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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111783211378 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11783612190 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13523811175 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16220015329 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21798/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] accogliersi il ricorso e, per l'effetto, in via principale, annullarsi gli atti indicati in epigrafe e segnatamente l'avviso di accertamento prot. n. 162200/15329 del 21.11.2024 relativo all'importo richiesto per Tari anno 2019 del Comune di Napoli per l'importo di € 688,00, dell'avviso di accertamento prot. n.
1117832/11378 del 06.09.2024, relativo all'importo richiesto per Tari anno 2020 del Comune di Napoli per l'importo di € 659,00, dell'avviso di accertamento prot. n. 117836/12190 del 06.09.2024 relativo all'importo richiesto per Tari anno 2021 del Comune di Napoli per l'importo di € 645,00, dell'avviso di accertamento prot. n. 135238/11175 del 14.10.2024 relativo all'importo richiesto per Tari anno 2022 del Comune di
Napoli per l'importo di € 633,00.
Con vittoria di spese e compensi professionali di patrocinio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo».
Municipia S.p.A. ha così concluso nelle proprie controdeduzioni:
«Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento degli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato a Società_1 S.R.L. in data 20 dicembre 2024, depositato il 14 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dei suindicati avvisi di accertamento, con cui la predetta società, nell'interesse del Comune di Napoli, aveva richiesto il versamento della somma di
2.625,00 € per omesso versamento della TARI per gli anni di imposta 2019/2022.
2. Municipia S.p.A., nella dichiarata qualità di titolare, giusta contratto di servizi del 7 agosto 2024 stipulato con Società_1 S.R.L., del potere di accertamento e riscossione dei tributi esatti da tale ultima società, depositava in data 6 febbraio 2025 controdeduzioni, concludendo nel senso sopra indicato.
3. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dato conto che gli avvisi impugnati risultano essere stati annullati, avendo il concessionario preso atto
(con la sintetica locuzione «cessazione», contenuta negli atti di annullamento) dell'assenza (in realtà) del presupposto impositivo, avendo la contribuente dismesso il possesso dell'immobile oggetto di tassazione sin dall'anno 2013, come dedotto e provato in giudizio (v. certificato di residenza storica).
2. Alla luce di quanto precede va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, essendo venuta meno ogni ragione di contestazione, con valore assorbente rispetto ad ogni altra questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, considerando la pacifica assenza del presupposto impositivo e si liquidano, ai sensi dell'art. 15, comma 2-quinques, d.lgs. n. 546/1992, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Municipia S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di 1.200,00 € per competenze, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Difensore_1. Così delibato, addì, 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia ,
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111783211378 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11783612190 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13523811175 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16220015329 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21798/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] accogliersi il ricorso e, per l'effetto, in via principale, annullarsi gli atti indicati in epigrafe e segnatamente l'avviso di accertamento prot. n. 162200/15329 del 21.11.2024 relativo all'importo richiesto per Tari anno 2019 del Comune di Napoli per l'importo di € 688,00, dell'avviso di accertamento prot. n.
1117832/11378 del 06.09.2024, relativo all'importo richiesto per Tari anno 2020 del Comune di Napoli per l'importo di € 659,00, dell'avviso di accertamento prot. n. 117836/12190 del 06.09.2024 relativo all'importo richiesto per Tari anno 2021 del Comune di Napoli per l'importo di € 645,00, dell'avviso di accertamento prot. n. 135238/11175 del 14.10.2024 relativo all'importo richiesto per Tari anno 2022 del Comune di
Napoli per l'importo di € 633,00.
Con vittoria di spese e compensi professionali di patrocinio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo».
Municipia S.p.A. ha così concluso nelle proprie controdeduzioni:
«Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento degli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato a Società_1 S.R.L. in data 20 dicembre 2024, depositato il 14 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dei suindicati avvisi di accertamento, con cui la predetta società, nell'interesse del Comune di Napoli, aveva richiesto il versamento della somma di
2.625,00 € per omesso versamento della TARI per gli anni di imposta 2019/2022.
2. Municipia S.p.A., nella dichiarata qualità di titolare, giusta contratto di servizi del 7 agosto 2024 stipulato con Società_1 S.R.L., del potere di accertamento e riscossione dei tributi esatti da tale ultima società, depositava in data 6 febbraio 2025 controdeduzioni, concludendo nel senso sopra indicato.
3. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dato conto che gli avvisi impugnati risultano essere stati annullati, avendo il concessionario preso atto
(con la sintetica locuzione «cessazione», contenuta negli atti di annullamento) dell'assenza (in realtà) del presupposto impositivo, avendo la contribuente dismesso il possesso dell'immobile oggetto di tassazione sin dall'anno 2013, come dedotto e provato in giudizio (v. certificato di residenza storica).
2. Alla luce di quanto precede va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, essendo venuta meno ogni ragione di contestazione, con valore assorbente rispetto ad ogni altra questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, considerando la pacifica assenza del presupposto impositivo e si liquidano, ai sensi dell'art. 15, comma 2-quinques, d.lgs. n. 546/1992, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Municipia S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di 1.200,00 € per competenze, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Difensore_1. Così delibato, addì, 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia ,