TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 238
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità della ditta originaria per le difformità accertate

    La Corte ha ritenuto sussistente una presunzione di responsabilità in capo alla società ricorrente per le difformità accertate, in quanto non ha fornito prova contraria circa la realizzazione delle opere difformi dopo la cessione del ramo d'azienda.

  • Rigettato
    Efficacia delle DIA consolidate prima della sentenza della Corte Costituzionale

    La Corte ha ritenuto infondato tale motivo, evidenziando che l'art. 1-quater del D.L. n. 105/2010 (Decreto Salva DIA) richiede che gli impianti siano entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, condizione non dimostrata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata motivazione sulla non applicabilità dell'art. 7, comma 6 della L.R. Puglia 25/2012

    Il motivo è infondato poiché le difformità sono state autodenunciate con istanza di accertamento di conformità, rendendo superflua ulteriore specificazione da parte del Comune.

  • Rigettato
    Deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento

    Il motivo è infondato poiché l'ordinanza impugnata fa riferimento, per relationem, alla deliberazione G.C. n. 34/2012, che indicava le tipologie di abusi e le relative sanzioni, garantendo la quantificazione delle sanzioni amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 238
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 238
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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