Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
- Presidente Marcello MAGGI
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1714-2024 r.g. promossa da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. TUCCI ANGELA
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. BLASI PALMA
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 02/04/2025 le parti concludevano come in atti.
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'Parte 1 premesso che: il 12/09/1985 aveva Con ricorso depositato il 15/04/2024 in Carosino (TA); dalla loro unione erano nati contratto matrimonio con Controparte_1 entrambi maggiorenni edPersona 2i figli Persona 1 e economicamente autosufficienti;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale in data 21/06/2022; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del giorno 21/06/2022. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 26/03/2025 e depositato telematicamente in data 01/04/2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 15/04/2024 da nei confronti di così Parte 1 Controparte 1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 12/09/1985 nel
,nato a [...] il [...], e [...] Comune di Carosino da Parte 1
Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato
,
civile del comune di Carosino dell'anno 1985, parte 2, serie A, numero 28;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP 1
a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano
[...] '
regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 26/03/2025 e depositato telematicamente in data 01/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell' 08/04/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI