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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 352 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PE) il 2.4.1980, elettivamente domiciliato in Sulmona, Corso Ovidio n. 217 (PEC:
, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Nino, che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AQ) il 18.2.1974, elettivamente domiciliato a Sulmona, Piazza Venezuela n. 14 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Zurlo (PEC:
e Maria Assunta Iommi (PEC: Email_2
che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona.
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: “pur insistendo nell'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate con note dell'8.1.2025, in via subordinata chiede che vengano confermati i provvedimenti provvisori con la precisazione che le domeniche al mese siano due e non una e, dunque, alternate..”.
Parte resistente: “insiste pertanto nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate con le note di precisazione ex art. 473-bis. 28 lett. a), c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inviati, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso per la regolamentazione dell'esercizio Parte_1 della responsabilità della figlia, nata fuori dal matrimonio, A_
(nata il [...]), rassegnando le seguenti conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso della minore on collocazione presso la madre, sig. A_
, nell'abitazione in Roccacasale (AQ) in Via G. Verdi n. 2/A; le Parte_1 decisioni per la minore verranno prese di comune accorso dai genitori;
- stabilire il calendario di frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario come segue: il padre sig. Controparte_1 CP_1 terrà con sé la figlia minore tre pomeriggi a settimana,
[...] indicativamente il martedì'-mercoledì-venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nelle settimane in cui non è previsto il weekend;
il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana alterni dal venerdì, ore 16:00, fino alla domenica ore
21:00; la minore trascorrerà la Vigilia di Natale 2024 con la madre sino Per_1 alla mattina del 25 dicembre 2024 e il Natale 2024 con il padre;
il 26 dicembre
2024 con la madre;
la Vigilia di Capodanno 2024 con la madre;
il 1° gennaio
2025 con il padre;
e cosi in via alternativa per gli anni successivi;
la minore trascorrerà le feste pasquali alternativamente con l'uno o l'altro genitore Per_1 dandosi atto che Pasqua 2025 starà con la madre e Pasquetta 2025 con il padre;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
la minore trascorrerà le Per_1 ferie estive con il padre per due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio;
disporre a carico del sig. la Controparte_1 contribuzione al mantenimento della figlia minore nella misura di Euro Per_1
250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 mezzo bonifico bancario o pay pall;
oltre il 50% delle spese straordinarie intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese relative ai buoni
pag. 2/11 pasti, al trasporto scolastico, alle attività ludico sportive;
disporre l'attribuzione dell'Assegno Unico previsto per la figlia minore nella misura del 100% in favore della madre sig.ra che già attualmente lo percepisce per Euro Parte_1
233,50; autorizzare i nonni materni a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività extrascolastiche;
autorizzare il rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio con autorizzazione sin da ora del padre per i viaggi che la minore eventualmente si ritroverà a fare con la madre”.
A sostegno delle domande proposte ha affermato:
- che le parti hanno intrattenuto una relazione a decorrere dall'aprile del 2018 che si è protratta sino al 2021, dalla quale è nata la minore il Per_1
14.6.2019;
- che il ha mostrato disinteresse nei confronti della minore sia dal CP_1 punto di vista della frequentazione che da quello economico, limitandosi a versare mensile di 150 euro;
- di lavorare nel mondo della scuola, con contratto a tempo determinato, con un salario netto di circa 1.500 euro;
- di non essere proprietaria di immobili, di possedere una propria autovettura e di essere titolare di un conto corrente e di buoni del tesoro. CP_2
1.1. Con comparsa di costituzione del si è costituito in giudizio CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni “1)- disporre l'affidamento
[...] condiviso della minore con collocazione presso la madre, nella abitazione Per_1 della IG.ra , in Roccacasale (AQ) Via Verdi n.2/A e facoltà per Parte_1 il padre di vederla e tenerla con sé secondo il seguente programma: -almeno tre volte la settimana, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 20.00 e l'intera
Domenica a settimane alterne;
durante le vacanze estive, nel mese di Luglio o di
Agosto, per un periodo di due settimane anche non consecutive, con l'intesa che i detti periodi andranno individuati e concordati tra i genitori non appena comunicati dai datori di lavoro i rispettivi piani ferie e con impegno dei predetti di comunicarsi il luogo di vacanza prescelto da trascorrere con il minore;
durante le vacanze natalizie, di fine anno e pasquali ad anni alterni e disgiuntamente: Vigilia di Natale 2024 con la madre, il Natale 2024 con il padre, il 26 dicembre con la madre;
il 1° gennaio 2025 con il padre;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
durante le festività pasquali alternativamente con l'uno o l'altro genitore, dandosi atto che Pasqua 2025
pag. 3/11 starà con la madre e Pasquetta 2025 con il padre e così in via alternativa per gli anni successivi;
2)- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore -come da Protocollo siglato dal Tribunale di
Sulmona ed allegato al presente ricorso (doc. 12) - solo se previamente condivise
e che graveranno su ciascuno di essi nella misura del 50%; 3)- disporre
l'attribuzione dell'assegno Unico previsto per la figlia minore nella misura del
100% in favore della madre sig.ra che già attualmente lo Parte_1 percepisce;
4)- autorizzare i nonni materni a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività scolastiche, in assenza dei genitori, nel caso di loro impossibilità;
5)- condannare controparte al rimborso delle spese di lite”.
