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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio, composta dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 139/2024 R.G., ex art. 3 legge 14.4.1982 n. 164 promosso con ri- corso depositato in data 29.2.2024 da
, c.f.: , con l'avv. Valentina Pizzol del foro di Parte_1 CodiceFiscale_1
Treviso, come da procura depositata in atti;
- RICORRENTE con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, trattenuto in decisione all'udienza del 2.5.2025, sulle seguenti conclusioni di parte attrice: “disporre la rettificazione dell'attribuzione del sesso, da femminile a maschile, di , attribuendo il prenome “Alessio” e ciò a prescindere Parte_1 dall'effettuazione del trattamento medico-chirurgico di demolizione dei caratteri ses- suali primari;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belluno di effettuare la rettificazio- ne nel registro degli atti di nascita;
- autorizzare parte ricorrente al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali a cui quest'ultima vorrà sottoporsi in futuro per completare sotto ogni aspetto il percorso di transizione verso il genere maschile.; del pubblico ministero: parere favorevole all'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato in data 29.2.2024 il sig. (all'anagrafe Pt_1
) ha chiesto la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relati- Parte_1 va al genere (da femminile a maschile) e al prenome (da ad ), oltre che Pt_1 CP_1
1 l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi chirurgici necessari a colmare l'incongruenza di genere e del minority stress.
2. A sostegno della domanda veniva allegato che il sig. non è sposato e non Pt_1 ha figli.
Si riportava altresì che, sin dall'adolescenza, ha avvertito una discrepanza fra Pt_1 la propria percezione di genere e il sesso biologico. Tanto che, nel 2018, il ricorrente si rivolgeva presso l'ambulatorio di varianza di genere presso l'Ospedale Regina Marghe- rita di Torino, affrontando un percorso di approfondimento e supporto psicologico in re- lazione ad una condizione di disforia di genere.
Inoltre, raggiunta la maggiore età, è stato preso in carico dall'equipe di Persona_1
– per iniziare la te- Controparte_2 rapia ormonale alla quale è ormai sottoposto da ben due anni.
Si affermava e documentava, infine, che il sig. è attualmente riconosciuto in Pt_1 ogni contesto di riferimento, familiare, sociale e lavorativo, con l'identità elettiva di
. CP_1
3. All'udienza del 30.4.2025, alla quale il sig. presenziava personalmente, ri- Pt_1 tenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene fondate le domande di parte ricorrente, le quali meritano accogli- mento.
1. Quanto alla domanda di rettifica dei dati anagrafici, va evidenziato che il sig. Pt_2
[.
, pur avendo intrapreso il percorso di transizione psicologico e ormonale, non si è an- cora sottoposto al trattamento chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali, del quale chiede in questa sede l'autorizzazione.
A tal proposito, giova preliminarmente richiamare gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo i quali la previsione letterale de- gli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 (nonché dell'art. 31, comma 4, della L. 150/2011) non ne impedisce una lettura costituzionalmente orientata, volta ad ammettere la rettifica dell'attribuzione di genere nei registri di stato civile, anche in assenza di un preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici primari (C.
Cost., sent. 221/2015 e 180/2017).
Ciò in quanto, se un tempo si affermava che la legge n. 164/1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana” (C. Cost. sent. 161/1985), oggi la disciplina ivi inclusa si ritiene
2 sia volta al “riconoscimento dell'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU)” (C. Cost. 221/2015).
In questa logica, rettifica dei dati anagrafici e modificazione chirurgica dei caratteri sessuali sono solo strumenti, eventuali e fra loro indipendenti, per la realizzazione dell'individuo, nella sua identità di genere, e del suo benessere psicofisico.
È stato, comunque, precisato che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamen- to di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei tratta- menti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da in- dagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ. n. 15138/2015).
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte ricorrente ha reso su- perflua un'indagine anche di tipo officioso, atteso che dalla relazione psichiatrica e ses- suologica del dell'Azienda ospedaliera Controparte_2
Universitaria di Torino, che ha seguito il ricorrente per due anni, emerge che Pt_1
“ ” presenta una condizione riferibile a Disforia di Genere in adulto post-
[...] CP_1 transizione. Ovvero vive da più di ventiquattro mesi, a tempo pieno, il genere maschile
e si è sottoposto alla regolare terapia medica per l'affermazione di genere”, precisando anche che “durante l'osservazione clinica “ ” ha manifestato uni- Parte_1 CP_1 vocità del percorso, esprimendo oltre ogni ragionevole dubbio un0identità psicosessua- le maschile stabile e irreversibile nel tempo”.
Dalla medesima relazione emerge anche l'efficacia della terapia ormonale attuata sul sig. , il quale ha riferito le modificazioni somatiche fenotipiche secondarie ma- Pt_1 schili, con cessazione della fertilità femminile.
Ritiene, quindi, il Collegio che il ricorrente abbia già intrapreso un percorso serio e ine- quivoco di transizione verso il genere ed il sesso maschile e che vada quindi tutelato il suo diritto identitario garantendo piena corrispondenza fra il genere attribuito nei regi- stri anagrafici e quello soggettivamente percepito e vissuto.
Va, quindi, accolta la domanda di rettificazione anagrafica del sesso, con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Santa Giustina di provvedere in tal sen- so.
2. Alla luce dei principi sopra richiamati e dell'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica del sesso, merita accoglimento anche la domanda di mutamento del preno- me come richiesto dal ricorrente.
3 Sul punto, recentemente, la Suprema Corte (n. 3877/2020) ha affermato che l'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla l.
164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di genere differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile fra genere e nome (art. 5, l. 164/1982 e art. 35
D.P.R. n. 396/2000).
Ha, tuttavia, anche chiarito che “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome pre- scelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima rela- zione esistente tra identità di genere e segni distintivi della persona, quale il nome”.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la pronuncia circa il mutamento del nome possa (e in qualche modo debba) essere data con la sentenza di rettifica del sesso e che, in tal senso, possa e debba essere accolta la domanda di mutamento del prenome ” Pt_1 con quello prescelto e conforme al genere elettivo di “ ”, non ravvisandosi dispo- CP_1 sizioni normative o diritti di terzi che ostino a tale accoglimento.
3. Va, infine, accolta la domanda di autorizzazione alla sottoposizione agli interventi chirurgici eventualmente necessari ad una transizione somatica pressoché completa, anch'essi, come visto, strumenti atti a garantire all'individuo il raggiungimento del pro- prio benessere psicofisico e identitario (Cass. 15138/2015, C. Cost. 221/2015 e C.
Cost. 180/2017).
L'art. 31 del D. Lgs. 150/2011, invero, deve essere letto alla luce dell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale, stabilendo quale sia l'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice nel procedimento di autorizzazione.
Se l'intervento chirurgico è strumento volto alla tutela del diritto alla salute psicofisica dell'individuo, oltre che del suo diritto all'identità e all'autodeterminazione, esso risulta autorizzabile laddove sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi in cui il soggetto ravvisa la necessità di appianare la divergenza percepita fra sesso anatomico e psicosessualità (C. Cost.
221/2015).
Ciò nondimeno, la Corte Costituzionale ha avuto incidentalmente modo di evidenziare la ragionevolezza della scelta del legislatore di rimettere al giudice del caso concreto il bilanciamento degli interessi in gioco, che non riguardano solo la tutela dell'individuo ma anche la certezza delle relazioni giuridiche (C. Cost. 180/2017).
A tal fine, il giudice deve svolgere “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (C. Cost. 180/2017).
4 Ne deriva che, oggetto del presente giudizio non è la sussistenza o meno del diritto in- dividuale alla realizzazione del proprio benessere psicofisico (il quale è costituzional- mente garantito), ma consiste, invece, nell'accertamento della serietà, dell'univocità, dell'intento e della consapevolezza circa l'irreversibilità del percorso intrapreso.
Ciò a garanzia – non già a limitazione – del diritto alla salute e di autodeterminazione del singolo e, di conseguenza, a garanzia anche dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali.
L'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 31 D. Lgs. 150/2011 porta ad escluderne un'antinomia con l'art. 35 della Carta di Nizza, il quale pure prevede che
“ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure me- diche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali”.
Entrando nel merito delle richieste del ricorrente, emerge chiaramente dalla relazione clinica depositata in atti la prognosi di completamento del percorso di transizione da parte del sig. . Pt_1
A ciò si aggiunge, peraltro, la circostanza che il percorso volto alla coincidenza piena fra soma e psiche è già stato avviato dal , con terapia androgenica che ha por- Pt_1 tato ad una progressiva mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irre- versibilità e stabilità, fra le quali anche l'interruzione del ciclo mestruale.
La serietà e la pressoché irreversibile stabilizzazione del percorso di transizione attuato dal ricorrente portano ad escludere che vi siano ragioni ostative all'autorizzazione ri- chiesta per la sottoposizione agli interventi chirurgici che si rendano necessari alla mo- dificazione dei caratteri sessuali biologici, con accoglimento della relativa domanda at- torea.
La natura del presente giudizio, privo di una controversia in senso stretto, ne esclude qualunque ipotesi di soccombenza, con la conseguenza che non occorre una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Belluno di rettificare l'atto di nascita Pt_3 di , nato in [...] l'[...] (iscritto al n. 33 Parte I, Serie A, Anno Parte_1
2003) nel senso che riporti il sesso “maschile” in luogo di “femminile” e quale prenome
” in luogo di “ ”; CP_1 Pt_1
5 AUTORIZZA ai sensi dell'art. 31, co. 4, D. Lgs. 150/2011, (già Persona_1 [...]
) a realizzare tutti gli interventi medico – chirurgici in senso gino androide, tan- Pt_1 to demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari per la realizzazione della pro- pria identità di genere.
Così è deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore dott.ssa Gersa Gerbi
6
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio, composta dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 139/2024 R.G., ex art. 3 legge 14.4.1982 n. 164 promosso con ri- corso depositato in data 29.2.2024 da
, c.f.: , con l'avv. Valentina Pizzol del foro di Parte_1 CodiceFiscale_1
Treviso, come da procura depositata in atti;
- RICORRENTE con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, trattenuto in decisione all'udienza del 2.5.2025, sulle seguenti conclusioni di parte attrice: “disporre la rettificazione dell'attribuzione del sesso, da femminile a maschile, di , attribuendo il prenome “Alessio” e ciò a prescindere Parte_1 dall'effettuazione del trattamento medico-chirurgico di demolizione dei caratteri ses- suali primari;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belluno di effettuare la rettificazio- ne nel registro degli atti di nascita;
- autorizzare parte ricorrente al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali a cui quest'ultima vorrà sottoporsi in futuro per completare sotto ogni aspetto il percorso di transizione verso il genere maschile.; del pubblico ministero: parere favorevole all'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato in data 29.2.2024 il sig. (all'anagrafe Pt_1
) ha chiesto la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relati- Parte_1 va al genere (da femminile a maschile) e al prenome (da ad ), oltre che Pt_1 CP_1
1 l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi chirurgici necessari a colmare l'incongruenza di genere e del minority stress.
2. A sostegno della domanda veniva allegato che il sig. non è sposato e non Pt_1 ha figli.
Si riportava altresì che, sin dall'adolescenza, ha avvertito una discrepanza fra Pt_1 la propria percezione di genere e il sesso biologico. Tanto che, nel 2018, il ricorrente si rivolgeva presso l'ambulatorio di varianza di genere presso l'Ospedale Regina Marghe- rita di Torino, affrontando un percorso di approfondimento e supporto psicologico in re- lazione ad una condizione di disforia di genere.
Inoltre, raggiunta la maggiore età, è stato preso in carico dall'equipe di Persona_1
– per iniziare la te- Controparte_2 rapia ormonale alla quale è ormai sottoposto da ben due anni.
Si affermava e documentava, infine, che il sig. è attualmente riconosciuto in Pt_1 ogni contesto di riferimento, familiare, sociale e lavorativo, con l'identità elettiva di
. CP_1
3. All'udienza del 30.4.2025, alla quale il sig. presenziava personalmente, ri- Pt_1 tenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene fondate le domande di parte ricorrente, le quali meritano accogli- mento.
1. Quanto alla domanda di rettifica dei dati anagrafici, va evidenziato che il sig. Pt_2
[.
, pur avendo intrapreso il percorso di transizione psicologico e ormonale, non si è an- cora sottoposto al trattamento chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali, del quale chiede in questa sede l'autorizzazione.
A tal proposito, giova preliminarmente richiamare gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo i quali la previsione letterale de- gli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 (nonché dell'art. 31, comma 4, della L. 150/2011) non ne impedisce una lettura costituzionalmente orientata, volta ad ammettere la rettifica dell'attribuzione di genere nei registri di stato civile, anche in assenza di un preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici primari (C.
Cost., sent. 221/2015 e 180/2017).
Ciò in quanto, se un tempo si affermava che la legge n. 164/1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana” (C. Cost. sent. 161/1985), oggi la disciplina ivi inclusa si ritiene
2 sia volta al “riconoscimento dell'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU)” (C. Cost. 221/2015).
In questa logica, rettifica dei dati anagrafici e modificazione chirurgica dei caratteri sessuali sono solo strumenti, eventuali e fra loro indipendenti, per la realizzazione dell'individuo, nella sua identità di genere, e del suo benessere psicofisico.
È stato, comunque, precisato che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamen- to di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei tratta- menti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da in- dagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ. n. 15138/2015).
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte ricorrente ha reso su- perflua un'indagine anche di tipo officioso, atteso che dalla relazione psichiatrica e ses- suologica del dell'Azienda ospedaliera Controparte_2
Universitaria di Torino, che ha seguito il ricorrente per due anni, emerge che Pt_1
“ ” presenta una condizione riferibile a Disforia di Genere in adulto post-
[...] CP_1 transizione. Ovvero vive da più di ventiquattro mesi, a tempo pieno, il genere maschile
e si è sottoposto alla regolare terapia medica per l'affermazione di genere”, precisando anche che “durante l'osservazione clinica “ ” ha manifestato uni- Parte_1 CP_1 vocità del percorso, esprimendo oltre ogni ragionevole dubbio un0identità psicosessua- le maschile stabile e irreversibile nel tempo”.
Dalla medesima relazione emerge anche l'efficacia della terapia ormonale attuata sul sig. , il quale ha riferito le modificazioni somatiche fenotipiche secondarie ma- Pt_1 schili, con cessazione della fertilità femminile.
Ritiene, quindi, il Collegio che il ricorrente abbia già intrapreso un percorso serio e ine- quivoco di transizione verso il genere ed il sesso maschile e che vada quindi tutelato il suo diritto identitario garantendo piena corrispondenza fra il genere attribuito nei regi- stri anagrafici e quello soggettivamente percepito e vissuto.
Va, quindi, accolta la domanda di rettificazione anagrafica del sesso, con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Santa Giustina di provvedere in tal sen- so.
2. Alla luce dei principi sopra richiamati e dell'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica del sesso, merita accoglimento anche la domanda di mutamento del preno- me come richiesto dal ricorrente.
3 Sul punto, recentemente, la Suprema Corte (n. 3877/2020) ha affermato che l'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla l.
164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di genere differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile fra genere e nome (art. 5, l. 164/1982 e art. 35
D.P.R. n. 396/2000).
Ha, tuttavia, anche chiarito che “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome pre- scelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima rela- zione esistente tra identità di genere e segni distintivi della persona, quale il nome”.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la pronuncia circa il mutamento del nome possa (e in qualche modo debba) essere data con la sentenza di rettifica del sesso e che, in tal senso, possa e debba essere accolta la domanda di mutamento del prenome ” Pt_1 con quello prescelto e conforme al genere elettivo di “ ”, non ravvisandosi dispo- CP_1 sizioni normative o diritti di terzi che ostino a tale accoglimento.
3. Va, infine, accolta la domanda di autorizzazione alla sottoposizione agli interventi chirurgici eventualmente necessari ad una transizione somatica pressoché completa, anch'essi, come visto, strumenti atti a garantire all'individuo il raggiungimento del pro- prio benessere psicofisico e identitario (Cass. 15138/2015, C. Cost. 221/2015 e C.
Cost. 180/2017).
L'art. 31 del D. Lgs. 150/2011, invero, deve essere letto alla luce dell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale, stabilendo quale sia l'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice nel procedimento di autorizzazione.
Se l'intervento chirurgico è strumento volto alla tutela del diritto alla salute psicofisica dell'individuo, oltre che del suo diritto all'identità e all'autodeterminazione, esso risulta autorizzabile laddove sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi in cui il soggetto ravvisa la necessità di appianare la divergenza percepita fra sesso anatomico e psicosessualità (C. Cost.
221/2015).
Ciò nondimeno, la Corte Costituzionale ha avuto incidentalmente modo di evidenziare la ragionevolezza della scelta del legislatore di rimettere al giudice del caso concreto il bilanciamento degli interessi in gioco, che non riguardano solo la tutela dell'individuo ma anche la certezza delle relazioni giuridiche (C. Cost. 180/2017).
A tal fine, il giudice deve svolgere “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (C. Cost. 180/2017).
4 Ne deriva che, oggetto del presente giudizio non è la sussistenza o meno del diritto in- dividuale alla realizzazione del proprio benessere psicofisico (il quale è costituzional- mente garantito), ma consiste, invece, nell'accertamento della serietà, dell'univocità, dell'intento e della consapevolezza circa l'irreversibilità del percorso intrapreso.
Ciò a garanzia – non già a limitazione – del diritto alla salute e di autodeterminazione del singolo e, di conseguenza, a garanzia anche dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali.
L'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 31 D. Lgs. 150/2011 porta ad escluderne un'antinomia con l'art. 35 della Carta di Nizza, il quale pure prevede che
“ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure me- diche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali”.
Entrando nel merito delle richieste del ricorrente, emerge chiaramente dalla relazione clinica depositata in atti la prognosi di completamento del percorso di transizione da parte del sig. . Pt_1
A ciò si aggiunge, peraltro, la circostanza che il percorso volto alla coincidenza piena fra soma e psiche è già stato avviato dal , con terapia androgenica che ha por- Pt_1 tato ad una progressiva mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irre- versibilità e stabilità, fra le quali anche l'interruzione del ciclo mestruale.
La serietà e la pressoché irreversibile stabilizzazione del percorso di transizione attuato dal ricorrente portano ad escludere che vi siano ragioni ostative all'autorizzazione ri- chiesta per la sottoposizione agli interventi chirurgici che si rendano necessari alla mo- dificazione dei caratteri sessuali biologici, con accoglimento della relativa domanda at- torea.
La natura del presente giudizio, privo di una controversia in senso stretto, ne esclude qualunque ipotesi di soccombenza, con la conseguenza che non occorre una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Belluno di rettificare l'atto di nascita Pt_3 di , nato in [...] l'[...] (iscritto al n. 33 Parte I, Serie A, Anno Parte_1
2003) nel senso che riporti il sesso “maschile” in luogo di “femminile” e quale prenome
” in luogo di “ ”; CP_1 Pt_1
5 AUTORIZZA ai sensi dell'art. 31, co. 4, D. Lgs. 150/2011, (già Persona_1 [...]
) a realizzare tutti gli interventi medico – chirurgici in senso gino androide, tan- Pt_1 to demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari per la realizzazione della pro- pria identità di genere.
Così è deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore dott.ssa Gersa Gerbi
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