Sentenza 16 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2018, n. 12394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12394 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DR AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini Udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo che ha concluso per l'inammissibilità. Udito il difensore, avvocato Gaziano Antonino del Foro di Agrigento in difesa di: OG ON che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. OG ON ricorre impugnando la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di cui agli artt.81, 314 cod. pen. in quanto, quale tutore della sorella OG RA, si era appropriato della somma complessiva di euro 127.026,44, in Agrigento sino al 28 aprile 2008, condannandolo alla pena di anni 3 e mesi 3 oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Il ricorrente, tramite il proprio difensore deduce i motivi di cui appreso.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 314 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Dopo aver premesso i compiti di questa Corte in ordine alle deduzioni ammissibili, ha censurato la sentenza impugnata che si è limitata alla conferma della ricostruzione della pubblica accusa ciò facendo con motivazione carente ed illogica che ha fatto esclusivo riferimento agli atti del fascicolo del pubblico ministero ed alle dichiarazioni dei testi che a tali atti si sono riportati, senza che sia stata fornita adeguata risposta alle prospettazioni difensive che in quella sede erano state dedotte, anche poiché assenti i presupposti relativi all'integrazione del reato contestato tendente «ad eludere i controlli del genio civile», omettendo di rilevare come il ricorrente non abbia posto in essere la condotta punita dall'art.314 cod. pen. La Corte territoriale ha omesso di valutare che quelli posti in essere dal OG ON erano stati dei meri errori in sede di rendicontazione, non avendo in alcun modo abusato dei poteri, avendo agito conformemente a legge, tanto emerso anche dalle dichiarazioni del fratello del ricorrente OG RE che aveva affermato ci fossero state delle irregolarità a proposito della tutela della sorella.
2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione con inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto. Il ricorrente deduce la assenza di motivazione circa le doglianze in sede di gravame avanzate in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. della particolare tenuità del fatto non avendo la Corte territoriale tenuto nella giusta considerazione l'importo complessivo poiché ha «ritenuto di scomputare e distinguere» i due importi di modesta entità di cui il OG si era impossessato (euro 25.338 e 101.687), non avendo cagionato un danno patrimoniale di notevole entità anche poiché la sig.ra OG RA era stata sempre assistita in maniera ineccepibile.
2.3. Omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Nonostante precisa censura nei motivi di gravame, nessuna motivazione si rinviene a giustificazione della mancata concessione delle attenuanti generiche anche alla luce dell'incensuratezza dell'imputato, dell'età e della non proclività a delinquere, tenuto anche conto che i fatti contestati al ricorrente sono antecedenti alla riforma intervenuta con l'art. 1, lett. f-bis L. 24 luglio 2008, n. 125 (rectius: D.L. 23 maggio 2008), potendo anche l'incensuratezza essere posta a fondamento della loro concessione 2.4. Mancanza o illogicità della motivazione con inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla quantificazione della pena.Nessuna risposta è stata fornita in ordine alla deduzione formulata in sede di gravame in punto di pena da parte della Corte di merito che avrebbe dovuto determinare la stessa sul minimo edittale per il comportamento serbato nel corso delle indagini, dei chiarimenti forniti e della scarsa rilevanza e datazione dei precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sub 2.1, 2.2 e 2.4 sono inammissibili per la loro assoluta ed evidente genericità poiché non si confrontano in alcun modo con la sentenza che si impugna e sui relativi punti, affermando in maniera assolutamente astratta la insussistenza della motivazione e una sua illogicità, oltre violazione di norme processuali e sostanziali, senza evidenziare quale punto della sentenza si intenda in concreto criticare, con la citazione di massime di questa Corte, in alcuni casi disancorate rispetto alla questione dedotta nonché con riferimenti chiaramente estranei alla vicenda in esame. Non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
1.1. In ordine al motivo sub 2.1., in cui si evidenzia la assenza di presupposti circa la integrazione del reato contestato, deve rilevarsi che, nonostante la sentenza impugnata ripercorra i risultati della consulenza da cui erano emersi gli elementi posti a base della contestazione con riferimento alla somma non rendicontata nel procedimento civile, il riferimento alla qualifica posseduta dal ricorrente, le modalità dell'appropriazione, l'esame delle testimonianze, si censura una generica presunta carenza motivazionale, insussistenza del reato di peculato, una valutazione delle prove non legittima, senza specificatamente indicare quale parte della sentenza non si condivide e le conseguenti ragioni in diritto, tra l'altro esprimendo doglianze che non si conciliano (come il riferimento alla elusione dei controlli del genio civile) con la vicenda processuale in esame.
