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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 2089/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. ZOLLO UMBERTO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
a) rilevata l'abusiva ed illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per l'acclarato contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione e 11, della legge 124 del 1999, condannare il convenuto, in persona del CP_1
Ministro legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, di un importo, a titolo di risarcimento danno, da determinarsi in via equitativa nella misura compresa tra 4/24 mensilità globali di fatto riferite all'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, ovvero in altra misura ritenuta di giustizia anche secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) in via autonoma rispetto alla precedente domanda, disapplicare per contrasto con la clausola 4 punto 1 della Direttiva comunitaria 1999/70/CE (principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato) e con i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria l'art. 526 D. Lgs. 297/1994 (che nega al lavoratore a tempo determinato ogni progressione stipendiale in ragione degli anni di servizio pre-ruolo) nonché l'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 (che riconosce come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero solo i primi quattro anni e non anche quelli ulteriori prestati non di ruolo) e conseguentemente accertare ad ogni effetto giuridico ed economico il diritto del ricorrente all'intera anzianità di servizio pre-ruolo prestato, nonché alla percezione degli scatti retributivi (differenze stipendiali) così come previsti dal CCNL- Comparto scuola, con modalità analoghe a quelle riconosciute al personale di ruolo e con decorrenza dalla stipula del primo contratto a termine ovvero dalla diversa ricorrenza ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali a riconoscersi dalla data di loro maturazione all'effettivo soddisfo;
c) condannare il convenuto , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
PARTE RESISTENTE
Rigettare il ricorso avversario con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene all'attenzione del Tribunale la posizione del ricorrente - attualmente docente per un posto di sostegno psicofisico, con contratto a tempo determinato, decorrenza 6.10.2025 cessazione
4.11.2025, presso di AS ET (TV), ed inserito nelle graduatorie Controparte_3 provinciali di supplenza - il quale invoca il diritto di “ottenere l'indennizzo e la progressione economica e di carriera richiesta per la Abusiva reiterazione da parte del di contratti a CP_1 termine, dal 2020 al 2024, sulla stessa classe di concorso (sostegno), senza soluzione di continuità,
- 2 - Tribunale di Treviso
per oltre 36 mesi sui posti vacanti “o comunque privi di titolare”, per la Violazione della normativa europea sul lavoro a termine nel settore pubblico”.2
Ciò in accoglimento di quanto previsto dalla clausola 5 punto 1 accordo quadro CES, UNICE,
CEEP del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, che ha dato attuazione alla direttiva n.
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dalla Legge 186/2003 e secondo quanto disposto con il decreto legislativo 368/2001, che ha disciplinato il lavoro a tempo determinato (art. 5, comma 4 bis….
“qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato”).
Il ricorrente ha invocato anche l'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 165/2001 che, limitatamente alla pubbliche amministrazioni, ha stabilito che: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”,
e la pronuncia della CGE (sentenza 26-11-2014) sull'abuso della reiterazione dei contratti, Per_1 oltre che le sentenze: a) 13 gennaio 2022, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
n. 4914/2016 e n.
5072/2016, seguite dalle sentenze Cass., ord. n. 31174/2018 e Cass. ord. n. 10999/2020 e dalla recentissima ordinanza n. 19708 Anno 2025, Cassazione Civile Sezione Lavoro). 2 È documentata in atti la stipula dei seguenti contratti: 1) Anno Scolastico 2019/2020: contratto individuale di lavoro dal 7.11.2019 al 3.12.2019 (Prot. n.34287/C1.C), dal 4.12.2019 al 19.12.2019 (Prot. 3740/C.
2.B), dal 7.1.2020 al 16.1.2020 (Prot. n. 21/C.
1.B) dal 17.1.2020 al 8.2.2020 (Prot. n. 158/C.
1.B) dal 9.2.2020 al 29.2.2020 (Prot. n. 480/C.
2.b.), dal 1.3.2020 al 27.3.2020 (Prot, n. 619/6.2.b,), dal 28.3.2020 al 6.4.2020 (Prot. n. 802/C.
2.b.), dal 7.4.2020 al 14.4.2020 (Prot. n. 876/6.2.b.), dal 15.4.2020 al 6.6.2020 (Prot. n. 914/C.
