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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19357/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 09/06/2025 ad ore 12:50 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l' Avv. Messina;
per il resistente l'Avv. Giulia Titola, in sostituzione dell'Avv. Pezzetti, giusta verbale delega.
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19357/2023 r.g. promossa da:
(P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MANUEL MESSINA (C.F. ) C.F._1
e dall'Avv. DAN HU YI (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del primo dei sopra indicati difensori, studio sito in Milano via Paolo
Sarpi nr. 53;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del Curatore Rag. , rappresentato P.IVA_2 Parte_2
e difeso dall'Avv. RITA MORENA PEZZETTI (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza Piazza Roma nr.
10;
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da p.v. della udienza in data 28 Maggio 2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
Per parte resistente: come da p.v. della udienza in data 28 Maggio 2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice, premesso (in estrema sintesi) che l'udienza fissata in data 24.10.2024 per la discussione finale della vertenza tra e Parte_1 [...]
si era conclusa con la dichiarazione di interruzione del Controparte_1
processo, posto che la parte resistente aveva prodotto, in data immediatamente precedente, la Sentenza del Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile (Sentenza nr.
151/2024 pubblicata in data 30.7.2024), che aveva dichiarato l' apertura della
Liquidazione Giudiziale nei confronti di osserva: Controparte_1
con ricorso datato 12.11.2024 per la riassunzione del Parte_1
procedimento interrotto ex art. 303 C.P.C. nei confronti di
[...]
ha richiesto di: Controparte_2
accertare e dichiarare l'inadempimento di in relazione al Controparte_1
contratto di preliminare di locazione stipulato in data 25.3.2021 con questa ultima;
accertare e dichiarare la legittimità del recesso da tale contratto operato da
[...]
con diritto di questa ultima di esigere, ai sensi dell'art. 1385 secondo Parte_1
comma C.C., il doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata;
per l'effetto, di ordinare la liberazione e la restituzione a Parte_1
dell'assegno bancario nr. 0000213411-03 dell'importo di Euro 55.000,00 tratto su
ExtraBanca ed intestato a relativo alla caparra confirmatoria a Controparte_1
suo tempo versata da assegno detenuto dal Signor Parte_1 Per_1
Mediatore Immobiliare, in deposito fiduciario, nonché, ai sensi e per gli
[...]
effetti di cui all'art.
6.2 del contratto preliminare di locazione e dell'art. 1385 secondo comma C.C., di condannare la società resistente a versare l'ulteriore somma di Euro 55.000,00, oltre interessi;
respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del Controparte_1
Curatore, con comparsa di riassunzione datata 21.1.2025, ha richiesto, in via pregiudiziale, di accettare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate da nei suoi confronti per i motivi esposti in tale Parte_1
atto;
nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda pregiudiziale, di accertare le rispettive obbligazioni contrattuali e le condizioni ivi poste nel contratto preliminare di locazione ad uso non abitativo stipulato tra le parti, di respingere la domanda della ricorrente, ritenendo unicamente responsabile ed inadempiente con rigetto di tutte le domande di cui al ricorso. Parte_1
Le domande svolte dalla parte ricorrente sono certamente improcedibili, in forza del fatto che qualsiasi pretesa creditoria vantata nei confronti di una Società in relazione alla quale è stata aperta la Liquidazione Giudiziale deve essere, ai sensi dell'art. 151 del Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza - che recita “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni di legge” -, accertata secondo le norme di cui al capo III del titolo V del C.C.I.I..
Da quanto previsto da tale norma deve ritenersi che laddove, nel corso di un processo avente ad oggetto le domande di invalidità di un contratto, di risoluzione dello stesso o di accertamento del venire meno degli effetti dello stesso per recesso di una delle parti, nonché le domande di accertamento del credito avente fonte nel medesimo contratto, sia pronunciata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della parte convenuta, tutte le domande e le istanze riguardanti i fatti costitutivi del diritto di credito, ivi comprese quelle di restituzione di somme di denaro e di risarcimento del danno, debbano essere sottoposte al Giudice Delegato, il quale provvederà a verificarle in contraddittorio con il Curatore e con tutti i creditori concorsuali.
Per tali motivi, le domande di parte ricorrente devono essere dichiarate improcedibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa ed alla complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'improcedibilità di tutte le domande formulate dalla parte ricorrente in riassunzione nei confronti di Controparte_2
[...]
2) condanna la parte ricorrente in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente in riassunzione, liquidate in € 6.699,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A., secondo le aliquote di legge. Milano, così deciso in data 9.6.2025
Il Giudice
Dr Francesca Maria Ferruta