Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa dalla sig.ra:
nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]20, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. Riccardo Ruffini, del foro di Genova, ed elettivamente domiciliata nello studio di questi, corrente in Rapallo, corso Matteotti, n.
26 / 26
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec:
t), dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e Email_1 dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
RICORRENTE:
“Previa, occorrendo, l'ammissione delle istanze istruttorie riservate per il tempo successivo all'avversa costituzione in giudizio, in accoglimento all'opposizione che viene proposta contro il provvedimento INPS datato 20.08.2024, rubricato “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione – Indennità di disoccupazione NASPI della
Sig.ra n. 980062/2022” e delle domande, difese ed eccezioni tutte in Parte_1
essa formulate:
1) in via preliminare, disporsi la sospensione – anche con provvedimento emesso inaudita altera parte e/o previa fissazione di ravvicinatissima udienza per la discussione - del provvedimento INPS datato 20.08.2024, rubricato “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione – Indennità di disoccupazione NASPI della Sig.ra Parte_1
n. 980062/2022”;
[...]
-O-
2) in via principale e nel merito, dichiarata, se del caso, la nullità e/o l'annullabilità, o comunque la necessaria disapplicazione nel caso di specie, della Circolare INPS n.
94/2015, per evidente contrasto con l'art. 8, comma 4, D.lgs. 22/2015, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o illegittimità e/o erroneità e/o infondatezza nel merito del provvedimento sanzionatorio datato 20.08.2024, rubricato “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione – Indennità di disoccupazione NASPI della
Sig.ra n. 980062/2022”, in oggi impugnato, e, per l'effetto, voglia Parte_1
revocare e/o annullare il cennato provvedimento;
3) sempre nel merito ed in via meramente subordinata, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ordinata all'Istituto Previdenziale la revoca/annullamento del provvedimento sanzionatorio datato 20.08.2024 e rubricato “ Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione – Indennità di disoccupazione NASPI della Sig.ra Parte_1
n. 980062/2022 ”, almeno nella sua parte che prevede un indebito (e,
[...]
conseguentemente, una restituzione) totale per il periodo temporale decorrenza 11.05.2022- 08.05.2024, per un totale complessivo di Euro 18.772,58= , ordinare all'INPS
l'emissione di altro provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASPI, da limitare al periodo Ottobre 2023-
Maggio 2024, riparametrando conseguentemente l'ammontare complessivo della somma dovuta da parte della Dott.ssa Parte_1
4) I n ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio”;
INPS:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adito respingere la domanda avversaria siccome inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con conferma della piena legittimità del provvedimento di indebito notificato dall'Istituto. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente l'11.1.2025, la dott.ssa
[...] ha convenuto in giudizio l'INPS, dolendosi del provvedimento datato Parte_1
20.8.2024, rubricato “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione -
Indennità di disoccupazione NASPI della Sig.ra n. 980062/2022”, Parte_1 emesso dall'Istituto, con cui le è stato comunicato che avrebbe ricevuto “per il periodo dal
01/01/2022 al 31/12/2022, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI
DISOCCUPAZIONE NASPI n. 980062/2022 per un importo complessivo di euro
18.772,58”, con la motivazione “E' stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”.
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, in principalità, che il Tribunale, se del caso previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità o, comunque, previa disapplicazione della
Circolare INPS n. 94/2015 “per evidente contrasto con l'art. 8, comma 4, D.lgs. 22/2015, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024”, accerti e dichiari l'invalidità e/o illegittimità e/o erroneità e/o infondatezza nel merito del predetto
“provvedimento sanzionatorio”, datato 20.8.2024, e, pertanto, lo revochi o annulli. Ha richiesto altresì, in via di subordine, la revoca e/o l'annullamento di detto ultimo provvedimento, “… almeno nella sua parte che prevede un indebito (e, conseguentemente, una restituzione) totale per il periodo temporale di decorrenza 11.05.2022 - 08.05.2024”, anziché per il solo periodo ottobre 2023 - maggio 2024, di svolgimento dell'attività di lavoro subordinato.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, perché inammissibile e infondato in fatto e diritto, con conferma della piena legittimità del provvedimento d'indebito notificato.
2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3. I fatti essenziali ai fini del decidere sono pacifici, tra le parti.
La ricorrente, al termine di un periodo di lavoro subordinato (alle dipendenze della
ASL 4 Chiavarese), con domanda in data 2.5.2022 ha chiesto la concessione prestazione
NASpI (doc.
2-3 ric.).
La domanda è stata accolta dall'INPS, con decorrenza 6.5.2022 (v. provvedimento di accoglimento, doc. 2 conv.).
In data 11.5.2022 la ricorrente ha chiesto l'“anticipazione” della NASpI (doc.
2-3 ric.), ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 22/2015, volendo avviare attività libero professionale.
Anche tale domanda è stata accolta, con decorrenza 11.5.2022 (v. provvedimento di accoglimento dell'1.9.2022, doc.
2-3 ric. e doc. 3 conv.), onde la ricorrente ha percepito una tantum il residuo importo della NASpI.
La ricorrente ha svolto, quindi, l'attività di medico veterinario quale libera professionista (v. doc. 4 ric., fatture emesse), fino a quando (come indicato in ricorso) “… in data 29.9.2023, in seguito ad una nuova proposta lavorativa formulata da parte dell'Azienda Sanitaria 'Chiavarese',… ha sottoscritto nuovamente con ASL 4 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente decorrenza dal 02.10.2023 sino al
01.10.2024, con il quale all'odierna ricorrente è stato attribuito l'inquadramento nella posizione funzionale di dirigente veterinario” (v. contratto di lavoro, doc. 9 ric.). Conseguentemente, con decorrenza 6.11.2023, parte ricorrente ha cessato l'attività
(di libera professionista e) la partita IVA (v. doc. 5 ric.).
La data di decorrenza del nuovo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ASL 4 ricade nel periodo in cui la ricorrente avrebbe percepito la NASpI (711 giorni, decorrenti dal 6.5.2022, come da doc. 2 conv.).
Il 26.8.2024 alla ricorrente è stato notificato il provvedimento INPS “gravato”, datato 20.8.2024, con cui l' ha chiesto la restituzione della somma di euro CP_1
18.772,58, pari all'intera anticipazione NASpI.
4. Deve premettersi che, come noto, i giudizi in materia di previdenza e assistenza sociale, quale il presente, non hanno ad oggetto la legittimità degli atti adottati dagli enti competenti, bensì la verifica della spettanza di diritti che derivano dalla legge, al verificarsi delle condizioni previste (il diritto dell'assicurato ad una prestazione previdenziale/assistenziale, oppure il diritto dell'Ente previdenziale al pagamento della contribuzione).
E tanto vale anche nel caso in cui si verta in materia d'indebito previdenziale, dovendo comunque accertarsi l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata e, quindi, l'eventuale ricorrenza di cause “estintive” del detto diritto
(cfr. Cass. SS.UU. n. 18046/2010 e successive).
5. Nella specie, non vi è motivo di dubitare della sussistenza, in capo all'odierna ricorrente, al momento della proposizione della domanda di NASpI e, poi, di quella di
“anticipazione” NASpI, dei requisiti necessari al fine del riconoscimento delle prestazioni.
Come visto, l' pretende la restituzione di quanto erogato a titolo di CP_1
“anticipazione” NASpI, ritenendo integrata un'ipotesi di revoca della stessa, in conseguenza dell'instaurazione da parte della beneficiaria (odierna ricorrente) di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
E' quanto, peraltro, si legge chiaramente nel provvedimento di cui parte attrice si duole, datato 20.8.2024 (in effetti, così motivato: “E' stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”).
6. La prestazione di cui si discute - occorre precisarlo - è l'“incentivo all'autoimprenditorialità” di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 22/2015, altrimenti e comunemente detto “anticipazione” NASpI, che prevede specifici requisiti che lo differenziano dalla
NASpI vera e propria.
Prevede l'art. 8 cit.:
“1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
A norma dell'articolo 33, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda amministrativa.
7. Dunque, in relazione alla prestazione de qua, si prevedono non solo requisiti e modalità di erogazione diversi, rispetto alla NASpI, ma anche una specifica causa di revoca, ovvero di restituzione dell'intero importo percepito, che ricorre nel caso in cui il beneficiario abbia costituito un nuovo rapporto di lavoro subordinato (salvo si tratti di rapporto instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale;
ma non è il caso di specie).
8. Nel caso in trattazione, è la ricorrente stessa a riferire di avere svolto attività di lavoro subordinato (a tempo determinato), alle dipendenze della ASL 4, con decorrenza
2.10.2023 e scadenza 1.10.2024, quale dirigente veterinario (v. anche comunicazione
Unilav, doc. 4 conv.), nell'ambito del periodo (di 711 giorni dal 6.5.2022) di “teorica fruizione” della NASpI.
Si deve ritenere, pertanto, che sussistano tutti i presupposti che fondano, per legge,
l'obbligo della ricorrente di restituire la prestazione. In presenza di essi, infatti, l'obbligo di restituzione e, quindi, il diritto dell'INPS alla ripetizione, riguardano, ex art. 8 d.lgs. n.
22/2015, l'intera somma percetta, senza che possa assumere rilievo, ai fini della limitazione dell'indebito, il momento d'instaurazione del (nuovo) rapporto lavorativo.
9. E' vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 90/2024, ha dichiarato <…
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22 (…), nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata>>.
Tuttavia, detta pronuncia e, quindi, il divieto di ripetizione dell'intero importo conseguito dall'assicurato (anziché dell'importo relativo al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata), sono riferiti a situazioni ben diverse da quella dedotta dalla stessa ricorrente.
Come indicato nella motivazione della sentenza n. 90/2024, la Corte <<… con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È
l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI.
Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione
"alternativa" rispetto al lavoro dipendente, "convertendo" in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo».
Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica».
Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa». Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura "sanzionatoria", questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio - ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo».
Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di «ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica - non già anticipata - della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del
2015)».
5.2.- I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti - beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo - accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.
Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del
2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve "mettere in conto" il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza>>.
10. Il caso di specie è, però, quello di un'assicurata che ha scelto di intraprendere una nuova attività lavorativa di tipo subordinato, cessando - come ammesso dalla stessa -
l'attività autonoma in funzione del cui sviluppo aveva richiesto e ottenuto l'“anticipazione”.
La situazione, pertanto, rientra appieno tra quelle che - secondo la Corte - configurano un elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del requisito della “prosecuzione… di un'attività di lavoro autonomo” e che giustificano, pertanto, il recupero dell'intero importo erogato, in ossequio ad una disciplina di legge di particolare rigore, ma legittima.
11. Fanno difetto, invece, i presupposti della diversa fattispecie, all'origine della declaratoria d'illegittimità costituzionale, che <… concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà.
In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci
«mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa»
(sentenza n. 194 del 2021).
Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile.
A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» (sentenza n. 8 del 2023).
In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
[…]
Se, dunque, il rischio di impresa - come già rilevato - comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla. È quanto accade, in particolare, se l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo>>.
12. Nella vicenda in esame, dopo avere svolto la libera professione per quasi un anno e mezzo, pur sempre durante il periodo coperto dall'indennità, l'odierna ricorrente ha intrapreso l'attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ASL 4, esclusivamente per motivi di opportunità - a suo stesso dire (v. ad es. pag. 5 del ricorso: “… la Dott.ssa con la firma del cennato contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Parte_1
ha continuato ad esercitare la medesima tipologia di attività lavorativa, avendo però tutti i vantaggi e le guarentigie insite e connesse ad un rapporto di lavoro subordinato, senza il rischio di impresa ed i costi aggiuntivi implicati, al contrario, nella prestazione di lavoro autonomo) -, onde non ricorrono né l'impossibilità di prosecuzione dell'attività autonoma, né la correlata necessità d'intraprendere il lavoro subordinato per procurarsi un reddito.
Non sussistono, pertanto, i presupposti perché si configuri alcuna eccezione alla generale regola della restituzione dell'intero incentivo.
