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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2058 /2025 promossa da:
, c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso l' Avvocato BIANCHINI PAOLO che la rappresenta e difende;
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2 Indirizzo Telematico presso l' Avvocato BIANCHINI PAOLO che lo rappresenta e difende;
Ricorrenti
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni Per parte ricorrente
“Chiede che il Tribunale Ill.mo voglia disporre la cancellazione dell'ipoteca al fine di poter dar luogo al previsto trasferimento della quota del 50%”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5 Marzo 2025 , e Parte_1 hanno chiesto che venga disposta la cancellazione dell' ipoteca Parte_2 giudiziale iscritta sul bene immobile di loro proprietà in favore del Controparte_1
A in ( ipoteca iscritta il 30/7/2008 Reg. Gen. n. 29700 e Reg. Part. n. 5721 ) esponendo:
[...] CP_1
che sono comproprietari dell'immobile sito in Salita Oregina 16 A interno 17; CP_1 che con omologa di separazione giudiziale le parti hanno convenuto ai punti C e D: “Il marito si impegna a trasferire nell'ambito della presente separazione alla sig.ra Parte_2 la quota pari al 50% del seguente bene immobile di cui il Parte_1 restante 50% è già della sig.ra “In Comune di appartamento facente parte del Parte_1 CP_1 caseggiato segnato con il civico numero sedici A di , distinto con l'interno CP_1 diciassette, posto al piano quinto, composto di vani catastali sette e confinante: con scala di accesso, con appartamento interno venti, con l'interno diciotto, con Salita Cinque Santi, con il terrazzo e con l'interno tredici. Censito al Catasto Urbano del Comune di Sezione GEC CP_1
Foglio 11 Mappale 128 Subalterno 11 in Salita Oregina civico 16/17 – Piano 2 zona censuaria 1 categoria A/3 classe 3 vani 7 R.C.E. 994,18. Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati catastali il cui errore od omissione non potrà mai invalidare quest'atto”. La sig.ra Parte_1 accetta tale trasferimento le parti precisano che il trasferimento è necessario alla definizione di ogni rapporto patrimoniale”;
che peraltro detto immobile risulta gravato da ipoteca giudiziale iscritta per la somma di euro
14.000,00 nel 2008 dall'Amministrazione Condominiale in forza di Decreto Ingiuntivo per la somma di Euro 7.361,55;
che ogni debito nei confronti del condominio è stato estinto come da dichiarazione dell'Amministratore.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e il difensore CP_1 di parte ricorrente ha depositato e-mail dell' amministratore del seguente tenore:
“Buongiorno avv. Bianchini, con riferimento alla richiesta avanzata dalla sig.ra sono Parte_1 con la presente a confermare che il debito per il quale era stata iscritta ipoteca sull'immobile int.
17 di Salita Oregina 16A è stato pagato e pertanto il condominio da me rappresentato acconsente che detta ipoteca venga cancellata a cura e spese dei suoi clienti. A disposizione per quanto eventualmente ancora possa occorrere, porgo distinti saluti. L'Amministratore pro tempore
”. CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza del 5/6/2025.
La domanda può essere accolta atteso che come risulta dalle dichiarazioni dell' amministratore del condominio di A l' obbligazione per la quale era stata iscritta l' ipoteca giudiziale Controparte_1 risulta estinta.
Sussiste quindi la causa di estinzione dell' ipoteca giudiziale ex art. 2878 n. 3) c.c. e pertanto può essere ordinata ex art. 2884 c.c. la cancellazione dell' ipoteca giudiziale iscritta il 30/7/2008 Reg. Gen. n. 29700 e Reg. Part. n. 5721 a favore del in e Controparte_1 CP_1 contro e Parte_1 Parte_2 subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nulla sulle spese visto il consenso alla Cancellazione prestato dal Condominio già creditore iscritto in persona dell' amministratore pro-tempore
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando così provvede
ORDINA
al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla cancellazione dell' ipoteca CP_1 giudiziale iscritta il 30/7/2008, Reg. Gen. n. 29700 e Reg. Part. n. 5721, a favore del
[...]
in e contro e Controparte_3 CP_1 Parte_1 subordinatamente al passaggio in giudicato della presente Parte_2 sentenza.
Nulla sulle spese
Così deciso in Genova il 5 Giugno 2025
Il Giudice Dott. Roberto Bonino