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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1580/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DALLE CRODE GIANMARIA e l'avv. DALLE CRODE SIDONIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DALLE CRODE GIANMARIA e l'avv. DALLE CRODE SIDONIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a CONEGLIANO (TV) il Parte_1
24/04/1975) e (n. a GRUMO APPULA (BA) il 28/10/1981), matrimonio Parte_2
contratto il 07/07/2018 e trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1
madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
per le decisioni di maggior interesse per la figlia come quelle relative ad istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione e delle aspirazioni di Per_1
2. La casa famigliare sita a Santa Lucia di Piave (TV), via Montello, 12, di proprietà della signora Parte_3
madre della ricorrente, concessa in comodato gratuito a quest'ultima, sarà assegnata alla signora affinché
[...] Pt_1
2 continui a viverci con la figlia minore Per_1
3. Salvo diverso accordo con la madre, genitore collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici di che Per_1
quest'anno terminerà la scuola materna e il prossimo anno inizierà la scuola primaria, il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati da venerdì pomeriggio sino a domenica sera alle 21.00. Nei casi in cui il signor , nel fine Pt_2
settimana di competenza, lavori a turno notturno tra venerdì e sabato, previo preavviso di almeno 8 giorni alla signora potrà tenere con sé dalle ore 15.00 del sabato fino al lunedì successivo quando la porterà direttamente a Pt_1 Per_1
scuola. Il padre potrà rimanere con la figlia almeno un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con la figlia per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da programmarsi in concerto con la madre entro il 31 marzo di ogni anno.
Durante le festività natalizie il padre potrà tenere sette giorni consecutivi, alternando annualmente con la madre, a Per_1
rotazione, la settimana dal 24 al 30 dicembre e quella del 31 dicembre al 6 gennaio e durante le festività pasquali tre giorni consecutivi, precisando che, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta sarà trascorso con uno o l'altro genitore.
E' fatta salva la possibilità per i genitori di concordare tempi e giorni di permanenza anche ulteriori o diversi da quelli sopra descritti.
4. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
minore la somma di € 350,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere Per_1
dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione a partire dall'1 febbraio 2025.
5. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, previa consegna della documentazione relativa all'esborso.
6. Le parti stabiliscono che il pagamento delle spese straordinarie avverrà, di regola, mediante anticipazione dell'intera spesa da parte di un genitore e rimborso della quota di spettanza da parte dell'altro, entro 7 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso totale. Tuttavia, per evitare che un genitore anticipi troppe spese nella loro interezza e debba attendere il rimborso della quota di spettanza da parte dell'altro, qualora la spesa sia ancora da sostenere e sia fondata su
3 un preventivo o un proforma di fattura, il genitore che dovrebbe anticipare la spesa consegnerà all'altro, con sollecitudine, il documento attestante il costo da sostenere, e quest'ultimo consegnerà al primo, entro 7 giorni dalla consegna, la quota di propria spettanza per consentirgli il pagamento del terzo. Una volta pagato il terzo, il genitore che ha sostenuto l'intero costo della spesa necessaria ai figli, invierà all'altro la conferma dell'avvenuto pagamento a mezzo fattura, ricevuta di pagamento,
o altro documento di quietanza valido ai fini fiscali.
7. Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, queste ultime “subordinate al consenso di entrambe i genitori” e “obbligatorie” le parti richiamano quanto previsto dall'Allegato 3) del Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso 1.12.2016, che di seguito di riporta:
“ a) Spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica cellulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori.
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Spese di organizzazione familiare: baby sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post- universitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi, attività scoutistica o similare, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4 Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli
€ 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
c) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00. “ con l'unica eccezione che la spesa per “mensa scolastica”, inserita nel Protocollo 1.12.2016 tra le spese comprese nell'assegno per la prole, sub punto a), deve intendersi compresa invece nelle spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, sub punto c).
8. I ricorrenti stabiliscono che, per le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (sopra punto
7), lett b)), il genitore che propone una spesa, la comunicherà all'altro via mail (gli indirizzi mail sono per la signora e per il signor ) oppure via whatsapp Email_1 Pt_1 Email_2 Pt_2
(i numeri di utenza portatile delle parti sono 349 5792425 per la signora e 338 7538482 per il signor ), e Pt_1 Pt_2
l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con la stessa modalità, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio – come pure il dissenso non motivato - sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza dietro esibizione del documento attestante l'esborso.
9. L'assegno unico e universale per la figlia continuerà ad essere versato direttamente e integralmente alla Per_1
5 signora . Parte_1
10. Nessun assegno di mantenimento tra i ricorrenti in quanto economicamente autosufficienti.
11. Le parti, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per sé e la figlia minore.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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