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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6824/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1
- attore/i contro
CP_2
- convenuto/i
Controparte_3
- terzo chiamato/intervenuto
Udienza di precisazione delle conclusioni: 22 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in data 28 giugno 2024 parte attrice, , Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Genova Corte e il terzo pignorato CP_2 Controparte_4
al fine di sentire accertare e dichiarare l'infondatezza e la illegittimità
[...]
dell'Ordinanza 2 aprile 2024 con la quale si era conclusa la fase interinale della opposizione ad esecuzione esattoriale, con dichiarazione di estinzione della procedura, e conseguentemente riaffermare la piena legittimità del pignoramento intrapreso.
In particolare in data 12.01.2024, notificava a atto Controparte_5 CP_2 di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 per il recupero coattivo dell'importo di €
243.924,78. Avverso il suddetto pignoramento il Corte proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., con ricorso notificato sia ad sia al terzo pignorato Controparte_5 CP_3
1 All'udienza del 2.04.2024, il Giudice dell'Esecuzione mobiliare pronunciava Ordinanza nella quale “rilevato che il pignoramento ex art. 72 bis DPR 6002/1973 è stata notificato l'8 gennaio
2024, rilevato che non vi è prova che il terzo pignorato abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto al debitore nel termine di sessanta giorni dalla notifica” dichiarava l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento, ordinava a di liberare le somme eventualmente CP_3
vincolate, nulla disponeva sulle spese, né concedeva alcun termine per l'introduzione del successivo giudizio di merito ai sensi e per gli effetti cui agli artt. 616 e 618 c.p.c..
Nella sostanza, pur essendo l'udienza del 2 aprile stata fissata per discutere della opposizione del
Corte ( che argomentava circa i limiti di impignorabilità del proprio credito in ragione della sua natura di retribuzione) il G.E. emetteva una decisione in forza di un rilievo officioso della inefficacia del pignoramento e procedeva alla estinzione della procedura, reputando assorbita ogni questione sui limiti del pignoramento.
In relazione a tale Ordinanza intraprendeva tre distinte iniziative: Parte_1
- innanzitutto proponeva ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., rigettato con ordinanza del
8.07.2024 con assegnazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito;
- in secondo luogo radicava un giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c. (R.G. n. 3960/2024) che veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale con decreto del 16.05.2024;
- in terzo luogo, in forza della giurisprudenza ( Cass. 11241/22) secondo la quale il G.E. sarebbe in ogni caso tenuto a fissare termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, introduceva il presente giudizio costituente il merito della originaria opposizione avente ad oggetto i limiti di pignorabilità dell'emolumento spettante al Corte e la legittimità dell'originario pignoramento;
- infine con un secondo atto di citazione ex artt. 616 e 618 c.p.c. (introduttivo del giudizio
R.G. n. 8030/2024 Giudice Dott.ssa Chiara Monteleone), notificato in data 1/8/2024, introduceva il merito della opposizione 617 c.p.c. contro il provvedimento di estinzione.
2. Ciò premesso pare alla scrivente - ed in questo senso si procederà nel decidere le domande proposte - che i temi di discussione siano due: da una parte tutti i motivi che attengono alla legittimità del pignoramento in rapporto alle originarie censure proposte dal Corte, e relativi alla natura di retribuzione o meno delle provvigioni quale agente monomandatario dovute da CP_3
al Corte, dall'altra il tema della legittimità del provvedimento di estinzione pronunciato
[...]
dal G.E., sia sotto il profilo della possibilità di estinguere rilevando di ufficio la inefficacia, sia sotto il profilo della fondatezza o meno della pronuncia, cui è legato il problema del valore della
2 dichiarazione della intenzione di pagare piuttosto che della necessità che il pagamento sia concretamente avvenuto.
Con il proprio atto di citazione argomenta e propone censure Parte_1
inerenti entrambe le questioni: in particolare attengono alla prima delle questioni gli argomenti riportati nella parte intitolate “Nel merito ” ed invece attengono alla seconda i motivi
“1)Violazione di legge art. 615-112-101 c.p.c.” e “2) Violazione di legge art. 72 bis dpr 602/73; difetto di motivazione travisamento atti e fatti processuali” .
