Articolo 8 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 marzo 1958
Art. 8.
Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell' art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , ed il loro versamento sara' effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporra' per i propri fini statutari.
Entrata in vigore il 28 marzo 1958