A supporto delle conclusioni sopra riportate la comparente ha affermato:
che non risponde al vero quanto sostenuto in merito al disinteresse del padre nei confronti della figlia;
di lavorare, attualmente, presso il Discount Todìs di Piano d'Orta, che dista circa 40 Km dalla sua abitazione, con i conseguenti tempi giornalieri di percorrenza;
che il suo tempo libero è dedicato alla figlia che provvedere a riprendere da scuola, accompagnare alla scuola di ballo e dal pediatra;
di essere genitore di un altro figlio, di anni 13, nato da una Per_2 precedente unione, che abita assieme alla madre nell'abitazione posta al di sopra di quella propria;
di versare mensilmente la somma di 150,00 euro mensile alla madre quale contributo per il mantenimento e prestando assenso a che il 100% dell'assegno unico, pari a 233,50, sia attribuito alla ricorrente;
di acquistare abbigliamento, giochi per la figlia e di provvedere, a volte, al pagamento delle spese di igiene dentale;
che tale contribuzione risulta il massimo lui consentito tenuto conto delle sue condizioni economiche e patrimoniali, affermando di percepire una retribuzione pari a circa 1.500,00/1.600,00 euro mensili, dovendo affrontare spostamenti per lavoro (80 km di percorrenza giornalieri), avendo contratto pag. 4/11 un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura e dovendo provvedere al mantenimento dell'altro figlio adolescente.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.2. Nella memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. parte ricorrente ha contestato le deduzioni avversarie, rilevando inoltre che: attualmente il padre tiene con sé la bambina solo per tre pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00 ad esclusione del weekend. La domenica, invece, quando non lavora la prende alle 9 e la riporta alle 20 e quando invece lavora anche di domenica mattina la prende alle 14 per tenerla con se fino alle 20; che ciò non è più sostenibile in quanto ella per quest'anno scolastico 2024/2025 lavorerà presso la scuola primaria De Amicis di
L'Aquila, dovendo sostenere oltre che le spese di viaggio anche quelle per la baby sitter per il tempo necessario all'ingresso a scuola della minore e, dopo scuola, fino al suo rientro;
di aver iniziato un corso di specializzazione presso l'Università di L'Aquila TFA, che le impegna tutte le giornate di sabato e di essere costretta a sostenere il costo della babysitter per tutto il tempo in cui i nonni non possono averla con loro e ciò anche per quei sabati nei quali la bambina dovrebbe stare con il padre.
Di contro il resistente, nella memoria ex art. 473-bis.17 n. 2 c.p.c., ha ribadito gli sforzi fatti per poter trascorrere del tempo con la minore riaffermando che il sabato è sempre impegnato con orario spezzato che termina alle 20.00. Nella memoria 473-bis.17 n. 3 c.p.c. depositata da parte ricorrente questa ha prodotto documentazione comprovante l'iscrizione al corso TFA e l'orario delle lezioni.
2. All'esito dell'udienza di comparizione del 5.11.2024 e dell'interrogatorio libero delle parti, la causa è stata trattenuta in riserva per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e delle determinazioni istruttorie. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza sono stati pronunciati i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e la causa è stata rinviata, per la rimessione della causa in decisione, all'udienza del 12.3.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
***
3. Preliminarmente deve darsi atto che non vi è contrasto tra le parti per quanto concerne la regolamentazione dell'affidamento della minore nonché in relazione alla sua collocazione presso l'abitazione materna.
pag. 5/11 Deve dunque disporsi, non essendo emerse criticità relative alle competenze genitoriali delle parti, l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
4. Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita del minore da parte del resistente, genitore non collocatario, si rappresenta che (nata nel 2019) è Per_1 attualmente iscritta all'ultimo anno della scuola dell'infanzia I.C. Tedeschi di
Pratola Peligna e la frequenta dal lunedì al venerdì, con orario 8.15-16.15, usufruendo, quindi, del servizio mensa. Frequenta, inoltre, un corso di ballo, due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì e mercoledì.
La ricorrente lavora come docente in una scuola di L'Aquila dal lunedì al venerdì
e, nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato, segue il corso TFA presso l'Università di L'Aquila.
Il resistente, occupato in un supermercato, segue il presente orario di lavoro: nelle giornate di lunedì e giovedì lavora nel pomeriggio, avviandosi da casa alle ore 12.30, per prendere servizio alle ore 13.45. Nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì lavora dalle ore 6.30 sino alle 14.00. Il sabato lavora l'intera giornata e, a settimane alterne, lavora la domenica mattina dalle ore 7.00 alle 13.00.
Alla luce di ciò, appare opportuno e congruo, confermare il calendario già disposto in via provvisoria e urgente dal giudice istruttore nell'ordinanza del
20.11.2024, specificandosi, però che il padre dovrà tenere la figlia a Per_1 domeniche alterne, prevedendosi in tali circostanze il pernotto presso l'abitazione paterna nella notte tra la domenica e il lunedì seguente, dovendo provvedere poi il padre ad accompagnare scuola. Per_1
La calendarizzazione già proposta pare garantire tempi di permanenza della minore il più possibile paritari tra i genitori, consentendo ad i mantenere Per_1
e sviluppare una relazione con entrambi i genitori, oltre che una perequazione dei costi di mantenimento della minore. Deve altresì precisarsi che, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, la scelta di non prevedere un diritto di visita del padre nella giornata di sabato è dettata dall'esigenza di evitare che la bambina, di cinque anni - stante la conclamata assenza del padre in quella giornata per impegni lavorativi - sia costretta a trascorrere la giornata con una persona estranea, potendo invece la ricorrente contare sull'aiuto dei nonni materni e della baby sitter già conosciuta dalla minore.
pag. 6/11 Deve dunque essere previsto che: “- il padre tenga con sé la minore: nei tutti pomeriggi delle giornate di martedì e venerdì. In tali giorni il padre provvederà a prendere a scuola e riaccompagnarla poi presso l'abitazione materna alle Per_1 ore 20.00 (o diverso orario concordato tra le parti); - nella giornata di mercoledì il padre terrà con sé la bambina sin dall'uscita da scuola fino alla mattinata successiva, quando provvederà poi ad accompagnarla a scuola;
- a domeniche alterne, prevedendosi in tali circostanze il pernotto presso l'abitazione paterna nella notte tra la domenica e il lunedì seguente, dovendo provvedere poi il padre, in tale giornata, ad accompagnare scuola. Per_1
Va altresì confermato il calendario già previsto relativo alle festività natalizie, pasquali e alle ferie estive, specificandosi, quanto a queste ultime, che ciascun genitore trascorrerà, previo accordo entro il mese di maggio, due settimane anche non consecutive con la minore.
5. Vi è contrasto tra le parti anche in relazione al contributo per il mantenimento della prole.
In particolare parte ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, che il provveda alla contribuzione al mantenimento della figlia minore CP_1 nella misura di Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, mentre parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma di quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e quindi che sia prevista la corresponsione di Euro 170,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
5.1. Come è noto, il contributo al mantenimento della prole deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma
4, c.c.).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, alla luce della documentazione prodotta e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che le i genitori hanno redditi pressoché simili (1.500 euro circa).
pag. 7/11 Il resistente è gravato impegni finanziari per 332,00 euro sino al 2029 e deve provvedere anche al mantenimento dell'altro figlio, di anni 13, nato da una precedente relazione.
La ha altresì dato conto di avere risparmi, investiti in buoni fruttiferi Pt_1 postali, per circa 30.000,00.
È pacifico che la percepisca per intero l'assegno unico (233,50 euro) e che Pt_1 il provveda mensilmente a versare alla la somma di 150,00 CP_1 Pt_1 euro per il mantenimento della minore.
Il resistente non provvede, invece, al pagamento della mensa scolastica che si accolla in via esclusiva la ricorrente la quale recupera, per ogni pasto avente il costo di cinque euro, la somma di un euro, in virtù di un rimborso concesso dal
Comune di residenza. La ha inoltre riferito di provvedere, in via esclusiva, Pt_1 al pagamento della babysitter non regolarmente assunta, nelle occasioni in cui ve ne è necessità.
Tenuto conto che la condizione economica vede il resistente svantaggiato rispetto alla ricorrente, dovendo il primo provvedere, a parità di entrate, al mantenimento anche di un figlio adolescente e all'adempimento di impegni finanziari;
che le spese per vitto e baby-sitter, di cui ( non è contestato) si fa carico esclusivamente carico la madre, sono annoverabili tra le spese ordinarie e che d'ora in avanti la bambina trascorrerà più tempo con il padre (essendo previsti all'incirca sei pernottamenti al mese presso l'abitazione paterna), pare opportuno confermare - tenuto anche conto dell'età della bambina e della circostanza che non sono addotti bisogni particolari - che il ricorrente versi mensilmente alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della minore la somma di 170,00 Per_1 euro, oltre a provvedere alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo stipulato tra il Tribunale di Sulmona e il consiglio dell'ordine degli Avvocati di Sulmona cui si fa espresso rinvio.
Deve specificarsi che la quantificazione dell'assegno è necessariamente condizionata dalla circostanza che la ricorrente percepisce, essendovi accordo tra le parti in tal senso, l'intero importo dell'assegno unico pari a circa € 233,00.
5.2 Conseguentemente deve disporsi, stante la coincidenza delle conclusioni di entrambe le parti sul punto, che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla che già attualmente lo percepisce. Pt_1
pag. 8/11 6. Deve altresì disporsi, stante le conclusioni convergenti, che i nonni materni possano procedere a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività scolastiche, in assenza dei genitori, nel caso di loro impossibilità.
7. Non può invece essere accolta, perché inammissibile in questa sede stante il dissenso di parte resistente, la domanda volta ad ottenere per la minore il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Trattasi, invero, di materia di competenza esclusiva del Giudice Tutelare, anche durante la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale relativo all'affidamento, stante quanto previsto dalla legge 1185 del 1967, sul punto non riformata dalla legge 69 del 2023.
Nonostante la pendenza del giudizio di separazione e le statuizioni del Giudice relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice tutelare conserva la sua competenza a decidere riguardo alla corrispondenza o meno all'interesse del minore del mancato assenso da parte di uno dei genitori al rilascio dell'autorizzazione all'altro ad espatriare insieme al figlio.
Anche la Corte di Cassazione, di recente, ha ribadito che nella coeva pendenza di un giudizio avente a oggetto la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli ex artt. 337 bis c.c. e ss. (anche in un contesto di separazione coniugale e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione e mantenimento, tra i genitori e minori) si impone al giudice tutelare ovvero al tribunale per i minorenni investiti della domanda, della L. n.
1185 del 1967, ex art. 3, lett. b) di coordinarsi in merito alla richiesta genitoriale relativa al rilascio del documento di espatrio per i figli minori, soprattutto in caso di dissenso contrapposto a tale richiesta. (cfr. Cass. civ, Sez. I, ord. 14 febbraio
2022, n. 4799).
8. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate, contrariis reiectis, così provvede:
pag. 9/11 Dispone l'affidamento congiunto della minore d entrambi A_
i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in
Roccacasale, Via G. Verdi n. 2/A;
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia, in mancanza di diverso accordo tra le parti:
i pomeriggi del martedì e del venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00;
il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alla mattina del giovedì, quando il padre provvederà ad accompagnare la figlia a scuola;
a domeniche alterne, prevedendosi in tali circostanze il pernotto presso l'abitazione paterna nella notte tra la domenica e il lunedì seguente, dovendo provvedere poi il padre, in tale giornata, ad accompagnare scuola;
Per_1
la minore rascorrerà la Vigilia di Natale 2024 con la madre sino alla Per_1 mattina del 25 dicembre 2024 e il Natale 2024 con il padre;
il 26 dicembre
2024 con la madre;
la Vigilia di Capodanno 2024 con la madre;
il 1° gennaio
2025 con il padre;
e cosi in via alternativa per gli anni successivi;
la minore trascorrerà le feste pasquali alternativamente con l'uno o l'altro Per_1 genitore dandosi atto che Pasqua 2025 starà con la madre e Pasquetta 2025 con il padre;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
la minore Per_1 trascorrerà le ferie estive con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio;
pone a carico del resistente , con decorrenza dalla data Controparte_1 dell'udienza di comparizione (5.11.2024), l'obbligo di corrispondere alla ricorrente , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia la somma mensile di € 170,00, rivalutabili annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT-Foi da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico;
dispone che continui a percepire integralmente l'assegno Parte_1 unico per la minore Per_1
dispone che entrambi i genitori contribuiscano ciascuno, al 50%, alle spese straordinarie relative alla minore, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Sulmona, cui si fa espresso rinvio.
pag. 10/11 prevede che i nonni materni possano procedere a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività scolastiche, in assenza dei genitori, nel Per_1 caso di loro impossibilità;
dichiara inammissibile la domanda relativa alla all'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella camera di consiglio 24.4.2025
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Irene Giamminonni Pierfilippo Mazzagreco
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 352 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PE) il 2.4.1980, elettivamente domiciliato in Sulmona, Corso Ovidio n. 217 (PEC:
, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Nino, che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AQ) il 18.2.1974, elettivamente domiciliato a Sulmona, Piazza Venezuela n. 14 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Zurlo (PEC:
e Maria Assunta Iommi (PEC: Email_2
che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona.
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: “pur insistendo nell'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate con note dell'8.1.2025, in via subordinata chiede che vengano confermati i provvedimenti provvisori con la precisazione che le domeniche al mese siano due e non una e, dunque, alternate..”.
Parte resistente: “insiste pertanto nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate con le note di precisazione ex art. 473-bis. 28 lett. a), c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inviati, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso per la regolamentazione dell'esercizio Parte_1 della responsabilità della figlia, nata fuori dal matrimonio, A_
(nata il [...]), rassegnando le seguenti conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso della minore on collocazione presso la madre, sig. A_
, nell'abitazione in Roccacasale (AQ) in Via G. Verdi n. 2/A; le Parte_1 decisioni per la minore verranno prese di comune accorso dai genitori;
- stabilire il calendario di frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario come segue: il padre sig. Controparte_1 CP_1 terrà con sé la figlia minore tre pomeriggi a settimana,
[...] indicativamente il martedì'-mercoledì-venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nelle settimane in cui non è previsto il weekend;
il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana alterni dal venerdì, ore 16:00, fino alla domenica ore
21:00; la minore trascorrerà la Vigilia di Natale 2024 con la madre sino Per_1 alla mattina del 25 dicembre 2024 e il Natale 2024 con il padre;
il 26 dicembre
2024 con la madre;
la Vigilia di Capodanno 2024 con la madre;
il 1° gennaio
2025 con il padre;
e cosi in via alternativa per gli anni successivi;
la minore trascorrerà le feste pasquali alternativamente con l'uno o l'altro genitore Per_1 dandosi atto che Pasqua 2025 starà con la madre e Pasquetta 2025 con il padre;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
la minore trascorrerà le Per_1 ferie estive con il padre per due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio;
disporre a carico del sig. la Controparte_1 contribuzione al mantenimento della figlia minore nella misura di Euro Per_1
250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 mezzo bonifico bancario o pay pall;
oltre il 50% delle spese straordinarie intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese relative ai buoni
pag. 2/11 pasti, al trasporto scolastico, alle attività ludico sportive;
disporre l'attribuzione dell'Assegno Unico previsto per la figlia minore nella misura del 100% in favore della madre sig.ra che già attualmente lo percepisce per Euro Parte_1
233,50; autorizzare i nonni materni a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività extrascolastiche;
autorizzare il rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio con autorizzazione sin da ora del padre per i viaggi che la minore eventualmente si ritroverà a fare con la madre”.
A sostegno delle domande proposte ha affermato:
- che le parti hanno intrattenuto una relazione a decorrere dall'aprile del 2018 che si è protratta sino al 2021, dalla quale è nata la minore il Per_1
14.6.2019;
- che il ha mostrato disinteresse nei confronti della minore sia dal CP_1 punto di vista della frequentazione che da quello economico, limitandosi a versare mensile di 150 euro;
- di lavorare nel mondo della scuola, con contratto a tempo determinato, con un salario netto di circa 1.500 euro;
- di non essere proprietaria di immobili, di possedere una propria autovettura e di essere titolare di un conto corrente e di buoni del tesoro. CP_2
1.1. Con comparsa di costituzione del si è costituito in giudizio CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni “1)- disporre l'affidamento
[...] condiviso della minore con collocazione presso la madre, nella abitazione Per_1 della IG.ra , in Roccacasale (AQ) Via Verdi n.2/A e facoltà per Parte_1 il padre di vederla e tenerla con sé secondo il seguente programma: -almeno tre volte la settimana, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 20.00 e l'intera
Domenica a settimane alterne;
durante le vacanze estive, nel mese di Luglio o di
Agosto, per un periodo di due settimane anche non consecutive, con l'intesa che i detti periodi andranno individuati e concordati tra i genitori non appena comunicati dai datori di lavoro i rispettivi piani ferie e con impegno dei predetti di comunicarsi il luogo di vacanza prescelto da trascorrere con il minore;
durante le vacanze natalizie, di fine anno e pasquali ad anni alterni e disgiuntamente: Vigilia di Natale 2024 con la madre, il Natale 2024 con il padre, il 26 dicembre con la madre;
il 1° gennaio 2025 con il padre;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
durante le festività pasquali alternativamente con l'uno o l'altro genitore, dandosi atto che Pasqua 2025
pag. 3/11 starà con la madre e Pasquetta 2025 con il padre e così in via alternativa per gli anni successivi;
2)- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore -come da Protocollo siglato dal Tribunale di
Sulmona ed allegato al presente ricorso (doc. 12) - solo se previamente condivise
e che graveranno su ciascuno di essi nella misura del 50%; 3)- disporre
l'attribuzione dell'assegno Unico previsto per la figlia minore nella misura del
100% in favore della madre sig.ra che già attualmente lo Parte_1 percepisce;
4)- autorizzare i nonni materni a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività scolastiche, in assenza dei genitori, nel caso di loro impossibilità;
5)- condannare controparte al rimborso delle spese di lite”.
