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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3993 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3993 del 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Di Parte_1 C.F._1
Micco e dell'Avv. Massimo Aureli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Pomezia (RM), Via Roma n. 18, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pamela Controparte_1 C.F._2
D'Onorio De Meo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pomezia (RM), Via
Roma n. 18, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.:“Voglia, l'Il.mo Tribunale adito, / a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto tra il sig. e la sig.ra in Roma il Parte_1 Controparte_1
08.01.1967 demandando al Comune di Roma di effettuare le debite annotazioni;
/ b) Dare atto che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
c) Revocare l'assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili posto a carico del sig. a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
Pagina 1 ; / d) Revocare l'obbligo di entrambe le parti di assegnare la nuda proprietà dell'immobile CP_1 sito in Aprilia alla via Amatore Sciesa n. 12 ai figli e .” Controparte_2 Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 parte ricorrente ha chiesto un rinvio per verificare la possibilità di pervenire ad un accordo con la controparte e il Giudice relatore, rilevato alla resistente, comparsa personalmente, la necessità di costituirsi con un difensore, ha rinviato l'udienza al 26 novembre
2024.
In tale sede il Giudice relatore, rilevato che le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo e ravvisando criticità nelle condizioni delle assegnazioni di porzioni immobiliari, ha mandato alle parti di verificare una rimodulazione dell'accordo raggiunto, fissando nuova udienza di discussione.
All'udienza di discussione del 5 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e con ordinanza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Roma in data 8 gennaio 1967, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00042, parte 2, serie
A04, anno 1967, e da cui risulta che le parti con atto del 09.07.2001 n. 19232 a rogito del notaio hanno scelto il regime della separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia Persona_1
del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 11 gennaio 2007 nell'ambito del giudizio n. rg. 38503 del 2006.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 20 settembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 2
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio prende atto della volontà negoziale espressa dalle parti nelle condizioni concordate, nulla ostandovi, considerato anche che i figli delle parti e Controparte_2 Controparte_3
sono nati, rispettivamente, il 14.10.1967 e il 6.03.1971, e i suddetti erano economicamente indipendenti già in sede di separazione (v. verbale di udienza dell'8 gennaio 2006 nel procedimento di separazione consensuale in atti).
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3993 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nel Comune di Roma in data 8 gennaio 1967, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00042, parte 2, serie A04, anno 1967, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3993 del 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Di Parte_1 C.F._1
Micco e dell'Avv. Massimo Aureli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Pomezia (RM), Via Roma n. 18, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pamela Controparte_1 C.F._2
D'Onorio De Meo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pomezia (RM), Via
Roma n. 18, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.:“Voglia, l'Il.mo Tribunale adito, / a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto tra il sig. e la sig.ra in Roma il Parte_1 Controparte_1
08.01.1967 demandando al Comune di Roma di effettuare le debite annotazioni;
/ b) Dare atto che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
c) Revocare l'assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili posto a carico del sig. a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
Pagina 1 ; / d) Revocare l'obbligo di entrambe le parti di assegnare la nuda proprietà dell'immobile CP_1 sito in Aprilia alla via Amatore Sciesa n. 12 ai figli e .” Controparte_2 Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 parte ricorrente ha chiesto un rinvio per verificare la possibilità di pervenire ad un accordo con la controparte e il Giudice relatore, rilevato alla resistente, comparsa personalmente, la necessità di costituirsi con un difensore, ha rinviato l'udienza al 26 novembre
2024.
In tale sede il Giudice relatore, rilevato che le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo e ravvisando criticità nelle condizioni delle assegnazioni di porzioni immobiliari, ha mandato alle parti di verificare una rimodulazione dell'accordo raggiunto, fissando nuova udienza di discussione.
All'udienza di discussione del 5 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e con ordinanza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Roma in data 8 gennaio 1967, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00042, parte 2, serie
A04, anno 1967, e da cui risulta che le parti con atto del 09.07.2001 n. 19232 a rogito del notaio hanno scelto il regime della separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia Persona_1
del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 11 gennaio 2007 nell'ambito del giudizio n. rg. 38503 del 2006.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 20 settembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 2
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio prende atto della volontà negoziale espressa dalle parti nelle condizioni concordate, nulla ostandovi, considerato anche che i figli delle parti e Controparte_2 Controparte_3
sono nati, rispettivamente, il 14.10.1967 e il 6.03.1971, e i suddetti erano economicamente indipendenti già in sede di separazione (v. verbale di udienza dell'8 gennaio 2006 nel procedimento di separazione consensuale in atti).
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3993 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nel Comune di Roma in data 8 gennaio 1967, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00042, parte 2, serie A04, anno 1967, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 3