13. In materia di NASpI e di anticipazione NASpI, trattandosi di prestazioni previdenziali non pensionistiche, la ripetizione di somme non (più) dovute soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale (cfr. Cass. n. 11659/29024). 14. La Corte Costituzionale, con la citata sent. n. 8/2023, ha dichiarato non fondata, tra le altre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, nella parte in cui detto articolo 2033 c.c. «… non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita».
Il Giudice delle leggi ha evidenziato, a tale scopo, che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c.
<<… A fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarevi, paragrafo 86)>> (Corte cost. sent. 8/2023).
Dall'altro lato e soprattutto, <[t]ali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore.
Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto>> (come ben riassunto in Cass. n. 23419/2023). <infine la corte ha rilevato come sproporzione dell nell legittimo sia esclusa dalla possibilit riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti a cui imputabile l erogazione della prestazione in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilit precontrattuale tal modo nazionale consente addebitare all pubblico commissione indebita ancora cass. n.>
15. Come osservato dai giudici di legittimità, a seguito della decisione della Corte costituzionale - che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c.
“… affermando che non è illegittima per contrarietà alla Costituzione l'omessa previsione dell'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico là dove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza;
con il solo limite che la richiesta di restituzione deve avvenire con modalità conformi a buona fede oggettiva” – “[v]anno, dunque, tenuti distinti il piano della tutela dell'affidamento e quello della prestazione pecuniaria restitutoria (e del quomodo della stessa)” (Cass. n.
23419/2023, cit.).
Ne consegue che l'assicurato è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, benché in buona fede, <… rilevando la buona fede dell'accipiens, a termini dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza degli interessi ed imponendo il principio di buona fede all'Amministrazione soltanto il “dovere […] di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto” (v. Corte cost. n. 8 del 2023, punto 12.2.1.) con la conseguenza che la pretesa restitutoria dell'Amministrazione “si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva” (idem sentenza e punto citati)>> (ancora Cass. n. 23419/2023). <… [F]ra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvengono [nella giurisprudenza della Corte EDU] le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad esempio, … l'addebito di interessi legali in capo all'accipiens, a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione…; o… la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato…); più in generale, rilevano l'omessa o l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria (…); e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore (…)>> (Corte cost. sent. n.
8/2023, cit.).
16. Guardando al caso di specie, al di là dell'aspetto dell'affidamento legittimo
(della cui sussistenza sarebbe peraltro lecito dubitare ), deve comunque osservarsi che parte ricorrente, benché invitata, nell'odierna udienza, a discutere anche in merito all'esigibilità della somma di cui al provvedimento INPS del 20.8.2024, nulla ha dedotto in merito e, pertanto, non ha mai fornito concrete indicazioni circa le proprie condizioni personali ed economico-patrimoniali, tali da eventualmente imporre la rateizzazione della restituzione.
La ricorrente non ha riferito neppure in merito alla destinazione della somma percepita e alla sua eventuale “indisponibilità” in oggi.
Peraltro, il menzionato provvedimento dell'INPS indicava chiaramente la possibilità di concordare con l' un “piano di recupero”. CP_1
Certamente, parte attrice non ha dedotto situazioni personali collegate a diritti fondamentali, tali da comportare la temporanea o parziale inesigibilità del credito dell'INPS.
Non sussistono, conclusivamente, ragioni per ritenere che la richiesta di ripetizione dell'INPS contrasti con la buona fede oggettiva e con il legittimo affidamento, mentre non sono state neppure dedotte circostanze che possano incidere sul carattere (s)proporzionato dell'interferenza costituita dalla richiesta di ripetizione.
Con conseguente integrale reiezione del ricorso. 17. Tenuto conto della particolare novità delle questioni affrontate, appare equo compensare per metà, tra le parti, le spese di lite. Per la frazione residua, le spese seguono la soccombenza - apparendo del resto chiare le motivazioni del provvedimento dell'INPS -
e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa per metà, tra le parti, le spese di lite;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta la frazione residua delle spese di giudizio, frazione che liquida nell'importo di euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, l'8 aprile 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO