CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1691/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
LI LO, OR
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1788/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arienzo - Sede 81021 Arienzo CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3203/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 129 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 3203/2024 resa pubblica in data 22.7.2024, ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento per IMU 2018 (importo €. 36.707,00 con sanzioni e interessi).
Per giungere a tale conclusione, il primo giudice ha rilevato l'assenza del requisito oggettivo richiesto per l'esenzione IMU, trattandosi di immobile accatastato in cat. B 1 nei cui locali si svolge insegnamento scolastico, casa di riposo, albergo e clinica con scopo di lucro, come documentato anche dal contratto di locazione di porzione di immobile per un canone di €. 36.000,00 annui. La sentenza ha richiamato anche pronunce della UE e della Corte di Cassazione sull'obbligo di pagamento del tributo a carico degli Istituti di culto e religione e di istituti educativi titolari di una scuola paritaria.
Contro tale pronuncia la Congregazione propone appello con tre motivi contrastati con controdeduzioni dall'ente impositore Comune di Arienzo.
L'appellante ha depositato una prima memoria in data 9.10.2025 e poi una seconda memoria in data
21.1.2026.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premessa l'inammissibilità dell'ulteriore memoria depositata dall'appellante oltre il termine di dieci giorni precedenti l'udienza (cfr. art. 32 DLGS n. 546/1992 richiamato, per l'appello, dall'art. 61 nella formulazione applicabile ratione temporis), osserva la Corte che col primo motivo di appello si deduce “errore nei presupposti di fatto ed errata applicazione della normativa di settore”. Secondo l'appellante, la Corte di Giustizia di I° Grado è incorsa in un evidente travisamento dei presupposti di fatto tale per cui è arrivata a dare per accertato ciò che non è: è arrivata addirittura a confondere letteralmente la fattispecie indicata ad esempio nella pronuncia giurisprudenziale richiamata da parte resistente, come quella storica ed effettiva sottoposta al suo esame. Osserva in particolare che l'unica attività in cui è previsto un corrispettivo è quella di assistenza scolastica ai bambini attraverso una sola classe di venti bambini per la scuola di infanzia ove
è previsto un modesto contributo volontario comprensivo anche dei pasti e del riscaldamento, che non ha mai superato i 100,00 euro mensili e non ha mai superato il costo del servizio. Nega quindi l'esistenza di attività lucrative. Richiama i principi elaborati dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca come Costo
Medio Studente, al fine di individuare lo scopo di lucro nell'attività scolastica.
Contesta l'estensione della tassazione anche alla Cappella, alla cella delle suore e alla tomba della Santa
Protettrice, come se si trattasse di albergo. Evidenzia quindi la modestia del costo del servizio rispetto al costo medio studente (CMS) per la scuola dell'infanzia in Campania.
Ritiene che nella peggiore delle ipotesi l'Ente Impositore avrebbe dovuto, secondo il proprio criterio, sottoporre a tassazione la sola parte di fabbricato (due aule) destinate ad accogliere ed accudire i bambini e non certo l'intero complesso immobiliare nel quale vi è una parte completamente degradata e collabente
(come meglio precisato nel ricorso di I grado e nella relazione tecnica ivi allegata) ed una parte dedicata al culto religioso (una piccola cappella, e persino una sala con la tomba della Santa Protettrice delle Suore Angeliche di Ricorrente_1).
2 Il secondo motivo è così rubricato: “Ancora sugli errori nei presupposti di fatto. omissione ed errata applicazione della normativa di settore. il contratto di locazione con l'ente impositore”. Con riferimento all'esistenza di un contratto di locazione in favore dello stesso Comune valorizzata dal primo giudice per sostenere l'esistenza dello scopo di lucro, l'appellante richiama l'esenzione prevista dalla legge (art. 1 comma
759 Legge 160 del 2019) per “gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, … … destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” facendo presente che l'immobile era passato nella disponibilità del Comune per svolgervi attività scolastica, ovvero un compito istituzionale.
In ogni caso, fa presente che il contratto di locazione venne stipulato il 13/09/2018 e dunque, se davvero da esso si volesse (erroneamente) desumere l'esistenza di una attività a scopo di lucro, la data d'inizio di tale attività dovrebbe coincidere con quella di stipula del contratto. Di talché, l'imposizione ai fini IMU andrebbe fatta decorrere da quel 13/09/2018, con evidente necessità di rideterminazione dell'imposizione IMU, da rapportarsi, al più, al periodo 13 settembre – 31 dicembre 2018. Stigmatizza il comportamento del Comune che, col precedente contratto di comodato, si era assunto l'onere di pagare i tributi e poi con la successiva locazione pretende il pagamento dell'IMU.
3 Con l'ultimo motivo sia lamenta “Omesso esame degli altri motivi di ricorso. Inesistenza della motivazione della sentenza” per avere il primo giudice tralasciato il tema dell'interesse storico dell'immobile assoggettato ad imposta ai sensi del D. Lgs 42/2004 e dall'art. 1 comma 747 Legge 160/2019 ove è previsto che la base imponibile sia ridotta del 50%. Osserva al riguardo che l'immobile è stato realizzato da oltre 70 anni, essendo stato costruito, per come risulta dalla stessa documentazione redatta dall'Ente Impositore, nel 1940.
Stesse considerazioni muove per i motivi di ricorso con i quali è stata rappresentata la natura collabente di parte rilevante dell'immobile con conseguente diritto all'esclusione di tale parte da quella assoggettabile ad imposta.
Questi tre motivi, tutti attinenti al mancato riconoscimento dell'esenzione, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte fondati.
Come ricorda la Suprema Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 35123 del 2022) “…dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, l'esenzione prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con “modalità non commerciali”.
Ebbene, è indubbio che per i locali adibiti a Cappella e a Tomba della Santa Protettrice nonché per le celle delle suore spetta l'esenzione per la loro indubbia destinazione a luogo di preghiera e ad alloggio per le religiose.
La questione dell'inagibilità di alcuni locali appare invece infondata perché, se è vero che è stata prodotta una perizia di parte a firma di un tecnico abilitato, è altrettanto vero che la Congregazione non ha mai attivato la variazione catastale in categoria F2 (fatto pacifico) e comunque non risulta che l'inagibilità sia stata accertata dall'Ufficio tecnico del Comune.
Infine, privo di rilievo è anche il dedotto interesse storico dell'immobile perché non è sufficiente che l'immobile sia stato costruito da oltre 70 anni. Infatti, i vantaggi previsti per gli immobili di interesse storico vanno riconosciuti esclusivamente a quelli a cui è stato attribuito il vincolo diretto (cfr. art. 10 decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 e cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4305 del 2025), ma tale prova non risulta fornita dalla parte che ne era onerata (la Congregazione contribuente).
Quanto all'utilizzo per scopi non scolastici di altri locali al piano terra e al primo piano in esecuzione di un contratto di locazione va osservato che la decorrenza della locazione parte dal 13.9.2018 (v. contratto in atti e planimetrie allegate) e quindi sulle porzioni non destinate a scuola - oggetto del predetto contratto di locazione - è dovuto il tributo locale, ma solo a partire dal 13.9.2018 e fino al 31.12.2018.
In sede di discussione orale il difensore dell'appellante Congregazione ha richiamato lo ius superveniens per sostenere che nel caso in esame l'attività scolastica non configura attività commerciale imponibile.
Al riguardo ha invocato la recente legge finanziaria n. 1999/2025 (entrata in vigore, salvo alcune disposizioni che qui non interessano, in data 1.1.2026) evidenziando l'introduzione di una norma di interpretazione autentica che ha codificato, con una previsione ancor più di favore, il criterio già elaborato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca come Costo Medio Studente, al fine di individuare lo scopo di lucro nell'attività scolastica.
Il rilievo è fondato.
L'art. 1 al comma 856 così dispone: “856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”.
Considerato che trattasi di norma di interpretazione autentica, come tale munita di efficacia retroattiva, applicando la stessa al caso in esame - in cui è pacifico che la retta mensile ammonta a €. 110,00 (cfr. dichiarazione della religiosa prodotta in atti sulla quale l'Ufficio non ha svolto nessuna specifica osservazione)
- deve escludersi la modalità commerciale per l'attività didattica svolta nei locali della Congregazione adibiti a scuola, perché il CMS per l'anno 2018 era pari ad € 6.737,47 (fatto pacifico).
L'intervento legislativo sulla specifica e principale questione di diritto a base del presente contenzioso rende quindi superata la contraria giurisprudenza, anche di legittimità, che negava valore al parametro ministeriale.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il ricorso della Congregazione va accolto nei termini di cui in motivazione con compensazione integrale delle spese del doppio grado per la reciproca soccombenza determinata dal recente intervento normativo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
LI LO, OR
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1788/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arienzo - Sede 81021 Arienzo CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3203/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 129 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 3203/2024 resa pubblica in data 22.7.2024, ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento per IMU 2018 (importo €. 36.707,00 con sanzioni e interessi).
Per giungere a tale conclusione, il primo giudice ha rilevato l'assenza del requisito oggettivo richiesto per l'esenzione IMU, trattandosi di immobile accatastato in cat. B 1 nei cui locali si svolge insegnamento scolastico, casa di riposo, albergo e clinica con scopo di lucro, come documentato anche dal contratto di locazione di porzione di immobile per un canone di €. 36.000,00 annui. La sentenza ha richiamato anche pronunce della UE e della Corte di Cassazione sull'obbligo di pagamento del tributo a carico degli Istituti di culto e religione e di istituti educativi titolari di una scuola paritaria.
Contro tale pronuncia la Congregazione propone appello con tre motivi contrastati con controdeduzioni dall'ente impositore Comune di Arienzo.
L'appellante ha depositato una prima memoria in data 9.10.2025 e poi una seconda memoria in data
21.1.2026.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premessa l'inammissibilità dell'ulteriore memoria depositata dall'appellante oltre il termine di dieci giorni precedenti l'udienza (cfr. art. 32 DLGS n. 546/1992 richiamato, per l'appello, dall'art. 61 nella formulazione applicabile ratione temporis), osserva la Corte che col primo motivo di appello si deduce “errore nei presupposti di fatto ed errata applicazione della normativa di settore”. Secondo l'appellante, la Corte di Giustizia di I° Grado è incorsa in un evidente travisamento dei presupposti di fatto tale per cui è arrivata a dare per accertato ciò che non è: è arrivata addirittura a confondere letteralmente la fattispecie indicata ad esempio nella pronuncia giurisprudenziale richiamata da parte resistente, come quella storica ed effettiva sottoposta al suo esame. Osserva in particolare che l'unica attività in cui è previsto un corrispettivo è quella di assistenza scolastica ai bambini attraverso una sola classe di venti bambini per la scuola di infanzia ove
è previsto un modesto contributo volontario comprensivo anche dei pasti e del riscaldamento, che non ha mai superato i 100,00 euro mensili e non ha mai superato il costo del servizio. Nega quindi l'esistenza di attività lucrative. Richiama i principi elaborati dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca come Costo
Medio Studente, al fine di individuare lo scopo di lucro nell'attività scolastica.
Contesta l'estensione della tassazione anche alla Cappella, alla cella delle suore e alla tomba della Santa
Protettrice, come se si trattasse di albergo. Evidenzia quindi la modestia del costo del servizio rispetto al costo medio studente (CMS) per la scuola dell'infanzia in Campania.
Ritiene che nella peggiore delle ipotesi l'Ente Impositore avrebbe dovuto, secondo il proprio criterio, sottoporre a tassazione la sola parte di fabbricato (due aule) destinate ad accogliere ed accudire i bambini e non certo l'intero complesso immobiliare nel quale vi è una parte completamente degradata e collabente
(come meglio precisato nel ricorso di I grado e nella relazione tecnica ivi allegata) ed una parte dedicata al culto religioso (una piccola cappella, e persino una sala con la tomba della Santa Protettrice delle Suore Angeliche di Ricorrente_1).
2 Il secondo motivo è così rubricato: “Ancora sugli errori nei presupposti di fatto. omissione ed errata applicazione della normativa di settore. il contratto di locazione con l'ente impositore”. Con riferimento all'esistenza di un contratto di locazione in favore dello stesso Comune valorizzata dal primo giudice per sostenere l'esistenza dello scopo di lucro, l'appellante richiama l'esenzione prevista dalla legge (art. 1 comma
759 Legge 160 del 2019) per “gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, … … destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” facendo presente che l'immobile era passato nella disponibilità del Comune per svolgervi attività scolastica, ovvero un compito istituzionale.
In ogni caso, fa presente che il contratto di locazione venne stipulato il 13/09/2018 e dunque, se davvero da esso si volesse (erroneamente) desumere l'esistenza di una attività a scopo di lucro, la data d'inizio di tale attività dovrebbe coincidere con quella di stipula del contratto. Di talché, l'imposizione ai fini IMU andrebbe fatta decorrere da quel 13/09/2018, con evidente necessità di rideterminazione dell'imposizione IMU, da rapportarsi, al più, al periodo 13 settembre – 31 dicembre 2018. Stigmatizza il comportamento del Comune che, col precedente contratto di comodato, si era assunto l'onere di pagare i tributi e poi con la successiva locazione pretende il pagamento dell'IMU.
3 Con l'ultimo motivo sia lamenta “Omesso esame degli altri motivi di ricorso. Inesistenza della motivazione della sentenza” per avere il primo giudice tralasciato il tema dell'interesse storico dell'immobile assoggettato ad imposta ai sensi del D. Lgs 42/2004 e dall'art. 1 comma 747 Legge 160/2019 ove è previsto che la base imponibile sia ridotta del 50%. Osserva al riguardo che l'immobile è stato realizzato da oltre 70 anni, essendo stato costruito, per come risulta dalla stessa documentazione redatta dall'Ente Impositore, nel 1940.
Stesse considerazioni muove per i motivi di ricorso con i quali è stata rappresentata la natura collabente di parte rilevante dell'immobile con conseguente diritto all'esclusione di tale parte da quella assoggettabile ad imposta.
Questi tre motivi, tutti attinenti al mancato riconoscimento dell'esenzione, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte fondati.
Come ricorda la Suprema Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 35123 del 2022) “…dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, l'esenzione prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con “modalità non commerciali”.
Ebbene, è indubbio che per i locali adibiti a Cappella e a Tomba della Santa Protettrice nonché per le celle delle suore spetta l'esenzione per la loro indubbia destinazione a luogo di preghiera e ad alloggio per le religiose.
La questione dell'inagibilità di alcuni locali appare invece infondata perché, se è vero che è stata prodotta una perizia di parte a firma di un tecnico abilitato, è altrettanto vero che la Congregazione non ha mai attivato la variazione catastale in categoria F2 (fatto pacifico) e comunque non risulta che l'inagibilità sia stata accertata dall'Ufficio tecnico del Comune.
Infine, privo di rilievo è anche il dedotto interesse storico dell'immobile perché non è sufficiente che l'immobile sia stato costruito da oltre 70 anni. Infatti, i vantaggi previsti per gli immobili di interesse storico vanno riconosciuti esclusivamente a quelli a cui è stato attribuito il vincolo diretto (cfr. art. 10 decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 e cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4305 del 2025), ma tale prova non risulta fornita dalla parte che ne era onerata (la Congregazione contribuente).
Quanto all'utilizzo per scopi non scolastici di altri locali al piano terra e al primo piano in esecuzione di un contratto di locazione va osservato che la decorrenza della locazione parte dal 13.9.2018 (v. contratto in atti e planimetrie allegate) e quindi sulle porzioni non destinate a scuola - oggetto del predetto contratto di locazione - è dovuto il tributo locale, ma solo a partire dal 13.9.2018 e fino al 31.12.2018.
In sede di discussione orale il difensore dell'appellante Congregazione ha richiamato lo ius superveniens per sostenere che nel caso in esame l'attività scolastica non configura attività commerciale imponibile.
Al riguardo ha invocato la recente legge finanziaria n. 1999/2025 (entrata in vigore, salvo alcune disposizioni che qui non interessano, in data 1.1.2026) evidenziando l'introduzione di una norma di interpretazione autentica che ha codificato, con una previsione ancor più di favore, il criterio già elaborato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca come Costo Medio Studente, al fine di individuare lo scopo di lucro nell'attività scolastica.
Il rilievo è fondato.
L'art. 1 al comma 856 così dispone: “856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”.
Considerato che trattasi di norma di interpretazione autentica, come tale munita di efficacia retroattiva, applicando la stessa al caso in esame - in cui è pacifico che la retta mensile ammonta a €. 110,00 (cfr. dichiarazione della religiosa prodotta in atti sulla quale l'Ufficio non ha svolto nessuna specifica osservazione)
- deve escludersi la modalità commerciale per l'attività didattica svolta nei locali della Congregazione adibiti a scuola, perché il CMS per l'anno 2018 era pari ad € 6.737,47 (fatto pacifico).
L'intervento legislativo sulla specifica e principale questione di diritto a base del presente contenzioso rende quindi superata la contraria giurisprudenza, anche di legittimità, che negava valore al parametro ministeriale.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il ricorso della Congregazione va accolto nei termini di cui in motivazione con compensazione integrale delle spese del doppio grado per la reciproca soccombenza determinata dal recente intervento normativo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.