Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 217/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Maurizio Riommi e Alessandra Torti) Parte_1
- ricorrente -
contro
(Avvocatura dello Stato) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 7.2.2025, alle ore
1530, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro il per sentire accogliere, nei confronti di esso, le seguenti Controparte_1
domande “…accertare e dichiarare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, indicati in narrativa, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto, - condannare il al Controparte_1
risarcimento del danno dovuto in favore della parte ricorrente quale sanzione conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, ovvero in base alla
Direttiva Comunitaria n. 70/1999, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 della L. 183/2010 come indicati dalla sentenza n. 5072/2016 delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione secondo i criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, avuto riguardo all'ultima retribuzione lorda globale di fatto corrispondente ad € 2.630,99 nella misura di almeno 12 mensilità ovvero secondo le diverse modalità e/o nella pagina 1 di 8
Ha esposto che è stato impiegato senza soluzione di continuità per oltre 12 anni dal 01.09.2012 al
31.08.2024 dalla resistente nello svolgimento di mansioni di insegnante di religione cattolica in virtù di una sequenza ininterrotta di contratti a tempo determinato di durata annuale;
che si tratta di una condotta abusiva dell'amministrazione foriera di danni che devono essergli risarciti, deducendo che,
per la loro quantificazione, può essere fatto ricorso ai criteri di cui all'art. 32 della l. n. comma 5, legge n. 183/2010 in combinato disposto con i criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604 del 15 luglio 1966
tenuto conto del fatto che, alla data della somministrazione dell'invocata tutela risarcitoria, egli percepisce una retribuzione globale lorda di importo pari a ammonta ad €. 2.630,99
Si è costituito il contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto richiamando il d.M. n. 9/24, pubblicato in data 05.03.24, con cui è stata disciplinata la prova selettiva straordinaria (cui è stata assegnata la percentuale del 70% delle disponibilità di posti)
riservata agli IRC precari con almeno 36 mesi di insegnamento (doc. 1-1.1-1.2) finalizzata a offrire loro la stabilizzazione nei ruoli dell'amministrazione scolastica, in attuazione dell'art. 1bis co. 2 d.l. n.
126/19 (l. n. 159/19) e s.m.i., sulla base di una blanda procedura selettiva consistente in una prova orale
“didattico-metodologica” (art. 4 co.1), della durata massima complessiva di 30 minuti (art. 4 co. 2). Il
ha sostenuto trattarsi di un sistema che offre la stabilizzazione nei ruoli CP_1
dell'amministrazione scolastica, in favore degli IRC precari assunti con più contratti di lavoro a t.d. e,
quindi, di stabilizzazione idonea a emendare la situazione sul piano comunitario costituente misura risarcitoria in forma specifica a favore del personale scolastico.
L'amministrazione scolastica ha, poi, eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria per abusi riferibili ad oltre un quinquennio dalla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Sulla specifica questione della reiterazione di contratti a termine nei confronti di insegnanti di religione cattolica la giurisprudenza di legittimità, sulla scia dei principi affermati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, esprime un orientamento consolidato da cui non vi sono ragioni per discostarsi.
pagina 2 di 8 La Corte di Giustizia (C. giust. UE, 13 gennaio 2022, e CP_2 Controparte_3
C-282/19, EU:C:2022:3) ha infatti ritenuto che: «La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a
[...]
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato»
Dando seguito a quanto espresso dalla Corte di giustizia, la Corte di legittimità ha affermato i seguenti principi (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. Di
identico tenore anche: Cass. lav., 14 luglio 2022, n. 22265; Cass. lav., 15 luglio 2022, n. 22439; Cass. lav.,
3 agosto 2022, n. 24146; Cass. lav., 5 agosto 2022, n. 24393; Cass. lav., 12 agosto 2022, n. 24761): a)
«Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono,
nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»; b) «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti pagina 3 di 8 al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; c) «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al
, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a CP_1
termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».
Ciò posto, come evidenziato in premessa, l'amministrazione ha sostenuto che il d.M. n. 9/24,
pubblicato in data 05.03.24, con il quale è stata disciplinata la prova selettiva straordinaria (cui è stata assegnata la percentuale del 70% delle disponibilità di posti) riservata agli IRC precari con almeno 36
mesi di insegnamento (doc. 1-1.1-1.2) finalizzata a offrire loro la stabilizzazione nei ruoli dell'amministrazione scolastica, in attuazione dell'art. 1bis co. 2 d.l. n. 126/19 (l. n. 159/19) e s.m.i.,
sulla base di una blanda procedura selettiva consistente in una prova orale “didattico-metodologica”
costituirebbe un sistema volto ad offrire la stabilizzazione nei ruoli dell'amministrazione scolastica, in favore degli IRC precari assunti con più contratti di lavoro a t.d. e, quindi, di una stabilizzazione idonea a emendare la situazione sul piano comunitario ed una misura risarcitoria in forma specifica a favore del personale scolastico.
Tale eccezione è stata già vagliata dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n. 154 del 2024 e disattesa sulla base della seguente condivisibile motivazione che si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp att c.p.c.
“…Secondo i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi
Sez. L, sentenza n. 14815 del 27 maggio 2021, Rv. 661419 – 01): “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a pagina 4 di 8 condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giustizia U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”.
La Suprema Corte, con la decisione sopra citata, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte territoriale, perché non conforme ai principi esposti, in quanto aveva riconosciuto effetto sanante dell'illecito alla assunzione del docente precario avvenuta all'esito della procedura di reclutamento speciale transitoria, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, co. 6, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che non prevedeva una procedura agevolata di immissione in ruolo — quale effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine — ma offriva al dipendente precario solo una mera “chance” di assunzione attraverso la partecipazione ad una prova selettiva sia pure riservata al personale già assunto a tempo determinato, “chance” la cui valenza riparatoria è stata esclusa dalla
Corte di Cassazione sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.
3.Anche nel caso di specie la procedura straordinaria prevista dall'art. 1 bis del
D.L. n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, di cui solo ora il D.M. 9/24 costituisce la concreta applicazione, non si pone in correlazione immediata e diretta con l'utilizzo abusivo dei contratti a termine, limitandosi ad essere pagina 5 di 8 riservata al personale con almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativo.
La procedura, infatti, non è in grado di offrire la certezza dell'immissione in ruolo in tempi ravvicinati. Ne è conferma il fatto che, pur essendo stata prevista dal legislatore nel 2019, né alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, né
a quella successiva della decisione del Tribunale, la stessa è stata definita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che neppure il sopravvenuto D.M. 9/2024, che ha finalmente regolamentato le condizioni ed i termini della procedura di reclutamento – che resta selettiva perché ancorata ad una prova orale ed alla predisposizione di una graduatoria anche per titoli - possa ad oggi assumere una valenza sanante, nei confronti dell'appellata, trattandosi di una procedura non ancora completata e che, pertanto, non garantisce alla docente, tuttora precaria, alcuna certezza sui tempi dell' eventuale immissione in ruolo.
Pur essendo pacifico che l'appellata abbia partecipato alla procedura, alla luce di quanto testé affermato va disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione formulata dal appellante, alla quale peraltro l'appellata si è CP_1 fermamente opposta, non sussistendo ancora alcuna concreta misura adottata dal per cancellare le conseguenze della illegittima reiterazione di CP_1 assunzioni a tempo determinato e che, pertanto, possa assumere valenza riparatoria del danno subito dalla ricorrente. Di qui l'infondatezza della censura formulata dal appellante. CP_1
Occorre, quindi, riconoscere, in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario, secondo i principi della già richiamata giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, tenuto conto che è pacifico che la ricorrente abbia lavorato consecutivamente, quale insegnante per la religione cattolica, in forza dei contratti a termine per 12 anni e ritenuta equa la quantificazione del danno in ragione di 2,5 mensilità per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro superiore al limite dei 36 mesi e di una mensilità per ogni anno ulteriore, deve essere riconosciuto ex art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 alla ricorrente un importo pari a n. 10,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre accessori di legge. pagina 6 di 8 A tale riguardo, vanno disattesi gli argomenti spesi dall'amministrazione scolastica volti a conseguire una riduzione della tutela risarcitoria per le ragioni illustrate dalla Corte di Appello di Perugia nella sopra citata sentenza n. 154 del 2024 laddove ha evidenziato l'infondatezza della “…richiesta di applicazione dell'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo il quale: “In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto della metà”.
Ed infatti, mancano del tutto nella fattispecie le condizioni di applicabilità della predetta norma, a cominciare dagli stessi accordi sindacali per la stabilizzazione dei lavoratori in discorso e dall'inserimento degli stessi in specifiche graduatorie finalizzate a favorirne l'immissione in ruolo. Non vi è pertanto ragione per ridurre della metà la misura massima dell'indennità in questione.
Né possono poi trovare spazio, ai fini della quantificazione del risarcimento, le particolari condizioni di stato giuridico ed economico previste dalla normativa speciale riguardante gli insegnanti di religione cattolica, dovendo essere applicati alla fattispecie unicamente i criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2, dettati al fine di ristorare lo specifico pregiudizio derivante dalla particolare condizione di “precarietà” del lavoratore.
La retribuzione utile al fine di determinare il valore del risarcimento del danno va stabilita in €
2630,99, così come allegato da parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente.
Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata.
Secondo il consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (vedi, Sez. L,
ordinanza n. 34741 del 12 dicembre 2023, Rv. 669579 – 01): “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”; inoltre, secondo altra pronuncia (Sez. L, ordinanza n. 4960 del 16 febbraio 2023, Rv. 666913 – 01): “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione pagina 7 di 8 promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte resistente, risultando notificato il ricorso introduttivo con ampio rispetto del termine di dieci anni dall'ultimo contratto stipulato nel settembre del 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della Controparte_1
somma di €27.650,00 oltre interessi, o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data della presente decisione al saldo. Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore della parte ricorrente che si liquidano nella misura di €.3500,00 per compensi oltre il 15% dei compensi per il rimborso delle spese generali, al rimborso delle spese di Cu, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 7 febbraio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 8 di 8