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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C.12552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12552 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti GRILLO SILVIA MARIA e ILARIA FORMICA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli alla Via Consalvo n.120/A
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. FARINA ALINA presso la quale elettivamente domicilia in Crispano (NA) alla Via Provinciale n.4
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda di separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024 , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1
Per_ con in Napoli il 17.09.2001, che dalla loro unione erano nati quattro figli: ( Controparte_1
24.06.2002), (6.02.2004), (17.10.2007) e (18.08.2014), che la casa familiare era Per_2 Per_3 Per_4 condotta in locazione con un canone di € 600,00 mensili;
che la relazione matrimoniale era entrata in crisi, rappresentava la volontà di separarsi dal marito con il quale viveva un'insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso chiedeva: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidare i due figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 Per_4
prevalente e formale residenza presso la casa coniugale;
nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare, stante l'alternanza dei genitori presso l'abitazione a settimane alterne;
dichiarare tenuto il Per_ a contribuire nel mantenimento dei figli e minori d'età, nonchè ed CP_1 Per_4 Per_3 Per_2 maggiori d'età ma non indipendenti economicamente, nei periodi in cui gli stessi staranno con la madre, mediante il versamento della somma mensile, in favore della moglie, di euro 400,00 (euro 100,00 a figlio), in aggiunta al mantenimento diretto dei figli nei periodi di sua spettanza;
dichiarare tenuto il al pagamento dell'80% delle spese straordinarie da individuarsi come da protocollo in essere CP_1
presso il Tribunale di Napoli, dichiarare tenuto il a corrispondere un assegno di mantenimento CP_1
per la moglie, della somma mensile di euro 500,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a far tempo dalla domanda e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
prevedere che l'assegno unico per i figli venisse suddiviso al 50% tra i genitori. In via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse stata disposta la collocazione dei figli minori in via paritaria tra i genitori con alternanza degli stessi nella casa coniugale a cadenza settimanale, chiedeva la collocazione degli stessi presso di sé con conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre a carico del quale chiedeva porsi a titolo di contributo nel mantenimento dei figli un assegno di euro 800,00 (euro 200,00 a figlio),oltre all'80% delle spese straordinarie e assegno unico per i figli per intero in suo favore, fermo restando l'assegno per il suo mantenimento.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Si costituiva il quale chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie che Controparte_1
aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva disporre che l'abitazione familiare fosse assegnata a lui, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la sua residenza paterna, disciplinando il diritto di visita materno in considerazione delle diverse età e degli impegni ludici e scolastici degli stessi nonché degli impegni lavorativi della madre;
disporre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese un assegno mensile di mantenimento per i due figli minori della coppia, e Per_3 Per_4
e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, , di € 800,00 (€ 300,00 per Persona_5 ciascuno dei due minori ed € 200,00 perla figlia maggiorenne) oltre rivalutazione Istat come per legge e spese straordinarie da corrispondere nella misura del 50%tra i due genitori in conformità al protocollo del
Tribunale di Napoli;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla ricorrente chiedeva disciplinarsi i tempi di permanenza dei minori presso di sé e porre a suo carico un assegno di mantenimento per i due figli minori della coppia, e e della figlia maggiorenne Per_3 Per_4 non economicamente autosufficiente, , di €700,00 (€ 250,00 per ciascun figlio minore ed € Persona_5
200,00 per la figlia maggiorenne) oltre rivalutazione Istat come per legge e spese straordinarie da corrispondere nella misura del 50%tra i due genitori in conformità al protocollo del Tribunale di Napoli;
disporre che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne della coppia Per_6
in quanto economicamente autosufficiente;
disporre che nulla fosse dovuto a titolo di assegno
[...]
mensile di mantenimento per la moglie, economicamente autosufficiente.
All'udienza del 10.12.2024 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori. Tentata la conciliazione, Il Giudice sentiva liberamente le parti. La ricorrente rappresentava di aver accettato un incarico annuale come insegnante di sostegno presso una scuola in provincia di Ravenna e di rientrare a
Napoli circa una volta al mese. Dopo ampia discussione, il Giudice invitava le parti a trovare una soluzione transattiva in ordine alla regolamentazione delle condizioni accessorie della separazione. I difensori chiedevano un rinvio onde consentire alle parti di intavolare gli accordi che si erano tra loro profilati.
All'udienza del 9.01.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire scritte congiunte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi ed allegavano i patti che chiedevano recepirsi come disciplina delle condizioni accessorie alla separazione.
