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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14114/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAMIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CARAMIA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCA FABRIZIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA SUD 73/A 40018 SAN PIETRO IN CASALE presso il difensore avv. ZECCA FABRIZIO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giorno 7 agosto 2015 in Castelnuovo della Daunia (FG) i ricorrenti si univano in matrimonio con rito concordatario;
l'atto è stato trascritto presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), al n. 2 parte 2 serie A - anno 2015; i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni;
dall'unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; l'ultimo domicilio Per_1 Per_2 coniugale eletto è stato in Granarolo dell'Emilia (BO), Via San Donato 36, in un immobile condotto in locazione dal 2 Aprile 2023 in forza di contratto intestato ad entrambi i coniugi, con un canone mensile di euro 820,00; negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
la sig.ra aveva promosso davanti all'intestato Tribunale il procedimento giudiziale per la separazione Pt_2
pagina 1 di 3 dei coniugi r.g. 12580 del 2024, Giudice Relatore Dott. Bruno Perla, udienza fissata per il 21.1.2025; in seguito i coniugi hanno trovato un accordo sulle condizioni di separazione, e pertanto in data 10.10.2024 la sig.ra ha depositato rinuncia agli atti del procedimento R.G. 12580 / 2024, chiedendo l'estinzione Pt_2 dello stesso, che è stata pronunciata;
pertanto, i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che hanno confermato con le note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 22.4.2025, avvalendosi della facoltà di non comparire e ribadendo di non volersi riconciliare;
tali condizioni sono da recepire integralmente in quanto conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni;
va altresì accolto quanto concordato espressamente in punto di spese legali, trattandosi di materia disponibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - pronuncia la separazione fra , nata il [...] in [...] Parte_2
(MOLDOVA), e , nato il [...] in [...] Parte_1
(FG), unitisi in matrimonio il giorno 7 agosto 2015 in Castelnuovo della Daunia (FG) con rito concordatario, atto trascritto presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), al n. 2 parte 2 serie A - anno 2015;
2 - dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
3 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al reciproco rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3. I coniugi si impegnano a mantenere una serena e proficua comunicazione nell'interesse dei figli. Si impegnano altresì affinchè venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo pertanto ogni forma di svilimento concreto dell'altro genitore attraverso espressioni verbali deleterie volte a generare disamore e così minando la serenità dei bambini.
4. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5. I figli e continueranno a vivere con la madre presso l'immobile di Via San Donato 36 a Per_1 Per_2
Granarolo dell'Emilia.
6. Il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
7. Per il mantenimento ordinario dei figli il sig. corrisponderà alla sig. Parte_1 Parte_2
l'importo mensile di euro 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Bologna: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente onerosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello pagina 2 di 3 specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
9. La sig.ra riceverà per intero l'assegno unico per i Pt_2 figli. Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno ad entrambi i genitori al 50%.
10. La sig.ra si farà carico del pagamento del canone di locazione dell'immobile di via San Donato 36 Pt_2
a Granarolo dell'Emilia (BO) e percepirà il canone dovuto per il subaffitto del garage pari ad euro 80,00 mensili. Il contratto di locazione resterà intestato ad entrambi, salvo diversa volontà della locatrice.
11. I coniugi, a semplice richiesta, si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro, ed a favore dei figli minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando e concordando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche, con parenti prossimi o con genitori di amici.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra i coniugi, ad eccezione del contributo unificato che verrà versato dal sig. . Parte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14114/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAMIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CARAMIA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCA FABRIZIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA SUD 73/A 40018 SAN PIETRO IN CASALE presso il difensore avv. ZECCA FABRIZIO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giorno 7 agosto 2015 in Castelnuovo della Daunia (FG) i ricorrenti si univano in matrimonio con rito concordatario;
l'atto è stato trascritto presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), al n. 2 parte 2 serie A - anno 2015; i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni;
dall'unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; l'ultimo domicilio Per_1 Per_2 coniugale eletto è stato in Granarolo dell'Emilia (BO), Via San Donato 36, in un immobile condotto in locazione dal 2 Aprile 2023 in forza di contratto intestato ad entrambi i coniugi, con un canone mensile di euro 820,00; negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
la sig.ra aveva promosso davanti all'intestato Tribunale il procedimento giudiziale per la separazione Pt_2
pagina 1 di 3 dei coniugi r.g. 12580 del 2024, Giudice Relatore Dott. Bruno Perla, udienza fissata per il 21.1.2025; in seguito i coniugi hanno trovato un accordo sulle condizioni di separazione, e pertanto in data 10.10.2024 la sig.ra ha depositato rinuncia agli atti del procedimento R.G. 12580 / 2024, chiedendo l'estinzione Pt_2 dello stesso, che è stata pronunciata;
pertanto, i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che hanno confermato con le note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 22.4.2025, avvalendosi della facoltà di non comparire e ribadendo di non volersi riconciliare;
tali condizioni sono da recepire integralmente in quanto conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni;
va altresì accolto quanto concordato espressamente in punto di spese legali, trattandosi di materia disponibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - pronuncia la separazione fra , nata il [...] in [...] Parte_2
(MOLDOVA), e , nato il [...] in [...] Parte_1
(FG), unitisi in matrimonio il giorno 7 agosto 2015 in Castelnuovo della Daunia (FG) con rito concordatario, atto trascritto presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), al n. 2 parte 2 serie A - anno 2015;
2 - dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
3 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al reciproco rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3. I coniugi si impegnano a mantenere una serena e proficua comunicazione nell'interesse dei figli. Si impegnano altresì affinchè venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo pertanto ogni forma di svilimento concreto dell'altro genitore attraverso espressioni verbali deleterie volte a generare disamore e così minando la serenità dei bambini.
4. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5. I figli e continueranno a vivere con la madre presso l'immobile di Via San Donato 36 a Per_1 Per_2
Granarolo dell'Emilia.
6. Il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
7. Per il mantenimento ordinario dei figli il sig. corrisponderà alla sig. Parte_1 Parte_2
l'importo mensile di euro 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Bologna: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente onerosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello pagina 2 di 3 specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
9. La sig.ra riceverà per intero l'assegno unico per i Pt_2 figli. Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno ad entrambi i genitori al 50%.
10. La sig.ra si farà carico del pagamento del canone di locazione dell'immobile di via San Donato 36 Pt_2
a Granarolo dell'Emilia (BO) e percepirà il canone dovuto per il subaffitto del garage pari ad euro 80,00 mensili. Il contratto di locazione resterà intestato ad entrambi, salvo diversa volontà della locatrice.
11. I coniugi, a semplice richiesta, si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro, ed a favore dei figli minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando e concordando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche, con parenti prossimi o con genitori di amici.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra i coniugi, ad eccezione del contributo unificato che verrà versato dal sig. . Parte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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