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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5360/2025, introdotta da
TRA
(OM (RM), 06/09/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRAGALITA STEFANIA;
E OM (RM), 18/05/1973), con il patrocinio dell'avv. FRAGALITA CP_1
STEFANIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/04/2011 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, atto n. 00159, p. 2, s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. CP_
2. Il Sig. vivrà unitamente al figlio nell'immobile di proprietà CP_1 Per_1 condotto in locazione in Roma alla Via dell'Archeologia n. 204, dove entrambi manterranno la residenza. La Sig. nelle more dell'acquisto di una Parte_1 casa di sua proprietà, si trasferirà a casa dei genitori (sempre a Roma) ma manterrà temporaneamente la residenza in Via dell'Archeologia n. 204.
3. Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre. In particolare, al Sig. spetterà il diritto di CP_1 assumere ogni decisione di natura ordinaria relativa alla vita del minore, comunicandone alla madre il contenuto, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'educazione scolastica (a titolo esemplificativo, scelta della scuola), alla salute (con esclusione di tutte le decisioni inerenti le visite mediche ordinarie, in via esemplificativa, le visite presso il medico di base e controlli e/o esami di routine) ed al luogo di residenza dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Ove uno dei coniugi non dovesse concordare in ordine ad una delle decisioni di maggior interesse, tale dissenso dovrà essere comunicato e motivato all'altro a mezzo raccomandata a.r.. 4. Con riferimento al diritto di visita, la Sig.ra potrà tenere con sé il figlio Pt_1
, salvo diversi e migliori accordi: Per_1
- una settimana al mese, prelevando il minore dall'abitazione paterna la domenica sera alle ore 20.00 e riportandolo la domenica successiva entro le ore 20.00;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 21.00;
- nelle settimane di spettanza del padre, la Sig.ra avrà diritto di tenere il minore Pt_1 con sé un giorno alla settimana, indicativamente nella giornata di mercoledì, dall'uscita della scuola fino alle 21.30 circa, e sarà il padre a prelevare il figlio dall'abitazione materna per far rientro a casa;
- le vacanze natalizie, corrispondenti al periodo di sospensione dell'attività scolastica, alternando ogni anno con l'altro genitore il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 mattina alla fine delle vacanze;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
- in generale, sarà applicato il criterio dell'alternanza per le vacanze di carnevale e per ogni altra festività e/o ponte;
I coniugi si impegnano a comunicare, vicendevolmente e con congruo anticipo, il luogo di vacanza ed i relativi recapiti.
5. Il Sig. si farà carico e corrisponderà la rata del prestito contratto con BCC CP_1 Roma pari ad € 227,97 e quella relativa al prestito erogato da pari ad € 400,70 CP_3 (All. 08), e percepirà interamente l'assegno unico pari ad € 189,00 mensili.
7. La Sig.ra verserà mensilmente al Sig. la somma complessiva di € Pt_1 CP_1
150,00 (€ centocinquanta) a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio minore fino al raggiungimento della maggiore età e, in ogni caso, dell'indipendenza economica del minore, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese con versamento sul conto corrente n. [...] acceso presso L'assegno di mantenimento sarà rivalutabile secondo gli indici Istat CP_3 del costo della vita, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente verbale di separazione.
I Sig.ri e rinunciano al reciproco mantenimento. Parte_1 CP_1
I ricorrenti danno atto che il contributo a titolo di mantenimento, come sopra quantificato, è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e che devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrente nell'anno, i medicinali da banco. La Sig.ra provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, Pt_1 concordate e documentate, che si rendessero necessarie per il minore.
Infine, i ricorrenti stabiliscono, sempre in materia di spese straordinarie sostenute nell'interesse di , che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo Per_1 raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o alla richiesta della carta d'identità e del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (OM (RM), Parte_1
06/09/1977) e (OM (RM), 18/05/1973), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 29/04/2011 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, atto n. 00159, p. 2, s. A01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5360/2025, introdotta da
TRA
(OM (RM), 06/09/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRAGALITA STEFANIA;
E OM (RM), 18/05/1973), con il patrocinio dell'avv. FRAGALITA CP_1
STEFANIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/04/2011 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, atto n. 00159, p. 2, s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. CP_
2. Il Sig. vivrà unitamente al figlio nell'immobile di proprietà CP_1 Per_1 condotto in locazione in Roma alla Via dell'Archeologia n. 204, dove entrambi manterranno la residenza. La Sig. nelle more dell'acquisto di una Parte_1 casa di sua proprietà, si trasferirà a casa dei genitori (sempre a Roma) ma manterrà temporaneamente la residenza in Via dell'Archeologia n. 204.
3. Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre. In particolare, al Sig. spetterà il diritto di CP_1 assumere ogni decisione di natura ordinaria relativa alla vita del minore, comunicandone alla madre il contenuto, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'educazione scolastica (a titolo esemplificativo, scelta della scuola), alla salute (con esclusione di tutte le decisioni inerenti le visite mediche ordinarie, in via esemplificativa, le visite presso il medico di base e controlli e/o esami di routine) ed al luogo di residenza dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Ove uno dei coniugi non dovesse concordare in ordine ad una delle decisioni di maggior interesse, tale dissenso dovrà essere comunicato e motivato all'altro a mezzo raccomandata a.r.. 4. Con riferimento al diritto di visita, la Sig.ra potrà tenere con sé il figlio Pt_1
, salvo diversi e migliori accordi: Per_1
- una settimana al mese, prelevando il minore dall'abitazione paterna la domenica sera alle ore 20.00 e riportandolo la domenica successiva entro le ore 20.00;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 21.00;
- nelle settimane di spettanza del padre, la Sig.ra avrà diritto di tenere il minore Pt_1 con sé un giorno alla settimana, indicativamente nella giornata di mercoledì, dall'uscita della scuola fino alle 21.30 circa, e sarà il padre a prelevare il figlio dall'abitazione materna per far rientro a casa;
- le vacanze natalizie, corrispondenti al periodo di sospensione dell'attività scolastica, alternando ogni anno con l'altro genitore il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 mattina alla fine delle vacanze;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
- in generale, sarà applicato il criterio dell'alternanza per le vacanze di carnevale e per ogni altra festività e/o ponte;
I coniugi si impegnano a comunicare, vicendevolmente e con congruo anticipo, il luogo di vacanza ed i relativi recapiti.
5. Il Sig. si farà carico e corrisponderà la rata del prestito contratto con BCC CP_1 Roma pari ad € 227,97 e quella relativa al prestito erogato da pari ad € 400,70 CP_3 (All. 08), e percepirà interamente l'assegno unico pari ad € 189,00 mensili.
7. La Sig.ra verserà mensilmente al Sig. la somma complessiva di € Pt_1 CP_1
150,00 (€ centocinquanta) a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio minore fino al raggiungimento della maggiore età e, in ogni caso, dell'indipendenza economica del minore, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese con versamento sul conto corrente n. [...] acceso presso L'assegno di mantenimento sarà rivalutabile secondo gli indici Istat CP_3 del costo della vita, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente verbale di separazione.
I Sig.ri e rinunciano al reciproco mantenimento. Parte_1 CP_1
I ricorrenti danno atto che il contributo a titolo di mantenimento, come sopra quantificato, è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e che devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrente nell'anno, i medicinali da banco. La Sig.ra provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, Pt_1 concordate e documentate, che si rendessero necessarie per il minore.
Infine, i ricorrenti stabiliscono, sempre in materia di spese straordinarie sostenute nell'interesse di , che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo Per_1 raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o alla richiesta della carta d'identità e del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (OM (RM), Parte_1
06/09/1977) e (OM (RM), 18/05/1973), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 29/04/2011 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, atto n. 00159, p. 2, s. A01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi