CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2024, n. 43427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43427 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO LE, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2024 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna - Dott. IO LL - avanzata dall'imputato, odierno ricorrente, sull'assunto che lo stesso giudice aveva fatto parte del collegio del Tribunale di Ravenna, che, in sede di riesame cautelare reale, aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 6 Num. 43427 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 15/10/2024 preliminari applicativa nei confronti di TO del sequestro ex art. 240 bis cod. pen. del premio di una polizza assicurativa di 50.000 euro. Osservava la Corte territoriale che il riesame cautelare reale aveva avuto per oggetto non il merito dell'imputazione e perciò la valutazione prognostica della responsabilità dell'imputato, bensì solo gli elementi della sproporzione fra la capacità reddituale dello stesso e la provvista sequestrata e del periculum in mora (profilo, quest'ultimo, ritenuto peraltro fondato). La Corte territoriale disattendeva pertanto la prospettazione difensiva, rilevando che il giudice non aveva espresso alcun convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 2. Il difensore di TO ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, sottolineando come il citato provvedimento del Tribunale del riesame cautelare reale costituisse comunque una concreta anticipazione del giudizio di merito, per essere stata valutata in quella sede l'informativa della G.d.F. che rimarcava gli elementi indiziari acquisiti a carico dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Dalla lettura della ordinanza impugnata se ne evince la coerenza dell'apparato argomentativo con i principi di diritto ripetutamente applicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di una sequenza procedimentale incidentale - come, nella specie, quella in tema di riesame della cautela reale -, non costituisce affatto "indebita" manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., non potendo configurarsi alcuna automatica compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. Invero, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. Il che resta escluso in fattispecie - come quella in esame - relative a un giudice dell'udienza preliminare che, 9 nell'ambito del medesimo procedimento, sia stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che abbia confermato un decreto di sequestro preventivo (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591-01; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Rv. 279164-01; v. anche Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Rv. 243713-01; Sez. 2, n. 19648 del 29/03/2007, Rv. 236588-01; Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Rv. 237627-01). Nella specie, appare dirimente l'insindacabile rilievo fattuale della Corte territoriale secondo cui il riesame cautelare reale da parte del collegio, di cui era componente il giudice ricusato, aveva avuto per oggetto non il merito dell'imputazione contestata e perciò la valutazione prognostica circa la responsabilità dell'imputato, bensì solo la sussistenza della sproporzione fra la capacità reddituale dello stesso e la provvista sequestrata e del periculum in mora (profilo, quest'ultimo, ritenuto peraltro fondato per l'annullamento del sequestro). Considerato pertanto che il giudice non aveva espresso in sede di riesame cautelare reale alcun convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna - Dott. IO LL - avanzata dall'imputato, odierno ricorrente, sull'assunto che lo stesso giudice aveva fatto parte del collegio del Tribunale di Ravenna, che, in sede di riesame cautelare reale, aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 6 Num. 43427 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 15/10/2024 preliminari applicativa nei confronti di TO del sequestro ex art. 240 bis cod. pen. del premio di una polizza assicurativa di 50.000 euro. Osservava la Corte territoriale che il riesame cautelare reale aveva avuto per oggetto non il merito dell'imputazione e perciò la valutazione prognostica della responsabilità dell'imputato, bensì solo gli elementi della sproporzione fra la capacità reddituale dello stesso e la provvista sequestrata e del periculum in mora (profilo, quest'ultimo, ritenuto peraltro fondato). La Corte territoriale disattendeva pertanto la prospettazione difensiva, rilevando che il giudice non aveva espresso alcun convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 2. Il difensore di TO ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, sottolineando come il citato provvedimento del Tribunale del riesame cautelare reale costituisse comunque una concreta anticipazione del giudizio di merito, per essere stata valutata in quella sede l'informativa della G.d.F. che rimarcava gli elementi indiziari acquisiti a carico dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Dalla lettura della ordinanza impugnata se ne evince la coerenza dell'apparato argomentativo con i principi di diritto ripetutamente applicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di una sequenza procedimentale incidentale - come, nella specie, quella in tema di riesame della cautela reale -, non costituisce affatto "indebita" manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., non potendo configurarsi alcuna automatica compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. Invero, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. Il che resta escluso in fattispecie - come quella in esame - relative a un giudice dell'udienza preliminare che, 9 nell'ambito del medesimo procedimento, sia stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che abbia confermato un decreto di sequestro preventivo (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591-01; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Rv. 279164-01; v. anche Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Rv. 243713-01; Sez. 2, n. 19648 del 29/03/2007, Rv. 236588-01; Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Rv. 237627-01). Nella specie, appare dirimente l'insindacabile rilievo fattuale della Corte territoriale secondo cui il riesame cautelare reale da parte del collegio, di cui era componente il giudice ricusato, aveva avuto per oggetto non il merito dell'imputazione contestata e perciò la valutazione prognostica circa la responsabilità dell'imputato, bensì solo la sussistenza della sproporzione fra la capacità reddituale dello stesso e la provvista sequestrata e del periculum in mora (profilo, quest'ultimo, ritenuto peraltro fondato per l'annullamento del sequestro). Considerato pertanto che il giudice non aveva espresso in sede di riesame cautelare reale alcun convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2024