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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2523/2019 R.G.
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], nella qualità di erede di
(C.F. ) deceduto in data 20.04.2024, Persona_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Floridia al C.so Giuseppe di Vittorio n. 31, presso lo studio dell'avv. Claudio Spada, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -attore in riassunzione-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Siracusa alla Via S. Giovanni alle Catacombe n.7, presso lo studio dell'avv. Luciano Puzzo, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -convenuta-
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di quota legittima
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.05.2019, agiva nei Persona_1 confronti di , lamentando la lesione della propria quota di Controparte_1 legittima relativa all'eredità della propria coniuge , deceduta in Persona_2
Siracusa in data 13.10.2015, la quale, con testamento pubblico del 28.02.2006, avrebbe estromesso l'attore dall'asse ereditario, istituendo erede universale la sorella della stessa de cuius, sig.ra . Controparte_1
Il ricorrente, premesso l'esito negativo della mediazione intrapresa, esponeva che, alla data di apertura della successione, l'asse ereditario constava di gioielli per un valore di € 20.000,00, dieci beni immobili per un valore di € 222,000,00 e rapporti di credito postali per un valore di € 14.081,26, per un relictum di valore complessivo ascendente ad € 256.081,25. Come tale, lamentava la lesione del proprio diritto alla quota legittima di 1/2 dell'asse ereditario, denunciando al contempo che la convenuta avrebbe autonomamente ed illegittimamente alienato, medio tempore, due beni immobili e donato un terzo immobile, pur non essendone l'esclusiva proprietaria.
Per le ragioni esposte, il ricorrente chiedeva accertarsi la propria qualità di legittimario e disporsi la reintegrazione della quota legittima lesa mediante conguaglio in denaro.
In data 24.07.2019 la parte convenuta depositava perizia tecnica estimativa relativa agli immobili di cui in domanda e, solo in data 06.11.2019, effettuava il deposito telematico della comparsa di costituzione, riconoscendo nell'an la pretesa del ricorrente e limitandosi a contestarla nel quantum, ritenendo la domanda esorbitante rispetto all'effettivo valore del relictum. Chiedeva inoltre computarsi, ai fini della corretta determinazione dell'asse ereditario, il valore di un conto deposito titoli cointestato alla de cuius ed al sig. , il quale avrebbe Pt_1 disinvestito i titoli per un controvalore pari a € 160.043,83, somma di cui la convenuta rivendicava la spettanza nella misura di 1/2 del 50%, ovvero €
40.010,95.
Pertanto, previa esatta determinazione del relictum, concludeva manifestando la propria disponibilità al riconoscimento della quota spettante al sig. Pt_1 determinata in € 30.444,65, purché si accertasse il diritto al conguaglio della pag. 2/9 propria quota e l'indivisibilità degli immobili caduti in successione, con conseguente assegnazione degli stessi al maggior quotista.
In occasione della prima udienza, celebratasi in data 07.11.2019, parte attrice eccepiva la decadenza nella quale sarebbe incorsa la parte convenuta, tardivamente costituitasi. Con memorie di replica, parte convenuta contestava l'avversa eccezione di decadenza, ritenendo di avere formulato un'eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale come argomentato da parte attrice.
All'esito dello scambio di memorie di cui all'art 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di CTU, affidando al consulente nominato l'incarico di determinare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario e di redigere un progetto divisionale.
Nelle more del giudizio, tra le parti in causa veniva raggiunto separato accordo con il quale convenzionalmente si attribuiva il valore di € 30.000 ai gioielli rientranti nell'asse ereditario. Come tale, con ordinanza del 19.12.2023, si disponeva che, in seno alla propria relazione, il CTU considerasse la convenzione stipulata tra le parti.
In data 26.05.2024 si costituiva per la prosecuzione del giudizio il sig. Pt_1
, n.q. di unico erede del ricorrente nel frattempo deceduto
[...] Persona_1 in data 20.04.2024, aderendo integralmente alle domande, alle difese ed alle conclusioni da questi inizialmente formulate.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa all'udienza del 23.01.2025 veniva assunta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dare atto del soddisfacimento della condizione di procedibilità, stante l'esito negativo del tentativo di mediazione.
pag. 3/9 Per quanto attiene al thema decidendum, riprendendo quanto parzialmente anticipato con ordinanza del 30.05.2021, l'ampliamento del tema di una controversia tramite eccezioni è possibile senza limiti. Conseguentemente, nonostante la tardiva costituzione della parte convenuta, codesto Tribunale dovrà tener conto delle allegazioni di parte convenuta relative al donatum effettuato in vita dalla de cuius.
Tanto premesso, parte attrice ha esercitato in via giudiziale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima alla stessa spettante. L'azione di riduzione, che è definita un'azione personale di accertamento costitutivo, è rivolta a far valere un diritto potestativo del legittimario, per il cui esperimento è necessario lo strumento del processo, attraverso il quale è possibile ottenere, ipso iure, la dichiarazione giudiziale d'inopponibilità nei confronti del legittimario stesso della disposizione lesiva della legittima. L'effetto della riduzione è una forma di inefficacia relativa del negozio lesivo (che consiste, come detto, in una donazione o in una disposizione testamentaria), il quale viene reso inoperativo rispetto ai legittimari, nella misura strettamente necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata. Con il rimedio della riduzione, la legge tutela i diritti riservati ai legittimari, ma bisogna tenere a mente che le disposizioni testamentarie che eccedano il valore della disponibile (quota antitetica e complementare alla quota indisponibile perciò riservata) non incidono sulla validità, né producono l'inefficacia automatica dell'attribuzione eccessiva e perciò non sono nulle, producendo, al contrario, pienamente la loro efficacia, almeno fino all'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. Ciascun legittimario può domandare la riduzione nei limiti della sua quota individuale;
l'azione, in ogni caso, non dà luogo a litisconsorzio necessario attivo. Nel merito, l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui alla fattispecie in esame deve dirsi regolato dal generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in base al quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il pag. 4/9 fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso di specie la qualità di erede legittimo del sig. rispetto alla Persona_1 defunta coniuge è circostanza pacifica tant'è che in seno alle Persona_2 proprie difese, la convenuta sig.ra ha esplicitamente Controparte_1 riconosciuto il diritto del sig. , limitandosi a contestare solo l'esatta Pt_1 quantificazione dell'asse ereditario e in definitiva della quota legittima riconosciuta di spettanza dell'attore. Tale ammissione avente natura confessoria esime, pertanto, questo Giudice dall'esame e dall'accertamento della qualifica di erede legittimo dell'attore, procedendo solo all'accertamento del quantum della operata lesione.
La quantificazione dell'asse ereditario e della relativa quota di legittima è stata, a tal fine, affidata alla CTU, con espressa esclusione dei gioielli dal perimetro della stessa, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa. Dalla relazione peritale è emerso quanto segue:
Per il Cespite n°1a) Magazzino sito in via Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 3.000,00.
Per il Cespite n°1b) Fabbricato diruto sito in C.da Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero 9/54, ha un valore stimato di € 666,67.
Per il Cespite n°1c) Terreno (pascolo) sito in C.da Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 2.350,00.
Per il Cespite n°1d) Terreno (incolto) sito in C.da Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 1.125,00.
Il Cespite n°2) Garage sito in Siracusa alla in via Romagna n.27/29 presenta difformità planimetrico catastali stante la realizzazione di opere interne non assentite e la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 15.000,00.
Il Cespite n°3 a/b) Fabbricato sito in Siracusa alla Via Pasubio n°39 e n°39/A è stato venduto dalla de cuius e dagli altri comproprietari per la somma di €
pag. 5/9 14.000,00 e la relativa quota di possesso della de cuius, ovvero i 6/54, è pari a
€1.555,55.
Il Cespite n°4) Appartamento sito in Siracusa alla Via Piave n°136 è stato donato dalla de cuius, per un valore stimato dal CTU di € 42.600,00 e la cui quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, è pari a € 21.300,00.
Per il Cespite n°5) Terreno con due piccoli fabbricati ad uso magazzino sito in C.da
Ognina alla Via dell'Orata n.11, la cui quota di possesso della de cuius, ovvero il
50%, ha un valore stimato di € 30.000. Le operazioni peritali hanno dunque restituito una stima dei beni immobili caduti in successione ascendente ad €
74.997,22. Da tale stima, non vi è motivo di discostarsi neppure alla luce delle osservazioni formulate dalle parti, posto che il CTU, ai fini valutativi, deve certamente tener conto delle intrinseche peculiarità degli immobili (es. natura incolta o stato di abbandono di un terreno, necessità di sanatoria dell'immobile, stato di totale rovina, non agevole raggiungibilità ecc.).
Nella determinazione del valore complessivo del relictum il CTU ha altresì conteggiato il valore dei libretti postali n.18757636; n.11663326; n.11677800;
n.11661353; n.11682392; n.42764112 per complessivi € 11.455,79, la cui quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ascende a € 5.727,90.
Per quanto attiene il valore dei preziosi, il CTU, attenendosi all'ordinanza emessa dal Giudice, ha attribuito ad essi il valore di € 30.000,00 e conseguentemente valutato la corrispondente quota legittima di 1/2 in € 15.000,00.
Per quanto attiene al conto deposito titoli, il cui controvalore di € 160.043,83 fu in parte convertito nella polizza assicurativa con beneficiario il sig. , deve Pt_1 osservarsi quanto appresso. È documentalmente provato (cfr. avviso di conferma operazioni in titoli) che in data 10.02.2015, ovvero prima della morte della de cuius, venne restituito ai coniugi un controvalore di € 160.043,83. A fronte di tale disinvestimento, in data 17.02.2015, venne stipulata per € 130.000,00 una polizza assicurativa con beneficiario esclusivo il sig. . È dunque ragionevole Persona_1 ritenere che le due operazioni sino tra loro collegate e che, dunque, la prima sia pag. 6/9 stata realizzata al fine di procurarsi la provvista necessaria al compimento della seconda operazione, peraltro strettamente contigua da un punto di vista temporale rispetto alla prima. Tale provvista, ricavata dal disinvestimento di titoli cointestati ai coniugi deve imputarsi nella misura del 50% ad entrambi, lasciando trasparire l'intento della de cuius di effettuare una donazione indiretta al marito, destinando la somma di € 65.000,00 alla stipula di un contratto di assicurazione in favore esclusivo di quest'ultimo. Le circostanze, sia di tempo che di modo appena descritte, inducono in maniera grave precisa e concordante a ritenere che, attraverso la pluralità di operazioni appena descritte, la de cuius abbia inteso effettuare una donazione indiretta in favore del coniuge, con la conseguenza che il donatum di € 65.000,00 dovrà necessariamente essere computato al fine di valutare non solo l'effettività ma anche l'entità della lesione della legittima. Seppur concisamente, è il caso di rilevare che contrariamente alle argomentazioni difensive formulate da parte ricorrente, nessuna norma o principio giuridico esclude la configurabilità della donazione (in questo caso indiretta) tra coniugi legati in matrimonio in regime di comunione dei beni, dovendosi disattendere le relative argomentazioni sul punto.
Alla luce delle operazioni peritali, pertanto, il valore complessivo del relictum e del donatum alla data di apertura della successione, si determina in €
160.725,12, spettando al coniuge una quota legittima di € 80.362,56. L'entità della lesione della legittima si determina dunque per differenza tra la quota legittima di € 80.362,56 ed il valore del donatum di € 65.000,00, quantificabile dunque in € 15.362,56, non avendo comunque le parti formulato osservazioni tali da indurre il giudice a discostarsi da quanto conclusivamente emerso dalle operazioni peritali.
Dovendosi reintegrare la quota di legittima lesa, le parti, pur radicandosi nelle proprie osservazioni critiche alla CTU, osservazioni che in questa sede rimangono comunque esplicitamente disattese, hanno congiuntamente indicato come preferibile il progetto divisionale indicato come N°2 della relazione peritale, il pag. 7/9 quale escluderebbe del tutto la permeanza di cespiti in comunione tra le parti. Tale progetto divisionale prevede l'attribuzione, per intero all'attore, sia del Cespite
n°2) che del Cespite n°5) ovvero, rispettivamente del garage di Via Romagna che dell'immobile in Via dell'Orata con conseguente conguaglio da parte dell'attore in favore della convenuta per € 35.141,56 scaturente dal fatto che tale progetto divisionale attribuisce alla parte attrice beni mobili ed immobili per un valore di €
50.504.12, da sommarsi al donatum di € 65.000,00 portando il totale di detta quota a € 115,504,12, importo questo che eccede la quota legittima di € 35.141,56.
Va disposta l'attribuzione dei beni sopra indicati al , disponendo Parte_1
l'obbligo di quest'ultimo al pagamento in favore di di un Controparte_1 conguaglio pari ad € 35.141,56 con interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'attuazione del piano divisionale con corresponsione del relativo conguaglio vale a reintegrare la legittima lesa, sciogliendo al contempo la comunione esistente tra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio appare equa la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, mentre le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti pro quota, in via solidale tra di loro
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2523/2019 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta che è erede legittimo di , deceduta Persona_1 Persona_2 in Siracusa data 13.10.2015;
2) Accerta che il testamento di , redatto per atto pubblico in Persona_2 data 28.02.2006, risulta lesivo della quota legittima spettante al sig.
[...]
; Per_1
pag. 8/9 3) Per le ragioni di cui in narrativa, dispone la reintegrazione della quota legittima spettante al sig. in morte di , mediante Persona_1 Persona_2 attribuzione all'erede legittimo di , deceduto il 20.04.2024, ovvero Persona_1 al sig. dei seguenti cespiti: Parte_1
- immobile sito in via Romagna n.27/29 al piano T e censito al N.C.F. del
Comune di Siracusa al F°32 p.lla n°3181 sub 50, zona cens. 1, cat. C6, classe 4, consistenza 51mq, sup. catastale 68mq, rendita € 308,17;
- immobile sito in Via dell'Orata n°11 piano T., in territorio di Siracusa c. da
Ognina e censito al N.C.F. Foglio n.162 p.lla 332, categoria C2 classe 4, consistenza 13mq, su. Catastale 18mq, rendita €53,71;
4) Pone a carico di un conguaglio di € 35.141,56 in favore della Parte_1 convenuta , con interessi a decorrere dalla data di Controparte_1 pubblicazione della sentenza;
5) Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti costituite in giudizio, pro quota, in via solidale;
6) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti;
7) Ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa (già Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Siracusa) la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa il 3.07.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 9/9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2523/2019 R.G.
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], nella qualità di erede di
(C.F. ) deceduto in data 20.04.2024, Persona_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Floridia al C.so Giuseppe di Vittorio n. 31, presso lo studio dell'avv. Claudio Spada, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -attore in riassunzione-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Siracusa alla Via S. Giovanni alle Catacombe n.7, presso lo studio dell'avv. Luciano Puzzo, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -convenuta-
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di quota legittima
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.05.2019, agiva nei Persona_1 confronti di , lamentando la lesione della propria quota di Controparte_1 legittima relativa all'eredità della propria coniuge , deceduta in Persona_2
Siracusa in data 13.10.2015, la quale, con testamento pubblico del 28.02.2006, avrebbe estromesso l'attore dall'asse ereditario, istituendo erede universale la sorella della stessa de cuius, sig.ra . Controparte_1
Il ricorrente, premesso l'esito negativo della mediazione intrapresa, esponeva che, alla data di apertura della successione, l'asse ereditario constava di gioielli per un valore di € 20.000,00, dieci beni immobili per un valore di € 222,000,00 e rapporti di credito postali per un valore di € 14.081,26, per un relictum di valore complessivo ascendente ad € 256.081,25. Come tale, lamentava la lesione del proprio diritto alla quota legittima di 1/2 dell'asse ereditario, denunciando al contempo che la convenuta avrebbe autonomamente ed illegittimamente alienato, medio tempore, due beni immobili e donato un terzo immobile, pur non essendone l'esclusiva proprietaria.
Per le ragioni esposte, il ricorrente chiedeva accertarsi la propria qualità di legittimario e disporsi la reintegrazione della quota legittima lesa mediante conguaglio in denaro.
In data 24.07.2019 la parte convenuta depositava perizia tecnica estimativa relativa agli immobili di cui in domanda e, solo in data 06.11.2019, effettuava il deposito telematico della comparsa di costituzione, riconoscendo nell'an la pretesa del ricorrente e limitandosi a contestarla nel quantum, ritenendo la domanda esorbitante rispetto all'effettivo valore del relictum. Chiedeva inoltre computarsi, ai fini della corretta determinazione dell'asse ereditario, il valore di un conto deposito titoli cointestato alla de cuius ed al sig. , il quale avrebbe Pt_1 disinvestito i titoli per un controvalore pari a € 160.043,83, somma di cui la convenuta rivendicava la spettanza nella misura di 1/2 del 50%, ovvero €
40.010,95.
