Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n.4066 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
la Signora rapp.ta e difesa congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Vincenzo Floccari e Francesco
Floccari, giusta procura in atti;
-Attore opponente-
E
la , mandatarsa della Controparte_1 CP_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Rossi, giusta
[...]
procura in atti;
-Convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n.
1039/2021, emesso dal Tribunale di Latina in persona del
Giudice Dott.ssa Roberta Nocella, nel procedimento civile iscritto al N.R.G. n. 3026/2021, notificato in data 17.6.2021;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 2.10.2024 le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note
FATTO E DIRITTO
Occorre premettere che il presente giudizio origina dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso, per l'ingiunzione della somma di € 20.379,51 oltre gli interessi di mora al tasso legale sino all'effettivo soddisfo e spese di lite come per legge, nei confronti della Sig.ra nella Parte_1
sua qualità di debitrice, in virtù di contratto di prestito personale del 05/08/2011, convenuto con la . _3
Con il suddetto ricorso l'odierna opposta rappresentava: di essersi resa cessionaria – in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB – del diritto vantano dalla
[...]
che l'intervenuta cessione del credito, con CP_3
contestuale intimazione di pagamento, era stata notificata alla debitrice Sig.ra a mezzo raccomandata A/R, e Parte_1
dalla stessa ricevuta in data 23/12/2010; pertanto chiedeva ingiungersi la debitrice e disporsi la provvisoria esecuzione dell'emendando d.i.. Nel proporre opposizione l'opponente contestava: il mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.28/2010; la carenza di legittimazione attiva e la prova della titolarità del diritto di credito azionato in sede monitoria;
la carenza di prova del credito azionato;
la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,4,7,10,11,12 del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 33 e 36 del codice del consumo;
con preventiva opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo imposto. Pertanto, chiedeva in via preliminare di accertare e dichiarare la necessità di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio e per l'effetto assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda, oltre che non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
e, in via principale, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in narrativa e, in ogni caso, rigettare qualsivoglia richiesta di pagamento dell'opposta. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,4,7,10,11,12 del contratto di finanziamento e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente subordinata ridurre l'importo richiesto, nella minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa, anche secondo equità, per tutti i motivi in narrativa. Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge.
Costituitosi il convenuto, contestava quando dedotto dall'attore e specificatamente: la necessità di esperire il procedimento di mediazione prima della proposizione procedimento monitorio;
la propria mancata legittimazione attiva;
la nullità delle clausole del contratto per essere state convenute e, in ogni caso, per la doppia sottoscrizione di specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Pertanto chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con fissazione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, e, nel merito, rigettare l'opposizione con conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese e compensi, come per legge.
All'udienza del 21.12.2021 il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, rilevava la mancata produzione in atti dell'originario contratto di cessione del credito tra la e la;
_3 CP_4
pertanto riteneva di non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 17.05.2022, al fine di consentire l'esperimento del procedimento di mediazione, che, nel corso della stessa, veniva documentato con deposito di verbale di mediazione “negativo” del 23.03.2022. Pertanto, ritenuta assolta la condizione di procedibilità della domanda, concedeva alle parti i termini ai sensi dell'art. 183, 6° co. c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.02.2023, e con successivo provvedimento del 14.01.2023, ne disponeva la trattazione in modalità scritta, con note in sostituzione d'udienza entro la data della stessa. Con dette note le parti chiedevano concedersi termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. Sicché, ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice rinviava la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2023, disponendo la trattazione in modalità cartolare ed assegnando le parti il termine delle note difensive contenenti solo istanze e conclusioni entro le ore 10:00 del giorno d'udienza. All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di trattazione ritualmente depositate dalle parti, il Giudice, stante le ragioni organizzative legate alla gestione del ruolo, rinviava per i medesimi incombenti alla successiva udienza del 1.10.2024. Nel corso di quest'ultima le parti precisavano le conclusioni, come da rispettivi atti e scritti difensivi;
pertanto il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, nei termini che seguono.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte opponente in merito alla mancata legittimazione attiva dell'opposta alla domanda esposta nella fase monitoria. A parere del debitore la
, originaria paciscente, avrebbe ceduto alla _3
, il credito per € 20.379,51 “con modalità non CP_4
precisate”. A tale deduzione accompagna la doglianza della mancata prova della titolarità dell'azione perché l'opposta, a proprio parere, “non fornisce la benché minima prova” in ordine a detta circostanze, né, rispetto alla successiva cessione tra la e la (già CP_4 Controparte_1 CP_5
. In riferimento a ciò, l'opponente contesta l'altrui lagnanza
[...]
deducendo l'affermato interesse all'azione in qualità di cessionario creditore per cessione, ai sensi dell'art. 1260 c.c., dalla cedente in virtù atto di cessione dei _3
crediti intervenuto tra la , società a responsabilità CP_4
limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti e la – oggi CP_6
–, e provando la titolarità all'azione con Controparte_1
allegazione della proposta di cessione accettata del 13
Settembre 2018, corredata da estratto dell'elenco dei crediti ceduti tra cui risulta quello nei confronti della Sig.ra Parte_1
proveniente dalla (proponente) e indirizzata _3
alla (contraente), inviata per conoscenza Controparte_1
anche alla . CP_4
Chiarito all'esito della cognizione, res melius perpensa, che di fatto il ruolo della nella vicenda di trasferimento, CP_4
risiede nel mera intermediazione creditizia, appare pretestuosa la doglianza di parte opponente in merito all'assenza dell'atto di cessione tra la e la , non _3 CP_4
essendovi stato alcun trasferimento del diritto di credito tra le due società.
Valutato che nell'ambito dei processi aventi ad oggetto contratti di finanziamento, ove il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, salvo l'applicazione di accessori ed interessi definiti ed icto oculi determinabili, non è necessario depositare gli estratti conto, l'elenco delle movimentazioni contrattuali ovvero la certificazione ex art. 50
TUB, potendo il creditore limitarsi alla produzione del contratto quale fonte negoziale del titolo, come in ogni fattispecie inerente all'adempimento dei crediti derivanti da contratto (Cass. Civ. n. 13533/2001), devono disattendersi le eccezioni di parte opponente in merito alla mancata prova del credito posto alla base della domanda monitoria.
Va poi osservato che, in ossequio al prevalente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 5857/2022; Cass. n.
24798/2020; Cass. n. 4277/2023), l'opposta ha regolarmente provveduto alla prova della titolarità del diritto sostanziale azionato in sede monitoria, in conformità all'onere probatorio sulla stessa incombente;
invero, ha provato che il proprio titolo di acquisto, consistente nel contratto di finanziamento e nella successiva cessione (doc.nn.3 e 4, fascicolo monitorio), includeva anche il credito azionato perché inserito nell'alveo dei crediti acquistati tramite l'operazione di cartolarizzazione (doc. 7, fascicolo di parte opponente); ha inoltre dimostrato che la debitrice era stata notiziata della cessione, con notifica e contestuale richiesta di pagamento delle somme ai sensi dell'art. 1219 c.c., del 09.12.2019.
Con riferimento alle eccezioni inerenti alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento personale de quo, si rileva quanto segue.
In primis occorre evidenziare che non vi è contestazione in merito alla qualità di consumatore della debitrice, trattandosi, tra l'altro, di prestito “personale”, e dunque contratto per scopi estranei ad attività di tipo professionale.
Delimitato l'ambito di applicazione alla normativa posta a tutela del consumatore, deve identificarsi quale fonte giuridica per la disamina la disposizione letterale dell'art. 33 del codice del consumo: "Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”, anche a fronte delle indicazioni rese dalla Suprema
Corte, ed alla luce della recente pronuncia delle SS.UU., Sent. n.
4979/2023 del 6 aprile 2023. In tema di clausole vessatorie nei contratti consumeristici, già con Sentenza del 28 Aprile 2020, la
Corte di legittimità aveva già affermato il seguente principio: “la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341
c.c., non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”.
Tale assunto va ulteriormente posto in relazione alle decisioni prese in seno alla Corte di Giustizia Europea (cause riunite C-
693/19 e C-831/19, e , in causa C- CP_7 CP_8
600/19 , in causa C-725/19 Io c. Controparte_9 CP_10
e in causa C-869/19 L. c. , che hanno
[...] CP_11 CP_8
aperto al controllo ufficioso del giudice di merito sulla vessatorietà delle clausole, anche in costanza di giudicato e sin nella fase di emissione del provvedimento d'ingiunzione (sia esso richiesto a norma della legislazione nazionale o europea).
Rilevato inoltre che la Suprema Corte, con la suddetta sentenza resa delle SS.UU. n. 4979/2023, sollecitata per la composizione di un contrasto giurisprudenziale, in virtù della propria funzione nomofilattica, ha imposto sia ai giudici cognizione, sia ai giudici dell'esecuzione, l'esame delle clausole contenute nei contratti stipulati con il consumatore riguardanti trasversalmente un numero indeterminato di materie (diritto bancario, vendita di beni di consumo, appalti, somministrazione, ecc.), evidenziando che:
“nel contesto del procedimento d'ingiunzione, nel quale, per
l'appunto la partecipazione del debitore consumatore è consentita solo nella fase dell'opposizione al decreto monitorio, la CGUE ha affermato che il dovere del giudice di disapplicazione una clausola contrattuale abusiva può riguardare anche soltanto
“una parte del credito fatto valere” e, in tale ipotesi, “il giudice dispone della facoltà di respingere parzialmente detta domanda,
a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun'altra modifica o revisione o integrazione, circostanza che spetta a detto giudice verificare”.
Sulla verifica di vessatorietà può procedersi anche avendo quale riferimento le indicazioni rese dal Vademecum del Tribunale di
Milano del 11 Settembre 2023, in merito alle clausole abusive più frequentemente rilevate.
In merito alla prova della vessatorietà delle clausole, la dottrina ha distinto con l'appellativo “grey list” quelle indicate dall'art. 33, co.2, cod. cons., per le quali il professionista predisponente il modulo contrattuale è onerato della prova dell'avvenuta pattuizione o della riproduzione del testo di legge, e “black list” quelle indicate dall'art. 36, co. 2, cod. cons. considerate sic et simpliciter vessatorie, senza che sia ammessa la prova contraria.
Orbene rispetto alle pattuizioni denunciate dal ricorrente quali vessatorie, nel contratto oggetto di cessione possono individuarsi diverse pattuizioni contrattuali che rientrerebbero nel novero delle clausole vessatorie appartenenti alla “grey list”, e segnatamente quelle presenti agli artt. 10 e 11, che prevedono l'applicazione di interessi moratori significativamente elevati, i quali rilevano ai fini dello squilibrio nel rapporto contrattuale, anche se al di sotto del tasso soglia. In riferimento a dette clausole l'opposto non ha provveduto a documentare l'avvenuta trattativa antecedente la pattuizione. Inoltre, deve ritenersi inidonea, l'avvenuta duplice sottoscrizione del contratto di finanziamento, su dette clausole che di fatto determinano uno squilibrio contrattuale tra le parti, non avendo l'opposto dichiarato di rinunciare alla loro applicazione, così rideterminando il credito complessivo al netto dello squilibrio contrattuale verificatosi. Pertanto, stante che in tema di clausole di cui alla “grey list” altro fondamentale requisito ai fini della validità della clausola vessatoria, oltre a quello della specifica approvazione per iscritto,
è la specifica trattativa individuale ovvero l'onere probatorio relativo alla specifica trattativa a carico del professionista che ha predisposto il contratto, e che di tale controllo è onerato il giudice di merito, devono, nel presente giudizio a cognizione piena, dirsi affette da nullità le clausole contrattuali di cui agli articoli 10 e 11 del contratto di finanziamento, per le quali era previsto un tasso di interesse moratorio dell' 1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza della singola rata in caso di ritardo nel pagamento, che deve considerarsi “manifestamente eccessivo”, ai sensi dell'art.4 dir. n. 93/13/CEE il quale prevede che “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”.
Ritenuto che non vi è prova della corretta determinazione delle poste creditizie accessorie aggiuntive al capitale, né che nella genesi del saldo del finanziamento l'istituto mutuante non si sia avvalso della citata clausola, in conseguenza della dedotta nullità, , ai sensi dell'art. 1419 c.c., possono espungersi dal contratto le clausole nulle e ciò non comporta la nullità dell'intero rapporto quando sostituibili da una norma imperativa, che nel caso di specie si rinviene nell'art.1815 c.c., il quale prevede la disapplicazione degli interessi diversi dagli interessi legali alla somma capitale mutuata.
Detti interessi legali dovranno decorrere solo dalla ricezione dell'emendato decreto ingiuntivo, non rinvenendosi in atti alcun atto con cui il creditore (originario o cessionario) ha opposto al debitore la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art.1186 c.c., che pertanto non può che desumersi avvenuta, per la prima volta, dalla conoscenza del debitore della volontà del creditore di ricevere in unico importo il credito.
Ciò dedotto, deve rilevarsi che l'importo dovuto deve essere rideterminato in quello corrispondente al residuo capitale dovuto
(€ 15.442,70), al netto delle rate corrisposte nel corso del rapporto, oltre interessi legali, dalla data della notifica del ricorso monitorio, sino al soddisfo.
Ciò esposto, in virtù della parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali si compensano per la metà la restante quota seguirà la soccombenza ed è a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa: accoglie l'opposizione e per l'effetto:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1039/2021, emesso dal Tribunale di Latina in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Nocella, nel procedimento civile iscritto al N.R.G. n. 3026/2021;
2) Ridetermina l'importo dovuto per il contratto di prestito personale de quo in complessivi €15.442,70
(quindicimilaquattrocentoquarantadue/70) oltre interessi legali, dalla data della notifica del ricorso monitorio sino al soddisfo e, per l'effetto, condanna la debitrice/opponente Sig.ra
[...]
al pagamento del su detto importo nei confronti Parte_1
dell'odierna opposta . Controparte_1
3) Compensa per la metà le spese di causa, ponendo la restante quota, liquidata in € 1800,00 per competenze oltre accessori a carico di parte opponente
Così deciso.
Latina, 26.12.2024
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli