Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01688/2026REG.PROV.COLL.
N. 07045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7045 del 2025, proposto dalla BO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tesauro e Angelo LE Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di BA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Campanile ed Edvige Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della SO TA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani ed Antonella Borsero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-BA, Sezione III, 8 luglio 2025, n. 931, resa tra le parti, non notificata e concernente la procedura aperta telematica multilotto per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale di BA e della SO TA S.p.a.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il consigliere LU Di AI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità delle attività della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute in relazione al lotto 2 “ Sierologia Infettivologica ” della “ A.G.P. – Procedura Aperta Telematica multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio ”, bandita dall’Azienda Sanitaria di BA (di seguito anche “SL”) per la fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici di laboratorio, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di massimo settanta punti per l’offerta tecnica e massimo trenta punti all’offerta economica.
2. Con ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti, la BO S.r.l. (di seguito anche “BO”), ricorrente in primo grado e oggi appellante, ha impugnato dinanzi al Tar Puglia-BA gli atti della procedura indicata, chiedendo altresì che venisse ordinata a carico della stazione appaltante l’ostensione dell’offerta completa della SO TA S.p.a. (di seguito anche “SO”), lamentando che la controinteressata dovesse essere esclusa o, in ogni caso, destinataria di un punteggio inferiore a causa:
i ) della grave incompletezza della sua offerta economica in relazione al Middleware , di cui non è stata fornita una quotazione specifica nell’offerta economica in violazione dell’articolo 6 del Disciplinare, che ne dispone l’inammissibilità anche solo in caso di sua incompletezza;
ii ) degli errori compiuti dalla Commissione di gara nell’applicare i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis , che avrebbero comportato un’illegittima graduatoria finale.
3. Con sentenza 8 luglio 2025, n. 931, oggetto del presente giudizio, il Tribunale territoriale ha respinto il ricorso e i due ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo i provvedimenti oggetto di gravame adeguatamente motivati ed immuni dai vizi denunciati, sostanzialmente tenuto conto della natura tassativa delle clausole escludenti e della discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella valutazione delle offerte.
4. Con ricorso notificato il 12 settembre 2025 e depositato il 15 settembre successivo, l’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a quattro motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ha riproposto le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“ I. Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per mancata esclusione di SO TA per carenza del Middleware nell’offerta. Violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, degli artt. 4.1, 5 e 6 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, dell’art. 83, comma 9. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. ”: la sentenza di prime cure sarebbe erronea per non avere il Tar condiviso la censura principale, con la quale la ricorrente aveva dedotto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver presentato un’offerta carente della documentazione richiesta dalla lex specialis a causa della grave lacuna dichiarativa con riguardo al Middleware , ovvero del software di gestione delle strumentazioni specificamente richiesto in gara, che non è presente nei file “ Offerta economica senza prezzi ” e “ Offerta economica ”;
“ II. Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per mancata esclusione di SO TA per omessa allegazione di tutti i Layout richiesti dalla lex di gara. Violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, degli artt. 4.1, 5 e 6 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, dell’art. 83, comma 9. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. ”: la sentenza di primo grado sarebbe erronea anche nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso con cui BO ha censurato l’incompletezza dell’offerta di SO in considerazione della mancata allegazione di tutti i Layout richiesti in gara, mancando quelli del P.O. di Altamura e del P.O. di Monopoli, ed essendo presente solo quello del P.O. Di Venere;
“ III. Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per mancata esclusione di SO TA per carenza di soluzioni a garanzia della continuità operativa. Violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, degli artt. 4.1, 5 e 6 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, dell’art. 83, comma 9. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza ”: il mezzo è teso a porre in evidenza l’errore valutativo del Tar, che non ha condiviso le censure con cui BO i ) ha contestato un ulteriore aspetto della carenza dell’offerta di SO per mancata previsione di soluzioni idonee a garantire la continuità operativa, non avendo l’impresa aggiudicataria indicato un servizio “ di trasporto aggiuntivo dedicato ” o di qualsiasi altra soluzione che possa garantire il rispetto dei tempi per l’esecuzione del servizio, ii ) ha criticato l’attribuzione dei punteggi ad opera della Commissione giudicatrice sotto diversi profili;
“ IV. Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla erronea attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione giudicatrice. Violazione e falsa applicazione della lex specialis, con specifico riferimento ad alcuni dei criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui al punto 7 del Disciplinare di gara e all’Allegato VI. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, e in particolare degli artt. 59 ss., 83 ss., 95 ss. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, difetto di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento ed illogicità, violazione della par condicio dei concorrenti. ”: il Tribunale territoriale non avrebbe, da ultimo, colto i gravi errori compiuti dalla stazione appaltante nella valutazione delle offerte da molteplici angoli prospettici, che finirebbero col riflettersi sul punteggio tecnico assegnato alle concorrenti e, conseguentemente, sulla aggiudicazione della fornitura.
5. Si sono costituite in giudizio la controinteressata SO e l’SL BA con atti depositati rispettivamente il 29 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025.
6. La SO ha prodotto memoria difensiva ex articolo 73 c.p.a. il 20 gennaio 2026, alla quale ha replicato l’appellante con memoria del 24 gennaio 2026; all’udienza del 5 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
7. La sentenza impugnata va confermata e l’appello non può trovare accoglimento.
8. Con il primo motivo, l’appellante denuncia l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della SO, perché la controinteressata non ha quotato specificatamente il costo del Middleware né nel file “ Offerta economica senza prezzi ” né nel file “ Offerta economica ”, incorrendo, così, nell’ipotesi di esclusione che sarebbe stabilita nell’articolo 6 (“ Busta economica ”) del Disciplinare di gara, che prevede l’inammissibilità dell’offerta anche solo incompleta o parziale.
Il mezzo è infondato, considerato che, a ben vedere, non si può attribuire alla disposizione della lex specialis indicata natura escludente, dal momento che l’articolo 6 del Disciplinare (su cui l’appellante fonda tale assunto) non recava, men che mai a pena di esclusione, un siffatto onere di indicazione separata: in particolare, il punto 10 – richiamato da parte appellante – afferiva alle “ stampanti software ”, che evidentemente non c’entrano con il Middleware (se non per il fatto che anche quest’ultimo è un software ), restando dunque i concorrenti liberi di formulare offerte onnicomprensive (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sezione III, 4 dicembre 2024, n. 9702).
Va comunque in primo luogo premesso che, in applicazione del principio dell’autovincolo ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione III, 25 luglio 2023, n. 7293, id., 30 settembre 2022, n. 8432) con riguardo ad una regola di gara non sarebbe stato consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, non potendo in questa sede il favor partecipationis fare premio sulla par condicio (Consiglio di Stato, sezione III, 13 dicembre 2022, n. 10932).
La giurisprudenza ha individuato il punto di caduta della conciliazione della dialettica tra i due principi anche con la possibilità di chiedere chiarimenti all’offerente, stabilendo che sussiste sempre l’eventuale possibilità “ di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2022, n. 10931).
Sempre in linea generale, soltanto laddove residui un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 31 ottobre 2022, n. 9405, e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), fermo restando che il principio è stato codificato dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale “ le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte ”.
Calata la fattispecie in esame nei canoni ermeneutici come fin qui ricostruiti, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata resista alle critiche della BO, poiché la disposizione di cui al citato articolo 6 introduce indicazioni sulle modalità di confezionamento dell’offerta senza atteggiarsi a clausola escludente e costituendo, piuttosto, un richiamo generale agli offerenti alle modalità da seguire per formulare un’offerta corretta.
Con motivazione condivisibile e che resiste alle censure dell’appellante, il primo giudice ha stabilito quanto segue sul punto: “ si evidenzia che il disciplinare amministrativo nel capitolo: “Busta tecnica”, al paragrafo 7, richiede l’inserimento, quale documentazione, dell’offerta economica senza prezzo, senza null’altro specificare ”, in disparte il decisivo rilievo secondo cui “ nell’offerta della SO s.p.a., è presente il middleware, come può evincersi dall’analisi della stessa (pagg. 16 e 17), posto che la società descrive l’applicativo, le relative prestazioni e il funzionamento, il cui costo è compreso nell’offerta economica complessiva ”.
Aggiunge correttamente il Tar:
- i ) che “ nella relativa offerta tecnica SO s.p.a. (pagg. 16 e 17) riferisce, per quanto attiene il middlware, che si tratta di un software, che gestisce tutte le dodici strumentazioni sia dell’Hub che degli spokes, attraverso la sua implementazione su server fisici o virtuali, senza il quale tali apparecchiature non possono funzionare (rectius: non raggiungerebbero lo scopo) e il cui costo è compreso nell’offerta economica complessiva ”;
- ii ) che, “ a supporto di quanto la Commissione giudicatrice ha valutato, va ricordato che, nel capitolo: “Busta economica” del disciplinare, a pag. 22, viene detto: “L’offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ”;
- iii ) in conclusione, che “ il c.d. middleware è ricompreso nell’offerta tecnica della SO s.p.a.– e non potrebbe essere diversamente, visto che il detto software è indispensabile ed integrato nella fornitura della controinteressata – e non esiste alcun obbligo di lex specialis di enucleare nell’offerta economica una specifica quotazione dello stesso, essendo quest’ultima, a contrariis, omnicomprensiva anche di tale voce di costo ”.
Non sussistendo alcuna carenza o incertezza su un elemento essenziale dell’offerta, il primo motivo non può essere accolto.
9. Con il secondo mezzo di gravame, la società appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha respinto la doglianza di BO relativa alla mancata esclusione di SO per non aver allegato all’offerta tecnica i layout dei presidi ospedalieri spoke di Altamura e Monopoli.
In particolare, l’appellante, contestando la statuizione del Tar, secondo cui l’obbligo di presentazione della planimetria progettuale riguarderebbe esclusivamente la struttura dell’Hub di Venere, ha obiettato che l’articolo 5 del Disciplinare, nel richiedere il “ Layout, in formato PDF della soluzione progettuale proposta ”, avrebbe imposto la produzione delle planimetrie per tutte le strutture coinvolte nella rete organizzativa, ivi comprese quelle spoke , con la conseguenza che la mancata allegazione dei layout dei due presidi minori integrerebbe una carenza sostanziale dell’offerta tecnica di SO tale da imporne l’automatica esclusione.
Anche la censura in questione non può essere condivisa, in primo luogo perché la presentazione del layout non era prevista, come la quotazione del Middleware , a pena di esclusione, né tanto meno si richiedeva ai concorrenti di allegare la planimetria dei singoli presidi, essendo la richiesta relativa, più in generale, alla “ soluzione progettuale proposta ”.
Da un concorrente punto di vista, ha correttamente rilevato il primo giudice quanto segue: “ il capitolato tecnico descrive l’obbligo di illustrare la proposta progettuale, mediante planimetria, previo apposito sopralluogo, presso la struttura Hub; più nel dettaglio, per la stessa viene specificato che “le strumentazioni proposte per l’HUB del P.O. Di Venere dovranno essere installate nelle aree indicate nell’Allegata planimetria, nelle quali sono evidenziati i vincoli strutturali con cui le strumentazioni proposte devono essere compatibili” (pag. 3 capitolato tecnico); in sostanza, la planimetria era imposta solo per la descrizione delle attività progettuali relative alla struttura Hub, per la natura stessa delle attività richieste ”, con la conseguenza che “ avendo la società DiaSorin s.p.a., offerto un’unica piattaforma, per ciascuno dei due centri (spokes) della rete organizzativa, della quale è stato dichiarato l’ingombro della strumentazione offerta, risulta superflua l’indicazione, nella planimetria, del posizionamento preciso della stessa all’interno del perimetro dei due laboratori spokes, trattandosi di questione minuta, che inerisce i profili esecutivi materiali ”.
Esaminando la vicenda per cui è causa anche in base ai principi, dai quali il Collegio non vede ragione di discostarsi, fissati nella decisione della Sezione sopra citata (sentenza n. 9702/2024) in una vicenda analoga alla presente, l’appello non può trovare accoglimento.
Va osservato che, nella fattispecie di cui si controverte, l’articolo 5 del Disciplinare (invocato dall’appellante a sostegno della propria doglianza) non contiene comminatorie di esclusione, a differenza che nel precedente richiamato, laddove la presenza dei layout era richiesta come requisito “di minima” dell’offerta tecnica; e tuttavia, anche in quel caso la Sezione ha ritenuto che il requisito fosse soddisfatto, in una prospettiva “funzionale”, attraverso la puntuale indicazione in relazione tecnica dell’ubicazione, delle dimensioni, degli ingombri etc. delle attrezzature da installare, di modo che a fortiori analoghe conclusioni possono raggiungersi nel caso di specie, considerando che:
i ) soprattutto con riguardo agli “ Spoke ”, la richiesta dei layout era dichiaratamente “funzionalizzata” alla verifica del loro inserimento nelle strutture sanitarie della Regione e dei relativi ingombri (essendo espressamente prevista dalla lex specialis una “ tolleranza ” al riguardo);
ii ) nemmeno l’odierna appellante ha messo in dubbio che la controinteressata abbia ottemperato alla prescrizione fornendo alla stazione appaltante tutte le informazioni e indicazioni necessarie, restando la censura ancorata al mero dato formale dell’assenza di alcuni layout .
In conclusione sul punto, il secondo motivo di appello è infondato, considerato che la SO ha fornito gli elementi utili per il controllo della compatibilità degli strumenti con le dimensioni dei laboratori anche con riguardo ad esigenze logistiche e manutentive, a null’altro essendo tenuta secondo la corretta applicazione della legge di gara.
10. Con il terzo motivo di appello la BO censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tar ha respinto la doglianza relativa alla lamentata carenza dell’offerta di SO sotto il profilo della continuità operativa tra Hub e Spoke , nel senso, cioè, che, mentre l’appellante ha dovuto offrire due strumenti negli Spoke per poter aderire alle prescrizioni del Capitolato, la SO ha offerto un solo strumento per ogni presidio Spoke , essendo la produttività del suo analizzatore Liason XL sufficiente a coprire le esigenze dell’SL committente, senza al contempo prevedere un servizio di trasporto aggiuntivo dedicato.
Anche da questo punto di vista la sentenza di primo grado è immune da mende, laddove il Tribunale territoriale ha correttamente stabilito che, “ circa l’argomento pure introdotto nell’ambito delle memorie inerente la contestazione della presunta mancanza di continuità operativa degli spokes, partendo dal chiarimento PI127691-23, quesito n. 2, nel quale la stazione appaltante ha confermato quanto richiesto nel chiarimento, vale a dire che la continuità operativa deve essere assicurata dall’Hub del Di Venere, prevedendo invece che nei due spokes la strumentazione sia identica a quella dell’Hub, la Commissione giudicatrice ha ritenuto più ché congrua la soluzione tecnica proposta dalla società SO s.p.a. (v. pag. 11 della relazione tecnica), con la quale viene garantita la continuità operativa nell’Hub del Di Venere ”.
In altri termini, la continuità operativa non consiste nell’esigenza di assicurare back-up strumentale o recovery plan in caso di guasti o emergenze, eventi che possono essere gestiti con gli interventi di manutenzione oggetto anch’essi di offerta tecnica, bensì nella proposta di una soluzione strumentale in grado di operare con modalità analoghe e sovrapponibili, producendo un dato paragonabile per tecnologia impiegata e reattivo utilizzato, come ha fatto l’aggiudicataria in aderenza alla risposta n. PI127700-23 fornita dalla stazione appaltante prima della presentazione delle offerte.
11. Il quarto motivo di appello è incentrato sulla contestazione dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice.
Prima di esaminare il contenuto della censura, mette conto individuare il perimetro entro cui è consentito il sindacato del giudice amministrativo in una materia connotata da ampia discrezionalità e che, pur essendo pieno, trova precisi limiti.
La giurisprudenza ha stabilito sul punto quanto segue:
“ a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità (manifesta illogicità che, nella vicenda qui all’esame, non si ravvisa in alcun modo);
b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell’amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
c) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
c1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell’attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
c2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l’accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate;
e) scontata l’opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l’amministrazione è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l’organo giudicante avrebbe privilegiato;
f) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091) ” ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione V, 24 agosto 2023, n. 7931, sezione III, 21 marzo 2022, n. 2003).
12. Va premesso che la tesi dell’appellante sull’eccessivo punteggio attribuito alla controinteressata che avrebbe dovuto essere esclusa per non aver quotato il Middleware sconta un primo profilo di erronea impostazione della censura, laddove la (presunta) inammissibilità dell’offerta per le ragioni esposte non comporta necessariamente l’erroneità della valutazione, nel merito, della proposta formulata dall’aggiudicataria.
In ogni caso, la sentenza impugnata ha condivisibilmente escluso che la stazione appaltante abbia applicato illegittimamente le regole capitolari sui criteri discrezionali oggetto di contestazione (3.4, 3.6 e 3.9), segnalando, in primo luogo che “ la società ricorrente effettua una auto-rideterminazione dei punteggi, a suo dire in quanto più corrispondenti alla intrinseca specificità e sensibilità dei reagenti e/o sistema analitico dalla stessa oggetto di offerta ”.
Nel merito, il Tar ha correttamente rilevato che “ l’SL ha invece chiarito che la Commissione giudicatrice, riguardo al criterio 3 “Qualità e completezza dei reagenti”, che si esplicita in complessivi n. 11 sub-criteri, ha preso in considerazione, così come riportato nell’allegato VI, per ogni singolo parametro (es. HIV, HCV), le caratteristiche analitiche dei reagenti, tra cui la “sensibilità” e la “specificità”, espressi in valori percentuali ”, così che “ sia la sensibilità che la specificità sono due importanti e distinte caratteristiche, entrambi utili per determinare l’affidabilità di un test ”, considerato che la prima “ è la probabilità, che un risultato positivo del test corrisponda effettivamente alla presenza dell’analita cercato; mentre, la specificità è la probabilità, che un risultato negativo del test, corrisponda effettivamente all’assenza dell’analita cercato ”.
Il Tar ha anche rilevato con motivazione priva di mende che, “ con riferimento all’offerta della ditta BO s.r.l., dall’analisi di tutta la documentazione tecnica depositata in gara, è emerso che alcune caratteristiche tecniche sono state testate su una piattaforma (ovverosia strumentazione), la Architect i Systems, diversa da quella invece offerta in gara, ossia la Alinity-i, circostanza che in fatto può influire sui parametri di sensibilità e di specificità, che la stessa ricorrente ex parte afferma indicare di riportare migliori risultati ”, con la conseguenza che “ è in nuce dubbio il tentativo fatto dalla società ricorrente di aver dimostrato e avvalorato la migliore performance del suo sistema ”, anche dovendo considerarsi che la Commissione era chiamata a valutare complessivamente le caratteristiche analitiche dei reagenti e non a limitarsi a un confronto aritmetico tra percentuali.
13. Con un’ulteriore censura contenuta nel quarto motivo di appello, la BO contesta la decisione di prime cure in ordine al sub-criterio 1.1. “ valutazione del progetto nel contesto organizzativo del settore diagnostico in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi ”, che è teso a valorizzare, con il maggior punteggio, il progetto più rispondente agli obiettivi organizzativi dichiarati.
Tale sub-criterio rientra nel più ampio criterio di valutazione dell’organizzazione e del flusso lavorativo e riguarda la valutazione del progetto nel contesto organizzativo del settore diagnostico in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi.
L’appellante lamenta l’attribuzione del punteggio ottenuto di “ buono ” e contesta quello di “ eccellente ” in favore della controinteressata.
A ben vedere, anche da questo punto di vista la motivazione del primo giudice resiste alla critica dell’appellante, considerato che, in concreto, i punteggi assegnati ai due operatori economici rispecchiano coerentemente le valutazioni espresse dalla Commissione, considerando che la valutazione discrezionale delle offerte deve essere eseguita complessivamente e non analizzando atomisticamente ogni elemento e tenendo conto che nella fattispecie:
i ) in riferimento all’obiettivo dell’automazione del sistema, l’offerta della ricorrente in primo grado è stata considerata buona, pur presentando l’esigenza di avvalersi di una doppia strumentazione, mentre la proposta di automazione con un unico strumento, il sistema Liaison XL offerto da SO, è stata ritenuta completa;
ii ) relativamente all’obiettivo della tracciabilità dei campioni dalla fase di accettazione alla fase di refertazione, la stazione appaltante ha ritenuto che l’offerta della BO non fosse completa sotto il profilo della tracciabilità e sotto il profilo della completezza del pannello diagnostico, mentre l’offerta dell’aggiudicataria presenta una tracciabilità totale durante l’intero processo analitico e garantita dall’indicazione di un’unica piattaforma su cui eseguire tutti i test richiesti;
iii ) con riguardo, poi, alla minimizzazione del carry over (con tale espressione si intende il trascinamento di residui di sostanze o prodotti da un campione di analisi ad un altro immediatamente successivo), la Commissione ha ritenuto che la strumentazione della BO non ne garantisse la totale assenza, laddove l’offerta della SO esclude tale rischio, prevedendo l’utilizzo del puntale monouso usa e getta.
14. All’infondatezza dei motivi di appello sopra esaminati discende anche il rigetto della domanda risarcitoria, sub specie di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e subentro della appellante nell’aggiudicazione ovvero di ristoro per equivalente, come riproposta in coda all’appello.
15. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
16. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore delle appellate anche in considerazione dell’effettiva attività difensiva svolta da ciascuna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere le spese del grado, che liquida in complessivi € 5.000, oltre oneri, in favore della SO, ed in € 2.000,00, oltre oneri, in favore della SL BA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE GR, Presidente
LU Di AI, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di AI | LE GR |
IL SEGRETARIO