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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 1625 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Michele Barra (C.F. ) e Domenico Fatigati C.F._2
(C.F. ), domiciliati in Afragola, alla Via A. Manzoni 34, C.F._3
ang. Via Alfieri n. 18 (Palazzo Fatigati), presso il loro studio
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata dalla (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore delegato p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima
Souza (c.f. , con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia C.F._4
267, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Perla Fontanella, sito alla
Via Milano 17, Afragola
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2024, propo- Parte_1
neva opposizione avverso atto di precetto notificatogli in data 22 gennaio 2024 dalla , mediante il quale, quest'ultima, in qualità di cessiona- Controparte_1
ria della società gli intimava il pagamento della somma di Controparte_3
11.953,19 euro, oltre accessori in forza di asserito credito sulla base del decreto ingiuntivo 1249/2023 r.g. n. 2070/2023, emesso in data 20.03.2023 dal Tribuna- le di Napoli Nord, non opposto.
L'opponente affidava l'atto introduttivo ai seguenti motivi: 1) nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
2) difetto di legittimazione attiva dell'opposta, atteso che, stando alla ricostruzione di parte opponente, non era sta- ta data alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito, né tantomeno della sua comunicazione all'opponente; 3) prescrizione del credito;
nello specifico, secondo parte opponente, stante la stipulazione del contratto di finanziamento nell'anno
2002, da rimborsare in n. 60 rate mensili con scadenza nell'anno 2007, a decorre- re dal 2012 il presunto credito è da ritenere come prescritto per non essere inter- venuto alcun atto interruttivo;
4) insussistenza del credito per nullità della clauso- la sugli interessi moratori, avente secondo parte opponente, natura vessatoria.
2. Si costituiva la chiedendo il rigetto della spiegata opposi- Controparte_1
zione ed evidenziando, in primo luogo, la assoluta regolarità della notifica del de- creto ingiuntivo n. 1249/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
20/03/2023. In secondo luogo, rilevava che la prescrizione dal termine decennale del credito, secondo la opposta creditrice, era stata interrotta da due comunica- zioni pervenute al nel 2012 e nel 2019. Inoltre, in relazione al proprio Pt_1
difetto di legittimazione, parte opposta sosteneva che la titolarità del credito ri- chiesto con atto di precetto derivava da una pluralità di cessioni dei crediti tutte comunicate all'odierno opponente.
3. L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
2
R.g.a.c.c. 1625/2024 Con il primo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo.
Ebbene, nel caso in esame è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1249/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20/03/2023 veniva notificato al debitore in data 30/03/2023 e veniva dichiarato esecutivo, non essendo opposto, il
7.09.2023. Successivamente veniva notificato in data 20/12/2023 atto di precetto indicante, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., la data di notificazione del decreto ingiunti- vo, del decreto di esecutorietà, oltre alla data dell'apposizione della formula esecu- tiva.
Per tali motivi deve escludersi la nullità del precetto opposto.
Con il secondo motivo di ricorso, l'opponente denuncia il difetto di legittimazio- ne attiva della odierna Società opposta.
Secondo la difesa del , infatti, quest'ultimo sarebbe stato all'oscuro della Pt_1
mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio per effetto delle pluralità di ces- sioni, che non gli sarebbero mai state comunicate.
Tale motivo è infondato e non può essere accolto.
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credi- to si perfeziona senza il consenso del debitore il quale, tuttavia, deve esserne reso edotto, al fine di eseguire la prestazione al cessionario che, in veste di creditore esclusivo, è legittimato a pretendere la prestazione tanto quanto il cedente. La norma richiamata nulla impone in ordine alla forma della comunicazione al debi- tore ceduto. La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma li- bera, non soggetto a particolari formalità o discipline (cfr. Cassazione Civile, Sez.
III, sentenza n.1684 del 07 febbraio 2012) e, come tale, può concretizzarsi in qualsivoglia altra manifestazione di volontà, idonea a porre il debitore nella con- sapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e di prova della
3
R.g.a.c.c. 1625/2024 titolarità del credito azionato non più dal cedente bensì dal cessionario. La giuri- sprudenza è giunta a ritenere che la comunicazione al debitore ceduto possa essere
“effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunica- zione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ.” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 1770 del 28.01.2014).
Ciò premesso, nel caso di specie parte opposta ha fornito piena prova della titola- rità del credito azionato e, di conseguenza, della propria legittimazione attiva, avendo dimostrato l'avvenuta cessione del credito in blocco tanto sotto il profilo formale e pubblicitario, tramite la pubblicazione in GU avente validità di notifica ex art. 1264 c.c. (all.ti 3-4 cost. e risposta) quanto sotto il profilo sostanziale, con individuazione dello specifico credito vantato nei confronti del debitore ceduto.
Inoltre, l'ultima cessione di crediti, conclusasi tra l'odierna opposta e la Eclipse 1
S.r.l, il 22 febbraio 2019, è stata comunicata con raccomandata A.R., del 18 mar- zo 2019 all'odierno opponente.
Le rimanenti questioni sollevate potevano essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non possono trovare ingresso in questa sede.
Come è noto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiun- tivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al de- creto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi so- pravvenuti. Solo dopo, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato. Del resto, secondo constante orientamento giurisprudenziale “attra- verso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un
4
R.g.a.c.c. 1625/2024 provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di me- rito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a cono- scere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero l'esecutività della decisione di primo grado o la pendenza del giudizio co- gnitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al for- marsi del titolo” (Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass.
20.9.2000 n. 12664).
Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non può effettuare alcun controllo in- trinseco sul titolo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazio- ne o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Alla luce delle considerazioni surriferite l'opposizione proposta dal deve, Pt_1
quindi, essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di rappresentata come in atti:
[...] Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
5
R.g.a.c.c. 1625/2024 b) condanna a rimborsare le spese di lite alla parte opposta, Parte_1
liquidandole in 3.000,00 € per compensi e 450,00 € per rimborso spese forfetta- rie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 10/03/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 1625/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 1625 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Michele Barra (C.F. ) e Domenico Fatigati C.F._2
(C.F. ), domiciliati in Afragola, alla Via A. Manzoni 34, C.F._3
ang. Via Alfieri n. 18 (Palazzo Fatigati), presso il loro studio
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata dalla (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore delegato p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima
Souza (c.f. , con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia C.F._4
267, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Perla Fontanella, sito alla
Via Milano 17, Afragola
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2024, propo- Parte_1
neva opposizione avverso atto di precetto notificatogli in data 22 gennaio 2024 dalla , mediante il quale, quest'ultima, in qualità di cessiona- Controparte_1
ria della società gli intimava il pagamento della somma di Controparte_3
11.953,19 euro, oltre accessori in forza di asserito credito sulla base del decreto ingiuntivo 1249/2023 r.g. n. 2070/2023, emesso in data 20.03.2023 dal Tribuna- le di Napoli Nord, non opposto.
L'opponente affidava l'atto introduttivo ai seguenti motivi: 1) nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
2) difetto di legittimazione attiva dell'opposta, atteso che, stando alla ricostruzione di parte opponente, non era sta- ta data alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito, né tantomeno della sua comunicazione all'opponente; 3) prescrizione del credito;
nello specifico, secondo parte opponente, stante la stipulazione del contratto di finanziamento nell'anno
2002, da rimborsare in n. 60 rate mensili con scadenza nell'anno 2007, a decorre- re dal 2012 il presunto credito è da ritenere come prescritto per non essere inter- venuto alcun atto interruttivo;
4) insussistenza del credito per nullità della clauso- la sugli interessi moratori, avente secondo parte opponente, natura vessatoria.
2. Si costituiva la chiedendo il rigetto della spiegata opposi- Controparte_1
zione ed evidenziando, in primo luogo, la assoluta regolarità della notifica del de- creto ingiuntivo n. 1249/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
20/03/2023. In secondo luogo, rilevava che la prescrizione dal termine decennale del credito, secondo la opposta creditrice, era stata interrotta da due comunica- zioni pervenute al nel 2012 e nel 2019. Inoltre, in relazione al proprio Pt_1
difetto di legittimazione, parte opposta sosteneva che la titolarità del credito ri- chiesto con atto di precetto derivava da una pluralità di cessioni dei crediti tutte comunicate all'odierno opponente.
3. L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
2
R.g.a.c.c. 1625/2024 Con il primo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo.
Ebbene, nel caso in esame è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1249/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20/03/2023 veniva notificato al debitore in data 30/03/2023 e veniva dichiarato esecutivo, non essendo opposto, il
7.09.2023. Successivamente veniva notificato in data 20/12/2023 atto di precetto indicante, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., la data di notificazione del decreto ingiunti- vo, del decreto di esecutorietà, oltre alla data dell'apposizione della formula esecu- tiva.
Per tali motivi deve escludersi la nullità del precetto opposto.
Con il secondo motivo di ricorso, l'opponente denuncia il difetto di legittimazio- ne attiva della odierna Società opposta.
Secondo la difesa del , infatti, quest'ultimo sarebbe stato all'oscuro della Pt_1
mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio per effetto delle pluralità di ces- sioni, che non gli sarebbero mai state comunicate.
Tale motivo è infondato e non può essere accolto.
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credi- to si perfeziona senza il consenso del debitore il quale, tuttavia, deve esserne reso edotto, al fine di eseguire la prestazione al cessionario che, in veste di creditore esclusivo, è legittimato a pretendere la prestazione tanto quanto il cedente. La norma richiamata nulla impone in ordine alla forma della comunicazione al debi- tore ceduto. La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma li- bera, non soggetto a particolari formalità o discipline (cfr. Cassazione Civile, Sez.
III, sentenza n.1684 del 07 febbraio 2012) e, come tale, può concretizzarsi in qualsivoglia altra manifestazione di volontà, idonea a porre il debitore nella con- sapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e di prova della
3
R.g.a.c.c. 1625/2024 titolarità del credito azionato non più dal cedente bensì dal cessionario. La giuri- sprudenza è giunta a ritenere che la comunicazione al debitore ceduto possa essere
“effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunica- zione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ.” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 1770 del 28.01.2014).
Ciò premesso, nel caso di specie parte opposta ha fornito piena prova della titola- rità del credito azionato e, di conseguenza, della propria legittimazione attiva, avendo dimostrato l'avvenuta cessione del credito in blocco tanto sotto il profilo formale e pubblicitario, tramite la pubblicazione in GU avente validità di notifica ex art. 1264 c.c. (all.ti 3-4 cost. e risposta) quanto sotto il profilo sostanziale, con individuazione dello specifico credito vantato nei confronti del debitore ceduto.
Inoltre, l'ultima cessione di crediti, conclusasi tra l'odierna opposta e la Eclipse 1
S.r.l, il 22 febbraio 2019, è stata comunicata con raccomandata A.R., del 18 mar- zo 2019 all'odierno opponente.
Le rimanenti questioni sollevate potevano essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non possono trovare ingresso in questa sede.
Come è noto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiun- tivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al de- creto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi so- pravvenuti. Solo dopo, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato. Del resto, secondo constante orientamento giurisprudenziale “attra- verso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un
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R.g.a.c.c. 1625/2024 provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di me- rito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a cono- scere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero l'esecutività della decisione di primo grado o la pendenza del giudizio co- gnitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al for- marsi del titolo” (Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass.
20.9.2000 n. 12664).
Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non può effettuare alcun controllo in- trinseco sul titolo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazio- ne o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Alla luce delle considerazioni surriferite l'opposizione proposta dal deve, Pt_1
quindi, essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di rappresentata come in atti:
[...] Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
5
R.g.a.c.c. 1625/2024 b) condanna a rimborsare le spese di lite alla parte opposta, Parte_1
liquidandole in 3.000,00 € per compensi e 450,00 € per rimborso spese forfetta- rie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 10/03/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 1625/2024