Il giudice, rilevata la conformità dei patti agli interessi dei minori, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità agli stessi e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. La separazione va dichiarata ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. attesa la rinuncia della richiesta di addebito formulata dal resistente. Nel merito ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi mesi, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli (NA) alla via Consalvo n.120/A, Sc. A, P.5,
Int. 11, condotta in locazione, al marito, , unitamente a tutti gli arredi e al mobilio in Controparte_1
essa contenuti, affinché ivi continui ad abitare con i quattro figli della coppia, i due minori e Per_4
Per_ ed i due figli maggiorenni ed . La moglie provvederà a spostare Per_3 Per_2 Parte_1
altrove la propria residenza dandone comunicazione al coniuge.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori della coppia, e Persona_7 Persona_8
con collocamento prevalente presso la residenza paterna, disciplinando il diritto di visita materno in considerazione delle diverse età e degli impegni ludici e scolastici degli stessi nonché degli impegni lavorativi della madre che è domiciliata per lavoro a Ravenna, come segue:
A. la madre vedrà e terrà con sé i due figli minori e per almeno un fine settimana ovvero Per_4 Per_3
altro periodo di 2-3 giorni consecutivi al mese, previa comunicazione all'altro genitore, con pernotto presso la di lei abitazione.
B. La madre, in ragione dei suoi impegni lavorativi fuori Napoli, avrà facoltà di vedere e tenere liberamente con sé i due figli minori e nei periodi più o meno lunghi di permanenza a Per_4 Per_3
Napoli, anche durante i periodi di vacanze estive, invernali e nei ponti scolastici, con pernotto presso la di lei abitazione, compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici degli stessi, e previo accordo sui tempi e le modalità con l'altro genitore collocatario.
C. Durante le vacanze Natalizie i minori e trascorreranno ad anni alterni con un genitore Per_4 Per_3 la Vigilia di Natale, con pernotto, e con l'altro la giornata del 25 dicembre e, parimenti, con un genitore trascorreranno il 31 dicembre, con pernotto, e con l'altro il 1° gennaio, così come ad anni alterni i minori trascorreranno con un genitore la giornata del 26 dicembre e con l'altro l'Epifania. Resta inteso tra le parti che in vista delle imminenti festività natalizie c.a., i minori trascorreranno con la madre la vigilia di Natale e la giornata di capodanno mentre trascorreranno con il padre il giorno di Natale ed il
31 dicembre.
D. Durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, i due minori trascorreranno con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis;
E. Nel periodo estivo la madre terrà con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto da concordare con l'altro genitore entro il 31 Maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo e contrasto il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari
F. Quanto ai compleanni, i due minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con ciascun genitore ad anni alterni;
i minori trascorreranno poi con ciascun genitore rispettivamente la festa del papà e della mamma e, del pari, il giorno del compleanno e dell'onomastico del singolo genitore. Resta inteso che nei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore verranno garantiti i contatti telefonici (chiamate e videochiamate) con l'altro. Entrambi i genitori si impegnano a dialogare tra di loro per assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) La sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno Parte_1
mensile di mantenimento per i due figli minori della coppia, e e della figlia maggiorenne Per_3 Per_4 non economicamente autosufficiente, , di complessivi € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno dei Persona_5 due figli minori ed € 200,00 per la figlia maggiorenne) oltre rivalutazione Istat come per legge, da corrispondere su Iban che il marito provvederà a comunicare alla moglie, oltre il 50% delle spese straordinarie di natura, ludica, medica e scolastica in conformità al protocollo del Tribunale di Napoli.
L'assegno Unico erogato dall'Inps per i figli sarà percepito al 50% dai due genitori. Resta inteso che il sig. porrà in essere quanto necessario onde consentire alla moglie di percepire il suo 50%. CP_1
5) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto in favore della moglie che rinuncia espressamente alla relativa domanda avanzata nel giudizio.
6) Il sig. dichiara di rinunciare -come in effetti rinuncia con la sottoscrizione dei Controparte_1
presenti patti - alla domanda di addebito formulata nei confronti della moglie.
7) I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro tutte le questioni economico-patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere nei reciprochi rapporti. 8) Le parti dichiarano che i presenti patti avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto.
9) Le spese della presente procedura si intendono compensate interamente tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente atto, al vincolo della solidarietà professionale.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo sopraggiunto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.243 ,parte II, S. A SEZ. Q , reg. Atti Matrimonio anno 2001);
-disciplina le condizioni necessarie della separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
-prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ferrara
Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12552 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti GRILLO SILVIA MARIA e ILARIA FORMICA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli alla Via Consalvo n.120/A
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. FARINA ALINA presso la quale elettivamente domicilia in Crispano (NA) alla Via Provinciale n.4
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda di separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024 , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1
Per_ con in Napoli il 17.09.2001, che dalla loro unione erano nati quattro figli: ( Controparte_1
24.06.2002), (6.02.2004), (17.10.2007) e (18.08.2014), che la casa familiare era Per_2 Per_3 Per_4 condotta in locazione con un canone di € 600,00 mensili;
che la relazione matrimoniale era entrata in crisi, rappresentava la volontà di separarsi dal marito con il quale viveva un'insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso chiedeva: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidare i due figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 Per_4
prevalente e formale residenza presso la casa coniugale;
nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare, stante l'alternanza dei genitori presso l'abitazione a settimane alterne;
dichiarare tenuto il Per_ a contribuire nel mantenimento dei figli e minori d'età, nonchè ed CP_1 Per_4 Per_3 Per_2 maggiori d'età ma non indipendenti economicamente, nei periodi in cui gli stessi staranno con la madre, mediante il versamento della somma mensile, in favore della moglie, di euro 400,00 (euro 100,00 a figlio), in aggiunta al mantenimento diretto dei figli nei periodi di sua spettanza;
dichiarare tenuto il al pagamento dell'80% delle spese straordinarie da individuarsi come da protocollo in essere CP_1
presso il Tribunale di Napoli, dichiarare tenuto il a corrispondere un assegno di mantenimento CP_1
per la moglie, della somma mensile di euro 500,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a far tempo dalla domanda e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
prevedere che l'assegno unico per i figli venisse suddiviso al 50% tra i genitori. In via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse stata disposta la collocazione dei figli minori in via paritaria tra i genitori con alternanza degli stessi nella casa coniugale a cadenza settimanale, chiedeva la collocazione degli stessi presso di sé con conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre a carico del quale chiedeva porsi a titolo di contributo nel mantenimento dei figli un assegno di euro 800,00 (euro 200,00 a figlio),oltre all'80% delle spese straordinarie e assegno unico per i figli per intero in suo favore, fermo restando l'assegno per il suo mantenimento.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Si costituiva il quale chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie che Controparte_1
aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva disporre che l'abitazione familiare fosse assegnata a lui, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la sua residenza paterna, disciplinando il diritto di visita materno in considerazione delle diverse età e degli impegni ludici e scolastici degli stessi nonché degli impegni lavorativi della madre;
disporre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese un assegno mensile di mantenimento per i due figli minori della coppia, e Per_3 Per_4
e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, , di € 800,00 (€ 300,00 per Persona_5 ciascuno dei due minori ed € 200,00 perla figlia maggiorenne) oltre rivalutazione Istat come per legge e spese straordinarie da corrispondere nella misura del 50%tra i due genitori in conformità al protocollo del
Tribunale di Napoli;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla ricorrente chiedeva disciplinarsi i tempi di permanenza dei minori presso di sé e porre a suo carico un assegno di mantenimento per i due figli minori della coppia, e e della figlia maggiorenne Per_3 Per_4 non economicamente autosufficiente, , di €700,00 (€ 250,00 per ciascun figlio minore ed € Persona_5
200,00 per la figlia maggiorenne) oltre rivalutazione Istat come per legge e spese straordinarie da corrispondere nella misura del 50%tra i due genitori in conformità al protocollo del Tribunale di Napoli;
disporre che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne della coppia Per_6
in quanto economicamente autosufficiente;
disporre che nulla fosse dovuto a titolo di assegno
[...]
mensile di mantenimento per la moglie, economicamente autosufficiente.
All'udienza del 10.12.2024 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori. Tentata la conciliazione, Il Giudice sentiva liberamente le parti. La ricorrente rappresentava di aver accettato un incarico annuale come insegnante di sostegno presso una scuola in provincia di Ravenna e di rientrare a
Napoli circa una volta al mese. Dopo ampia discussione, il Giudice invitava le parti a trovare una soluzione transattiva in ordine alla regolamentazione delle condizioni accessorie della separazione. I difensori chiedevano un rinvio onde consentire alle parti di intavolare gli accordi che si erano tra loro profilati.
All'udienza del 9.01.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire scritte congiunte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi ed allegavano i patti che chiedevano recepirsi come disciplina delle condizioni accessorie alla separazione.
Il giudice, rilevata la conformità dei patti agli interessi dei minori, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità agli stessi e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. La separazione va dichiarata ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. attesa la rinuncia della richiesta di addebito formulata dal resistente. Nel merito ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi mesi, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli (NA) alla via Consalvo n.120/A, Sc. A, P.5,
Int. 11, condotta in locazione, al marito, , unitamente a tutti gli arredi e al mobilio in Controparte_1
essa contenuti, affinché ivi continui ad abitare con i quattro figli della coppia, i due minori e Per_4
Per_ ed i due figli maggiorenni ed . La moglie provvederà a spostare Per_3 Per_2 Parte_1
altrove la propria residenza dandone comunicazione al coniuge.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori della coppia, e Persona_7 Persona_8
con collocamento prevalente presso la residenza paterna, disciplinando il diritto di visita materno in considerazione delle diverse età e degli impegni ludici e scolastici degli stessi nonché degli impegni lavorativi della madre che è domiciliata per lavoro a Ravenna, come segue:
A. la madre vedrà e terrà con sé i due figli minori e per almeno un fine settimana ovvero Per_4 Per_3
altro periodo di 2-3 giorni consecutivi al mese, previa comunicazione all'altro genitore, con pernotto presso la di lei abitazione.
B. La madre, in ragione dei suoi impegni lavorativi fuori Napoli, avrà facoltà di vedere e tenere liberamente con sé i due figli minori e nei periodi più o meno lunghi di permanenza a Per_4 Per_3
Napoli, anche durante i periodi di vacanze estive, invernali e nei ponti scolastici, con pernotto presso la di lei abitazione, compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici degli stessi, e previo accordo sui tempi e le modalità con l'altro genitore collocatario.
C. Durante le vacanze Natalizie i minori e trascorreranno ad anni alterni con un genitore Per_4 Per_3 la Vigilia di Natale, con pernotto, e con l'altro la giornata del 25 dicembre e, parimenti, con un genitore trascorreranno il 31 dicembre, con pernotto, e con l'altro il 1° gennaio, così come ad anni alterni i minori trascorreranno con un genitore la giornata del 26 dicembre e con l'altro l'Epifania. Resta inteso tra le parti che in vista delle imminenti festività natalizie c.a., i minori trascorreranno con la madre la vigilia di Natale e la giornata di capodanno mentre trascorreranno con il padre il giorno di Natale ed il
31 dicembre.
D. Durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, i due minori trascorreranno con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis;
E. Nel periodo estivo la madre terrà con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto da concordare con l'altro genitore entro il 31 Maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo e contrasto il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari
F. Quanto ai compleanni, i due minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con ciascun genitore ad anni alterni;
i minori trascorreranno poi con ciascun genitore rispettivamente la festa del papà e della mamma e, del pari, il giorno del compleanno e dell'onomastico del singolo genitore. Resta inteso che nei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore verranno garantiti i contatti telefonici (chiamate e videochiamate) con l'altro. Entrambi i genitori si impegnano a dialogare tra di loro per assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) La sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno Parte_1
mensile di mantenimento per i due figli minori della coppia, e e della figlia maggiorenne Per_3 Per_4 non economicamente autosufficiente, , di complessivi € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno dei Persona_5 due figli minori ed € 200,00 per la figlia maggiorenne) oltre rivalutazione Istat come per legge, da corrispondere su Iban che il marito provvederà a comunicare alla moglie, oltre il 50% delle spese straordinarie di natura, ludica, medica e scolastica in conformità al protocollo del Tribunale di Napoli.
L'assegno Unico erogato dall'Inps per i figli sarà percepito al 50% dai due genitori. Resta inteso che il sig. porrà in essere quanto necessario onde consentire alla moglie di percepire il suo 50%. CP_1
5) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto in favore della moglie che rinuncia espressamente alla relativa domanda avanzata nel giudizio.
6) Il sig. dichiara di rinunciare -come in effetti rinuncia con la sottoscrizione dei Controparte_1
presenti patti - alla domanda di addebito formulata nei confronti della moglie.
7) I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro tutte le questioni economico-patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere nei reciprochi rapporti. 8) Le parti dichiarano che i presenti patti avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto.
9) Le spese della presente procedura si intendono compensate interamente tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente atto, al vincolo della solidarietà professionale.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo sopraggiunto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.243 ,parte II, S. A SEZ. Q , reg. Atti Matrimonio anno 2001);
-disciplina le condizioni necessarie della separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
-prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ferrara
Dott. Raffaele Sdino