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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del Presidente p.t., anche quale mandatario della P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Parte_2
avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato e U. Nucciarone
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. M. CP_1 C.F._1
Carbone
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito – contributi IVS
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1490/2021 del 22.11.2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 593 2019 00027647 67 000, notificato il 15.7.2019, con il quale l' intimava il pagamento di euro 8.725,31 a titolo di contributi IVS a Pt_1
percentuale oltre il minimale dovuti alla gestione commercianti per il pagamento delle rate n. 1 e n. 2 anno 2010 e delle rate n. 1 e n. 2 anno 2012, oltre le somme aggiuntive.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, ritendendo, conformemente all'orientamento della Suprema Corte e contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, che non potesse riconoscersi valore di ricognizione di debito, idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, né alla domanda presentata dal all'Agenzia delle Entrate, né ai versamenti CP_1
eseguiti in adempimento del piano di rateizzazione. Osservava che, peraltro, l' Pt_1
non aveva prodotto in giudizio la domanda di rateizzazione in questione e, pertanto, era preclusa qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza di un'eventuale volontà ricognitiva del debito.
Dichiarava, quindi, prescritto il credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto – relativo alle annualità 2010 e 2012 – in assenza di precedenti validi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite e compensava quelle tra il Pt_1
ricorrente e Parte_2
Appellava la citata sentenza l' con ricorso depositato il 23.5.2022. Resisteva Pt_1
al gravame . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello l' lamenta l'omessa pronuncia sul difetto di Pt_1
legittimazione passiva di avendo ad oggetto l'opposto avviso di Parte_2
addebito crediti relativi agli anni 2010 e 2012, non oggetto di cessione.
1.1. La doglianza è fondata. L'articolo 13, comma 1, l. 448/1998 dispone che “i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall' già maturati e quelli che matureranno Pt_1
sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione”.
I crediti per cui è causa sono maturati successivamente al 31 dicembre 2008, da tanto discende il difetto di legittimazione passiva in capo alla;
in ogni Parte_2
caso gli ultimi crediti oggetto di cessione sono quelli riguardanti i contributi maturati fino al 31.12.2005.
2. Con il secondo motivo di gravame l' censura la sentenza di primo Pt_1
grado per non aver riconosciuto efficacia interruttiva del termine alla istanza di rateizzazione presentata e ai pagamenti eseguiti in virtù del piano rateale accordato. Il giudice avrebbe erroneamente richiamato a supporto della propria decisione sentenze relative alla diversa fattispecie dell'acquiescenza. Sostiene che, invero, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione alla domanda di rateizzazione del debito contributivo e al pagamento delle singole rate.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la mancata produzione dell'istanza di rateizzazione presentata dall'odierno appellato all'Agenzia delle Entrate non era a sé imputabile, trattandosi di documentazione nella disponibilità di altra amministrazione. Reitera, quindi, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione concernente la rateizzazione presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, richiesta sulla quale il giudice di primo grado non si è in alcun modo pronunciato.
3. Conseguentemente, chiede riformarsi anche il capo di sentenza relativo alle spese.
4. La censura è fondata.
Riguardo l'efficacia interruttiva dell'istanza di rateazione, in quanto riconoscimento del debito, il collegio si riporta, condividendole, alle argomentazioni del giudice di legittimità (Cass. civ. sez. VI n. 37389/2022): “
2.2. In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari -per di più, nel caso di specie, seguita da parziali pagamenti- il Collegio non ha che da richiamare il recente pronunciamento della Corte, Sez. 5, n. 5160 del 2022, con cui è stato statuito: "Va osservato che è pacifico in causa che il contribuente abbia chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme portate dalle cartelle ed abbia anche proceduto al pagamento di parte del dovuto... Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L.,
07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito, concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni del D.L. n. 78 del
1998, art. 1, comma 2 ter, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)”. Nella stessa pronuncia, alla cui integrale motivazione si rimanda, la Suprema Corte spiega l'irrilevanza di alcuni suoi precedenti solo apparentemente di segno opposto. Orbene, l' costituendosi in primo grado ha allegato la presentazione Pt_1
all'Agenzia delle Entrate di una istanza di dilazione, cui sono seguiti dei pagamenti dal 9.11.2012 all'8.8.2014. L'opponente alla prima udienza successiva non ha negato la presentazione della istanza di dilazione e neppure i successivi pagamenti, lamentando solo la mancata produzione della relativa documentazione da parte dell'istituto.
Per le condivisibili argomentazioni del giudice di legittimità sopra riportate, la richiesta di rateazione e i pagamenti successivi costituiscono di per sé riconoscimento del debito con efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Nel caso di specie poi il termine è sicuramente rimasto sospeso fino a che i pagamenti sono stati effettuati, ossia fino all'8.8.2014, non potendo il creditore, in pendenza di rateazione regolarmente adempiuta, compiere atti di rivendicazione del credito. Pertanto, al momento della notifica dell'avviso di addebito, 15.7.2019, nessuna prescrizione era maturata.
5. La sentenza va, dunque, riformata, rigettando l'opposizione all'avviso di addebito n. 59320190002764767000.
6. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e rigetta l'opposizione all'avviso di addebito n. Pt_2
59320190002764767000; condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.697,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 2.906,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024. Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi