TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede Giudice
Dott. Alessandro Paone Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta dal giudice delegato alla trattazione all'udienza del
26.05.2025, ha pronunciato, nell'ambito del procedimento n. 724/2025 R.G.V.G., la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 09.04.2025, il ha Parte_1
chiesto, ai sensi dell'art. 147, co. 5 L.F., dichiararsi il fallimento della supersocietà di fatto esistente tra la e la e di quest'ultima società, Parte_1 Controparte_1
quale socia illimitatamente responsabile della predetta supersocietà di fatto, deducendo, a sostegno dell'istanza, che: 1) entrambe le società sarebbero riconducibili alla famiglia;
2) rivestirebbe il ruolo di Persona_1 Persona_2
amministratore unico della e, al contempo, avrebbe amministrato di Controparte_1
fatto la 3) le due società avrebbero svolto la medesima attività e Parte_1
operato contestualmente presso la medesima sede, condividendo i costi, le immobilizzazioni, le risorse finanziarie e il personale e, pertanto, sarebbero sovrapponibili, come desumibile altresì dall'esame dei bilanci e dei dati bancari;
4) la quale conduttrice, in virtù di contratto di locazione stipulato con il Parte_1
custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva n. 52/2005 R.G.E., dell'opificio industriale in Corigliano-SS, in catasto al fg. 38, p.lla 694, avrebbe adottato una strategia dilatoria nel giudizio di sfratto per morosità intrapreso dal custode medesimo e ciò al solo fine di conservare la detenzione del bene sino al momento in cui lo stesso non fosse stato aggiudicato e successivamente trasferito alla
5) sarebbero riscontrabili anomali trasferimenti di denaro, da cui Controparte_1
desumere la presenza di reciproci vantaggi in favore delle due socie di fatto;
6) sarebbe stato costituito un fondo comune, come confermato dalla condivisione delle immobilizzazioni, del personale e della liquidità; 7) l'insolvenza della supersocietà di fatto sarebbe desumibile dai debiti a carico delle socie di fatto.
2. La non si è costituita nel presente procedimento, sebbene sia andata Controparte_1
a buon fine la notifica, nei suoi confronti, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 26.05.2025, effettuata a mezzo pec dalla cancelleria.
3. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 147, co. 4 L.F., “se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi”.
Ai sensi del successivo co. 5 del medesimo articolo, poi, “allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che
l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”.
Secondo la Suprema Corte, peraltro, quest'ultima disposizione “trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 10507 del 20.05.2016 e Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 7903 del
17.04.2020).
La sussistenza della supersocietà di fatto postula, però, “la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev'essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, a favore dell'esistenza della “holding” di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un creditore” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 10507 del 20.05.2016 e Cass.
Civ., Sez. I, ordinanza n. 7903 del 17.04.2020).
In particolare, “la prova della sussistenza di tale società dev'essere (…) fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato (ma non contro l'interesse) dei soci” (Cass.
Civ., Sez. I, ordinanza n. 36378 del 29.12.2023).
Peraltro, “l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude in concreto la sussistenza di una supersocietà di fatto tra tali soggetti e la società abusata, poiché anche un assetto distributivo non egualitario o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, non sono elementi incompatibili con la fattispecie di cui all'art. 2247
c.c. e con la conseguente sussunzione di essa nel paradigma dell'art. 147, comma 5,
l.fall.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'esistenza di una supersocietà di fatto in ragione di elementi che avevano indotto i giudici di merito
a ritenere che la prima società dichiarata fallita fosse stata dolosamente svuotata in pregiudizio dei creditori, per favorire gli interessi del soggetto che la controllava)”
(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 7105 del 17.03.2025);
Ancora, “in tema di supersocietà di fatto, l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, che la società si faccia carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di una supersocietà di fatto per la mancanza dell'elemento della affectio societatis, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi)” (Cass. Civ., Sez. I , ordinanza n. 74 del 02.01.2024);
Infine, “ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto
a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 10507 del 20.05.2016 e Cass. Civ., Sez. VI
- I, ordinanza n. 6030 del 04.03.2021).
Sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, si evince, quindi, che: 1) la prova dell'esistenza di una supersocietà di fatto discende dalla rigorosa dimostrazione del perseguimento di un comune intento sociale conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, i cui presupposti sono costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite;
2) la circostanza che le singole società perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo costituisce una prova contraria all'esistenza di una supersocietà di fatto e, viceversa, a favore dell'esistenza di una holding di fatto;
3) l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude di per di sé stesso la sussistenza di una supersocietà di fatto tra tali soggetti e la società abusata, salvo che l'abuso sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire e, quindi, non sia il frutto di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi;
4) la dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto presuppone che sia accertata l'insolvenza della stessa, di cui costituiscono indizi le insolvenze delle società che rivestono la qualità di socie di fatto.
4. Ciò posto, a parere del Tribunale, sussistono, nel caso di specie, tutti gli elementi che comunemente contraddistinguono la supersocietà di fatto.
4.1. Ed invero, innanzitutto, come desumibile dalle visure camerali storiche (v. allegati nn. 3 e 7 del ricorso) e dal certificato storico di famiglia (v. allegato n. 4 del ricorso) prodotti dal ricorrente, le compagini societarie di entrambe le società sono riconducibili al medesimo nucleo familiare.
In particolare, i soci della erano Parte_1 Persona_3
(titolare di quote del valore di € 2.000,00) e il figlio di quest'ultima, Persona_4
(titolare di quote del valore di € 8.000,00).
I soci della sono, invece, (per una quota pari al Controparte_1 Persona_2
50%) e (per una quota pari al 50%), i quali sono figli di Persona_5 [...]
e fratelli di . Persona_3 Persona_4
4.2. In secondo luogo, la sebbene formalmente amministrata da Parte_1 [...]
(v. allegato n. 3 del ricorso), era amministrata di fatto da Persona_3
(v. dichiarazioni rese dai professionisti e dai fornitori di cui agli Persona_2
allegati nn. 5 e 6 del ricorso), il quale, a partire dal 01.10.2020, è pure divenuto amministratore della (v. allegato n. 7 del ricorso). Controparte_1
4.3. Come si evince sempre dalle visure camerali storiche in atti, le due società presentano, poi, identico oggetto sociale, consistente nel commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti agricoli e ortofrutticoli.
4.4. Identica è altresì la sede operativa, individuabile, per entrambe le società, presso l'opificio industriale ubicato in Corigliano-SS, ex area urbana di Corigliano
Calabro, identificato in catasto al fg. 38, p.lla 694.
Tale immobile, infatti, in virtù di contratto di locazione stipulato con il custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva n. 52/2005 R.G.E. ex Trib.
SS (v. contratto di locazione di cui all'allegato n. 8 del ricorso), è stato condotto in locazione dalla a partire dall'ottobre 2008 sino al settembre 2019, Parte_1 allorquando il bene è stato acquistato, sempre nell'ambito della predetta procedura esecutiva, dalla (v. decreto di trasferimento di cui all'allegato n. 11 del Controparte_1
ricorso).
Peraltro, l'opificio industriale di cui trattasi ha rappresentato la sede legale della anche dopo l'acquisto da parte della come Parte_1 Controparte_1
desumibile dalla circostanza che, una volta risolto il contratto di locazione ed emesso il decreto di trasferimento, la non ha, ciononostante, mutato la Parte_1
propria sede legale (v. visura camerale di cui all'allegato n. 3 del ricorso).
Allo stesso modo, ancorchè il capannone sia stato acquistato dalla solo Controparte_1
nel settembre 2019, lo stesso ha rappresentato la sede legale di tale società sin dalla sua costituzione, risalente al dicembre 2017, come desumibile dalla circostanza che, una volta emesso il decreto di trasferimento, non vi è stato alcun mutamento della sede legale (v. visura camerale di cui all'allegato n. 7 del ricorso).
A tal proposito, va altresì evidenziato che, come desumibile dalla sentenza del
Tribunale di Castrovillari in atti (v. sentenza di cui all'allegato n. 10 del ricorso), la nei cui confronti il custode giudiziario aveva avviato azione di Parte_1
sfratto per morosità, ha assunto nel predetto giudizio una strategia dilatoria, cessata solo allorquando l'opificio industriale è stato aggiudicato in sede esecutiva alla
[...]
CP_1
Tale modus operandi ha consentito a entrambe le società di assicurarsi, senza soluzione di continuità, la disponibilità dell'immobile in pendenza della procedura esecutiva e dopo la sua definizione.
4.5. All'esito dell'acquisizione, da parte della dell'opificio industriale, Controparte_1
quest'ultima ha pure acquisito dalla i beni strumentali alla Parte_1
conservazione, lavorazione e trasformazione degli agrumi (v. fatture del 25.11.2019 e del 26.11.2019 di cui all'allegato n. 13 del ricorso).
E' evidente, tuttavia, che tali beni fossero utilizzati dalla ben prima Controparte_1
della data di acquisto degli stessi, come desumibile dalla circostanza, nel prosieguo esaminata più approfonditamente, che sin dal 2018 la predetta società, pur priva di beni strumentali, ha operato, realizzando ricavi e conseguendo utili.
4.6. Ancora, nel 2020 la ha assunto numerosi lavoratori che sino al Controparte_1
2019 avevano lavorato alle dipendenze della (v. DMAG trasmessi Parte_1
dall'INPS di cui all'allegato n. 14 del ricorso).
Pure sotto tale aspetto, tuttavia, non appare seriamente dubitabile che i predetti lavoratori già operassero in precedenza anche alle dipendenze della la Controparte_1
quale, come si osserverà meglio infra, benché priva di personale, ha realizzato, sia nel
2018 sia nel 2019, ricavi e utili.
4.7. Dall'esame dei dati di bilancio emerge, inoltre, che, come poc'anzi anticipato, la pur priva di immobilizzazioni materiali, beni strumentali e personale, Controparte_1
ha conseguito, nel 2018, ricavi per € 113.432,00 e un utile operativo di € 57.987,00, e, nel 2019, ricavi per € 372.002,00 e un utile operativo di € 124.660,00 (v. bilanci di cui all'allegato n. 12 del ricorso).
Nello stesso periodo, invece, la si è accollata i costi (€ 254.285,40 Parte_1
nel 2018 e € 159.149,25 nel 2019) per il personale che nel 2020 sarebbe stato formalmente assunto dalla così registrando, nel 2018, una perdita di Controparte_1
€ 1.231,00, e, nel 2019, un utile irrisorio di € 2.809,01 (v. documenti contabili di cui all'allegato n. 27 del ricorso).
In tal modo, nel biennio 2018-2019, per un verso, i costi sono stati imputati alla e, per altro verso, la ha realizzato utili, impiegati Parte_1 Controparte_1
per l'acquisto, nel settembre 2019, dell'opificio industriale al prezzo di € 172.800,00.
4.8. Nel corso del 2019 e nel gennaio 2020, peraltro, la ha elargito, Controparte_1
senza alcuna causale, somme considerevoli in favore della che Parte_1
quest'ultima ha a sua volta impiegato per il pagamento dei dipendenti e dei fornitori
(v. estratti conto corrente di cui agli allegati nn. 16, 17, 18, 19 e 20 del ricorso).
Nello specifico, come dettagliatamente descritto in ricorso: a) in data 11.01.2019 e in data 14.01.2019, la a mezzo bonifico bancario, ha corrisposto alla Controparte_1
l'importo complessivo di € 39.000,00, che quest'ultima società ha Parte_1
impiegato, unitamente alla somma di € 38.803,38 all'epoca presente sul conto corrente, per il pagamento di dipendenti e fornitori per un esborso complessivo di € 77.782,30;
b) in data 01.02.2019, la a mezzo bonifico bancario, ha corrisposto Controparte_1
alla l'importo complessivo di € 9.300,00, che quest'ultima società Parte_1
ha impiegato, unitamente alla somma di € 83.288,04 all'epoca presente sul conto corrente, per il pagamento di dipendenti e fornitori per un esborso complessivo di €
92.049,25; c) in data 01.04.2019, la a mezzo bonifico bancario, ha Controparte_1
corrisposto alla l'importo di € 21.050,00, che quest'ultima società Parte_1
ha impiegato per il pagamento di un fornitore per un esborso complessivo di €
20.000,00; d) in data 04.11.2019, la a mezzo bonifico bancario, ha Controparte_1
corrisposto alla l'importo complessivo di € 17.050,00, che Parte_1
quest'ultima società ha impiegato, unitamente alla somma di € 12.165,70 all'epoca presente sul conto corrente, per il pagamento di dipendenti e fornitori per un esborso complessivo di € 29.182,40; e) nel periodo 04.11.2019 – 07.11.2019, la CP_1
a mezzo bonifico bancario, ha corrisposto alla l'importo
[...] Parte_1
complessivo di € 36.900,00, che quest'ultima società ha impiegato per il pagamento dei fornitori e dei dipendenti;
f) dopo il 30.11.2019, la a mezzo otto Controparte_1
bonifici bancari, ha corrisposto alla l'importo di € 87.250,00; g) nel Parte_1
periodo 02.01.2020 – 31.01.2020, la a mezzo quattordici bonifici Controparte_1
bancari, ha corrisposto alla l'importo di € 122.930,00. Parte_1
A fronte di tali pagamenti, la ha emesso le seguenti fatture: 1) in Parte_1
data 25.11.2019 e in data 26.11.2019, due fatture (una di € 8.000,00 ed l'altra di €
40.300,00) per un totale di € 48.300,00 per la cessione dei beni strumentali ivi meglio indicati (v. fatture di cui all'allegato n. 13 del ricorso); 2) in data 27.11.2019, cinque fatture per la complessiva somma di € 54.500,11 per “vendita ” (v. fatture Parte_2
di cui all'allegato n. 21 del ricorso); 3) in data 30.11.2019, una fattura per € 15.750,00 per “vendita ” (v. fattura di cui all'allegato n. 23 del ricorso); 4) in data Parte_2
30.12.2019 e in data 31.12.2019, tre fatture per la complessiva somma di € 184.600,17 per “ ” (v. fatture di cui all'allegato n. 24 del ricorso). Parte_3
Le predette fatture, tuttavia, appaiono prima facie riferibili ad operazioni in realtà inesistenti ed emesse al solo fine di giustificare i pagamenti ricevuti senza alcuna causale dalla Controparte_1
Depongono a sostegno di tale conclusione le seguenti circostanze: i) in data
04.11.2019, la ha corrisposto alla l'importo di € Controparte_1 Parte_1
16.000,00, indicando, quale causale del bonifico bancario, “saldo fattura” e ciò sebbene, in precedenza, la non avesse mai emesso fatture nei Parte_1
confronti della ii) le fatture per la cessione di agrumi su indicate, Controparte_1
diversamente da quelle emesse nei confronti di altri cessionari (v., ad esempio, le fatture emesse dalla nei confronti della della Parte_1 Controparte_2
della 3 e della di cui agli allegati nn. Controparte_3 CP_4 Parte_4
22 e 30 del ricorso), recano la generica dicitura “ ”, senza la specifica Parte_3
indicazione della categoria e del calibro e, per ciascuna tipologia, della quantità e del prezzo unitario;
iii) anche i bonifici effettuati dalla a differenza di Controparte_1
quelli emessi dagli altri clienti della sono estremamente generici, Parte_1
non risultando ivi mai indicata la fattura o il rapporto commerciale di riferimento;
iv) le prime fatture sono state emesse solo a partire dalla fine del mese di novembre 2019 nonostante che i primi pagamenti risalgano al gennaio 2019; v) i pagamenti sono sempre stati effettuati dalla allorquando la aveva la Controparte_1 Parte_1
necessità di acquisire la provvista per pagare dipendenti e fornitori;
vi) nel corso del
2019, a fronte di acquisti di agrumi pari ad appena € 80.012,58, la Parte_1
ha ottenuto un improbabile fatturato di € 367.567,82, di cui € 245.048,36 (pari al
66,67 % del totale), realizzato per mezzo della vendita di nei confronti della Parte_2
Controparte_1
4.9. Alla luce delle argomentazioni che precedono, non può dunque che ritenersi, come innanzi anticipato, che tra la e la sussistesse, a Parte_1 Controparte_1
partire dalla data di costituzione di quest'ultima e sino alla data della dichiarazione di fallimento della prima, una supersocietà di fatto riconducibile al nucleo familiare
[...]
, amministrata da , che ha svolto, presso Parte_5 Per_2 Persona_2
l'opificio industriale sito in Corigliano-SS, ex area urbana di Corigliano Calabro, in catasto al fg. 38, p.lla 694, l'attività di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti agricoli e ortofrutticoli, servendosi dei beni strumentali e dei lavoratori formalmente riferibili dapprima alla e successivamente alla Parte_1 [...]
e conseguendo profitti a cui hanno partecipato sia la socia di fatto CP_1 CP_1
– la quale, nel 2018 e nel 2019, non ha sostenuto costi per il pagamento del
[...]
personale e per l'acquisto dei beni strumentali, così precostituendosi la provvista per l'acquisizione del predetto opificio – sia la fatto – la quale, Pt_6 Parte_1
invece, nel 2018 e nel 2019, si è accollata i predetti costi a fronte della corresponsione, da parte della di elargizioni di denaro prive di causa, impiegata per il Controparte_1
pagamento dei dipendenti e dei fornitori.
5. Nessun dubbio, infine, in ordine all'insolvenza della supersocietà di fatto, desumibile dalle insolvenze di ciascuna delle socie di fatto.
In particolare, è innegabile, innanzitutto, l'insolvenza della la quale Parte_1
è già stata dichiarata fallita e presenta debiti pari a € 693.350,27 a fronte di un patrimonio inventariato composto solo da quattro autovetture dal valore trascurabile.
E' poi, al contempo, innegabile l'insolvenza della la quale non Controparte_1
deposita i bilanci sin dal 2021 e nel bilancio 2020 presenta debiti per € 436.609,00 a fronte di crediti pari a € 341.573,00 e di disponibilità liquide pari a € 7.660,00.
Ne deriva l'insolvenza della supersocietà di fatto, la quale, anche solo tenendo conto dei dati relativi al 2020, presenta un attivo patrimoniale – corrispondente essenzialmente a quello della – di € 593.408,00, insufficiente per Controparte_1
l'integrale soddisfacimento dei debiti, pari complessivamente a € 1.129.959,27.
6. In accoglimento del ricorso presentato dal va pertanto Parte_1
dichiarato, ai sensi dell'art. 147, co. 5 L.F., il fallimento della supersocietà di fatto costituita dalla già dichiarata fallita, e dalla Parte_1 Controparte_1
nonché di quest'ultima società, quale socia di fatto della predetta supersocietà di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, visti gli artt. 15 e 147, co. 5
L.F., così provvede: a) dichiara il fallimento della supersocietà di fatto costituita dalla fallita
e dalla e della con sede in Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Corigliano-SS, ex area urbana di Corigliano Calabro, Zona Industriale snc, numero REA CS-242161, C.F. e P.IVA quale socia illimitatamente P.IVA_1
responsabile della predetta supersocietà di fatto;
b) nomina quale giudice delegato la dott.ssa Giuliana Gaudiano;
c) nomina quale curatore il dott. con studio in Castrovillari;
Persona_6
d) ordina alla di depositare, entro il termine di tre giorni, i bilanci e le Controparte_1
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) fissa per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo il giorno
17.09.2025, ore 11:00, davanti al predetto Giudice Delegato, nella sua stanza in questo
Tribunale;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione, ai sensi dell'art. 93 L.F., delle domande di insinuazione, restituzione e rivendicazione;
g) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
h) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.
Castrovillari, 03.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Paone dott.ssa Beatrice Magarò