Ritiene la scrivente che, invece, nella presente sede, posto che con il presente giudizio si è indubbiamente inteso introdurre il merito dell'originario giudizio oppositivo 615 c.p.c., possa affrontarsi unicamente il merito degli originari motivi di opposizione per verificare se il pignoramento fosse legittimo, mentre starà al Giudice del procedimento 8030/24, introdotto a seguito del pronunciamento ex 617, con assegnazione dei termini, affrontare la questione della legittimità della pronuncia di estinzione a seguito del rilievo di ufficio della inefficacia, questione che costituisce oggetto della ordinanza 8.7.2024.
In sostanza vi sono state due fasi cautelari entrambe decise con ordinanza, e correttamente a ciascuna corrisponde un diverso merito, che deve peraltro vertere su diverse questioni rischiandosi altrimenti un bis in idem con conseguente contrasto di giudicati, laddove non pare corretta l'istanza di riunione, dal momento che le due decisioni non sono connesse o interdipendenti l'una dall'altra.
Quanto alla domanda proposta dal terzo pignorato di essere tenuto indenne dalle spese sostenute nel corso della esecuzione presso terzi si tratta di questione che pare attinente alle domande relative alla correttezza o meno del provvedimento di estinzione e che quindi andranno decise dal giudice della causa 8030/2024, essendo irrilevante rispetto al profilo delle difese del terzo pignorato la questione della legittimità del pignoramento e dei suoi limiti. Si osserva inoltre che al momento della estinzione il G.E. aveva disposto la liberazione di tutte le somme pignorate e che tale statuizione potrà venir meno (o essere modificata ) se non ancora eseguita, unicamente con la sentenza che confermerà o rivedrà la decisione di estinzione del procedimento esecutivo.
3. Posto pertanto che per le ragioni appena espresse la scrivente si pronuncerà unicamente sugli originari motivi di opposizione, va innanzitutto valutato se - a fronte della estinzione della procedura - le parti mantengono l'interesse a che sia valutata comunque la fondatezza delle argomentazioni.
Rispetto a tale tema non si concorda con quanto concluso al punto 3. della ordinanza 8.7.24,
3 laddove il G.E. sostiene che “ l'obbligo di fissare il termine per introdurre il giudizio di merito sorge nel caso in cui il G.E. abbia pronunciato sulla sospensione della procedura esecutiva.”, mentre ove vi sia cessazione della materia del contendere (in questo caso per estinzione) difetterebbe l'interesse ad introdurre un giudizio su una controversia che non esiste più.
E' invece assai frequente che, salvo diverso accordo delle parti, anche se la ragione del contendere
è venuta meno, permanga l'interesse a verificare se esista la soccombenza (nella prassi definita
“virtuale” cfr. Cass. Ord. 1098/2021) anche solo ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, o, nel caso di specie, al fine di verificare da parte del creditore se le modalità del pignoramento fossero o meno corrette.
Si condivide pertanto la scelta di di introdurre il presente giudizio di merito, anche in CP_6
mancanza della assegnazione del termine da parte del G.E., trattandosi dell'unico mezzo che il creditore aveva per ottenere una pronuncia sui motivi di opposizione.
4.1. Quanto al profilo della legittimità del pignoramento, risulta dalla documentazione prodotta dal debitore che lo stesso sia legato alla società terza pignorata da contratto di Agenzia senza
Rappresentanza stipulato in data 2.08.2016.
In forza di tale contratto il Corte è agente cosiddetto “monomandatario” ovvero gli è preclusa la possibilità di stipulare contratti di agenzia con altre società, anche per merci e/o prodotti che non siano in concorrenza con quelli venduti dalla Controparte_3
Nella presente fase di merito il Corte ha prodotto le dichiarazioni dei redditi 2020, 2021, 2022 e
2023 nonché i prospetti delle fatture emesse alla relative agli anni 2019, 2020, 2021 e CP_3
2022.
Dalla lettura coordinata di detti prospetti e delle dichiarazioni emerge come l'imponibile risultante dalla somma degli importi delle singole fatture è identico all'imponibile dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi del Corte.
