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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DOSSENA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DOSSENA AUGUSTO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CASTRACANE CAROLINA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO TOSCAELLI 6 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CASTRACANE CAROLINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: EL RI
In tesi: accertato l'accordo intercorso tra e Parte_1 Controparte_2
che prevedeva una provvigione del 15% sugli ordini ricevuti da ,
[...] CP_3 confermare il decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 52.136,81 imputabileagli ordini inviati nel periodo tra il 2018 e il 2019 per complessivi € 347.578,71, oltre alla maggiore somma che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria,interessi maturati e maturandi;
In ipotesi: accertato l'accordo intercorso tra e Parte_1 [...]
che prevedeva la corresponsione di una provvigione sugli ordini ricevuti da Controparte_2 Peuterey Group, condannare la convenuta al pagamento della minor somma che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, oltre interessi maturati e maturandi, il tutto con vittoria di compensi avvocato e spese di lite.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale nel merito, revocare e/o comunque dichiarare la nullità e/o la totale inefficacia del decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze, per i
pagina 1 di 3 motivi esposti in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dalla società nonché dichiarare Parte_1 l'infondatezza di ogni altra pretesa creditoria avanzata da parte attrice in merito agli ordini provenienti dalla società Peuterey;
- in subordine, accertata la mancanza di un patto tra le parti relativo alla misura della provvigione, rideterminarsi la provvigione spettante alla econdo Parte_1 le consuetudini che caratterizzano il settore merceologico di riferimento o secondo un valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1755, comma 2, c.c..
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accertamento dell'accordo intervenuto tra le parti che prevedeva una provvigione del 15% sugli ordini ricevuti da Peuterey Group, la conferma del decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 52.136,81 imputabile agli ordini inviati tra il 2018 e il 2019 per complessivi Euro 347.578,71, oltre alla maggior somma di giustizia ed interessi;
in ipotesi, sempre accertato l'intervenuto accordo di cui sopra, la condanna della convenuta al pagamento della minor somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere una società che opera nel settore del commercio di abbigliamento ed accessori, mentre la convenuta è società che si occupa della produzione e commercializzazione di zip e cerniere;
che, nel 2018, la tramite il proprio responsabile CP_2 per il mercato italiano, aveva chiesto al legale rappresentante dell'attrice di presentargli Peuterey Group, dietro il riconoscimento di una provvigione pari al 15% del fatturato generato da quest'ultima; che, in esecuzione di tale accordo, presentava UT a cosicchè tra queste Parte_1 CP_2 ultime si instaurava una relazione commerciale stabile e duratura, perdurante tutt'oggi; che, da settembre 2018 a novembre 2019, aveva ricevuto da UT Ordini per complessivi CP_2 Euro 347.578,73, cosicchè l'attrice aveva maturato un credito quantomeno di Euro 52.136,81; che, tuttavia, nessun pagamento era avvenuto in proprio favore;
che, per tale importo, era stato quindi richiesto ed emesso decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 in data 8.11.2021, regolarmente notificato al debitore, avverso il quale quest'ultimo aveva proposto opposizione;
che il contratto di cui al caso di specie è un c.d. contratto misto, caratterizzato dalla netta prevalenza della mediazione atipica.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito la mancanza di prova Controparte_2 dell'accordo intercorso fra le parti, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico da parte della società convenuta alla . Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo europeo opposto Parte_1
e, in subordine, accertata la mancanza di un patto tra le parti relativo alla misura della provvigione, al rideterminazione della stessa secondo le consuetudini proprie del settore merceologico di riferimento o secondo una valutazione equitativa.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è infondata e va rigettata.
Non vi è prova in atti dell'accordo che parte attrice allega essere intervenuto con la convenuta di previsione di una provvigione, in suo favore, del 15% sugli ordini ricevuti da Peuterey Group, in virtù del fatto che la prima aveva presentato alla seconda Peuterey Group con la quale si era instaurato uno stabile rapporto commerciale.
pagina 2 di 3 La documentazione prodotta in giudizio da parte attrice non è idonea allo scopo. Trattasi, infatti, di mera corrispondenza intercorsa tra le parti in cui si parla genericamente degli ordini di UT e di un pagamento da eseguire in favore dell'attrice, di cui però non sono specificati né il titolo né l'importo.
In difetto di prova dell'accordo inter partes, le fatture prodotte a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nulla provano riguardo al credito vantato da , con la conseguenza che il decreto Parte_1 ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 emesso in data 8.11.2021.
ND la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€2.906,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 5,00% per spese generali.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DOSSENA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DOSSENA AUGUSTO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CASTRACANE CAROLINA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO TOSCAELLI 6 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CASTRACANE CAROLINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: EL RI
In tesi: accertato l'accordo intercorso tra e Parte_1 Controparte_2
che prevedeva una provvigione del 15% sugli ordini ricevuti da ,
[...] CP_3 confermare il decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 52.136,81 imputabileagli ordini inviati nel periodo tra il 2018 e il 2019 per complessivi € 347.578,71, oltre alla maggiore somma che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria,interessi maturati e maturandi;
In ipotesi: accertato l'accordo intercorso tra e Parte_1 [...]
che prevedeva la corresponsione di una provvigione sugli ordini ricevuti da Controparte_2 Peuterey Group, condannare la convenuta al pagamento della minor somma che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, oltre interessi maturati e maturandi, il tutto con vittoria di compensi avvocato e spese di lite.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale nel merito, revocare e/o comunque dichiarare la nullità e/o la totale inefficacia del decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze, per i
pagina 1 di 3 motivi esposti in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dalla società nonché dichiarare Parte_1 l'infondatezza di ogni altra pretesa creditoria avanzata da parte attrice in merito agli ordini provenienti dalla società Peuterey;
- in subordine, accertata la mancanza di un patto tra le parti relativo alla misura della provvigione, rideterminarsi la provvigione spettante alla econdo Parte_1 le consuetudini che caratterizzano il settore merceologico di riferimento o secondo un valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1755, comma 2, c.c..
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accertamento dell'accordo intervenuto tra le parti che prevedeva una provvigione del 15% sugli ordini ricevuti da Peuterey Group, la conferma del decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 52.136,81 imputabile agli ordini inviati tra il 2018 e il 2019 per complessivi Euro 347.578,71, oltre alla maggior somma di giustizia ed interessi;
in ipotesi, sempre accertato l'intervenuto accordo di cui sopra, la condanna della convenuta al pagamento della minor somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere una società che opera nel settore del commercio di abbigliamento ed accessori, mentre la convenuta è società che si occupa della produzione e commercializzazione di zip e cerniere;
che, nel 2018, la tramite il proprio responsabile CP_2 per il mercato italiano, aveva chiesto al legale rappresentante dell'attrice di presentargli Peuterey Group, dietro il riconoscimento di una provvigione pari al 15% del fatturato generato da quest'ultima; che, in esecuzione di tale accordo, presentava UT a cosicchè tra queste Parte_1 CP_2 ultime si instaurava una relazione commerciale stabile e duratura, perdurante tutt'oggi; che, da settembre 2018 a novembre 2019, aveva ricevuto da UT Ordini per complessivi CP_2 Euro 347.578,73, cosicchè l'attrice aveva maturato un credito quantomeno di Euro 52.136,81; che, tuttavia, nessun pagamento era avvenuto in proprio favore;
che, per tale importo, era stato quindi richiesto ed emesso decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 in data 8.11.2021, regolarmente notificato al debitore, avverso il quale quest'ultimo aveva proposto opposizione;
che il contratto di cui al caso di specie è un c.d. contratto misto, caratterizzato dalla netta prevalenza della mediazione atipica.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito la mancanza di prova Controparte_2 dell'accordo intercorso fra le parti, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico da parte della società convenuta alla . Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo europeo opposto Parte_1
e, in subordine, accertata la mancanza di un patto tra le parti relativo alla misura della provvigione, al rideterminazione della stessa secondo le consuetudini proprie del settore merceologico di riferimento o secondo una valutazione equitativa.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è infondata e va rigettata.
Non vi è prova in atti dell'accordo che parte attrice allega essere intervenuto con la convenuta di previsione di una provvigione, in suo favore, del 15% sugli ordini ricevuti da Peuterey Group, in virtù del fatto che la prima aveva presentato alla seconda Peuterey Group con la quale si era instaurato uno stabile rapporto commerciale.
pagina 2 di 3 La documentazione prodotta in giudizio da parte attrice non è idonea allo scopo. Trattasi, infatti, di mera corrispondenza intercorsa tra le parti in cui si parla genericamente degli ordini di UT e di un pagamento da eseguire in favore dell'attrice, di cui però non sono specificati né il titolo né l'importo.
In difetto di prova dell'accordo inter partes, le fatture prodotte a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nulla provano riguardo al credito vantato da , con la conseguenza che il decreto Parte_1 ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo europeo n. 4628/2021 emesso in data 8.11.2021.
ND la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€2.906,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 5,00% per spese generali.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3