Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 22 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8435/2024 R.G. Prev.
TRA ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Parte_1 C.F._1
Monda, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO CP_1
MAISTO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.04.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 22.12.2020 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto ai suddetti benefici, spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza. Il giudice, esaminati gli atti, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
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non segni di compromissione cerebrale :vigile ed orientata ,memoria conservata “. Effettuata la diagnosi ,il 10 novembre veniva sottoposta ad intervento chirurgico di exeresi del meningioma con buona risoluzione clinica . Allo stato attuale la ricorrente lamenta episodi di algie nella zona frontale destra ,difficoltà alla deambulazione per sensazione di instabilità motoria ,quest'ultima correggibile con appoggio a bastone o deambulatore . L'esame obiettivo non evidenzia segni neurologici evidenti :la ricorrente collaborante ,in sede di accesso peritale è apparsa vigile ,orientata nel tempo e nello spazio ,presenti deficit mnesici relativi alla memoria recente ,eloquio fluente . Ancora piu' nello specifico alla data del 29.06.2022 ,come da certificato del Dottor Per_2
“OBIETTIVAMENTE “sveglia ,cosciente ed orientata ,oscillazioni pluridirezionali alla prova di ,instabilità nella marcia;
nulla ai nervi cranici ,non deficit sensitivi e motori ai Per_3 quattro arti ed al tronco;
non Babinski bilateralmente;
non segni meningei;
prove cerebellari ben eseguite “ Migliorato ,dunque ,il quadro clinico post intervento :non presente disartria
2 ,non evidente rallentamento ideomotorio ,non presente emiparesi sinistra . Pertanto si può concludere che allo stato attuale ,la ricorrente non presenta significative compromissioni delle funzioni cognitive né deambulazione impossibile in forma autonoma ,la cui giusta valutazione rappresenta i requisiti essenziali in soggetto ultrasessantacinquenne per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”. Alla luce delle considerazioni cliniche esposte, il CTU ha dunque concluso che “3) A causa del complesso patologico da cui è affetta, la ricorrente si trova nella permanente condizione di difficoltà grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, a far data dalla domanda amministrativa, come da valutazione della Commissione Medica ASL. 4) A causa delle patologie presentate la Signora non si trova nella permanente condizione di non poter deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ed essendo vigile, discretamente orientata nel tempo e nello spazio è in grado di svolgere autonomamente i comuni atti quotidiani della vita: è in grado di vestirsi ,di alimentarsi ,di salire e scendere dal letto ,di passeggiare per casa, di usare i servizi igienici ,spostarsi nell'ambiente domestico ed anche extradomiciliare;
conosce il valore del denaro ,è in grado di prendere le medicine da sola . 5) Per quanto attiene la valutazione del grado di disabilità ai sensi della legge 104/92 ,si può affermare che
,tale complesso patologico ,se pur invalidante , non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere;
si realizza lo stato di portatore di handicap come previsto dall'art. 3 comma 1 della legge 104/1992,a far data dalla domanda amministrativa . Non si riconosce alla ricorrente in esame la condizione di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente come previsto dall' art. 3 comma 3 della legge 104/1992”. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa. Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli
3 vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi. Napoli, 22.01.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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