CASS
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UG CO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 7/06/2024 del Tribunale della libertà di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in relazione al reato ex artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di UG, al quale si sono aggiunte le conclusioni scritte, non si contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc pen., argomentando che — poiché il ricorrente è detenuto per altra causa con fine-pena 11/05/2027 — manca la necessaria concretezza e attualità delle esigenze cautelar, perché può escludersi, la possibilità che a UG siano applicate misure alternative alla detenzione. Inoltre, si osserva Penale Sent. Sez. 6 Num. 2242 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/10/2024 che il Tribunale ha solo genericamente motivato l'esclusione della idoneità degli arresti donniciliari, pur con l'applicazione di un dispositivo di controllo, a salvaguardare le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve, anzitutto, ribadirsi che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, perché nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022 Rv. 282416). Posto questo, con congrua motivazione' Tribunale ha fondato il suo giudizio sulla concretezza del rischio che UG commetta altri reati della stessa specie di quello per il quale si procede dagli «innumerevoli precedenti penali, anche specifici, nonchè dalla commissione del fatto mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere». Ha considerato, inoltre, che il ricorrente ha sfruttato il permesso-premio concessogli per procurarsi droga da vendere all'interno del carcere, sicché nessuna misura cautelare meno restrittiva della custodia in carcere risulta idonea a salvaguardare le esigenze del caso;
neanche gli arresti domiciliari con la applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, perché questo è idoneo a segnale l'allontanamento dal luogo degli arresti, ma non la commissione di reati nello stesso luogo. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli *adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in relazione al reato ex artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di UG, al quale si sono aggiunte le conclusioni scritte, non si contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc pen., argomentando che — poiché il ricorrente è detenuto per altra causa con fine-pena 11/05/2027 — manca la necessaria concretezza e attualità delle esigenze cautelar, perché può escludersi, la possibilità che a UG siano applicate misure alternative alla detenzione. Inoltre, si osserva Penale Sent. Sez. 6 Num. 2242 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/10/2024 che il Tribunale ha solo genericamente motivato l'esclusione della idoneità degli arresti donniciliari, pur con l'applicazione di un dispositivo di controllo, a salvaguardare le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve, anzitutto, ribadirsi che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, perché nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022 Rv. 282416). Posto questo, con congrua motivazione' Tribunale ha fondato il suo giudizio sulla concretezza del rischio che UG commetta altri reati della stessa specie di quello per il quale si procede dagli «innumerevoli precedenti penali, anche specifici, nonchè dalla commissione del fatto mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere». Ha considerato, inoltre, che il ricorrente ha sfruttato il permesso-premio concessogli per procurarsi droga da vendere all'interno del carcere, sicché nessuna misura cautelare meno restrittiva della custodia in carcere risulta idonea a salvaguardare le esigenze del caso;
neanche gli arresti domiciliari con la applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, perché questo è idoneo a segnale l'allontanamento dal luogo degli arresti, ma non la commissione di reati nello stesso luogo. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli *adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/10/2024