Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1691
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errore nei presupposti di fatto ed errata applicazione della normativa di settore

    La Corte ritiene fondato il rilievo relativo all'attività didattica alla luce della normativa sopravvenuta (L. 1999/2025, art. 1, comma 856) che considera non commerciale l'attività scolastica se il corrispettivo medio per studente è inferiore al costo medio per studente (CMS). In questo caso, il CMS per il 2018 era di € 6.737,47, mentre la retta mensile era di € 110,00, escludendo quindi la modalità commerciale. Riconosce inoltre l'esenzione per la Cappella, la Tomba della Santa Protettrice e le celle delle suore per la loro destinazione a luogo di preghiera e alloggio per le religiose. Rigetta invece le argomentazioni sull'inagibilità dei locali e sull'interesse storico dell'immobile.

  • Accolto
    Contratto di locazione con l'ente impositore

    La Corte rileva che sulle porzioni non destinate a scuola, oggetto del contratto di locazione, è dovuto il tributo locale, ma solo a partire dal 13.9.2018 e fino al 31.12.2018.

  • Rigettato
    Omesso esame dell'interesse storico dell'immobile e della sua natura collabente

    La Corte rigetta l'argomentazione relativa all'interesse storico in quanto non è stata fornita la prova del vincolo diretto sull'immobile. Riguardo alla natura collabente, la Corte rileva che non è stata attivata la variazione catastale in categoria F2 né l'inagibilità è stata accertata dall'Ufficio tecnico comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1691
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1691
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo