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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2514/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata in Colombo (Sri Lanka) il 22 febbraio 1983
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera C con l'Avv. Claudia Lantieri, corso XXII Marzo n. 39 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 4 settembre 1970
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lettera C con l'Avv. Claudia Lantieri, corso XXII Marzo n. 39 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
con il seguente figlio: ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_3 C.F._3
Viale Sarca n. 324 lettera C, cittadino italiano
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con responsabilità Pt_3
disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) La casa familiare sita in Milano, Viale Sarca n. 324 lettera C di proprietà del SI. Parte_2
rimane allo stesso intestata e verrà abitata dal medesimo;
3) La SI.ra si allontanerà dalla casa familiare entro la data dell'udienza presidenziale Parte_1
per andare a vivere in Milano, Viale Sarca n. 324/b;
4) I genitori, atteso che il SI. gode di copertura assicurativa che Pt_2 Controparte_1
prevede l'assicurazione anche per i figli risultanti dallo stato di famiglia, concordano che il figlio minore manterrà la residenza unitamente al padre in Milano, Viale Sarca n. 324/c;
5) stante la vicinanza delle abitazioni delle parti, le stesse concordano che il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore il 50% del tempo settimanale, nel rispetto delle esigenze del minore, con previsione di week end alterni e, indicativamente, secondo lo schema allegato al ricorso;
ferie estive (giugno-luglio-agosto) circa 15 giorni consecutivi alternati;
ponti e festività alternate;
salvo migliori/diversi accordi tra le parti;
6) fermo il sostenimento delle spese per vitto e alloggio quando ciascun genitore ha con sé il figlio minore, nessun contributo perequativo verrà corrisposto da un genitore all'altro per le spese afferenti al mantenimento ordinario del figlio.
7) il SI. a titolo di contributo abitativo per il figlio minore , ed in particolare per le Pt_2 Pt_3
spese iniziali relative alla nuova abitazione acquistata dalla madre, verserà alla SI.ra Pt_1
una somma, in unica soluzione, pari ad euro 50.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2025;
[...]
8) le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese mensa;
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) le parti concordano che l'assegno unico, come sino ad oggi fatto, continuerà ad essere percepito al
50% ciascuno;
10) le parti concordano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata al 50% da entrambi i genitori;
11) le parti si autorizzano reciprocamente alla richiesta di documenti validi necessari per il minore anche ai fini dell'espatrio;
12) le parti dichiarano di aver già raggiunto un accordo in merito ai beni mobili in comproprietà da dividere e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo salvo quanto previsto nelle presenti condizioni;
13) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata in Colombo (Sri Lanka) il 22 febbraio 1983
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera C con l'Avv. Claudia Lantieri, corso XXII Marzo n. 39 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 4 settembre 1970
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lettera C con l'Avv. Claudia Lantieri, corso XXII Marzo n. 39 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
con il seguente figlio: ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_3 C.F._3
Viale Sarca n. 324 lettera C, cittadino italiano
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con responsabilità Pt_3
disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) La casa familiare sita in Milano, Viale Sarca n. 324 lettera C di proprietà del SI. Parte_2
rimane allo stesso intestata e verrà abitata dal medesimo;
3) La SI.ra si allontanerà dalla casa familiare entro la data dell'udienza presidenziale Parte_1
per andare a vivere in Milano, Viale Sarca n. 324/b;
4) I genitori, atteso che il SI. gode di copertura assicurativa che Pt_2 Controparte_1
prevede l'assicurazione anche per i figli risultanti dallo stato di famiglia, concordano che il figlio minore manterrà la residenza unitamente al padre in Milano, Viale Sarca n. 324/c;
5) stante la vicinanza delle abitazioni delle parti, le stesse concordano che il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore il 50% del tempo settimanale, nel rispetto delle esigenze del minore, con previsione di week end alterni e, indicativamente, secondo lo schema allegato al ricorso;
ferie estive (giugno-luglio-agosto) circa 15 giorni consecutivi alternati;
ponti e festività alternate;
salvo migliori/diversi accordi tra le parti;
6) fermo il sostenimento delle spese per vitto e alloggio quando ciascun genitore ha con sé il figlio minore, nessun contributo perequativo verrà corrisposto da un genitore all'altro per le spese afferenti al mantenimento ordinario del figlio.
7) il SI. a titolo di contributo abitativo per il figlio minore , ed in particolare per le Pt_2 Pt_3
spese iniziali relative alla nuova abitazione acquistata dalla madre, verserà alla SI.ra Pt_1
una somma, in unica soluzione, pari ad euro 50.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2025;
[...]
8) le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese mensa;
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) le parti concordano che l'assegno unico, come sino ad oggi fatto, continuerà ad essere percepito al
50% ciascuno;
10) le parti concordano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata al 50% da entrambi i genitori;
11) le parti si autorizzano reciprocamente alla richiesta di documenti validi necessari per il minore anche ai fini dell'espatrio;
12) le parti dichiarano di aver già raggiunto un accordo in merito ai beni mobili in comproprietà da dividere e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo salvo quanto previsto nelle presenti condizioni;
13) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato