Art. 8.
Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell' art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , ed il loro versamento sara' effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporra' per i propri fini statutari.
Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell' art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , ed il loro versamento sara' effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporra' per i propri fini statutari.