Si concorda poi con la difesa di parte convenuta circa la equiparazione - ai fini dei limiti alla pignorabilità - delle provvigioni maturate dagli agenti di commercio alle retribuzioni percepite dai lavoratori subordinati ( cfr. Cass. 685/2012), con la conseguenza che le provvigioni maturate dal
Corte possono essere pignorate solo nei limiti stabiliti dall'art. 72 ter del DPR 602/1973.
Anche la procedura di pignoramento dei crediti verso terzi attuata mediante “l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario” soggiace, quindi, ai limiti di pignorabilità dei crediti retributivi sanciti dal combinato disposto dell'art. 72 ter DPR 602/1963 e dell'art. 545 c.p.c..
4 4.2. La questione da dirimere è tuttavia un'altra: posta l'esistenza di tali limiti e considerata la particolarità della procedura della esecuzione esattoriale, che può prescindere non solo dal controllo giurisdizionale ma anche dalla dichiarazione del terzo, era onere della agenzia della riscossione indicare fin da principio al terzo i limiti entro i quali avrebbe dovuto avvenire il pagamento?
Questa è la tesi del debitore, il quale sottolinea che in mancanza di un momento analogo alla dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c., sarebbe stato onere del creditore pignorante, a maggior ragione considerando il ruolo istituzionale di tale soggetto e la sua ampia possibilità di accesso alle informazioni dare “certezza della sua volontà di limitare il vincolo del pignoramento alle provvigioni maturate dal Sig. Corte nei termini indicati dall'art. 72 ter DPR 602/1963 e dall'art. 545 c.p.c.”.
Pur trattandosi di tesi ragionevole, non si concorda con la stessa, atteso che le norme che disciplinano l'esecuzione esattoriale ( art. 72 bis citato), si limitano a stabile che l'atto di pignoramento del creditore che se ne avvale “può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”, senza imporre alcuna maggiore specificazione di tale ordine.
Se ne deve dedurre che l'agente della riscossione, venuto a conoscenza dell'esistenza di un credito, ed in mancanza di elementi che lo qualifichino espressamente come stipendio o pensione, non possa che ordinare al terzo il pagamento, fino a concorrenza del dovuto (come pacificamente avvenuto nel caso in questione), essendo palese la scelta del legislatore di affidare l'eventuale rideterminazione dei limiti in cui il credito può essere pignorato ad una fase solo eventuale, affidata nuovamente all'autorità giudiziaria, e che può instaurarsi o in conseguenza dell'inadempimento del terzo, in virtù del meccanismo di cui all'art 72 bis II Comma D.p.r.
602/63, ovvero in conseguenza della opposizione del debitore, come avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue che il pignoramento notificato in data 12 gennaio 2024 deve ritenersi legittimo e correttamente formulato ( laddove ordinava al terzo di pagare “nei limiti previsti dalla legge”),
d'altra parte ritenendo altrettanto legittima l'opposizione del debitore.
Costituendosi nel giudizio di opposizione - dopo avere argomentato circa la presunta CP_6
mancanza di prova della natura retributiva della provvigione - concludeva, infatti, nel senso che
“qualora sia provato che sussistano i presupposti per la limitazione del pignoramento al quinto detto limite potrà trovare applicazione in sede esecutiva nella fattispecie”, dando prova di essere consapevole dalla vigenza dei limiti di pignorabilità delle retribuzioni anche nella esecuzione
5 esattoriale.
Ne consegue che non potrà essere considerata soccombente, stante la legittimità del pignoramento, seppure nel merito l'opposizione fosse fondata, in quanto strumento correttamente utilizzato dal debitore per chiedere l'applicazione e la rideterminazione del quantum pignorabile a fronte della particolare natura del credito.
5. Stante la soccombenza reciproca si impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio, così come non si ravvisa ragione di porre a carico del creditore ovvero del debitore le spese della presente fase di merito.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- in ACCOGLIMENTO della opposizione proposta da contro il CP_2
pignoramento datato 12 gennaio 2024 dispone che lo stesso debba intendersi limitato ai sensi degli articoli 72 bis e 72 ter Dpr 602/63;
- Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio
Genova, 17 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
6
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6824/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1
- attore/i contro
CP_2
- convenuto/i
Controparte_3
- terzo chiamato/intervenuto
Udienza di precisazione delle conclusioni: 22 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in data 28 giugno 2024 parte attrice, , Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Genova Corte e il terzo pignorato CP_2 Controparte_4
al fine di sentire accertare e dichiarare l'infondatezza e la illegittimità
[...]
dell'Ordinanza 2 aprile 2024 con la quale si era conclusa la fase interinale della opposizione ad esecuzione esattoriale, con dichiarazione di estinzione della procedura, e conseguentemente riaffermare la piena legittimità del pignoramento intrapreso.
In particolare in data 12.01.2024, notificava a atto Controparte_5 CP_2 di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 per il recupero coattivo dell'importo di €
243.924,78. Avverso il suddetto pignoramento il Corte proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., con ricorso notificato sia ad sia al terzo pignorato Controparte_5 CP_3
1 All'udienza del 2.04.2024, il Giudice dell'Esecuzione mobiliare pronunciava Ordinanza nella quale “rilevato che il pignoramento ex art. 72 bis DPR 6002/1973 è stata notificato l'8 gennaio
2024, rilevato che non vi è prova che il terzo pignorato abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto al debitore nel termine di sessanta giorni dalla notifica” dichiarava l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento, ordinava a di liberare le somme eventualmente CP_3
vincolate, nulla disponeva sulle spese, né concedeva alcun termine per l'introduzione del successivo giudizio di merito ai sensi e per gli effetti cui agli artt. 616 e 618 c.p.c..
Nella sostanza, pur essendo l'udienza del 2 aprile stata fissata per discutere della opposizione del
Corte ( che argomentava circa i limiti di impignorabilità del proprio credito in ragione della sua natura di retribuzione) il G.E. emetteva una decisione in forza di un rilievo officioso della inefficacia del pignoramento e procedeva alla estinzione della procedura, reputando assorbita ogni questione sui limiti del pignoramento.
In relazione a tale Ordinanza intraprendeva tre distinte iniziative: Parte_1
- innanzitutto proponeva ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., rigettato con ordinanza del
8.07.2024 con assegnazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito;
- in secondo luogo radicava un giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c. (R.G. n. 3960/2024) che veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale con decreto del 16.05.2024;
- in terzo luogo, in forza della giurisprudenza ( Cass. 11241/22) secondo la quale il G.E. sarebbe in ogni caso tenuto a fissare termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, introduceva il presente giudizio costituente il merito della originaria opposizione avente ad oggetto i limiti di pignorabilità dell'emolumento spettante al Corte e la legittimità dell'originario pignoramento;
- infine con un secondo atto di citazione ex artt. 616 e 618 c.p.c. (introduttivo del giudizio
R.G. n. 8030/2024 Giudice Dott.ssa Chiara Monteleone), notificato in data 1/8/2024, introduceva il merito della opposizione 617 c.p.c. contro il provvedimento di estinzione.
2. Ciò premesso pare alla scrivente - ed in questo senso si procederà nel decidere le domande proposte - che i temi di discussione siano due: da una parte tutti i motivi che attengono alla legittimità del pignoramento in rapporto alle originarie censure proposte dal Corte, e relativi alla natura di retribuzione o meno delle provvigioni quale agente monomandatario dovute da CP_3
al Corte, dall'altra il tema della legittimità del provvedimento di estinzione pronunciato
[...]
dal G.E., sia sotto il profilo della possibilità di estinguere rilevando di ufficio la inefficacia, sia sotto il profilo della fondatezza o meno della pronuncia, cui è legato il problema del valore della
2 dichiarazione della intenzione di pagare piuttosto che della necessità che il pagamento sia concretamente avvenuto.
Con il proprio atto di citazione argomenta e propone censure Parte_1
inerenti entrambe le questioni: in particolare attengono alla prima delle questioni gli argomenti riportati nella parte intitolate “Nel merito ” ed invece attengono alla seconda i motivi
“1)Violazione di legge art. 615-112-101 c.p.c.” e “2) Violazione di legge art. 72 bis dpr 602/73; difetto di motivazione travisamento atti e fatti processuali” .
Ritiene la scrivente che, invece, nella presente sede, posto che con il presente giudizio si è indubbiamente inteso introdurre il merito dell'originario giudizio oppositivo 615 c.p.c., possa affrontarsi unicamente il merito degli originari motivi di opposizione per verificare se il pignoramento fosse legittimo, mentre starà al Giudice del procedimento 8030/24, introdotto a seguito del pronunciamento ex 617, con assegnazione dei termini, affrontare la questione della legittimità della pronuncia di estinzione a seguito del rilievo di ufficio della inefficacia, questione che costituisce oggetto della ordinanza 8.7.2024.
In sostanza vi sono state due fasi cautelari entrambe decise con ordinanza, e correttamente a ciascuna corrisponde un diverso merito, che deve peraltro vertere su diverse questioni rischiandosi altrimenti un bis in idem con conseguente contrasto di giudicati, laddove non pare corretta l'istanza di riunione, dal momento che le due decisioni non sono connesse o interdipendenti l'una dall'altra.
Quanto alla domanda proposta dal terzo pignorato di essere tenuto indenne dalle spese sostenute nel corso della esecuzione presso terzi si tratta di questione che pare attinente alle domande relative alla correttezza o meno del provvedimento di estinzione e che quindi andranno decise dal giudice della causa 8030/2024, essendo irrilevante rispetto al profilo delle difese del terzo pignorato la questione della legittimità del pignoramento e dei suoi limiti. Si osserva inoltre che al momento della estinzione il G.E. aveva disposto la liberazione di tutte le somme pignorate e che tale statuizione potrà venir meno (o essere modificata ) se non ancora eseguita, unicamente con la sentenza che confermerà o rivedrà la decisione di estinzione del procedimento esecutivo.
3. Posto pertanto che per le ragioni appena espresse la scrivente si pronuncerà unicamente sugli originari motivi di opposizione, va innanzitutto valutato se - a fronte della estinzione della procedura - le parti mantengono l'interesse a che sia valutata comunque la fondatezza delle argomentazioni.
Rispetto a tale tema non si concorda con quanto concluso al punto 3. della ordinanza 8.7.24,
3 laddove il G.E. sostiene che “ l'obbligo di fissare il termine per introdurre il giudizio di merito sorge nel caso in cui il G.E. abbia pronunciato sulla sospensione della procedura esecutiva.”, mentre ove vi sia cessazione della materia del contendere (in questo caso per estinzione) difetterebbe l'interesse ad introdurre un giudizio su una controversia che non esiste più.
E' invece assai frequente che, salvo diverso accordo delle parti, anche se la ragione del contendere
è venuta meno, permanga l'interesse a verificare se esista la soccombenza (nella prassi definita
“virtuale” cfr. Cass. Ord. 1098/2021) anche solo ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, o, nel caso di specie, al fine di verificare da parte del creditore se le modalità del pignoramento fossero o meno corrette.
Si condivide pertanto la scelta di di introdurre il presente giudizio di merito, anche in CP_6
mancanza della assegnazione del termine da parte del G.E., trattandosi dell'unico mezzo che il creditore aveva per ottenere una pronuncia sui motivi di opposizione.
4.1. Quanto al profilo della legittimità del pignoramento, risulta dalla documentazione prodotta dal debitore che lo stesso sia legato alla società terza pignorata da contratto di Agenzia senza
Rappresentanza stipulato in data 2.08.2016.
In forza di tale contratto il Corte è agente cosiddetto “monomandatario” ovvero gli è preclusa la possibilità di stipulare contratti di agenzia con altre società, anche per merci e/o prodotti che non siano in concorrenza con quelli venduti dalla Controparte_3
Nella presente fase di merito il Corte ha prodotto le dichiarazioni dei redditi 2020, 2021, 2022 e
2023 nonché i prospetti delle fatture emesse alla relative agli anni 2019, 2020, 2021 e CP_3
2022.
Dalla lettura coordinata di detti prospetti e delle dichiarazioni emerge come l'imponibile risultante dalla somma degli importi delle singole fatture è identico all'imponibile dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi del Corte.
Si concorda poi con la difesa di parte convenuta circa la equiparazione - ai fini dei limiti alla pignorabilità - delle provvigioni maturate dagli agenti di commercio alle retribuzioni percepite dai lavoratori subordinati ( cfr. Cass. 685/2012), con la conseguenza che le provvigioni maturate dal
Corte possono essere pignorate solo nei limiti stabiliti dall'art. 72 ter del DPR 602/1973.
Anche la procedura di pignoramento dei crediti verso terzi attuata mediante “l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario” soggiace, quindi, ai limiti di pignorabilità dei crediti retributivi sanciti dal combinato disposto dell'art. 72 ter DPR 602/1963 e dell'art. 545 c.p.c..
4 4.2. La questione da dirimere è tuttavia un'altra: posta l'esistenza di tali limiti e considerata la particolarità della procedura della esecuzione esattoriale, che può prescindere non solo dal controllo giurisdizionale ma anche dalla dichiarazione del terzo, era onere della agenzia della riscossione indicare fin da principio al terzo i limiti entro i quali avrebbe dovuto avvenire il pagamento?
Questa è la tesi del debitore, il quale sottolinea che in mancanza di un momento analogo alla dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c., sarebbe stato onere del creditore pignorante, a maggior ragione considerando il ruolo istituzionale di tale soggetto e la sua ampia possibilità di accesso alle informazioni dare “certezza della sua volontà di limitare il vincolo del pignoramento alle provvigioni maturate dal Sig. Corte nei termini indicati dall'art. 72 ter DPR 602/1963 e dall'art. 545 c.p.c.”.
Pur trattandosi di tesi ragionevole, non si concorda con la stessa, atteso che le norme che disciplinano l'esecuzione esattoriale ( art. 72 bis citato), si limitano a stabile che l'atto di pignoramento del creditore che se ne avvale “può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”, senza imporre alcuna maggiore specificazione di tale ordine.
Se ne deve dedurre che l'agente della riscossione, venuto a conoscenza dell'esistenza di un credito, ed in mancanza di elementi che lo qualifichino espressamente come stipendio o pensione, non possa che ordinare al terzo il pagamento, fino a concorrenza del dovuto (come pacificamente avvenuto nel caso in questione), essendo palese la scelta del legislatore di affidare l'eventuale rideterminazione dei limiti in cui il credito può essere pignorato ad una fase solo eventuale, affidata nuovamente all'autorità giudiziaria, e che può instaurarsi o in conseguenza dell'inadempimento del terzo, in virtù del meccanismo di cui all'art 72 bis II Comma D.p.r.
602/63, ovvero in conseguenza della opposizione del debitore, come avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue che il pignoramento notificato in data 12 gennaio 2024 deve ritenersi legittimo e correttamente formulato ( laddove ordinava al terzo di pagare “nei limiti previsti dalla legge”),
d'altra parte ritenendo altrettanto legittima l'opposizione del debitore.
Costituendosi nel giudizio di opposizione - dopo avere argomentato circa la presunta CP_6
mancanza di prova della natura retributiva della provvigione - concludeva, infatti, nel senso che
“qualora sia provato che sussistano i presupposti per la limitazione del pignoramento al quinto detto limite potrà trovare applicazione in sede esecutiva nella fattispecie”, dando prova di essere consapevole dalla vigenza dei limiti di pignorabilità delle retribuzioni anche nella esecuzione
5 esattoriale.
Ne consegue che non potrà essere considerata soccombente, stante la legittimità del pignoramento, seppure nel merito l'opposizione fosse fondata, in quanto strumento correttamente utilizzato dal debitore per chiedere l'applicazione e la rideterminazione del quantum pignorabile a fronte della particolare natura del credito.
5. Stante la soccombenza reciproca si impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio, così come non si ravvisa ragione di porre a carico del creditore ovvero del debitore le spese della presente fase di merito.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- in ACCOGLIMENTO della opposizione proposta da contro il CP_2
pignoramento datato 12 gennaio 2024 dispone che lo stesso debba intendersi limitato ai sensi degli articoli 72 bis e 72 ter Dpr 602/63;
- Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio
Genova, 17 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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