2.b.), dal 7.6.2020 al 8.6.2020 (Prot. n. 1279/ C.2.), per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado IPSIA GALILEI di AS ET (TV) (all. 2); 2) Anno Scolastico 2020/2021: contratto individuale di lavoro dal 24.10.2020 al 8.11.2020 (Prot. n. 7139), per n. 18 ore settimanali presso l''Istituto professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione IPSSAR Alberini di Villorba (TV), e dal 5.11.2020 al 30.6.2021 (Contratto individuale di lavoro Prot. n. 7814), per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto superiore di scuola secondaria di II grado IS Cerletti di Conegliano (TV)(cfr. all. 3); 3) Anno Scolastico 2021/2022: contratto individuale di lavoro dal 29.9.2021 al 31.8.2022 (Prot. n. 14733) per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado per i servizi alberghieri e ristorazione IPSSEOA G. Maffioli di AS ET (TV) (cfr. All. 4);
4) Anno Scolastico 2022/2023: contratto individuale di lavoro dal 5.9.2022 al 31.8.2023, Contratto individuale di lavoro Prot. n. 10950, per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado per i servizi alberghieri e ristorazione IPSSEOA G. Maffioli di AS ET (TV) (cfr. all. 5);
5) Anno Scolastico 2023/2024: contratto individuale di lavoro dal 4.9.2023 al 30.6.2024, Protocollo n. 0013521/2023, per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado per i servizi alberghieri e ristorazione IPSSEOA G. Maffioli di AS ET (TV) (all. 6).
- 3 - Tribunale di Treviso
L'Amministrazione resistente, ritualmente costituitasi, ha passato in rassegna la disciplina speciale del reclutamento del personale scolastico e le norme in base alle quali contratti de quibus sono stati stipulati, in uno con la giurisprudenza, e ha resistito alle avverse pretese. Si rinvia per relationem al contenuto della memoria di costituzione per quel che concerne la specificità delle difese di parte resistente.
*
Oggetto della presente controversia è il risarcimento del danno per l'asserita abusiva reiterazione ultratriennale dei contratti a termine da parte dell'amministrazione convenuta.
Tutte le questioni oggetto del presente giudizio sono state ampiamente affrontate e risolte alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria tanto dalla Consulta con la sentenza n. 187/2016 quanto dalla Corte di Cassazione con ben sette sentenze depositate in data 7.11.2016 (Cass.,
22552/2016, 22553/2016, 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016, 22557/2016, 22558/2016). La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, con sentenza del 26.11.2014 (c.d. sentenza ), Per_1 aveva chiarito la contrarietà al diritto europeo di “una normativa nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. (…) L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni
- 4 - Tribunale di Treviso
e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”. La Corte di Cassazione, preso atto della pronuncia del giudice costituzionale, con le suindicate sentenze ha risolto i problemi concreti relativi al complessivo sistema dell'assegnazione delle supplenze annuali, individuando in particolare le condizioni per la configurabilità dell'abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato su organico di diritto, sola tipologia contrattuale presa in considerazione tanto dalla Corte di Giustizia che dalla Corte
Costituzionale.
In breve, la Cassazione ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, termine per l'attuazione della direttiva europea in materia, la reiterazione dei contratti a tempo determinato su organico di diritto oltre i 36 mesi, assumendo quale parametro temporale il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti. In tali ipotesi la Corte ha escluso anzitutto la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla luce del divieto contenuto nell'art. 36, d. lgs.
165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 Costituzione il quale prevede il concorso quale modalità generale di accesso alle pubbliche amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge. Ha pertanto concluso che nelle ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto la stabilizzazione dei docenti ai sensi della legge 107/2015 o in virtù della pregressa disciplina o comunque la certezza della stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova del maggior danno e nei casi di mancata stabilizzazione il danno vada risarcito secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
Secondo la Corte invece “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n. 22552/2016). Al riguardo, infatti, la Cassazione ha premesso la distinzione tra le varie tipologie di supplenza – annuale su organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico, temporanea su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche e temporanea per necessità contingenti – ed ha precisato che l'attribuzione del tipo di supplenza è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'amministrazione scolastica: risulta pertanto necessaria l'allegazione che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
- 5 - Tribunale di Treviso
La Corte nella sostanza ha escluso recisamente che la mera reiterazione ultratriennale del contratto a tempo determinato per supplenze su organico di fatto o temporanee sia sufficiente a configurare un abuso in assenza di specifiche deduzioni delle parti con riguardo alle condizioni concrete della reiterazione con susseguirsi ad esempio di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa classe di concorso, per oltre 36 mesi, ritenuti elementi sintomatici dell'uso distorto del contratto a termine su organico di fatto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza di merito.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, il ricorrente risulta essere stato destinatario di due soli contratti a tempo determinato su organico di diritto fino al 31 agosto
(negli anni scolastici '21/'22 e '22/'23; tutti gli altri contratti sono su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche, presso istituti diversi). Non risulta che il ricorrente abbia prestato servizio per oltre tre anni nel medesimo istituto.
Sulla base di quanto precede non è configurabile alcun abuso, né parte ricorrente ha allegato e/o provato il ricorso improprio alle supplenze su organico di fatto, essendosi limitata a dedurre unicamente la mera reiterazione dei contratti a termine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e delle condizioni soggettive delle parti, si ritiene corretto disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Treviso, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 2089/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. ZOLLO UMBERTO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
a) rilevata l'abusiva ed illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per l'acclarato contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione e 11, della legge 124 del 1999, condannare il convenuto, in persona del CP_1
Ministro legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, di un importo, a titolo di risarcimento danno, da determinarsi in via equitativa nella misura compresa tra 4/24 mensilità globali di fatto riferite all'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, ovvero in altra misura ritenuta di giustizia anche secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) in via autonoma rispetto alla precedente domanda, disapplicare per contrasto con la clausola 4 punto 1 della Direttiva comunitaria 1999/70/CE (principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato) e con i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria l'art. 526 D. Lgs. 297/1994 (che nega al lavoratore a tempo determinato ogni progressione stipendiale in ragione degli anni di servizio pre-ruolo) nonché l'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 (che riconosce come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero solo i primi quattro anni e non anche quelli ulteriori prestati non di ruolo) e conseguentemente accertare ad ogni effetto giuridico ed economico il diritto del ricorrente all'intera anzianità di servizio pre-ruolo prestato, nonché alla percezione degli scatti retributivi (differenze stipendiali) così come previsti dal CCNL- Comparto scuola, con modalità analoghe a quelle riconosciute al personale di ruolo e con decorrenza dalla stipula del primo contratto a termine ovvero dalla diversa ricorrenza ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali a riconoscersi dalla data di loro maturazione all'effettivo soddisfo;
c) condannare il convenuto , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
PARTE RESISTENTE
Rigettare il ricorso avversario con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene all'attenzione del Tribunale la posizione del ricorrente - attualmente docente per un posto di sostegno psicofisico, con contratto a tempo determinato, decorrenza 6.10.2025 cessazione
4.11.2025, presso di AS ET (TV), ed inserito nelle graduatorie Controparte_3 provinciali di supplenza - il quale invoca il diritto di “ottenere l'indennizzo e la progressione economica e di carriera richiesta per la Abusiva reiterazione da parte del di contratti a CP_1 termine, dal 2020 al 2024, sulla stessa classe di concorso (sostegno), senza soluzione di continuità,
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per oltre 36 mesi sui posti vacanti “o comunque privi di titolare”, per la Violazione della normativa europea sul lavoro a termine nel settore pubblico”.2
Ciò in accoglimento di quanto previsto dalla clausola 5 punto 1 accordo quadro CES, UNICE,
CEEP del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, che ha dato attuazione alla direttiva n.
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dalla Legge 186/2003 e secondo quanto disposto con il decreto legislativo 368/2001, che ha disciplinato il lavoro a tempo determinato (art. 5, comma 4 bis….
“qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato”).
Il ricorrente ha invocato anche l'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 165/2001 che, limitatamente alla pubbliche amministrazioni, ha stabilito che: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”,
e la pronuncia della CGE (sentenza 26-11-2014) sull'abuso della reiterazione dei contratti, Per_1 oltre che le sentenze: a) 13 gennaio 2022, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
n. 4914/2016 e n.
5072/2016, seguite dalle sentenze Cass., ord. n. 31174/2018 e Cass. ord. n. 10999/2020 e dalla recentissima ordinanza n. 19708 Anno 2025, Cassazione Civile Sezione Lavoro). 2 È documentata in atti la stipula dei seguenti contratti: 1) Anno Scolastico 2019/2020: contratto individuale di lavoro dal 7.11.2019 al 3.12.2019 (Prot. n.34287/C1.C), dal 4.12.2019 al 19.12.2019 (Prot. 3740/C.
2.B), dal 7.1.2020 al 16.1.2020 (Prot. n. 21/C.
1.B) dal 17.1.2020 al 8.2.2020 (Prot. n. 158/C.
1.B) dal 9.2.2020 al 29.2.2020 (Prot. n. 480/C.
2.b.), dal 1.3.2020 al 27.3.2020 (Prot, n. 619/6.2.b,), dal 28.3.2020 al 6.4.2020 (Prot. n. 802/C.
2.b.), dal 7.4.2020 al 14.4.2020 (Prot. n. 876/6.2.b.), dal 15.4.2020 al 6.6.2020 (Prot. n. 914/C.
2.b.), dal 7.6.2020 al 8.6.2020 (Prot. n. 1279/ C.2.), per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado IPSIA GALILEI di AS ET (TV) (all. 2); 2) Anno Scolastico 2020/2021: contratto individuale di lavoro dal 24.10.2020 al 8.11.2020 (Prot. n. 7139), per n. 18 ore settimanali presso l''Istituto professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione IPSSAR Alberini di Villorba (TV), e dal 5.11.2020 al 30.6.2021 (Contratto individuale di lavoro Prot. n. 7814), per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto superiore di scuola secondaria di II grado IS Cerletti di Conegliano (TV)(cfr. all. 3); 3) Anno Scolastico 2021/2022: contratto individuale di lavoro dal 29.9.2021 al 31.8.2022 (Prot. n. 14733) per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado per i servizi alberghieri e ristorazione IPSSEOA G. Maffioli di AS ET (TV) (cfr. All. 4);
4) Anno Scolastico 2022/2023: contratto individuale di lavoro dal 5.9.2022 al 31.8.2023, Contratto individuale di lavoro Prot. n. 10950, per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado per i servizi alberghieri e ristorazione IPSSEOA G. Maffioli di AS ET (TV) (cfr. all. 5);
5) Anno Scolastico 2023/2024: contratto individuale di lavoro dal 4.9.2023 al 30.6.2024, Protocollo n. 0013521/2023, per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Professionale di scuola secondaria di II grado per i servizi alberghieri e ristorazione IPSSEOA G. Maffioli di AS ET (TV) (all. 6).
- 3 - Tribunale di Treviso
L'Amministrazione resistente, ritualmente costituitasi, ha passato in rassegna la disciplina speciale del reclutamento del personale scolastico e le norme in base alle quali contratti de quibus sono stati stipulati, in uno con la giurisprudenza, e ha resistito alle avverse pretese. Si rinvia per relationem al contenuto della memoria di costituzione per quel che concerne la specificità delle difese di parte resistente.
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Oggetto della presente controversia è il risarcimento del danno per l'asserita abusiva reiterazione ultratriennale dei contratti a termine da parte dell'amministrazione convenuta.
Tutte le questioni oggetto del presente giudizio sono state ampiamente affrontate e risolte alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria tanto dalla Consulta con la sentenza n. 187/2016 quanto dalla Corte di Cassazione con ben sette sentenze depositate in data 7.11.2016 (Cass.,
22552/2016, 22553/2016, 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016, 22557/2016, 22558/2016). La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, con sentenza del 26.11.2014 (c.d. sentenza ), Per_1 aveva chiarito la contrarietà al diritto europeo di “una normativa nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. (…) L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni
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e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”. La Corte di Cassazione, preso atto della pronuncia del giudice costituzionale, con le suindicate sentenze ha risolto i problemi concreti relativi al complessivo sistema dell'assegnazione delle supplenze annuali, individuando in particolare le condizioni per la configurabilità dell'abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato su organico di diritto, sola tipologia contrattuale presa in considerazione tanto dalla Corte di Giustizia che dalla Corte
Costituzionale.
In breve, la Cassazione ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, termine per l'attuazione della direttiva europea in materia, la reiterazione dei contratti a tempo determinato su organico di diritto oltre i 36 mesi, assumendo quale parametro temporale il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti. In tali ipotesi la Corte ha escluso anzitutto la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla luce del divieto contenuto nell'art. 36, d. lgs.
165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 Costituzione il quale prevede il concorso quale modalità generale di accesso alle pubbliche amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge. Ha pertanto concluso che nelle ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto la stabilizzazione dei docenti ai sensi della legge 107/2015 o in virtù della pregressa disciplina o comunque la certezza della stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova del maggior danno e nei casi di mancata stabilizzazione il danno vada risarcito secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
Secondo la Corte invece “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n. 22552/2016). Al riguardo, infatti, la Cassazione ha premesso la distinzione tra le varie tipologie di supplenza – annuale su organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico, temporanea su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche e temporanea per necessità contingenti – ed ha precisato che l'attribuzione del tipo di supplenza è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'amministrazione scolastica: risulta pertanto necessaria l'allegazione che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
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La Corte nella sostanza ha escluso recisamente che la mera reiterazione ultratriennale del contratto a tempo determinato per supplenze su organico di fatto o temporanee sia sufficiente a configurare un abuso in assenza di specifiche deduzioni delle parti con riguardo alle condizioni concrete della reiterazione con susseguirsi ad esempio di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa classe di concorso, per oltre 36 mesi, ritenuti elementi sintomatici dell'uso distorto del contratto a termine su organico di fatto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza di merito.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, il ricorrente risulta essere stato destinatario di due soli contratti a tempo determinato su organico di diritto fino al 31 agosto
(negli anni scolastici '21/'22 e '22/'23; tutti gli altri contratti sono su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche, presso istituti diversi). Non risulta che il ricorrente abbia prestato servizio per oltre tre anni nel medesimo istituto.
Sulla base di quanto precede non è configurabile alcun abuso, né parte ricorrente ha allegato e/o provato il ricorso improprio alle supplenze su organico di fatto, essendosi limitata a dedurre unicamente la mera reiterazione dei contratti a termine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e delle condizioni soggettive delle parti, si ritiene corretto disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Treviso, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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