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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2024 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIANNA E_ C.F._1
PIRILLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, Piazzale Stazione 7; contro
Controparte_1
(C.F. e ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA PAIOLA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Padova, in Via Nancy n. 2.
In punto a: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Nel merito:
- dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo nella misura dell' 8% per le causali di cui in premessa o quell'altra maggiore e/o minore che verrà accertata;
- conseguentemente in ogni caso dichiararsi l' tenuto a pagare le predette prestazioni con gli interessi CP_1 dovuti dalla domanda al saldo;
- compensi professionali rifusi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
- sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“NEL MERITO, ED IN VIA PRINCIPALE
1) Respingersi perché infondata, inesistente o non provata o con qualsiasi altra statuizione, la domanda attorea.
2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il giorno 08.02.2024 , come sopra rappresentato, E_
conveniva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1 esponendo di essere affetto da “tendinopatia alla spalla destra” causata dall'attività lavorativa svolta dal 1979 al 2022 (anno del pensionamento), di essere stato adibito nel maggio del 1979 presso la al reparto verniciatura, prima come apprendista e poi come operaio, con mansioni di Controparte_2 carico, scarico e sollevamento materiale per tutto l'orario lavorativo a full time, e che dal 1988 al 2022 aveva lavorato presso la , nella quale, nel corso degli anni, aveva Controparte_3
svolto varie mansioni.
In particolare dal 1993 era stato assegnato al reparto martinetti dove prendeva pezzi di ferro tra i 15kg e i 30kg da un bancale, li sollevava e li appendeva ad un nastro trasportatore, alzandoli al di sopra del capo per poi staccarli successivamente, attività svolta ripetitivamente per circa 200-300 pezzi a turno;
dal 2003 aveva svolto mansioni di operaio carrellista;
dal 2008 aveva lavorato per 2-3 anni in linea di montaggio per i miniescavatori, nella quale doveva prendere pezzi dal peso di 10-15 kg su dei bancali o carrelli, spostarli sulla linea e quindi al montaggio;
nonché effettuare la chiusura delle viti con grandi chiavi inglesi effettuando trazione con le mani;
per poi passare, nuovamente, in verniciatura, nella quale, come addetto al carico dei pezzi, movimentava quelli da verniciare del peso variabile da 10 a 25 kg (e oltre).
Aggiungeva, inoltre, di aver presentato, in data 26.07.2022, domanda all' per il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della tendinopatia alla spalla destra, ottenendo un diniego da parte dell' , confermato dal successivo rigetto, all'esito del conseguente ricorso amministrativo CP_1
proposto (cfr. docc. da 1 a 5 all. al ricorso).
Si rivolgeva, pertanto, a questo Tribunale, per vedere accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica, in relazione alla patologia professionale denunciata pari a 8%, come da perizia del dr. del 21.06.2023 (cfr. doc. 6 all. al ricorso). Per_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti fornita da controparte evidenziando preliminarmente come l'attività lavorativa svolta nella nel corso degli anni, sia stata caratterizzata dall'adibizione ad una notevole CP_3
varietà di mansioni, propria dei diversi ruoli ricoperti a rotazione (dapprima addetto al reparto verniciatura, successivamente al reparto assemblaggio-reparto martinetti, carrellista, assemblaggio linea midi e poi nuovamente al reparto verniciatura, carrellista, assemblaggio linea mini e linea midi e, infine, al reparto verniciatura per sei anni, sino al pensionamento).
Continuava l' negando che l'attività lavorativa fosse rischiosa e a tal fine precisava: CP_1
pagina 2 di 7 - nel reparto montaggio, oltre all'attività di montaggio vero e proprio, nella quale erano movimentati manualmente solo i componenti di peso e dimensioni limitate, mentre gli altri erano spostati con mezzi di sollevamento (gru a bandiera e carroponti), erano svolte anche attività più “leggere” come quella preparatoria di pre-assemblaggio fuori della linea o quella di verifica del livello dei liquidi, tutte intervallate da varie pause (pausa pranzo, pausa collettiva, pause fisiologiche);
- nel reparto verniciatura, oltre alle attività di movimentazione con l'ausilio di mezzi di sollevamento,
l'operatore provvedeva anche ad una serie di attività “innocue”, legate al funzionamento dell'impianto o di controllo della documentazione o di eventuali danneggiamenti, tutte svolte su turni e intervallate da molteplici pause (pausa collettiva, pause fisiologiche e ulteriori possibili pause);
- le mansioni tipiche del carrellista, infine, non richiedevano alcun movimento ripetuto e/o sforzo o postura incongrua per gli arti superiori.