Pertanto, previa esatta determinazione del relictum, concludeva manifestando la propria disponibilità al riconoscimento della quota spettante al sig. Pt_1 determinata in € 30.444,65, purché si accertasse il diritto al conguaglio della pag. 2/9 propria quota e l'indivisibilità degli immobili caduti in successione, con conseguente assegnazione degli stessi al maggior quotista.
In occasione della prima udienza, celebratasi in data 07.11.2019, parte attrice eccepiva la decadenza nella quale sarebbe incorsa la parte convenuta, tardivamente costituitasi. Con memorie di replica, parte convenuta contestava l'avversa eccezione di decadenza, ritenendo di avere formulato un'eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale come argomentato da parte attrice.
All'esito dello scambio di memorie di cui all'art 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di CTU, affidando al consulente nominato l'incarico di determinare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario e di redigere un progetto divisionale.
Nelle more del giudizio, tra le parti in causa veniva raggiunto separato accordo con il quale convenzionalmente si attribuiva il valore di € 30.000 ai gioielli rientranti nell'asse ereditario. Come tale, con ordinanza del 19.12.2023, si disponeva che, in seno alla propria relazione, il CTU considerasse la convenzione stipulata tra le parti.
In data 26.05.2024 si costituiva per la prosecuzione del giudizio il sig. Pt_1
, n.q. di unico erede del ricorrente nel frattempo deceduto
[...] Persona_1 in data 20.04.2024, aderendo integralmente alle domande, alle difese ed alle conclusioni da questi inizialmente formulate.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa all'udienza del 23.01.2025 veniva assunta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dare atto del soddisfacimento della condizione di procedibilità, stante l'esito negativo del tentativo di mediazione.
pag. 3/9 Per quanto attiene al thema decidendum, riprendendo quanto parzialmente anticipato con ordinanza del 30.05.2021, l'ampliamento del tema di una controversia tramite eccezioni è possibile senza limiti. Conseguentemente, nonostante la tardiva costituzione della parte convenuta, codesto Tribunale dovrà tener conto delle allegazioni di parte convenuta relative al donatum effettuato in vita dalla de cuius.
Tanto premesso, parte attrice ha esercitato in via giudiziale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima alla stessa spettante. L'azione di riduzione, che è definita un'azione personale di accertamento costitutivo, è rivolta a far valere un diritto potestativo del legittimario, per il cui esperimento è necessario lo strumento del processo, attraverso il quale è possibile ottenere, ipso iure, la dichiarazione giudiziale d'inopponibilità nei confronti del legittimario stesso della disposizione lesiva della legittima. L'effetto della riduzione è una forma di inefficacia relativa del negozio lesivo (che consiste, come detto, in una donazione o in una disposizione testamentaria), il quale viene reso inoperativo rispetto ai legittimari, nella misura strettamente necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata. Con il rimedio della riduzione, la legge tutela i diritti riservati ai legittimari, ma bisogna tenere a mente che le disposizioni testamentarie che eccedano il valore della disponibile (quota antitetica e complementare alla quota indisponibile perciò riservata) non incidono sulla validità, né producono l'inefficacia automatica dell'attribuzione eccessiva e perciò non sono nulle, producendo, al contrario, pienamente la loro efficacia, almeno fino all'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. Ciascun legittimario può domandare la riduzione nei limiti della sua quota individuale;
l'azione, in ogni caso, non dà luogo a litisconsorzio necessario attivo. Nel merito, l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui alla fattispecie in esame deve dirsi regolato dal generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in base al quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il pag. 4/9 fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso di specie la qualità di erede legittimo del sig. rispetto alla Persona_1 defunta coniuge è circostanza pacifica tant'è che in seno alle Persona_2 proprie difese, la convenuta sig.ra ha esplicitamente Controparte_1 riconosciuto il diritto del sig. , limitandosi a contestare solo l'esatta Pt_1 quantificazione dell'asse ereditario e in definitiva della quota legittima riconosciuta di spettanza dell'attore. Tale ammissione avente natura confessoria esime, pertanto, questo Giudice dall'esame e dall'accertamento della qualifica di erede legittimo dell'attore, procedendo solo all'accertamento del quantum della operata lesione.
La quantificazione dell'asse ereditario e della relativa quota di legittima è stata, a tal fine, affidata alla CTU, con espressa esclusione dei gioielli dal perimetro della stessa, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa. Dalla relazione peritale è emerso quanto segue:
Per il Cespite n°1a) Magazzino sito in via Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 3.000,00.
Per il Cespite n°1b) Fabbricato diruto sito in C.da Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero 9/54, ha un valore stimato di € 666,67.
Per il Cespite n°1c) Terreno (pascolo) sito in C.da Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 2.350,00.
Per il Cespite n°1d) Terreno (incolto) sito in C.da Monte Calvario a Belvedere la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 1.125,00.
Il Cespite n°2) Garage sito in Siracusa alla in via Romagna n.27/29 presenta difformità planimetrico catastali stante la realizzazione di opere interne non assentite e la quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ha un valore stimato di € 15.000,00.
Il Cespite n°3 a/b) Fabbricato sito in Siracusa alla Via Pasubio n°39 e n°39/A è stato venduto dalla de cuius e dagli altri comproprietari per la somma di €
pag. 5/9 14.000,00 e la relativa quota di possesso della de cuius, ovvero i 6/54, è pari a
€1.555,55.
Il Cespite n°4) Appartamento sito in Siracusa alla Via Piave n°136 è stato donato dalla de cuius, per un valore stimato dal CTU di € 42.600,00 e la cui quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, è pari a € 21.300,00.
Per il Cespite n°5) Terreno con due piccoli fabbricati ad uso magazzino sito in C.da
Ognina alla Via dell'Orata n.11, la cui quota di possesso della de cuius, ovvero il
50%, ha un valore stimato di € 30.000. Le operazioni peritali hanno dunque restituito una stima dei beni immobili caduti in successione ascendente ad €
74.997,22. Da tale stima, non vi è motivo di discostarsi neppure alla luce delle osservazioni formulate dalle parti, posto che il CTU, ai fini valutativi, deve certamente tener conto delle intrinseche peculiarità degli immobili (es. natura incolta o stato di abbandono di un terreno, necessità di sanatoria dell'immobile, stato di totale rovina, non agevole raggiungibilità ecc.).
Nella determinazione del valore complessivo del relictum il CTU ha altresì conteggiato il valore dei libretti postali n.18757636; n.11663326; n.11677800;
n.11661353; n.11682392; n.42764112 per complessivi € 11.455,79, la cui quota di possesso della de cuius, ovvero il 50%, ascende a € 5.727,90.
Per quanto attiene il valore dei preziosi, il CTU, attenendosi all'ordinanza emessa dal Giudice, ha attribuito ad essi il valore di € 30.000,00 e conseguentemente valutato la corrispondente quota legittima di 1/2 in € 15.000,00.
Per quanto attiene al conto deposito titoli, il cui controvalore di € 160.043,83 fu in parte convertito nella polizza assicurativa con beneficiario il sig. , deve Pt_1 osservarsi quanto appresso. È documentalmente provato (cfr. avviso di conferma operazioni in titoli) che in data 10.02.2015, ovvero prima della morte della de cuius, venne restituito ai coniugi un controvalore di € 160.043,83. A fronte di tale disinvestimento, in data 17.02.2015, venne stipulata per € 130.000,00 una polizza assicurativa con beneficiario esclusivo il sig. . È dunque ragionevole Persona_1 ritenere che le due operazioni sino tra loro collegate e che, dunque, la prima sia pag. 6/9 stata realizzata al fine di procurarsi la provvista necessaria al compimento della seconda operazione, peraltro strettamente contigua da un punto di vista temporale rispetto alla prima. Tale provvista, ricavata dal disinvestimento di titoli cointestati ai coniugi deve imputarsi nella misura del 50% ad entrambi, lasciando trasparire l'intento della de cuius di effettuare una donazione indiretta al marito, destinando la somma di € 65.000,00 alla stipula di un contratto di assicurazione in favore esclusivo di quest'ultimo. Le circostanze, sia di tempo che di modo appena descritte, inducono in maniera grave precisa e concordante a ritenere che, attraverso la pluralità di operazioni appena descritte, la de cuius abbia inteso effettuare una donazione indiretta in favore del coniuge, con la conseguenza che il donatum di € 65.000,00 dovrà necessariamente essere computato al fine di valutare non solo l'effettività ma anche l'entità della lesione della legittima. Seppur concisamente, è il caso di rilevare che contrariamente alle argomentazioni difensive formulate da parte ricorrente, nessuna norma o principio giuridico esclude la configurabilità della donazione (in questo caso indiretta) tra coniugi legati in matrimonio in regime di comunione dei beni, dovendosi disattendere le relative argomentazioni sul punto.
