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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4217/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23 dicembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Via L. Parte_1 C.F._1
Pirandello 1/L presso lo studio dall'avv. Alessandra Pompili (C.F. ) che la C.F._2
rapp.ta e difende in forza di procura speciale rilasciata su atto separato
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari Via Parte_2 C.F._1
G. Asproni 10 presso lo studio dell'avv. Roberto Azara (C.F. ) che lo C.F._3
rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su atto separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 23 dicembre 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“-pronunciare la separazione coniugale fra i coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 -affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, il quale in ragione Per_1
della sua età trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori, pur avendo residenza privilegiata presso la madre;
-assegnare la casa ex coniugale sita in Sassari, Località Badde Pedrosa, 19/F, comprensiva di tutti gli arredi, alla madre che ci vivrà con i tre figli, con l'impegno del padre a lasciare la casa entro il
31.12.2024;
-disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli e che il signor versi Pt_2
quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 300,00, Per_1
mentre per le figlie e , oramai maggiorenni, verserà per ciascuna euro 100,00 mensili, Per_2 Per_3
così pe un totale di euro 500,00 mensili. Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese e da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie al 50% da concordarsi preventivamente;
in particolare poi, il padre provvederà alle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva del minore (abbigliamento sportivo, attrezzatura e quote annuali da Per_1
versare alla società sportiva di calcio), nonchè alle spese relative alle utenze telefoniche di tutti e tre i figli, la madre, invece, provvederà alle spese necessarie per il minore inerenti l'acquisto di tutto
l'abbigliamento personale non correlato all'attività sportiva;
-disporre che il mutuo gravante sulla casa coniugale dell'importo di euro 700,00 circa mensili sarà a carico di entrambi i coniugi per metà ciascuno. A tal fine si precisa che entrambi i coniugi dovranno provvedere al versamento della relativa quota mensile, inerente il predetto mutuo, nel conto cointestato esistente presso la Banca MEDIOBANCA PREMIER Agenzia di Sassari (IBAN
[...]);
-saranno parimenti a carico di entrambi i coniugi le eventuali spese straordinarie di manutenzione della ex casa coniugale da concordarsi preventivamente, mentre le spese ordinarie, quelle per le utenze di energia elettrica e di acqua, Tari e WiFi saranno a carico della moglie che provvederà alle relative volture, con l'intesa, peraltro, che entrambi s'impegnano alla vendita dell'immobile, stabilendo che si procederà alla divisione del ricavato in pari misura per entrambi;
Tanto premesso, le parti, come sopra difese e rappresentate, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, di comune accordo intendono separarsi e
RICORRONO
All'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Ordinario di Sassari, affinché, pronunci ed omologhi la separazione consensuale fra i coniugi e alle condizioni Parte_1 Pt_2 Parte_2 sopraestese”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
UR (OR) in data 11.09.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di UR per l'anno 1999, Atto n. 1, Parte 2, Serie A dalla cui unione sono nati 3 figli: di anni 24, Per_2
di anni 23 e di anni 16, tutti studenti. Per_3 Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa giustifica e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
nato a [...] il [...] entrambi residenti in C.F._4
Sassari Località Badde Pedrosa, 19/F, che hanno contratto matrimonio concordatario UR
(OR) in data 11.09.1999 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(anno 1999, Atto n. 1, Parte 2, Serie A) alle condizioni sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR (OR) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
pagina 3 di 4 Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23 dicembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Via L. Parte_1 C.F._1
Pirandello 1/L presso lo studio dall'avv. Alessandra Pompili (C.F. ) che la C.F._2
rapp.ta e difende in forza di procura speciale rilasciata su atto separato
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari Via Parte_2 C.F._1
G. Asproni 10 presso lo studio dell'avv. Roberto Azara (C.F. ) che lo C.F._3
rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su atto separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 23 dicembre 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“-pronunciare la separazione coniugale fra i coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 -affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, il quale in ragione Per_1
della sua età trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori, pur avendo residenza privilegiata presso la madre;
-assegnare la casa ex coniugale sita in Sassari, Località Badde Pedrosa, 19/F, comprensiva di tutti gli arredi, alla madre che ci vivrà con i tre figli, con l'impegno del padre a lasciare la casa entro il
31.12.2024;
-disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli e che il signor versi Pt_2
quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 300,00, Per_1
mentre per le figlie e , oramai maggiorenni, verserà per ciascuna euro 100,00 mensili, Per_2 Per_3
così pe un totale di euro 500,00 mensili. Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese e da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie al 50% da concordarsi preventivamente;
in particolare poi, il padre provvederà alle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva del minore (abbigliamento sportivo, attrezzatura e quote annuali da Per_1
versare alla società sportiva di calcio), nonchè alle spese relative alle utenze telefoniche di tutti e tre i figli, la madre, invece, provvederà alle spese necessarie per il minore inerenti l'acquisto di tutto
l'abbigliamento personale non correlato all'attività sportiva;
-disporre che il mutuo gravante sulla casa coniugale dell'importo di euro 700,00 circa mensili sarà a carico di entrambi i coniugi per metà ciascuno. A tal fine si precisa che entrambi i coniugi dovranno provvedere al versamento della relativa quota mensile, inerente il predetto mutuo, nel conto cointestato esistente presso la Banca MEDIOBANCA PREMIER Agenzia di Sassari (IBAN
[...]);
-saranno parimenti a carico di entrambi i coniugi le eventuali spese straordinarie di manutenzione della ex casa coniugale da concordarsi preventivamente, mentre le spese ordinarie, quelle per le utenze di energia elettrica e di acqua, Tari e WiFi saranno a carico della moglie che provvederà alle relative volture, con l'intesa, peraltro, che entrambi s'impegnano alla vendita dell'immobile, stabilendo che si procederà alla divisione del ricavato in pari misura per entrambi;
Tanto premesso, le parti, come sopra difese e rappresentate, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, di comune accordo intendono separarsi e
RICORRONO
All'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Ordinario di Sassari, affinché, pronunci ed omologhi la separazione consensuale fra i coniugi e alle condizioni Parte_1 Pt_2 Parte_2 sopraestese”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
UR (OR) in data 11.09.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di UR per l'anno 1999, Atto n. 1, Parte 2, Serie A dalla cui unione sono nati 3 figli: di anni 24, Per_2
di anni 23 e di anni 16, tutti studenti. Per_3 Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa giustifica e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
nato a [...] il [...] entrambi residenti in C.F._4
Sassari Località Badde Pedrosa, 19/F, che hanno contratto matrimonio concordatario UR
(OR) in data 11.09.1999 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(anno 1999, Atto n. 1, Parte 2, Serie A) alle condizioni sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR (OR) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
pagina 3 di 4 Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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