L'istituto aggiungeva in conclusione che il ricorrente era titolare dal 15.09.1984 di rendita per CP_1
un infortunio sul lavoro, indennizzato nella misura del 18%, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (collega Testimone_1
del ricorrente, da ottobre 2020 a giugno 2022) e (attualmente pensionato, ma Testimone_2
dipendente di per 34 anni e collega del ricorrente come carrellista e nel reparto verniciatura) CP_3
indotti da parte ricorrente e di dipendente della dal 1998, addetta Testimone_3 CP_3 all'ufficio personale dal 2003) e (responsabile del personale della e Testimone_4 CP_3
datore di lavoro delegato sino al 01.07.24) – quest'ultimo solo nelle vesti di libero interrogando – indotta da parte , nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla CP_1 dott.ssa , era discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127 Persona_2
ter c.p.c. e decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere la malattia lamentata dal ricorrente non tabellata, come evidenziato dall' , rammentando CP_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
pagina 3 di 7 Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che il ricorrente sia stata impegnato per anni in mansioni che comportavano la continua sollecitazione degli arti superiori con frequente sollevamento degli stessi anche al di sopra delle spalle e la mobilizzazione manuale di carichi, perlomeno nei reparti di montaggio e verniciatura, su quest'ultimo reparto, infatti, il teste dichiara: Tes_1
“il ricorrente era mio collega nel reparto verniciatura e nella postazione di carico, appendevamo le parti degli escavatori prodotti perché venissero verniciati, avevamo un carroponte per la movimentazione degli oggetti più pesanti, per appendere gli oggetti alla catena di verniciatura trasportavamo manualmente catene e pali necessari per sollevare gli oggetti, dunque manualmente spostavamo solo catene e pali, la maggior parte dei componenti aveva un peso importante e non si potevano spostare manualmente. Le
Catene avevano un peso di sei o sette chilogrammi, i pali anche di 10 o 15 chilogrammi, noi poi ne portavamo anche due per ogni trasporto.
[…] per ogni turno dovevamo spostare innumerevoli pali e catene, non so quantificare il numero, era un continuo prendere e spostare […] per sollevare le catene occorreva sollevare le braccia oltre la linea delle spalle, e la presenza del gradino comportava un continuo saliscendi, tenendo pali e catene in mano”.
e riferisce: Tes_2
“alla verniciatura il carroponte e bandiera servivano per spostare i pezzi importanti, tutto il resto andava spostato a mano, non abbiamo mai pesato effettivamente, ma c'erano pali in ferro e catene che pesavano anche 30 chili e pezzi di macchine che alzavamo a mano. Noi dovevamo alloggiare i pezzi da verniciare sulle bilancelle, che erano all'altezza di circa un metro e 80, due metri, e dunque per agganciare dovevamo alzare le braccia”.
Al contrario, i testi di parte nulla sanno aggiungere sul concreto sviluppo delle operazioni CP_1 effettuate in questo reparto (la teste nvero afferma: “non so dire quanto pesavano le catene Tes_3
utilizzate per posizionare i pezzi sulle bilancelle […] non so dire come siano movimentate. Non so dire quanti pezzi vengano verniciati per ogni turno”, così come che ammette di fare solo “dei giri in Tes_4 produzione ogni tanto”).
In merito alle altre attività poste in essere, se la teste riporta inizialmente che “ ha Tes_3 Pt_1 sempre operato come carrellista, io l'ho visto fare il carrellista da quando sono addetta al reparto personale, nel secondo periodo […] ha fatto il carrellista, nel 2009/2010, perché in questo periodo i
dipendenti interni erano affiancati alla cooperativa che usualmente svolgeva il facchinaggio […] non mi
pagina 4 di 7 risulta che svolgesse mansioni diverse da quelle di carrellista”, successivamente, invece, ammette di ricordarlo presente anche nel reparto montaggio dove “era addetto all'assemblaggio dei midi, univa le gomme ed i cingoli dell'escavatore con la parte superiore, tutti i pezzi vengono movimentati con il carroponte visto il loro peso, non escludo che ci fossero delle attività da fare nella cabina, ma certamente
non erano ripetitive, sulla linea si producono al massimo dodici macchine al giorno, la media è di dieci macchine a giorno o turno […] i pezzi non spostati con carroponte pesavano meno di tre chili […] il ricorrente utilizzava le chiavi dinamometriche”.
