afferiva nella società Italian Yellow Energy Park Srl, (in seguito “Italian Yellow Energy Park”.
-Il Comune predetto, rilevando che con nota prot. n. 1184 dell’11 gennaio 2016 era stata formulata istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n.381 del 2001 per il rilascio di titolo abilitativo in sanatoria per le difformità rispetto a quanto dichiarato con la D.I.A., affermava che quest’ultima non poteva costituire titolo idoneo, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010 dichiarative dell’incostituzionalità dell’art. 3 della Legge della Regione 3 Puglia n. 31 del 2008 e dell’art. 27 della Legge della Regione Puglia n.1 del 2008, che prevedevano il regime semplificato della D.I.A. per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia con potenza elettrica fino ad 1MW.
- Ciò posto, il Comune riteneva che, esclusa l’utilizzabilità dello strumento della DIA a fini abilitativi per tali opere, era venuto meno il presupposto di esistenza del titolo originario cui rapportare le difformità eseguite, per le quali si chiedeva la sanatoria.
- Il Comune precisava, inoltre, che l’art. 1-quater del D.L. n. 105 del 2010, introdotto dalla Legge di conversione n. 129 del 2010, c.d. “Decreto salva DIA”, non esplicava alcun effetto sanante nel caso di specie poiché l’impianto progettato con DIA non risultava entrato in esercizio entro il 16 gennaio 2011, condizione espressamente posta dalla richiamata disposizione per l’applicazione di tale beneficio in deroga. Alla luce di tali considerazioni il Comune irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.44 comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.3, alla ricorrente in qualità di “ditta originaria”.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 44, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 28/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA L.R. 25/2012. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. CARENZA DI ISTRUTTORIA.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 44, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 28/2011. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, L.R. N. 25/2012. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 15 DICEMBRE 2010. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 44, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 28/2011 SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, L.R. N. 25/2012 SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO 8 COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 15 DICEMBRE 2010. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 44 COMMA 2, D.LGS. N. 28/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15, L.R. N. 25/2012. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, EGUAGLIANZA ED ADEGUATEZZA TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che l’art. 44 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2011, norma peraltro entrata in vigore più di due anni dopo la cessione delle quote da parte della Società, prevede una sanzione amministrativa fino a Euro 30.000,00 per “il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori” che abbiano eseguito interventi in assenza o in difformità al titolo abilitativo, asserendo che Energetyca, al momento dello svolgimento delle attività edilizie, non rivestiva e non riveste tuttora alcuna di queste posizioni tanto è vero che il Comune di Brindisi la qualifica come “ditta originaria”.
Il motivo non coglie nel segno.
Basti in proposito osservare che a carico della Società ricorrente, in veste di soggetto comunicante la D.I.A. anche in qualità di esecutore delle opere oggetto di quest’ultima, sussiste un’obiettiva presunzione di responsabilità per le difformità accertate, salvo che dimostri che le opere difformi sono state realizzate successivamente alla cessione del ramo d'azienda (circostanza nella specie non dimostrata.)
Con altro motivo la ricorrente sostiene che, se è pur vero che le sentenze della Corte Costituzionale n. 119/2010 e n. 366/2010 hanno espunto dall’ordinamento l’art. 3 della L.R. n. 31 del 2008 e l’art. 27 della L.R. n. 1 del 2008, e che, per l’effetto, è stata soppressa la possibilità di avvalersi della disciplina della DIA per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza fino a 1MW, ad ogni modo tutte le DIA che si erano consolidate prima della pubblicazione della citata Sentenza n. 119 del 2010 - quale quella di specie - mantengono la loro piena efficacia, atteso che l’effetto retroattivo (ex tunc) delle sentenze di annullamento della Corte Costituzionale incontra il limite dei c.d. “rapporti esauriti.
Il motivo è infondato.
Invero, la Corte Costituzionale, con sentenze n. 119/2010 del 26.3.2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge Regione Puglia n. 31/2008 che prevedeva il regime semplificato della D.I.A. per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia e con potenza elettrica sino ad 1MW.
In seguito alla predetta dichiarazione di incostituzionalità, l’art. 1- quater del D.L. n. 105/2010 - aggiunto dalla legge di conversione n.129/2010 (cd. “decreto salva-dia”) - ha poi stabilito che: “Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Nella specie non risulta e non è stato dimostrato che l’impianto sia entrato in esercizio entro il termine suddetto.
Con altro motivo si sostiene che il Comune cita l’art. 7 comma 6 della L.R. Puglia 25 del 2012 (il quale afferma che … “Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionatesi, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. n. 1 del 2008 […] e dell'articolo 3 (Denunce di inizio attività) della L.R. n. 31 del2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119”), precisando che “nel caso di specie non ricorrono detti presupposti, trattandosi di opere difformi realizzate in assenza di titoli non perfezionatisi ai sensi delle disposizioni normative citate”, senza motivare ulteriormente sul punto.
Il motivo è infondato, in quanto le difformità realizzate sull’impianto di che trattasi sono state autodenunciate con l’istanza di accertamento di conformità in data 19.10.2010 (espressamente richiamata nella nota impugnata), di guisa che nessuna necessità vi era per il Comune di Brindisi di specificare ulteriormente, nell'ordinanza impugnata, quali fossero detti interventi abusivi.
Infine, non coglie nel segno neppure il motivo di gravame con il quale si lamenta il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento, in quanto (al contrario di quanto rappresentato dalla parte ricorrente) nell’ordinanza impugnata viene invece fatto esplicito richiamo - per relationem -alla deliberazione G.C. n. 34/2012 (non impugnata) nella quale sono indicate le tipologie di abusi e la misura della relativa sanzione. La quantificazione delle sanzioni amministrative è stata dunque effettuata in applicazione dei parametri oggettivi di cui alla richiamata delibera.
In conclusione il ricorso è integralmente infondato e deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi, fra cui la peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
PA MO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MO | TO CA |
IL SEGRETARIO