A supporto delle conclusioni sopra riportate la comparente ha affermato:
che non risponde al vero quanto sostenuto in merito al disinteresse del padre nei confronti della figlia;
di lavorare, attualmente, presso il Discount Todìs di Piano d'Orta, che dista circa 40 Km dalla sua abitazione, con i conseguenti tempi giornalieri di percorrenza;
che il suo tempo libero è dedicato alla figlia che provvedere a riprendere da scuola, accompagnare alla scuola di ballo e dal pediatra;
di essere genitore di un altro figlio, di anni 13, nato da una Per_2 precedente unione, che abita assieme alla madre nell'abitazione posta al di sopra di quella propria;
di versare mensilmente la somma di 150,00 euro mensile alla madre quale contributo per il mantenimento e prestando assenso a che il 100% dell'assegno unico, pari a 233,50, sia attribuito alla ricorrente;
di acquistare abbigliamento, giochi per la figlia e di provvedere, a volte, al pagamento delle spese di igiene dentale;
che tale contribuzione risulta il massimo lui consentito tenuto conto delle sue condizioni economiche e patrimoniali, affermando di percepire una retribuzione pari a circa 1.500,00/1.600,00 euro mensili, dovendo affrontare spostamenti per lavoro (80 km di percorrenza giornalieri), avendo contratto pag. 4/11 un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura e dovendo provvedere al mantenimento dell'altro figlio adolescente.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.2. Nella memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. parte ricorrente ha contestato le deduzioni avversarie, rilevando inoltre che: attualmente il padre tiene con sé la bambina solo per tre pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00 ad esclusione del weekend. La domenica, invece, quando non lavora la prende alle 9 e la riporta alle 20 e quando invece lavora anche di domenica mattina la prende alle 14 per tenerla con se fino alle 20; che ciò non è più sostenibile in quanto ella per quest'anno scolastico 2024/2025 lavorerà presso la scuola primaria De Amicis di
L'Aquila, dovendo sostenere oltre che le spese di viaggio anche quelle per la baby sitter per il tempo necessario all'ingresso a scuola della minore e, dopo scuola, fino al suo rientro;
di aver iniziato un corso di specializzazione presso l'Università di L'Aquila TFA, che le impegna tutte le giornate di sabato e di essere costretta a sostenere il costo della babysitter per tutto il tempo in cui i nonni non possono averla con loro e ciò anche per quei sabati nei quali la bambina dovrebbe stare con il padre.
Di contro il resistente, nella memoria ex art. 473-bis.17 n. 2 c.p.c., ha ribadito gli sforzi fatti per poter trascorrere del tempo con la minore riaffermando che il sabato è sempre impegnato con orario spezzato che termina alle 20.00. Nella memoria 473-bis.17 n. 3 c.p.c. depositata da parte ricorrente questa ha prodotto documentazione comprovante l'iscrizione al corso TFA e l'orario delle lezioni.
2. All'esito dell'udienza di comparizione del 5.11.2024 e dell'interrogatorio libero delle parti, la causa è stata trattenuta in riserva per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e delle determinazioni istruttorie. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza sono stati pronunciati i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e la causa è stata rinviata, per la rimessione della causa in decisione, all'udienza del 12.3.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
***
3. Preliminarmente deve darsi atto che non vi è contrasto tra le parti per quanto concerne la regolamentazione dell'affidamento della minore nonché in relazione alla sua collocazione presso l'abitazione materna.
pag. 5/11 Deve dunque disporsi, non essendo emerse criticità relative alle competenze genitoriali delle parti, l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
4. Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita del minore da parte del resistente, genitore non collocatario, si rappresenta che (nata nel 2019) è Per_1 attualmente iscritta all'ultimo anno della scuola dell'infanzia I.C. Tedeschi di
Pratola Peligna e la frequenta dal lunedì al venerdì, con orario 8.15-16.15, usufruendo, quindi, del servizio mensa. Frequenta, inoltre, un corso di ballo, due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì e mercoledì.
