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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTEROSSO TOMMASO;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. FERRANTE LUIGI;
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertare che il convenuto Sig. , come sopra generalizzato, è il padre biologico CP_1 dell'esponente attore;
- Ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di Porto Viro, di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita, con vittoria di spese come da nota che si produrrà; - Condannare il Sig. a corrispondere CP_1 all'attore la somma di euro 250.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare, o altra diversa somma che verrà meglio quantificata in corso di causa e/o, in via subordinata ed equitativa, ritenuta di giustizia;
- Condannare il Sig.
a corrispondere all'attore la somma di euro 50.000 o altra somma CP_1 maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa quale corrispettivo per il danno patrimoniale patito”.
L'attore ha allegato che: la madre dello stesso, , in occasione del Natale Persona_1 del 2017, gli ha svelato che il suo padre biologico non corrispondeva a Persona_2
, marito della stessa e soggetto che lo aveva riconosciuto come figlio;
che,
[...] secondo quanto riferito dalla madre, egli è stato concepito a seguito di una relazione extraconiugale, ignota a , il quale lo riconobbe come proprio Persona_2 figlio;
che in seguito a tale confessione, l'istante ha chiesto, in data 31/05/2018, al
Tribunale di GO che venisse disconosciuto come suo padre Persona_2 biologico;
che con sentenza n. 556/2022, depositata in data 20.06.2022, il Tribunale di
GO ha dichiarato che non era figlio di Parte_1 Persona_2
, ormai deceduto in data 11.03.1996; che l'attore aveva ragione di ritenere
[...] che il suo padre biologico fosse , che nel periodo anteriore alla nascita, CP_1 comprensivo del lasso temporale del concepimento, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la Sig.ra , con cui aveva avuto una relazione già Persona_1 nell'anno 1963; che la famiglia del , proprietaria di un panificio, e in particolare CP_1
faceva consegne a domicilio e tra le famiglie clienti del panificio, vi era CP_1 anche quella di marito della Sig.ra ; che nello stesso Persona_2 _1
pag. 2/16 periodo in cui riprese la frequentazione tra i due, il marito di fu ricoverato per _1 diverso tempo in ospedale a seguito di un grosso incidente stradale e fu proprio in quel periodo che venne concepito il figlio che l'attore era nato in data [...], Pt_1 riconosciuto dal marito di come figlio, pur sapendo quest'ultimo di non Persona_1 essere il padre biologico;
che non appena scoperto di essere in dolce attesa, la Sig.ra avvisò il vero padre di il quale non ne volle sapere, e consigliò alla _1 Pt_1 stessa di abortire;
che, quindi, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al versamento in suo favore di una somma a titolo di danno patrimoniale, in termini di danno per la perdita di chance che l'eventuale sostentamento economico paterno gli avrebbe consentito di raggiungere (ad esempio studi adeguati, maggiori possibilità lavorative, e una somma a titolo di danno non patrimoniale, nei termini di danno per la perdita dell'affetto che il padre avrebbe dovuto garantirgli.
Si è costituito ritualmente in giudizio il quale ha innanzitutto eccepito la CP_1 nullità della notifica dell'atto di citazione, in assenza degli elementi costitutivi della relata di notifica;
nel merito, ha contestato le allegazioni dell'attore, non ha contestato l'esistenza di un rapporto di amicizia dello stesso con la madre dell'attore e il marito della stessa, ma ha affermato di non aver mai saputo di essere il padre dell'attore, affermando di non essersi mai interessato dell'attore in quanto mai stato messo a conoscenza di tale presunta paternità, anche considerato che l'attore era stato riconosciuto come figlio dal marito della;
lo stesso non è opposto _1 all'ammissione di una Consulenza emato-genetica per la verifica della paternità, e ha contestato i danni richiesti dall'attore, eccependo l'intervenuta prescrizione degli indennizzi richiesti.
Rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, la causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., ammissione di una
Consulenza tecnica emato-genetica, escussione dei testimoni indicati.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante deposito in via telematica di note in vista dell'udienza del 10.06.2025, data in pag. 3/16 cui la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., in forma ridotta.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, per ciò che concerne la reiterata domanda del convenuto di dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione, come già indicato nell'ordinanza del 15.02.2023 dal Giudice istruttore, la stessa non merita accoglimento, considerato che la notifica ha in ogni caso raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, 3 co. c.p.c.
Ancora, per ciò che concerne la domanda del convenuto di accertamento della nullità dell'elaborato peritale, per inosservanza dell'obbligo di invio preliminare della bozza alle parti e “nonché della mancanza delle osservazioni delle parti, come ampiamente dedotto in causa, e per inaccettabilità delle giustificazioni inviate da parte del CTU al
Sig. Giudice, disponendo la sua rinnovazione con altro consulente, più rispettoso delle norme del codice di procedura civile e delle conformi disposizioni dategli dal Sig.
Giudice”, si rileva che le predette considerazioni del convenuto sono del tutto destituite di fondamento.
Con ordinanza del 22.02.2024, difatti, è stato pienamente ed integralmente garantito il contraddittorio alle parti, assegnando alle parti nuovo termine per l'invio delle proprie osservazioni al CTU, e al CTU nuovo termine per procedere al deposito dell'elaborato peritale definitivo, comprensivo delle risposte alle osservazioni formulate dalle parti.
Si rileva, peraltro, che il convenuto non ha mai sollevato osservazioni nel merito dell'esame e delle risultanze dell'elaborato peritale, contestando soltanto le spese allegate dal CTU alla propria istanza di liquidazione dei compensi, senza contestare in alcun modo le risultanze della prova della paternità, secondo la metodologia utilizzata dal perito.
Ogni tipo di eccezione sollevata sulla CTU, si presenta quindi del tutto sfornita di fondamento.
pag. 4/16 Nel merito, la domanda di accertamento della qualità di padre di , verso CP_1
è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Come è noto, l'art 269, 2 co, c.c. stabilisce che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo. Stante l'impossibilità di fornire la prova diretta di un fatto così intimo e privato quale il concepimento da parte del presunto padre, la prova del dato biologico della procreazione può essere fornita essenzialmente per presunzioni. E proprio con particolare riferimento a vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio, arresti giurisprudenziali consolidati ammettono che il contegno processuale possa di per sé solo costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a fondamento della decisione del giudice (ex multis, Cass. n. 9307 del 19/09/1997, n. 3976 del
19/03/2002, n. 18224 del 22/08/2006, n. 12971 del 24/07/2012).
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che risulta provata la sussistenza, all'epoca del concepimento dell'attore, di una relazione amorosa tra la madre dello stesso e il convenuto, circostanza non contestata dal convenuto in forma specifica, e quindi dimostrata anche ex art. 115 c.p.c..
Nel caso di specie, la paternità nei confronti dell'attore risulta dimostrata anche e soprattutto dalle risultanze della CTU emato-genetica disposta nel corso del procedimento.
Infatti il CTU dott. le cui conclusioni si condividono integralmente in Persona_3 quanto non viziate da vizi logici o motivazionali e svolte secondo la metodologia scientifica necessaria, procedendo al prelievo del materiale biologico necessario, ha così concluso: “Le analisi genetiche espletate hanno consentito di individuare, in relazione all'elevato valore di probabilità di paternità raggiunto, alla condivisione fra padre e figlio di un allele per i marcatori oggetto d'analisi, al numero di marcatori altamente polimorfici studiati, e, infine, alla condivisione del medesimo aplotipo Y-specifico, nel sig. (campione IT24852022-P1) il padre biologico del sig. CP_1 Persona_4 ex. (campione IT24852022-F1)”. Per_2
Va dunque accolta la domanda proposta dall'attore e per l'effetto va dichiarato che e il padre di CP_1 Parte_1
pag. 5/16 Per quanto riguarda il cognome dell'attore, vista l'età dello stesso, di anni 52, si autorizza lo stesso al mantenimento del cognome attuale, senza menzione di quello del convenuto, trattandosi di cognome oramai stabilmente identificativo dell'attore.
Occorre quindi esaminare la domanda avanzata dall'attore di condanna del convenuto al versamento in suo favore della somma di euro 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare da mancato riconoscimento, e della somma di euro 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale patito.
Sulla domanda di risarcimento dei danni, va ricordato, in punto di diritto, come l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita. È, infatti, orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148
c.c. (Cass. 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell'art. 30 Cost., commi 1 e 2, non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. La statuizione giudiziale relativa alla dichiarazione di paternità o maternità è, conseguentemente, del tutto ininfluente rispetto alla natura e alla nascita dell'obbligo sopradescritto, né assume alcun rilievo, neanche ai fini della decorrenza temporale del diritto, la formula zione della domanda rivolta al riconoscimento dello status. Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione (Cass. N. 26205 del 2013; n. 5562 del 2012).
Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei pag. 6/16 doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New
York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Nella pronuncia della Suprema Corte n. 5652 del 2012, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio secondo il quale gli obblighi contenuti negli artt. 147 e 148 cod. civ., di diretta derivazione costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha specificamente affermato che "la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la LE (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitatile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità". Il presupposto della responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella predetta pronuncia nella consapevolezza del concepimento.
La consapevolezza non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie d'indizi univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.
In via del tutto preliminare, occorre rigettare l'eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie, sollevata dal convenuto, considerato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 11097/2020, ha stabilito come il dies a quo prescrizionale inizi a decorrere pag. 7/16 dal momento in cui la vittima sia pervenuta alla concreta possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria. Sul punto vi è stata anche una recente precisazione da parte della
Corte di Appello di Perugia, sent. n. 46 del 01/02/2022, con la quale la Corte ha precisato che “la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da abbandono genitoriale inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è esercitabile dalla vittima, momento, questo, che coincide con la pronuncia sullo status di figlio naturale della vittima medesima”.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, è stato dimostrato non solo che l'attore abbia avuto conoscenza della possibile paternità del convenuto soltanto nell'anno 2017, ma anche che soltanto con la sentenza n. 556/2022, depositata in data 20.06.2022, a seguito di ricorso depositato dall'attore nell'anno 2018, il Tribunale di GO ha dichiarato che non è figlio di , SI il marito Parte_1 Persona_2 della madre dell'attore, al tempo del concepimento dell'attore.
Occorre in primo luogo esaminare le risultanze dell'istruttoria compiuta.
In primo luogo, è risultata pienamente attendibile la testimonianza resa dalla madre dell'attore, , priva di alcun tipo di incapacità a testimoniare, considerato Persona_1 che la stessa non ha neppure un interesse attuale e concreto alla partecipazione al presente procedimento, nel quale vengono avanzate domande di contenuto risarcitorio esclusivamente dal figlio, Parte_1
Peraltro, nonostante le puntuali allegazioni dell'attore circa la relazione amorosa tra la madre e il convenuto all'epoca del concepimento, il convenuto ha operato in sede di comparsa di risposta una contestazione del tutto scarna, limitandosi a confermare la sussistenza di un'amicizia dello stesso con la e con il marito della stessa, ma _1 senza contestare in via espressa e specifica l'avvenuto svolgimento di una relazione amorosa tra lo stesso e la , al tempo del concepimento dell'attore. _1
Sentita all'udienza del 4.12.2024, ha dichiarato che “si è vero, ho avuto Persona_1 una frequentazione con per circa 20 anni, da quando io avevo 15 anni e CP_1 non ero sposata e nemmeno lui, poi si è sposato, e anch'io mi sono sposata;
ho CP_1 rotto il rapporto con lui il 19.01.1990; ho scoperto nel novembre del 1972 di essere
pag. 8/16 rimasta incinta;
si ne ho data comunicazione a , il quale mi ha detto che
CP_1 sarebbe stato meglio se io avessi abortito, perché lui non voleva le sue responsabilità, voleva solo un rapporto ma senza responsabilità; gli ho dato questa notizia una sera che siamo usciti insieme, c'eravamo solo noi due;
una seconda volta che abbiamo parlato di questo discorso c'era invece anche mia sorella, eravamo a casa mia;
si, è vero;
io gli ho detto che ci avrei pensato su, ma non l'ho fatto, non me la sono sentita;
si, è vero, si è nato il [...], veniva tutti i giorni a Pt_1 Controparte_2 portarmi il pane a casa, perché faceva il fornaio, e portava il pane a casa dove io vivevo con mio marito, perché ero sposata;
era amico di mio marito, il quale gli
CP_1 ha detto che io ero all'ospedale e avevo partorito;
mio marito non mi ha mai riferito di aver detto a che io ero in ospedale e che avevo partorito, ma me lo
CP_1 immagino io perché era spesso a casa nostra per portarci il pane, e anche
CP_1 in amicizia veniva di sera tante volte;
è entrato in casa a portarmi il pane
CP_1 quando il bambino aveva 15 giorni, lo ha visto mentre era sul tavolo, e lui ha detto “tu dici di no, ma questo è mio figlio!”, io gli ho risposto che il figlio è solo mio;
ADR lui mi ha detto così perché pensava che io volessi nasconderlo, e lui era convinto che io avessi abortito perché poi non mi sono più fatta trovare;
ADR io nel giro di poco tempo, dopo aver deciso di non abortire, ho detto a che avevo deciso di
CP_1 non abortire, lui lì se ne è andato, e non ha detto niente del futuro del figlio, io non gli ho mai chiesto niente, e lui non mi ha dato niente;
poi quando il figlio ha iniziato a crescere, io ho sempre chiesto a un aiuto economico per mio figlio, lui faceva
CP_1 promesse ma non mi dava nulla, e la relazione è andata avanti fino al 1990, quando il bambino aveva 16 anni, e allora io dopo un po' mi sono stancata e ho interrotto la relazione”.
Inoltre, la testimone ha anche aggiunto che “Si, è vero;
il bambino era stato inizialmente riconosciuto da quello che era mio marito, poi io e mio marito ci siamo separati quando il bambino aveva 12 anni;
fino ai 12 anni mio marito era presente nella vita del bambino, è stato un padre esemplare perché non ha mai fatto pesare niente a mio figlio;
ADR quando ero incinta io dissi a mio marito che il figlio non era suo, ma lui lo ha accettato, perché ha detto si può tutti sbagliare nella vita;
per i primi
pag. 9/16 12 anni anche mio marito ha provveduto alle necessità di cura ed economiche del minore;
ADR dopo la separazione, mio marito non ha versato nessun mantenimento per
. Pt_1
In particolare, la testimone ha anche dichiarato che “il rapporto di frequentazione tra me il al tempo del concepimento era un rapporto consensuale, un figlio è sempre CP_1 un figlio;
le comunicazioni che io ho dato al gliele ho sempre date a voce, non CP_1 vedendo il motivo di fare diversamente, e stessa cosa per le comunicazioni che ho dato
a mio marito;
io non ho mai inviato lettere o raccomandate al , neanche CP_1
non mi ha mai messo per iscritto che si levava da ogni responsabilità”. CP_1
La testimonianza resa dalla è risultata chiara, puntuale, e frutto di un ricordo _1 genuino, alla luce dell'assenza di tentennamenti, e del riferimento a particolari specifici della relazione pregressa avuta con il . CP_1
Ancora, nella medesima udienza è stata sentita la sorella della , e zia dell'attore, _1 SI , la quale ha dichiarato: “si, è vero, l'ho saputo subito, perché Persona_5 me lo disse mia sorella;
si, è vero, me lo ha detto mia sorella, non ricordo quando me lo ha detto, non ricordo se me lo aveva detto dopo 2-3 mesi dall'essere rimasta incinta;
io non so cose rispose dopo che mia sorella gli disse che lei era rimasta CP_1 incinta di lui;
so che lui le disse che era meglio che abortisse, me lo ha detto mia sorella ma non ricordo quando, sono passati 50 anni;
ADR io non sono mai stata presente ad incontri tra mia sorella e , e mai sono stata presente alle volte CP_1 in cui loro si sono parlati di questa situazione del figlio;
si lo so;
ADR non so se mia sorella avesse detto a che aveva deciso di non abortire”. CP_1
Trattasi di una situazione complessiva in cui la prova della conoscenza della paternità da parte del , difficilmente può essere fornita per mezzo di documenti o scritti CP_1 epistolari, considerata la delicatezza delle questioni coinvolte, e considerato che trattavasi di relazione extra-coniugale, SI frequentazione svoltasi quando sia la
, che il , erano sposati con diversi partner. Risulta quindi del tutto _1 CP_1 verosimile, e confacente agli interessi di cui si discute, che le comunicazioni tra le parti siano avvenute soltanto a livello verbale.
pag. 10/16 Può dirsi quindi dimostrato lo stato di consapevolezza da parte del , della CP_1 paternità verso l'odierno attore.
Tuttavia, nonostante la dimostrazione di tale condizione di consapevolezza, come noto, il danno richiesto dall'attore non è un danno in re ipsa, e merita ristoro solo nei limiti in cui lo stesso venga dimostrato in giudizio.
Difatti, nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre evidenziare una circostanza particolare ma di notevole importanza, SI quella per cui l'attore era stato riconosciuto dal marito dalla madre e cresciuto da quell'uomo come fosse suo figlio, di modo che ogni voce ipotetica di danno può dirsi prodotta solo da quando effettivamente la madre ha comunicato all'attore la vera identità di suo padre (nell'anno 2017), non avendo l'attore, prima di tale momento, mai subito la mancanza della conoscenza e della presenza di una figura paterna, da sempre avuta in . Persona_2
Difatti, considerato che la madre dell'attore gli ha comunicato soltanto nell'anno 2017 che il suo vero padre era , è solo a partire da quel momento che deve CP_1 verificarsi la produzione in capo all'attore di un danno;
anzi, per completezza, fino all'emissione nell'anno 2022 della sentenza di accertamento che Persona_2
non era il padre di mai avrebbe potuto procedere a
[...] Parte_1 CP_1 riconoscere personalmente, come figlio, l'odierno attore.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si rileva in primo luogo che la stessa non merita accoglimento, considerato che l'attore non è legittimato dal lato attivo a richiedere al padre le somme dallo stesso non versate a titolo di mantenimento, essendo legittimata alla proposizione di una tale domanda soltanto la madre dell'attore.
Ancora, la stessa madre dell'attore, sentita come testimone ha dichiarato che Tes_1
“il bambino era stato inizialmente riconosciuto da quello che era mio marito, poi io e mio marito ci siamo separati quando il bambino aveva 12 anni;
fino ai 12 anni mio marito era presente nella vita del bambino, è stato un padre esemplare perché non ha mai fatto pesare niente a mio figlio;
ADR quando ero incinta io dissi a mio marito che il figlio non era suo, ma lui lo ha accettato, perché ha detto si può tutti sbagliare nella
pag. 11/16 vita; per i primi 12 anni anche mio marito ha provveduto alle necessità di cura ed economiche del minore;
ADR dopo la separazione, mio marito non ha versato nessun mantenimento per . Pt_1
E ancora, , sorella della madre dell'attore, ha dichiarato come Persona_5 testimone che “una volta che è nato il bambino, al suo mantenimento hanno provveduto il marito di mia sorella, e mia sorella;
loro due hanno sempre provveduto al mantenimento del bambino, la mamma e suo marito hanno continuato a provvedere al mantenimento di fino a quando lo stesso aveva 18- 19 anni”. Pt_1
Ben si comprende, quindi, che l'attore sia stato adeguatamente mantenuto sia dalla madre, che da quello che lo aveva riconosciuto come figlio, SI il marito della madre, unico soggetto su cui gravava per legge l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
In ogni caso, anche dal punto di vista della domanda di risarcimento di danno patrimoniale inteso come “perdita di chance che l'eventuale sostentamento economico paterno gli avrebbe consentito di raggiungere (ad esempio studi adeguati, maggiori possibilità lavorative, ecc.)”, occorre rilevare che l'attore non ha mai compiutamente allegato, né in sede di atto di citazione, né in sede di prima memoria ex art. 183, 6 co.
c.p.c., in cosa sarebbe consistita l'asserita perdita di chance, e quali occasioni di studio,
o lavorative o di carriera, lo stesso avrebbe perso a causa del mancato riconoscimento come figlio ad opera del convenuto . CP_1
Peraltro, le stesse allegazioni sul punto da parte dell'attore sono rimaste del tutto generiche, non avendo egli indicato in via specifica entro i limiti preclusivi previsti dalla legge ex art. 183, 6 co. c.p.c. prima memoria, quando ed in che modo lo stesso avrebbe rivolto richieste di aiuto economico al presunto padre, a partire dall'anno 2017 ed in che modo, dal momento della comunicazione ricevuta dalla madre, il gli avrebbe CP_1 fatto mancare il suo apporto economico.
Per contro, il convenuto ha allegato e dimostrato che l'attore ha avuto la capacità di costituire la , e cioè un'azienda Parte_2 Parte_1 tutta propria (doc. 1 convenuto).
pag. 12/16 In assenza di puntuali allegazioni, e di dimostrazione del danno patrimoniale subito, alcuna somma può essere riconosciuta a tale titolo in favore dell'attore.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre in primo luogo ricordare che per la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17164/19) il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma dev'essere provato.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, alla luce delle risultanze della prova testimoniale svolta in giudizio, e sopra richiamata, può dirsi dimostrato che il convenuto era a conoscenza della paternità verso il Per_2
Tuttavia, come visto, occorre considerare, a livello di dimostrazione di danno non patrimoniale subito dal che lo stesso ha subito un danno del tutto contenuto e Per_2 limitato, considerato, come già esplicitato, che ha conosciuto soltanto nell'anno 2017 la sua condizione di figlio di , e che fino all'emissione della sentenza CP_1 dichiarativa della non paternità di , dell'anno 2022, alcun Persona_2 riconoscimento avrebbe potuto operare il verso l'attore. CP_1
Quindi, ogni tipo di danno non patrimoniale può essere parametrato solo al ridotto arco temporale di possibile verificazione del danno in capo all'attore, SI dall'anno 2017 in termini di presenza e frequentazione, e dall'anno 2022 in termini di possibilità concreta che il potesse formalmente riconoscerlo. CP_1
Accertata, nei limiti e nei termini suddetti, la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cassazione, sez. III, 19 febbraio 2016, n.3260).
Come da giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 336) la liquidazione del danno morale per quanto ispirata all'equità deve, comunque, fondarsi su elementi oggettivi e deve seguire criteri logici anche al fine di verificare la correttezza dell'iter logico seguito.
pag. 13/16 In tal senso, la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cassazione, sez. I, 31 luglio 2015 n. 16222).
Il Collegio ritiene di fare applicazione del sistema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale previsto dalle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2025, in quanto non solo trattasi delle più aggiornate, ma anche in quanto, con la previsione di un sistema a punti, consente maggiormente di tenere in considerazione le peculiarità dei casi specifici, come quello in esame.
Quindi, considerata l'interruzione di un rapporto padre-figlio non dalla nascita, ma solo dall'avanzata età adulta, vista l'assenza di convivenza con il padre e la convivenza con la madre e vista, infine, la ridotta qualità ed intensità della relazione affettiva, si calcola l'importo di euro 144.365,00, pari a punti 21,5 (18+2,5+1), per 11.549,20, già compresa la necessaria riduzione per la non convivenza tra padre e figlio.
Tuttavia, come visto, nel caso di specie, occorre operare una prima riduzione sull'importo suddetto pari al 70%, considerato che non trattasi del tipico caso di radicale assenza del genitore dalla vita del figlio non riconosciuto, e vista, in ogni caso, la presenza di un padre nella vita dell'attore sin dalla nascita dello stesso, con avvenuta emissione di sentenza di disconoscimento soltanto nell'anno 2022.
Si ottiene quindi la somma pari ad euro 43.309,50.
Da ultimo, tale importo, che costituirebbe il danno morale da perdita del congiunto, deve essere ancora ridotto in quanto il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è ovviamente inferiore al danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati.
Per quanto grave, infatti, possa essere la sofferenza subita dall'attore non è, in ogni caso, paragonabile a quella subita a causa del decesso: pertanto, si stima equa una ulteriore pag. 14/16 riduzione del 65% dell'importo prima individuato, con ottenimento della somma pari ad euro 15.000,33 valutata all'attualità, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Per quanto riguarda le spese di lite, occorre condannare il convenuto alla refusione delle stesse in favore dell'attore, con compensazione delle spese nella misura del 70%, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, spese che si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014 in base all'attività processuale svolta.
Per quanto riguarda i compensi di CTU, come liquidati nel decreto emesso in pari data, stante l'accoglimento integrale della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, gli stessi sono posti integralmente a carico del convenuto, . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Accerta e dichiara che , nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], è figlio di C.F._1
, nato a [...] il [...] (cf ) CP_1 C.F._2 residente a [...];
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Autorizza a mantenere il cognome attuale, senza menzione del Parte_1 cognome del convenuto;
4. Rigetta la domanda dell'attore di condanna del convenuto al versamento in suo favore di una somma a titolo di danno patrimoniale;
5. Accoglie per il resto la domanda di e condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale, che si liquida in euro
15.000,33, oltre interessi legali sino al soddisfo;
6. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 70%;
7. Condanna a rifondere a la quota residua delle stesse, CP_1 Parte_1 pari al 30%, spese che si liquidano qui per l'intero in euro 8.000,00 per pag. 15/16 compensi, oltre ad euro 518,00 per esborsi, al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
8. Pone i compensi di CTU, come liquidati con decreto emesso in pari data, interamente a carico del convenuto . CP_1
GO, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTEROSSO TOMMASO;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. FERRANTE LUIGI;
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertare che il convenuto Sig. , come sopra generalizzato, è il padre biologico CP_1 dell'esponente attore;
- Ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di Porto Viro, di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita, con vittoria di spese come da nota che si produrrà; - Condannare il Sig. a corrispondere CP_1 all'attore la somma di euro 250.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare, o altra diversa somma che verrà meglio quantificata in corso di causa e/o, in via subordinata ed equitativa, ritenuta di giustizia;
- Condannare il Sig.
a corrispondere all'attore la somma di euro 50.000 o altra somma CP_1 maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa quale corrispettivo per il danno patrimoniale patito”.
L'attore ha allegato che: la madre dello stesso, , in occasione del Natale Persona_1 del 2017, gli ha svelato che il suo padre biologico non corrispondeva a Persona_2
, marito della stessa e soggetto che lo aveva riconosciuto come figlio;
che,
[...] secondo quanto riferito dalla madre, egli è stato concepito a seguito di una relazione extraconiugale, ignota a , il quale lo riconobbe come proprio Persona_2 figlio;
che in seguito a tale confessione, l'istante ha chiesto, in data 31/05/2018, al
Tribunale di GO che venisse disconosciuto come suo padre Persona_2 biologico;
che con sentenza n. 556/2022, depositata in data 20.06.2022, il Tribunale di
GO ha dichiarato che non era figlio di Parte_1 Persona_2
, ormai deceduto in data 11.03.1996; che l'attore aveva ragione di ritenere
[...] che il suo padre biologico fosse , che nel periodo anteriore alla nascita, CP_1 comprensivo del lasso temporale del concepimento, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la Sig.ra , con cui aveva avuto una relazione già Persona_1 nell'anno 1963; che la famiglia del , proprietaria di un panificio, e in particolare CP_1
faceva consegne a domicilio e tra le famiglie clienti del panificio, vi era CP_1 anche quella di marito della Sig.ra ; che nello stesso Persona_2 _1
pag. 2/16 periodo in cui riprese la frequentazione tra i due, il marito di fu ricoverato per _1 diverso tempo in ospedale a seguito di un grosso incidente stradale e fu proprio in quel periodo che venne concepito il figlio che l'attore era nato in data [...], Pt_1 riconosciuto dal marito di come figlio, pur sapendo quest'ultimo di non Persona_1 essere il padre biologico;
che non appena scoperto di essere in dolce attesa, la Sig.ra avvisò il vero padre di il quale non ne volle sapere, e consigliò alla _1 Pt_1 stessa di abortire;
che, quindi, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al versamento in suo favore di una somma a titolo di danno patrimoniale, in termini di danno per la perdita di chance che l'eventuale sostentamento economico paterno gli avrebbe consentito di raggiungere (ad esempio studi adeguati, maggiori possibilità lavorative, e una somma a titolo di danno non patrimoniale, nei termini di danno per la perdita dell'affetto che il padre avrebbe dovuto garantirgli.
Si è costituito ritualmente in giudizio il quale ha innanzitutto eccepito la CP_1 nullità della notifica dell'atto di citazione, in assenza degli elementi costitutivi della relata di notifica;
nel merito, ha contestato le allegazioni dell'attore, non ha contestato l'esistenza di un rapporto di amicizia dello stesso con la madre dell'attore e il marito della stessa, ma ha affermato di non aver mai saputo di essere il padre dell'attore, affermando di non essersi mai interessato dell'attore in quanto mai stato messo a conoscenza di tale presunta paternità, anche considerato che l'attore era stato riconosciuto come figlio dal marito della;
lo stesso non è opposto _1 all'ammissione di una Consulenza emato-genetica per la verifica della paternità, e ha contestato i danni richiesti dall'attore, eccependo l'intervenuta prescrizione degli indennizzi richiesti.
Rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, la causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., ammissione di una
Consulenza tecnica emato-genetica, escussione dei testimoni indicati.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante deposito in via telematica di note in vista dell'udienza del 10.06.2025, data in pag. 3/16 cui la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., in forma ridotta.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, per ciò che concerne la reiterata domanda del convenuto di dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione, come già indicato nell'ordinanza del 15.02.2023 dal Giudice istruttore, la stessa non merita accoglimento, considerato che la notifica ha in ogni caso raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, 3 co. c.p.c.
Ancora, per ciò che concerne la domanda del convenuto di accertamento della nullità dell'elaborato peritale, per inosservanza dell'obbligo di invio preliminare della bozza alle parti e “nonché della mancanza delle osservazioni delle parti, come ampiamente dedotto in causa, e per inaccettabilità delle giustificazioni inviate da parte del CTU al
Sig. Giudice, disponendo la sua rinnovazione con altro consulente, più rispettoso delle norme del codice di procedura civile e delle conformi disposizioni dategli dal Sig.
Giudice”, si rileva che le predette considerazioni del convenuto sono del tutto destituite di fondamento.
Con ordinanza del 22.02.2024, difatti, è stato pienamente ed integralmente garantito il contraddittorio alle parti, assegnando alle parti nuovo termine per l'invio delle proprie osservazioni al CTU, e al CTU nuovo termine per procedere al deposito dell'elaborato peritale definitivo, comprensivo delle risposte alle osservazioni formulate dalle parti.
Si rileva, peraltro, che il convenuto non ha mai sollevato osservazioni nel merito dell'esame e delle risultanze dell'elaborato peritale, contestando soltanto le spese allegate dal CTU alla propria istanza di liquidazione dei compensi, senza contestare in alcun modo le risultanze della prova della paternità, secondo la metodologia utilizzata dal perito.
Ogni tipo di eccezione sollevata sulla CTU, si presenta quindi del tutto sfornita di fondamento.
pag. 4/16 Nel merito, la domanda di accertamento della qualità di padre di , verso CP_1
è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Come è noto, l'art 269, 2 co, c.c. stabilisce che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo. Stante l'impossibilità di fornire la prova diretta di un fatto così intimo e privato quale il concepimento da parte del presunto padre, la prova del dato biologico della procreazione può essere fornita essenzialmente per presunzioni. E proprio con particolare riferimento a vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio, arresti giurisprudenziali consolidati ammettono che il contegno processuale possa di per sé solo costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a fondamento della decisione del giudice (ex multis, Cass. n. 9307 del 19/09/1997, n. 3976 del
19/03/2002, n. 18224 del 22/08/2006, n. 12971 del 24/07/2012).
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che risulta provata la sussistenza, all'epoca del concepimento dell'attore, di una relazione amorosa tra la madre dello stesso e il convenuto, circostanza non contestata dal convenuto in forma specifica, e quindi dimostrata anche ex art. 115 c.p.c..
Nel caso di specie, la paternità nei confronti dell'attore risulta dimostrata anche e soprattutto dalle risultanze della CTU emato-genetica disposta nel corso del procedimento.
Infatti il CTU dott. le cui conclusioni si condividono integralmente in Persona_3 quanto non viziate da vizi logici o motivazionali e svolte secondo la metodologia scientifica necessaria, procedendo al prelievo del materiale biologico necessario, ha così concluso: “Le analisi genetiche espletate hanno consentito di individuare, in relazione all'elevato valore di probabilità di paternità raggiunto, alla condivisione fra padre e figlio di un allele per i marcatori oggetto d'analisi, al numero di marcatori altamente polimorfici studiati, e, infine, alla condivisione del medesimo aplotipo Y-specifico, nel sig. (campione IT24852022-P1) il padre biologico del sig. CP_1 Persona_4 ex. (campione IT24852022-F1)”. Per_2
Va dunque accolta la domanda proposta dall'attore e per l'effetto va dichiarato che e il padre di CP_1 Parte_1
pag. 5/16 Per quanto riguarda il cognome dell'attore, vista l'età dello stesso, di anni 52, si autorizza lo stesso al mantenimento del cognome attuale, senza menzione di quello del convenuto, trattandosi di cognome oramai stabilmente identificativo dell'attore.
Occorre quindi esaminare la domanda avanzata dall'attore di condanna del convenuto al versamento in suo favore della somma di euro 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare da mancato riconoscimento, e della somma di euro 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale patito.
Sulla domanda di risarcimento dei danni, va ricordato, in punto di diritto, come l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita. È, infatti, orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148
c.c. (Cass. 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell'art. 30 Cost., commi 1 e 2, non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. La statuizione giudiziale relativa alla dichiarazione di paternità o maternità è, conseguentemente, del tutto ininfluente rispetto alla natura e alla nascita dell'obbligo sopradescritto, né assume alcun rilievo, neanche ai fini della decorrenza temporale del diritto, la formula zione della domanda rivolta al riconoscimento dello status. Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione (Cass. N. 26205 del 2013; n. 5562 del 2012).
Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei pag. 6/16 doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New
York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Nella pronuncia della Suprema Corte n. 5652 del 2012, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio secondo il quale gli obblighi contenuti negli artt. 147 e 148 cod. civ., di diretta derivazione costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha specificamente affermato che "la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la LE (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitatile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità". Il presupposto della responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella predetta pronuncia nella consapevolezza del concepimento.
La consapevolezza non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie d'indizi univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.
In via del tutto preliminare, occorre rigettare l'eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie, sollevata dal convenuto, considerato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 11097/2020, ha stabilito come il dies a quo prescrizionale inizi a decorrere pag. 7/16 dal momento in cui la vittima sia pervenuta alla concreta possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria. Sul punto vi è stata anche una recente precisazione da parte della
Corte di Appello di Perugia, sent. n. 46 del 01/02/2022, con la quale la Corte ha precisato che “la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da abbandono genitoriale inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è esercitabile dalla vittima, momento, questo, che coincide con la pronuncia sullo status di figlio naturale della vittima medesima”.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, è stato dimostrato non solo che l'attore abbia avuto conoscenza della possibile paternità del convenuto soltanto nell'anno 2017, ma anche che soltanto con la sentenza n. 556/2022, depositata in data 20.06.2022, a seguito di ricorso depositato dall'attore nell'anno 2018, il Tribunale di GO ha dichiarato che non è figlio di , SI il marito Parte_1 Persona_2 della madre dell'attore, al tempo del concepimento dell'attore.
Occorre in primo luogo esaminare le risultanze dell'istruttoria compiuta.
In primo luogo, è risultata pienamente attendibile la testimonianza resa dalla madre dell'attore, , priva di alcun tipo di incapacità a testimoniare, considerato Persona_1 che la stessa non ha neppure un interesse attuale e concreto alla partecipazione al presente procedimento, nel quale vengono avanzate domande di contenuto risarcitorio esclusivamente dal figlio, Parte_1
Peraltro, nonostante le puntuali allegazioni dell'attore circa la relazione amorosa tra la madre e il convenuto all'epoca del concepimento, il convenuto ha operato in sede di comparsa di risposta una contestazione del tutto scarna, limitandosi a confermare la sussistenza di un'amicizia dello stesso con la e con il marito della stessa, ma _1 senza contestare in via espressa e specifica l'avvenuto svolgimento di una relazione amorosa tra lo stesso e la , al tempo del concepimento dell'attore. _1
Sentita all'udienza del 4.12.2024, ha dichiarato che “si è vero, ho avuto Persona_1 una frequentazione con per circa 20 anni, da quando io avevo 15 anni e CP_1 non ero sposata e nemmeno lui, poi si è sposato, e anch'io mi sono sposata;
ho CP_1 rotto il rapporto con lui il 19.01.1990; ho scoperto nel novembre del 1972 di essere
pag. 8/16 rimasta incinta;
si ne ho data comunicazione a , il quale mi ha detto che
CP_1 sarebbe stato meglio se io avessi abortito, perché lui non voleva le sue responsabilità, voleva solo un rapporto ma senza responsabilità; gli ho dato questa notizia una sera che siamo usciti insieme, c'eravamo solo noi due;
una seconda volta che abbiamo parlato di questo discorso c'era invece anche mia sorella, eravamo a casa mia;
si, è vero;
io gli ho detto che ci avrei pensato su, ma non l'ho fatto, non me la sono sentita;
si, è vero, si è nato il [...], veniva tutti i giorni a Pt_1 Controparte_2 portarmi il pane a casa, perché faceva il fornaio, e portava il pane a casa dove io vivevo con mio marito, perché ero sposata;
era amico di mio marito, il quale gli
CP_1 ha detto che io ero all'ospedale e avevo partorito;
mio marito non mi ha mai riferito di aver detto a che io ero in ospedale e che avevo partorito, ma me lo
CP_1 immagino io perché era spesso a casa nostra per portarci il pane, e anche
CP_1 in amicizia veniva di sera tante volte;
è entrato in casa a portarmi il pane
CP_1 quando il bambino aveva 15 giorni, lo ha visto mentre era sul tavolo, e lui ha detto “tu dici di no, ma questo è mio figlio!”, io gli ho risposto che il figlio è solo mio;
ADR lui mi ha detto così perché pensava che io volessi nasconderlo, e lui era convinto che io avessi abortito perché poi non mi sono più fatta trovare;
ADR io nel giro di poco tempo, dopo aver deciso di non abortire, ho detto a che avevo deciso di
CP_1 non abortire, lui lì se ne è andato, e non ha detto niente del futuro del figlio, io non gli ho mai chiesto niente, e lui non mi ha dato niente;
poi quando il figlio ha iniziato a crescere, io ho sempre chiesto a un aiuto economico per mio figlio, lui faceva
CP_1 promesse ma non mi dava nulla, e la relazione è andata avanti fino al 1990, quando il bambino aveva 16 anni, e allora io dopo un po' mi sono stancata e ho interrotto la relazione”.
Inoltre, la testimone ha anche aggiunto che “Si, è vero;
il bambino era stato inizialmente riconosciuto da quello che era mio marito, poi io e mio marito ci siamo separati quando il bambino aveva 12 anni;
fino ai 12 anni mio marito era presente nella vita del bambino, è stato un padre esemplare perché non ha mai fatto pesare niente a mio figlio;
ADR quando ero incinta io dissi a mio marito che il figlio non era suo, ma lui lo ha accettato, perché ha detto si può tutti sbagliare nella vita;
per i primi
pag. 9/16 12 anni anche mio marito ha provveduto alle necessità di cura ed economiche del minore;
ADR dopo la separazione, mio marito non ha versato nessun mantenimento per
. Pt_1
In particolare, la testimone ha anche dichiarato che “il rapporto di frequentazione tra me il al tempo del concepimento era un rapporto consensuale, un figlio è sempre CP_1 un figlio;
le comunicazioni che io ho dato al gliele ho sempre date a voce, non CP_1 vedendo il motivo di fare diversamente, e stessa cosa per le comunicazioni che ho dato
a mio marito;
io non ho mai inviato lettere o raccomandate al , neanche CP_1
non mi ha mai messo per iscritto che si levava da ogni responsabilità”. CP_1
La testimonianza resa dalla è risultata chiara, puntuale, e frutto di un ricordo _1 genuino, alla luce dell'assenza di tentennamenti, e del riferimento a particolari specifici della relazione pregressa avuta con il . CP_1
Ancora, nella medesima udienza è stata sentita la sorella della , e zia dell'attore, _1 SI , la quale ha dichiarato: “si, è vero, l'ho saputo subito, perché Persona_5 me lo disse mia sorella;
si, è vero, me lo ha detto mia sorella, non ricordo quando me lo ha detto, non ricordo se me lo aveva detto dopo 2-3 mesi dall'essere rimasta incinta;
io non so cose rispose dopo che mia sorella gli disse che lei era rimasta CP_1 incinta di lui;
so che lui le disse che era meglio che abortisse, me lo ha detto mia sorella ma non ricordo quando, sono passati 50 anni;
ADR io non sono mai stata presente ad incontri tra mia sorella e , e mai sono stata presente alle volte CP_1 in cui loro si sono parlati di questa situazione del figlio;
si lo so;
ADR non so se mia sorella avesse detto a che aveva deciso di non abortire”. CP_1
Trattasi di una situazione complessiva in cui la prova della conoscenza della paternità da parte del , difficilmente può essere fornita per mezzo di documenti o scritti CP_1 epistolari, considerata la delicatezza delle questioni coinvolte, e considerato che trattavasi di relazione extra-coniugale, SI frequentazione svoltasi quando sia la
, che il , erano sposati con diversi partner. Risulta quindi del tutto _1 CP_1 verosimile, e confacente agli interessi di cui si discute, che le comunicazioni tra le parti siano avvenute soltanto a livello verbale.
pag. 10/16 Può dirsi quindi dimostrato lo stato di consapevolezza da parte del , della CP_1 paternità verso l'odierno attore.
Tuttavia, nonostante la dimostrazione di tale condizione di consapevolezza, come noto, il danno richiesto dall'attore non è un danno in re ipsa, e merita ristoro solo nei limiti in cui lo stesso venga dimostrato in giudizio.
Difatti, nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre evidenziare una circostanza particolare ma di notevole importanza, SI quella per cui l'attore era stato riconosciuto dal marito dalla madre e cresciuto da quell'uomo come fosse suo figlio, di modo che ogni voce ipotetica di danno può dirsi prodotta solo da quando effettivamente la madre ha comunicato all'attore la vera identità di suo padre (nell'anno 2017), non avendo l'attore, prima di tale momento, mai subito la mancanza della conoscenza e della presenza di una figura paterna, da sempre avuta in . Persona_2
Difatti, considerato che la madre dell'attore gli ha comunicato soltanto nell'anno 2017 che il suo vero padre era , è solo a partire da quel momento che deve CP_1 verificarsi la produzione in capo all'attore di un danno;
anzi, per completezza, fino all'emissione nell'anno 2022 della sentenza di accertamento che Persona_2
non era il padre di mai avrebbe potuto procedere a
[...] Parte_1 CP_1 riconoscere personalmente, come figlio, l'odierno attore.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si rileva in primo luogo che la stessa non merita accoglimento, considerato che l'attore non è legittimato dal lato attivo a richiedere al padre le somme dallo stesso non versate a titolo di mantenimento, essendo legittimata alla proposizione di una tale domanda soltanto la madre dell'attore.
Ancora, la stessa madre dell'attore, sentita come testimone ha dichiarato che Tes_1
“il bambino era stato inizialmente riconosciuto da quello che era mio marito, poi io e mio marito ci siamo separati quando il bambino aveva 12 anni;
fino ai 12 anni mio marito era presente nella vita del bambino, è stato un padre esemplare perché non ha mai fatto pesare niente a mio figlio;
ADR quando ero incinta io dissi a mio marito che il figlio non era suo, ma lui lo ha accettato, perché ha detto si può tutti sbagliare nella
pag. 11/16 vita; per i primi 12 anni anche mio marito ha provveduto alle necessità di cura ed economiche del minore;
ADR dopo la separazione, mio marito non ha versato nessun mantenimento per . Pt_1
E ancora, , sorella della madre dell'attore, ha dichiarato come Persona_5 testimone che “una volta che è nato il bambino, al suo mantenimento hanno provveduto il marito di mia sorella, e mia sorella;
loro due hanno sempre provveduto al mantenimento del bambino, la mamma e suo marito hanno continuato a provvedere al mantenimento di fino a quando lo stesso aveva 18- 19 anni”. Pt_1
Ben si comprende, quindi, che l'attore sia stato adeguatamente mantenuto sia dalla madre, che da quello che lo aveva riconosciuto come figlio, SI il marito della madre, unico soggetto su cui gravava per legge l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
In ogni caso, anche dal punto di vista della domanda di risarcimento di danno patrimoniale inteso come “perdita di chance che l'eventuale sostentamento economico paterno gli avrebbe consentito di raggiungere (ad esempio studi adeguati, maggiori possibilità lavorative, ecc.)”, occorre rilevare che l'attore non ha mai compiutamente allegato, né in sede di atto di citazione, né in sede di prima memoria ex art. 183, 6 co.
c.p.c., in cosa sarebbe consistita l'asserita perdita di chance, e quali occasioni di studio,
o lavorative o di carriera, lo stesso avrebbe perso a causa del mancato riconoscimento come figlio ad opera del convenuto . CP_1
Peraltro, le stesse allegazioni sul punto da parte dell'attore sono rimaste del tutto generiche, non avendo egli indicato in via specifica entro i limiti preclusivi previsti dalla legge ex art. 183, 6 co. c.p.c. prima memoria, quando ed in che modo lo stesso avrebbe rivolto richieste di aiuto economico al presunto padre, a partire dall'anno 2017 ed in che modo, dal momento della comunicazione ricevuta dalla madre, il gli avrebbe CP_1 fatto mancare il suo apporto economico.
Per contro, il convenuto ha allegato e dimostrato che l'attore ha avuto la capacità di costituire la , e cioè un'azienda Parte_2 Parte_1 tutta propria (doc. 1 convenuto).
pag. 12/16 In assenza di puntuali allegazioni, e di dimostrazione del danno patrimoniale subito, alcuna somma può essere riconosciuta a tale titolo in favore dell'attore.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre in primo luogo ricordare che per la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17164/19) il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma dev'essere provato.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, alla luce delle risultanze della prova testimoniale svolta in giudizio, e sopra richiamata, può dirsi dimostrato che il convenuto era a conoscenza della paternità verso il Per_2
Tuttavia, come visto, occorre considerare, a livello di dimostrazione di danno non patrimoniale subito dal che lo stesso ha subito un danno del tutto contenuto e Per_2 limitato, considerato, come già esplicitato, che ha conosciuto soltanto nell'anno 2017 la sua condizione di figlio di , e che fino all'emissione della sentenza CP_1 dichiarativa della non paternità di , dell'anno 2022, alcun Persona_2 riconoscimento avrebbe potuto operare il verso l'attore. CP_1
Quindi, ogni tipo di danno non patrimoniale può essere parametrato solo al ridotto arco temporale di possibile verificazione del danno in capo all'attore, SI dall'anno 2017 in termini di presenza e frequentazione, e dall'anno 2022 in termini di possibilità concreta che il potesse formalmente riconoscerlo. CP_1
Accertata, nei limiti e nei termini suddetti, la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cassazione, sez. III, 19 febbraio 2016, n.3260).
Come da giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 336) la liquidazione del danno morale per quanto ispirata all'equità deve, comunque, fondarsi su elementi oggettivi e deve seguire criteri logici anche al fine di verificare la correttezza dell'iter logico seguito.
pag. 13/16 In tal senso, la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cassazione, sez. I, 31 luglio 2015 n. 16222).
Il Collegio ritiene di fare applicazione del sistema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale previsto dalle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2025, in quanto non solo trattasi delle più aggiornate, ma anche in quanto, con la previsione di un sistema a punti, consente maggiormente di tenere in considerazione le peculiarità dei casi specifici, come quello in esame.
Quindi, considerata l'interruzione di un rapporto padre-figlio non dalla nascita, ma solo dall'avanzata età adulta, vista l'assenza di convivenza con il padre e la convivenza con la madre e vista, infine, la ridotta qualità ed intensità della relazione affettiva, si calcola l'importo di euro 144.365,00, pari a punti 21,5 (18+2,5+1), per 11.549,20, già compresa la necessaria riduzione per la non convivenza tra padre e figlio.
Tuttavia, come visto, nel caso di specie, occorre operare una prima riduzione sull'importo suddetto pari al 70%, considerato che non trattasi del tipico caso di radicale assenza del genitore dalla vita del figlio non riconosciuto, e vista, in ogni caso, la presenza di un padre nella vita dell'attore sin dalla nascita dello stesso, con avvenuta emissione di sentenza di disconoscimento soltanto nell'anno 2022.
Si ottiene quindi la somma pari ad euro 43.309,50.
Da ultimo, tale importo, che costituirebbe il danno morale da perdita del congiunto, deve essere ancora ridotto in quanto il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è ovviamente inferiore al danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati.
Per quanto grave, infatti, possa essere la sofferenza subita dall'attore non è, in ogni caso, paragonabile a quella subita a causa del decesso: pertanto, si stima equa una ulteriore pag. 14/16 riduzione del 65% dell'importo prima individuato, con ottenimento della somma pari ad euro 15.000,33 valutata all'attualità, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Per quanto riguarda le spese di lite, occorre condannare il convenuto alla refusione delle stesse in favore dell'attore, con compensazione delle spese nella misura del 70%, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, spese che si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014 in base all'attività processuale svolta.
Per quanto riguarda i compensi di CTU, come liquidati nel decreto emesso in pari data, stante l'accoglimento integrale della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, gli stessi sono posti integralmente a carico del convenuto, . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Accerta e dichiara che , nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], è figlio di C.F._1
, nato a [...] il [...] (cf ) CP_1 C.F._2 residente a [...];
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Autorizza a mantenere il cognome attuale, senza menzione del Parte_1 cognome del convenuto;
4. Rigetta la domanda dell'attore di condanna del convenuto al versamento in suo favore di una somma a titolo di danno patrimoniale;
5. Accoglie per il resto la domanda di e condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale, che si liquida in euro
15.000,33, oltre interessi legali sino al soddisfo;
6. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 70%;
7. Condanna a rifondere a la quota residua delle stesse, CP_1 Parte_1 pari al 30%, spese che si liquidano qui per l'intero in euro 8.000,00 per pag. 15/16 compensi, oltre ad euro 518,00 per esborsi, al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
8. Pone i compensi di CTU, come liquidati con decreto emesso in pari data, interamente a carico del convenuto . CP_1
GO, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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