Alla luce delle operazioni peritali, pertanto, il valore complessivo del relictum e del donatum alla data di apertura della successione, si determina in €
160.725,12, spettando al coniuge una quota legittima di € 80.362,56. L'entità della lesione della legittima si determina dunque per differenza tra la quota legittima di € 80.362,56 ed il valore del donatum di € 65.000,00, quantificabile dunque in € 15.362,56, non avendo comunque le parti formulato osservazioni tali da indurre il giudice a discostarsi da quanto conclusivamente emerso dalle operazioni peritali.
Dovendosi reintegrare la quota di legittima lesa, le parti, pur radicandosi nelle proprie osservazioni critiche alla CTU, osservazioni che in questa sede rimangono comunque esplicitamente disattese, hanno congiuntamente indicato come preferibile il progetto divisionale indicato come N°2 della relazione peritale, il pag. 7/9 quale escluderebbe del tutto la permeanza di cespiti in comunione tra le parti. Tale progetto divisionale prevede l'attribuzione, per intero all'attore, sia del Cespite
n°2) che del Cespite n°5) ovvero, rispettivamente del garage di Via Romagna che dell'immobile in Via dell'Orata con conseguente conguaglio da parte dell'attore in favore della convenuta per € 35.141,56 scaturente dal fatto che tale progetto divisionale attribuisce alla parte attrice beni mobili ed immobili per un valore di €
50.504.12, da sommarsi al donatum di € 65.000,00 portando il totale di detta quota a € 115,504,12, importo questo che eccede la quota legittima di € 35.141,56.
Va disposta l'attribuzione dei beni sopra indicati al , disponendo Parte_1
l'obbligo di quest'ultimo al pagamento in favore di di un Controparte_1 conguaglio pari ad € 35.141,56 con interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'attuazione del piano divisionale con corresponsione del relativo conguaglio vale a reintegrare la legittima lesa, sciogliendo al contempo la comunione esistente tra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio appare equa la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, mentre le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti pro quota, in via solidale tra di loro
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2523/2019 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta che è erede legittimo di , deceduta Persona_1 Persona_2 in Siracusa data 13.10.2015;
2) Accerta che il testamento di , redatto per atto pubblico in Persona_2 data 28.02.2006, risulta lesivo della quota legittima spettante al sig.
[...]
; Per_1
pag. 8/9 3) Per le ragioni di cui in narrativa, dispone la reintegrazione della quota legittima spettante al sig. in morte di , mediante Persona_1 Persona_2 attribuzione all'erede legittimo di , deceduto il 20.04.2024, ovvero Persona_1 al sig. dei seguenti cespiti: Parte_1
- immobile sito in via Romagna n.27/29 al piano T e censito al N.C.F. del
Comune di Siracusa al F°32 p.lla n°3181 sub 50, zona cens. 1, cat. C6, classe 4, consistenza 51mq, sup. catastale 68mq, rendita € 308,17;
- immobile sito in Via dell'Orata n°11 piano T., in territorio di Siracusa c. da
Ognina e censito al N.C.F. Foglio n.162 p.lla 332, categoria C2 classe 4, consistenza 13mq, su. Catastale 18mq, rendita €53,71;
4) Pone a carico di un conguaglio di € 35.141,56 in favore della Parte_1 convenuta , con interessi a decorrere dalla data di Controparte_1 pubblicazione della sentenza;
5) Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti costituite in giudizio, pro quota, in via solidale;
6) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti;
7) Ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa (già Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Siracusa) la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa il 3.07.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
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