Art. 2. Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI e' indicata con la denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo determinata ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma l e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art. 45
Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
(Omissis).
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ; all' articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 .
(Omissis). ".
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI e' indicata con la denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo determinata ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma l e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art. 45
Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
(Omissis).
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ; all' articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 .
(Omissis). ".