La ricorrente lavora come docente in una scuola di L'Aquila dal lunedì al venerdì
e, nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato, segue il corso TFA presso l'Università di L'Aquila.
Il resistente, occupato in un supermercato, segue il presente orario di lavoro: nelle giornate di lunedì e giovedì lavora nel pomeriggio, avviandosi da casa alle ore 12.30, per prendere servizio alle ore 13.45. Nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì lavora dalle ore 6.30 sino alle 14.00. Il sabato lavora l'intera giornata e, a settimane alterne, lavora la domenica mattina dalle ore 7.00 alle 13.00.
Alla luce di ciò, appare opportuno e congruo, confermare il calendario già disposto in via provvisoria e urgente dal giudice istruttore nell'ordinanza del
20.11.2024, specificandosi, però che il padre dovrà tenere la figlia a Per_1 domeniche alterne, prevedendosi in tali circostanze il pernotto presso l'abitazione paterna nella notte tra la domenica e il lunedì seguente, dovendo provvedere poi il padre ad accompagnare scuola. Per_1
La calendarizzazione già proposta pare garantire tempi di permanenza della minore il più possibile paritari tra i genitori, consentendo ad i mantenere Per_1
e sviluppare una relazione con entrambi i genitori, oltre che una perequazione dei costi di mantenimento della minore. Deve altresì precisarsi che, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, la scelta di non prevedere un diritto di visita del padre nella giornata di sabato è dettata dall'esigenza di evitare che la bambina, di cinque anni - stante la conclamata assenza del padre in quella giornata per impegni lavorativi - sia costretta a trascorrere la giornata con una persona estranea, potendo invece la ricorrente contare sull'aiuto dei nonni materni e della baby sitter già conosciuta dalla minore.
pag. 6/11 Deve dunque essere previsto che: “- il padre tenga con sé la minore: nei tutti pomeriggi delle giornate di martedì e venerdì. In tali giorni il padre provvederà a prendere a scuola e riaccompagnarla poi presso l'abitazione materna alle Per_1 ore 20.00 (o diverso orario concordato tra le parti); - nella giornata di mercoledì il padre terrà con sé la bambina sin dall'uscita da scuola fino alla mattinata successiva, quando provvederà poi ad accompagnarla a scuola;
- a domeniche alterne, prevedendosi in tali circostanze il pernotto presso l'abitazione paterna nella notte tra la domenica e il lunedì seguente, dovendo provvedere poi il padre, in tale giornata, ad accompagnare scuola. Per_1
Va altresì confermato il calendario già previsto relativo alle festività natalizie, pasquali e alle ferie estive, specificandosi, quanto a queste ultime, che ciascun genitore trascorrerà, previo accordo entro il mese di maggio, due settimane anche non consecutive con la minore.
5. Vi è contrasto tra le parti anche in relazione al contributo per il mantenimento della prole.
In particolare parte ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, che il provveda alla contribuzione al mantenimento della figlia minore CP_1 nella misura di Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, mentre parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma di quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e quindi che sia prevista la corresponsione di Euro 170,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
5.1. Come è noto, il contributo al mantenimento della prole deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma
4, c.c.).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, alla luce della documentazione prodotta e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che le i genitori hanno redditi pressoché simili (1.500 euro circa).
pag. 7/11 Il resistente è gravato impegni finanziari per 332,00 euro sino al 2029 e deve provvedere anche al mantenimento dell'altro figlio, di anni 13, nato da una precedente relazione.
La ha altresì dato conto di avere risparmi, investiti in buoni fruttiferi Pt_1 postali, per circa 30.000,00.
È pacifico che la percepisca per intero l'assegno unico (233,50 euro) e che Pt_1 il provveda mensilmente a versare alla la somma di 150,00 CP_1 Pt_1 euro per il mantenimento della minore.
Il resistente non provvede, invece, al pagamento della mensa scolastica che si accolla in via esclusiva la ricorrente la quale recupera, per ogni pasto avente il costo di cinque euro, la somma di un euro, in virtù di un rimborso concesso dal
Comune di residenza. La ha inoltre riferito di provvedere, in via esclusiva, Pt_1 al pagamento della babysitter non regolarmente assunta, nelle occasioni in cui ve ne è necessità.
