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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta, in secondo grado, al n. 341/2018 r.g.a.c. pendente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria Paola Magliarella
APPELLANTE
E
(p.iva ) in persona del legale rapp. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Renato Anania
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
1164/2017 del Giudice di Pace di Rossano, emessa il 26.12.2017,depositata il
30.12.2017 con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di per ottenere il pagamento Controparte_2 della somma di € 11.724,49 per le lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto in data 10.9.2014, in Mandatoriccio, alla via Cipodra, ritenendo non provato il fatto storico dedotto in citazione, inoperante il diritto all'indennizzo per i danni al conducente, di cui al contratto di assicurazione n.B306162/014 stipulato con la convenuta per la r.c.a. e non rimborsabili le spese mediche. L'appellante ha sostenuto che il Giudice di pace, ritenendo non provata “la verificazione del sinistro” sarebbe incorso in errore, atteso che l'evento “posto a fondamento della richiesta risultava non solo incontestato, ma altresì confortato da una pluralità di elementi … integranti la prova dell'effettiva verificazione del sinistro, nonché del nesso causale tra esso e le lesioni riportate” e in particolare dai referti di P.S. del P.O. del 10.9.2014, dalla deposizione del teste , dalla Testimone_1
c.t.u. del medico legale dott. , dalla perizia del dott. e della Per_1 Per_2
Professional danni s.r.l.; l'appellante ha inoltre sostenuto che il giudice di prime cure non avrebbe accertato la vessatorietà della clausola contrattuale di franchigia, in forza della quale “nulla è dovuto per le invalidità di grado inferiore o uguale a detta percentuale (5%)”, non oggetto di specifica e individuale trattativa con l'assicurato e pertanto nulla per violazione dell'art. 1341, co. 2 c.c.
L'appellante ha, inoltre, dedotto quale motivo d'impugnazione l'omessa pronuncia sulla “domanda di indennizzo relativamente alla ITA ed ITT” e ha contestato il mancato riconoscimento del rimborso delle spese odontoiatriche dallo stesso sostenute, escluso dal Giudice di prime cure perché la documentazione giustificativa dell'esborso era stata depositata in copia e non in originale come prescritto dall'art. 10.7 delle Condizioni Generali di Contratto;
secondo l'appellante, invece, “il documento in copia fotostatica, in mancanza di specifiche contestazioni ai sensi dell'art. 2719 c.c. (che nella specie non risultano avanzate) ha la stessa valenza probatoria dell'originale”.
Tanto dedotto, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: “in accoglimento dello spiegato gravame ed in riforma della sentenza n. 1164/2017 del Giudice di Pace di
Rossano: “accertare e dichiarare la indennizzabilità del sinistro verificatosi per effetto della richiamata e sottoscritta polizza conducente;
Condannare, la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1
in Trieste alla Via Macchiavelli n. 4, al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma di € 11.724,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero
[...]
in quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia;
Condannare altresì la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1
in Trieste alla via Macchiavelli n. 4, alla rifusa delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la quale, Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e con separato provvedimento del 07.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'appellante sostiene che una corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda, avendo egli assolto l'onere probatorio a suo carico.
Il Tribunale ritiene che la predetta doglianza non sia meritevole di accoglimento: deve infatti rilevarsi che l'attore aveva dedotto in citazione unicamente di aver perso il controllo dell'auto, uscendo fuori strada in data 10.9.2014, nel percorrere la via
Cipodra di Mandatoriccio e che il Giudice di pace ha ritenuto che dall'istruttoria espletata non fosse emersa prova di quanto dedotto.
Il Tribunale reputa che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie;
deve infatti, rilevarsi, in primo luogo, che la domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace risulta carente già sul piano assertivo per la genericità del narrato, atteso che l'originario attore si è limitato ad allegare la verificazione del sinistro, senza specificarne in alcun modo la dinamica e a fronte della contestazione specifica da parte della convenuta, che ha negato l'accadimento del fatto, non ha precisato alcunché né ha fornito dimostrazione del predetto fatto storico, atteso che l'unico testimone escusso per parte attrice, il Dott. , medico, non ha Testimone_1
riferito alcunchè in ordine al fatto da cui sarebbero derivati i danni lamentati dal cui non aveva assistito, avendo unicamente sottoposto l'attore a visita Pt_1
medica in data successiva al predetto evento (cfr. verbale ud. del 18.4.2016).
Pertanto, la predetta deposizione, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, non consente di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno lamentato al fatto dedotto in citazione, ancor più necessaria nel caso di specie, a seguito della contestazione della convenuta;
né, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la predetta prova può essere ricavata dal referto del P.s., in cui è riportato “sbanda mentre era alla guida dell'auto”, trattandosi di “anamnesi” basata su quanto riferito dal paziente e in cui non vi è, peraltro, alcun riferimento al veicolo su cui si sarebbe verificato il sinistro;
analogamente non hanno valenza probatoria in ordine al verificarsi del fatto le perizie mediche di parte e la c.t.u. medica relative ai danni alla persona che l'attore sostiene di aver subito per effetto del sinistro.
In definitiva, non vi è alcuna prova che i danni asseritamente riportati dall'attore in primo grado siano ascrivibili all'evento dallo stesso dedotto quale causa degli stessi;
deve in definitiva ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla verificazione del fatto e dell'evento lesivo così come dedotto in citazione.
Il rigetto del predetto motivo d'appello consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza, la cui eventuale fondatezza non potrebbe in ogni caso determinare l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, in difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attore.
La decisione del Giudice di Pace appare, dunque, corretta alla luce delle risultanze istruttorie, così che in definitiva l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante e determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.200,01 ed € 26.000,00; in applicazione dei predetti criteri, le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: €
389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale: € 851,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione del giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da , con conseguente Parte_1
conferma della sentenza n.1164/2017 del Giudice di Pace di Rossano, emessa il 26.12.2017 e depositata il 30.12.2017.
2. CONDANNA l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 28/7/2025.
. La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.