Il teste , poi, precisa che anche come carrellista, attività svolta dallo stesso insieme al ricorrente Tes_2
“[dovevano] spostare il materiale in entrata ed uscita dalla verniciatura, con il carrello [e] spostare qualche bancale a mano”, ma di non ricordare se per farlo erano costretti ad alzare le braccia oltre la linea delle spalle, al contrario, rammenta che nel reparto martinetti “il lavoro era molto faticoso, si faceva tutto a mano perché avevamo solo il carroponte e non la bandiera, […] dovevamo attaccare i pistoni idraulici all'impianto e poi staccarli, una volta verniciati, i pistoni pesavano anche 150 chili, questi li spostavamo in due, ce n'erano anche di più leggeri, era un lavoro di schiena e di braccia. I pistoni si attaccavano a circa
170 cm da terra, tutti a quell'altezza, era una catena”.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione degli arti superiori, con frequente sollevamento degli stessi anche al di sopra delle spalle e la mobilizzazione manuale di carichi pesanti, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dott.ssa , la quale - dopo avere precisato di Per_2
aver esaminato, oltre alla documentazione in atti, quella sanitaria delle patologie lamentate, nonché considerata l'anamnesi resa dal ricorrente e l'esame delle operazioni peritali del 24.10.2024, alla presenza di entrambi i CT di parte - ritiene pacifica la sussistenza della patologia lamentata “non oggetto di contestazione [e] ampiamente documentata nella sua evoluzione sia sotto il profilo clinico che strumentale”(cfr. pag. 11 relazione peritale), così come l'origine professionale della malattia denunciata sulla scorta della seguente considerazione:
“pur essendo assente la misurazione del Rischio nell'ambito del DVR, sussistono agli atti molteplici dati tra loro coerenti che permettono l'analisi in tema di nesso di causalità materiale tra lavorazione svolta dal paziente e sviluppo della patologia […] Emergono in particolare attività caratterizzate da compiti ripetitivi con gli arti superiori che, ancorchè non eseguiti “con elevata frequenza” nell'ambito della singola giornata lavorativa, caratterizzano comunque intrinsecamente le mansioni cui il lavoratore risulta adibito ed implicano indubbia applicazione fi forza. È documentato il sollevamento frequente degli arti superiori anche al di sopra del piano delle spalle ed in assenza di appoggio con contestuale mobilizzazione manuale di carichi pesanti”, considerato, altresì “il prolungato periodo di adibizione […] al rischio e non essendovi prova di ulteriori cause extra-lavorative” (cfr. pagg. 12 e 13 relazione peritale)
I CT delle parti hanno concordato sulle conclusioni del CTU.
pagina 5 di 7 Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “tendinopatia spalla dx”.
4- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha dato atto di aver considerato le voci tabellari n. 224 (“Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi=3%”) e n. 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale=fino a 4%”) di cui al D.M. 12.07.2000 giungendo a stimare il danno biologico permanente nella misura del 7% (sette percento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (26.07.2022).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (26.07.2022); l' dovrà altresì corrispondere al ricorrente i ratei arretrati, CP_1
oltre interessi ovvero rivalutazione monetaria ovvero interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause dal valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, compensi ridotti nella misura del 50% considerata la collocazione del valore di causa nello scaglione di riferimento, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 123/2024 promossa da contro E_
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “tendinopatia spalla dx” dalla quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nello stesso un danno biologico pari al 7%, a far data dalla domanda amministrativa (26.07.2022);
pagina 6 di 7 2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo previsto di cui al capo precedente, a CP_1
far data dalla domanda amministrativa (26.07.2022), oltre i ratei arretrati, gli interessi legali ovvero la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui all'Avv. MARIANNA PIRILLO che si è CP_1
dichiarato antistatario – le spese di lite, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, oltre IVA
e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Silvia Ferrari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2024 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIANNA E_ C.F._1
PIRILLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, Piazzale Stazione 7; contro
Controparte_1
(C.F. e ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA PAIOLA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Padova, in Via Nancy n. 2.
In punto a: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Nel merito:
- dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo nella misura dell' 8% per le causali di cui in premessa o quell'altra maggiore e/o minore che verrà accertata;
- conseguentemente in ogni caso dichiararsi l' tenuto a pagare le predette prestazioni con gli interessi CP_1 dovuti dalla domanda al saldo;
- compensi professionali rifusi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
- sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“NEL MERITO, ED IN VIA PRINCIPALE
1) Respingersi perché infondata, inesistente o non provata o con qualsiasi altra statuizione, la domanda attorea.
2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il giorno 08.02.2024 , come sopra rappresentato, E_
conveniva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1 esponendo di essere affetto da “tendinopatia alla spalla destra” causata dall'attività lavorativa svolta dal 1979 al 2022 (anno del pensionamento), di essere stato adibito nel maggio del 1979 presso la al reparto verniciatura, prima come apprendista e poi come operaio, con mansioni di Controparte_2 carico, scarico e sollevamento materiale per tutto l'orario lavorativo a full time, e che dal 1988 al 2022 aveva lavorato presso la , nella quale, nel corso degli anni, aveva Controparte_3
svolto varie mansioni.
In particolare dal 1993 era stato assegnato al reparto martinetti dove prendeva pezzi di ferro tra i 15kg e i 30kg da un bancale, li sollevava e li appendeva ad un nastro trasportatore, alzandoli al di sopra del capo per poi staccarli successivamente, attività svolta ripetitivamente per circa 200-300 pezzi a turno;
dal 2003 aveva svolto mansioni di operaio carrellista;
dal 2008 aveva lavorato per 2-3 anni in linea di montaggio per i miniescavatori, nella quale doveva prendere pezzi dal peso di 10-15 kg su dei bancali o carrelli, spostarli sulla linea e quindi al montaggio;
nonché effettuare la chiusura delle viti con grandi chiavi inglesi effettuando trazione con le mani;
per poi passare, nuovamente, in verniciatura, nella quale, come addetto al carico dei pezzi, movimentava quelli da verniciare del peso variabile da 10 a 25 kg (e oltre).
Aggiungeva, inoltre, di aver presentato, in data 26.07.2022, domanda all' per il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della tendinopatia alla spalla destra, ottenendo un diniego da parte dell' , confermato dal successivo rigetto, all'esito del conseguente ricorso amministrativo CP_1
proposto (cfr. docc. da 1 a 5 all. al ricorso).
Si rivolgeva, pertanto, a questo Tribunale, per vedere accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica, in relazione alla patologia professionale denunciata pari a 8%, come da perizia del dr. del 21.06.2023 (cfr. doc. 6 all. al ricorso). Per_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti fornita da controparte evidenziando preliminarmente come l'attività lavorativa svolta nella nel corso degli anni, sia stata caratterizzata dall'adibizione ad una notevole CP_3
varietà di mansioni, propria dei diversi ruoli ricoperti a rotazione (dapprima addetto al reparto verniciatura, successivamente al reparto assemblaggio-reparto martinetti, carrellista, assemblaggio linea midi e poi nuovamente al reparto verniciatura, carrellista, assemblaggio linea mini e linea midi e, infine, al reparto verniciatura per sei anni, sino al pensionamento).
Continuava l' negando che l'attività lavorativa fosse rischiosa e a tal fine precisava: CP_1
pagina 2 di 7 - nel reparto montaggio, oltre all'attività di montaggio vero e proprio, nella quale erano movimentati manualmente solo i componenti di peso e dimensioni limitate, mentre gli altri erano spostati con mezzi di sollevamento (gru a bandiera e carroponti), erano svolte anche attività più “leggere” come quella preparatoria di pre-assemblaggio fuori della linea o quella di verifica del livello dei liquidi, tutte intervallate da varie pause (pausa pranzo, pausa collettiva, pause fisiologiche);
- nel reparto verniciatura, oltre alle attività di movimentazione con l'ausilio di mezzi di sollevamento,
l'operatore provvedeva anche ad una serie di attività “innocue”, legate al funzionamento dell'impianto o di controllo della documentazione o di eventuali danneggiamenti, tutte svolte su turni e intervallate da molteplici pause (pausa collettiva, pause fisiologiche e ulteriori possibili pause);
- le mansioni tipiche del carrellista, infine, non richiedevano alcun movimento ripetuto e/o sforzo o postura incongrua per gli arti superiori.
L'istituto aggiungeva in conclusione che il ricorrente era titolare dal 15.09.1984 di rendita per CP_1
un infortunio sul lavoro, indennizzato nella misura del 18%, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (collega Testimone_1
del ricorrente, da ottobre 2020 a giugno 2022) e (attualmente pensionato, ma Testimone_2
dipendente di per 34 anni e collega del ricorrente come carrellista e nel reparto verniciatura) CP_3
indotti da parte ricorrente e di dipendente della dal 1998, addetta Testimone_3 CP_3 all'ufficio personale dal 2003) e (responsabile del personale della e Testimone_4 CP_3
datore di lavoro delegato sino al 01.07.24) – quest'ultimo solo nelle vesti di libero interrogando – indotta da parte , nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla CP_1 dott.ssa , era discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127 Persona_2
ter c.p.c. e decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere la malattia lamentata dal ricorrente non tabellata, come evidenziato dall' , rammentando CP_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
pagina 3 di 7 Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che il ricorrente sia stata impegnato per anni in mansioni che comportavano la continua sollecitazione degli arti superiori con frequente sollevamento degli stessi anche al di sopra delle spalle e la mobilizzazione manuale di carichi, perlomeno nei reparti di montaggio e verniciatura, su quest'ultimo reparto, infatti, il teste dichiara: Tes_1
“il ricorrente era mio collega nel reparto verniciatura e nella postazione di carico, appendevamo le parti degli escavatori prodotti perché venissero verniciati, avevamo un carroponte per la movimentazione degli oggetti più pesanti, per appendere gli oggetti alla catena di verniciatura trasportavamo manualmente catene e pali necessari per sollevare gli oggetti, dunque manualmente spostavamo solo catene e pali, la maggior parte dei componenti aveva un peso importante e non si potevano spostare manualmente. Le
Catene avevano un peso di sei o sette chilogrammi, i pali anche di 10 o 15 chilogrammi, noi poi ne portavamo anche due per ogni trasporto.
[…] per ogni turno dovevamo spostare innumerevoli pali e catene, non so quantificare il numero, era un continuo prendere e spostare […] per sollevare le catene occorreva sollevare le braccia oltre la linea delle spalle, e la presenza del gradino comportava un continuo saliscendi, tenendo pali e catene in mano”.
e riferisce: Tes_2
“alla verniciatura il carroponte e bandiera servivano per spostare i pezzi importanti, tutto il resto andava spostato a mano, non abbiamo mai pesato effettivamente, ma c'erano pali in ferro e catene che pesavano anche 30 chili e pezzi di macchine che alzavamo a mano. Noi dovevamo alloggiare i pezzi da verniciare sulle bilancelle, che erano all'altezza di circa un metro e 80, due metri, e dunque per agganciare dovevamo alzare le braccia”.
Al contrario, i testi di parte nulla sanno aggiungere sul concreto sviluppo delle operazioni CP_1 effettuate in questo reparto (la teste nvero afferma: “non so dire quanto pesavano le catene Tes_3
utilizzate per posizionare i pezzi sulle bilancelle […] non so dire come siano movimentate. Non so dire quanti pezzi vengano verniciati per ogni turno”, così come che ammette di fare solo “dei giri in Tes_4 produzione ogni tanto”).
In merito alle altre attività poste in essere, se la teste riporta inizialmente che “ ha Tes_3 Pt_1 sempre operato come carrellista, io l'ho visto fare il carrellista da quando sono addetta al reparto personale, nel secondo periodo […] ha fatto il carrellista, nel 2009/2010, perché in questo periodo i
dipendenti interni erano affiancati alla cooperativa che usualmente svolgeva il facchinaggio […] non mi
pagina 4 di 7 risulta che svolgesse mansioni diverse da quelle di carrellista”, successivamente, invece, ammette di ricordarlo presente anche nel reparto montaggio dove “era addetto all'assemblaggio dei midi, univa le gomme ed i cingoli dell'escavatore con la parte superiore, tutti i pezzi vengono movimentati con il carroponte visto il loro peso, non escludo che ci fossero delle attività da fare nella cabina, ma certamente
non erano ripetitive, sulla linea si producono al massimo dodici macchine al giorno, la media è di dieci macchine a giorno o turno […] i pezzi non spostati con carroponte pesavano meno di tre chili […] il ricorrente utilizzava le chiavi dinamometriche”.
Il teste , poi, precisa che anche come carrellista, attività svolta dallo stesso insieme al ricorrente Tes_2
“[dovevano] spostare il materiale in entrata ed uscita dalla verniciatura, con il carrello [e] spostare qualche bancale a mano”, ma di non ricordare se per farlo erano costretti ad alzare le braccia oltre la linea delle spalle, al contrario, rammenta che nel reparto martinetti “il lavoro era molto faticoso, si faceva tutto a mano perché avevamo solo il carroponte e non la bandiera, […] dovevamo attaccare i pistoni idraulici all'impianto e poi staccarli, una volta verniciati, i pistoni pesavano anche 150 chili, questi li spostavamo in due, ce n'erano anche di più leggeri, era un lavoro di schiena e di braccia. I pistoni si attaccavano a circa
170 cm da terra, tutti a quell'altezza, era una catena”.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione degli arti superiori, con frequente sollevamento degli stessi anche al di sopra delle spalle e la mobilizzazione manuale di carichi pesanti, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dott.ssa , la quale - dopo avere precisato di Per_2
aver esaminato, oltre alla documentazione in atti, quella sanitaria delle patologie lamentate, nonché considerata l'anamnesi resa dal ricorrente e l'esame delle operazioni peritali del 24.10.2024, alla presenza di entrambi i CT di parte - ritiene pacifica la sussistenza della patologia lamentata “non oggetto di contestazione [e] ampiamente documentata nella sua evoluzione sia sotto il profilo clinico che strumentale”(cfr. pag. 11 relazione peritale), così come l'origine professionale della malattia denunciata sulla scorta della seguente considerazione:
“pur essendo assente la misurazione del Rischio nell'ambito del DVR, sussistono agli atti molteplici dati tra loro coerenti che permettono l'analisi in tema di nesso di causalità materiale tra lavorazione svolta dal paziente e sviluppo della patologia […] Emergono in particolare attività caratterizzate da compiti ripetitivi con gli arti superiori che, ancorchè non eseguiti “con elevata frequenza” nell'ambito della singola giornata lavorativa, caratterizzano comunque intrinsecamente le mansioni cui il lavoratore risulta adibito ed implicano indubbia applicazione fi forza. È documentato il sollevamento frequente degli arti superiori anche al di sopra del piano delle spalle ed in assenza di appoggio con contestuale mobilizzazione manuale di carichi pesanti”, considerato, altresì “il prolungato periodo di adibizione […] al rischio e non essendovi prova di ulteriori cause extra-lavorative” (cfr. pagg. 12 e 13 relazione peritale)
I CT delle parti hanno concordato sulle conclusioni del CTU.
pagina 5 di 7 Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “tendinopatia spalla dx”.
4- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha dato atto di aver considerato le voci tabellari n. 224 (“Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi=3%”) e n. 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale=fino a 4%”) di cui al D.M. 12.07.2000 giungendo a stimare il danno biologico permanente nella misura del 7% (sette percento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (26.07.2022).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (26.07.2022); l' dovrà altresì corrispondere al ricorrente i ratei arretrati, CP_1
oltre interessi ovvero rivalutazione monetaria ovvero interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause dal valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, compensi ridotti nella misura del 50% considerata la collocazione del valore di causa nello scaglione di riferimento, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 123/2024 promossa da contro E_
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “tendinopatia spalla dx” dalla quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nello stesso un danno biologico pari al 7%, a far data dalla domanda amministrativa (26.07.2022);
pagina 6 di 7 2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo previsto di cui al capo precedente, a CP_1
far data dalla domanda amministrativa (26.07.2022), oltre i ratei arretrati, gli interessi legali ovvero la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui all'Avv. MARIANNA PIRILLO che si è CP_1
dichiarato antistatario – le spese di lite, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, oltre IVA
e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Silvia Ferrari
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