Tenuto conto che la condizione economica vede il resistente svantaggiato rispetto alla ricorrente, dovendo il primo provvedere, a parità di entrate, al mantenimento anche di un figlio adolescente e all'adempimento di impegni finanziari;
che le spese per vitto e baby-sitter, di cui ( non è contestato) si fa carico esclusivamente carico la madre, sono annoverabili tra le spese ordinarie e che d'ora in avanti la bambina trascorrerà più tempo con il padre (essendo previsti all'incirca sei pernottamenti al mese presso l'abitazione paterna), pare opportuno confermare - tenuto anche conto dell'età della bambina e della circostanza che non sono addotti bisogni particolari - che il ricorrente versi mensilmente alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della minore la somma di 170,00 Per_1 euro, oltre a provvedere alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo stipulato tra il Tribunale di Sulmona e il consiglio dell'ordine degli Avvocati di Sulmona cui si fa espresso rinvio.
Deve specificarsi che la quantificazione dell'assegno è necessariamente condizionata dalla circostanza che la ricorrente percepisce, essendovi accordo tra le parti in tal senso, l'intero importo dell'assegno unico pari a circa € 233,00.
5.2 Conseguentemente deve disporsi, stante la coincidenza delle conclusioni di entrambe le parti sul punto, che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla che già attualmente lo percepisce. Pt_1
pag. 8/11 6. Deve altresì disporsi, stante le conclusioni convergenti, che i nonni materni possano procedere a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività scolastiche, in assenza dei genitori, nel caso di loro impossibilità.
7. Non può invece essere accolta, perché inammissibile in questa sede stante il dissenso di parte resistente, la domanda volta ad ottenere per la minore il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Trattasi, invero, di materia di competenza esclusiva del Giudice Tutelare, anche durante la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale relativo all'affidamento, stante quanto previsto dalla legge 1185 del 1967, sul punto non riformata dalla legge 69 del 2023.
Nonostante la pendenza del giudizio di separazione e le statuizioni del Giudice relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice tutelare conserva la sua competenza a decidere riguardo alla corrispondenza o meno all'interesse del minore del mancato assenso da parte di uno dei genitori al rilascio dell'autorizzazione all'altro ad espatriare insieme al figlio.
Anche la Corte di Cassazione, di recente, ha ribadito che nella coeva pendenza di un giudizio avente a oggetto la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli ex artt. 337 bis c.c. e ss. (anche in un contesto di separazione coniugale e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione e mantenimento, tra i genitori e minori) si impone al giudice tutelare ovvero al tribunale per i minorenni investiti della domanda, della L. n.
1185 del 1967, ex art. 3, lett. b) di coordinarsi in merito alla richiesta genitoriale relativa al rilascio del documento di espatrio per i figli minori, soprattutto in caso di dissenso contrapposto a tale richiesta. (cfr. Cass. civ, Sez. I, ord. 14 febbraio
2022, n. 4799).
8. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate, contrariis reiectis, così provvede:
pag. 9/11 Dispone l'affidamento congiunto della minore d entrambi A_
i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in
Roccacasale, Via G. Verdi n. 2/A;
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia, in mancanza di diverso accordo tra le parti:
i pomeriggi del martedì e del venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00;
il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alla mattina del giovedì, quando il padre provvederà ad accompagnare la figlia a scuola;
a domeniche alterne, prevedendosi in tali circostanze il pernotto presso l'abitazione paterna nella notte tra la domenica e il lunedì seguente, dovendo provvedere poi il padre, in tale giornata, ad accompagnare scuola;
Per_1
la minore rascorrerà la Vigilia di Natale 2024 con la madre sino alla Per_1 mattina del 25 dicembre 2024 e il Natale 2024 con il padre;
il 26 dicembre
2024 con la madre;
la Vigilia di Capodanno 2024 con la madre;
il 1° gennaio
2025 con il padre;
e cosi in via alternativa per gli anni successivi;
la minore trascorrerà le feste pasquali alternativamente con l'uno o l'altro Per_1 genitore dandosi atto che Pasqua 2025 starà con la madre e Pasquetta 2025 con il padre;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
la minore Per_1 trascorrerà le ferie estive con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio;
pone a carico del resistente , con decorrenza dalla data Controparte_1 dell'udienza di comparizione (5.11.2024), l'obbligo di corrispondere alla ricorrente , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia la somma mensile di € 170,00, rivalutabili annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT-Foi da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico;
dispone che continui a percepire integralmente l'assegno Parte_1 unico per la minore Per_1
dispone che entrambi i genitori contribuiscano ciascuno, al 50%, alle spese straordinarie relative alla minore, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Sulmona, cui si fa espresso rinvio.
pag. 10/11 prevede che i nonni materni possano procedere a riprendere la minore da scuola e/o dalle attività scolastiche, in assenza dei genitori, nel Per_1 caso di loro impossibilità;
dichiara inammissibile la domanda relativa alla all'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella camera di consiglio 24.4.2025
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Irene Giamminonni Pierfilippo Mazzagreco
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