1.2. Le censure sub 2.2. del «ritenuto in fatto» con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione circa le doglianze in sede di gravame avanzate in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta priva di pregio, prospettando vizi della motivazione oltre che violazione di norme a fronte di una appropriazione, per come contestata ed accertata, indifferente risultando la circostanza che la somma fosse presa in esame complessivamente o singolarmente a ciascuna appropriazione, su cui la Corte di merito ha comunque fornito risposto facendo presente come si trattasse di somma di tutto rilievo, definita ingente anche per la natura previdenziale e pensionistica delle entrate della OG RA, della cui situazione di minorata difesa il fratello ha abusato.
1.3. Anche la contestazione concernente la dedotta eccessiva pena in concreto applicata, risulta completante disancorata dai dati contenuti nella sentenza che hanno fatto presente come la pena alla base del calcolo ai fini della applicazione di tre mesi, la cui quantificazione è stata definita da quel giudice irrisoria, fosse attestato sul minimo (tre anni), in tal modo rendendo evidente la assoluta genericità della censura.
2. Con riferimento al punto sub.
2.3 del «ritenuto in fatto», in cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato.
2.1 I fatti di peculato contestati al OG sono stati tutti commessi entro il 28 aprile del 2008, data precedente rispetto alla modifica legislativa dell'art. 62- bis, terzo comma, cod. pen., intervenuta con l'art. 1, comma 1, lett. f-bis, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha inteso limitare la portata delle circostanze attenuanti generiche, escludendo che la mera assenza di precedenti condanne possa in alcun modo rappresentare motivo ex se sufficiente ai fini della loro concessione. Sotto questo specifico profilo, la Corte territoriale ha argomentato l'omessa concessione delle attenuanti, la cui mancata concessione da parte del Tribunale di Agrigento ha formato oggetto di specifica deduzione, anche alla luce della intervenuta modifica legislativa (di cui all'art. 1, comma 1, lett. f-bis, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,) con la previsione del terzo comma all'art. 62-bis cod. pen., che non conferisce rilevanza alla sola incensuratezza. Tanto al solo fine di evidenziare come, a prescindere dalla nuova normativa, anche nel caso oggetto di decisione, per l'abuso di fiducia accordata protrattasi per numerosi anni, per la complessiva ingente somma di denaro sottratta a soggetto svantaggiato legato da rapporti di sangue, il ricorrente si sia visto applicare il minimo della pena ed un irrisorio aumento per la continuazione. Tale valutazione risulta ampiamente rispettosa degli obblighi motivazionali della Corte territoriale che, onde argomentare la non concessione delle richieste attenuanti, ha evidenziato la presenza di elementi valutabili ai fini della non concessione della attenuante, ritenendoli prevalenti, in assenza di altri elementi favorevoli, rispetto all'incensuratezza.
2.2. In proposito, deve confermarsi quanto statuito da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). La Corte territoriale, preso atto dell'applicazione del minimo della pena per come valutata dal giudice di primo grado attribuita al fatto a mente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno governato la dosimmetria della pena, ha ritenuto di valutare negativamente il comportamento del ricorrente negando l'accoglimento del motivo inerente la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ritenendo soccombenti gli elementi favorevoli dedotti (incensuratezza ed età) rispetto alla condotta di reiterato abuso ai danni della sorella in condizioni di svantaggio fisico e sociale.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes