Ordinanza presidenziale 8 settembre 2020
Sentenza 27 aprile 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/04/2021, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2021
N. 00540/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sartori e Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di San Martino Buon Albergo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga e Claudio Codognato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Codognato in Venezia-Mestre, piazzetta Da Re, 5;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immobiliare Campalto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e Nordera Angelino, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Bianchini e Donatella Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;
Spesa Intelligente s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Noschese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della deliberazione del 19.01.2006 con la quale la Giunta Comunale ha "adottato il Piano di Lottizzazione denominato zona produttiva di Campalto" in zona D2.4 e D4.2 presentato dalle ditte Immobiliare Campalto s.r.l. e Nordera Angelino;
- della Deliberazione n. 30 del 29.03.2006 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione denominato "Zona produttiva di Campalto" in zona D2.4 e D4.2 presentato dalle Ditte Immobiliare Campalto s.r.l. e Nordera Angelino;
- del parere favorevole n. 18 del 13.12.2005 espresso dalla Commissione Urbanisitica Consiliare;
- della deliberazione n. 2685 del 20.9.2005 della Giunta Regionale del Veneto con cui è stata approvata, con modifiche d’ufficio, la variante al P.R.G. n. 40 avente ad oggetto un “Polo Produttivo in Loc. Campalto”;
- della deliberazione n. 18 del 26.2.2005 con la quale il Consiglio Comunale di San Martino Buon Albergo ha adottato la variante al P.R.G. n. 40 avente ad oggetto un “Polo Produttivo in Loc. Campalto”;
- nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 28/12/2006:
- dei permessi di costruire n. 76/06, n. 79/06 e n. 80/06 rilasciati dal Comune di San Martino Buon Albergo, rispettivamente, il primo, il sette e l’otto settembre 2006 alla società Spesa Intelligente s.p.a.;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 04/06/2008;
- dei permessi di costruire n.ri 106/2006 del 19 dicembre 2006 e 27/2007 del 24 maggio 2007, rilasciati alla controinteressata Spesa Intelligente s.p.a. per la realizzazione di un ampliamento della s.l.p. del punto vendita in località Campalto;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 08/01/2009:
- del provvedimento prot. n. 18189 dell’11/08/2008 del Comune di San Martino Buon albergo avente ad oggetto “certificato di agibilità relativamente alla realizzazione dell’asilo nido aziendale all’interno del punto vendita in località Campalto”;
- del provvedimento prot. n. 11873 del 30/05/2008 del Comune di San Martino Buon albergo avente ad oggetto “certificato di agibilità parziale relativamente alla costruzione del nuovo punto vendita anche alimentare in loc. Campalto”;
- del certificato di agibilità ottenuto ai sensi dell’art. 25, commi 3 e 4 del DPR 380/2001 sull’istanza presentata da Spesa Intelligente in data 19/06/2008 ed avente ad oggetto il Centro logistico con uffici;
- della classificazione dell’allevamento del ricorrente contenuto nella “schedatura degli insediamenti zootecnici” prot. 20088 del 5/9/2007;
quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti depositato il 18/11/2010:
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 7/5/2010, pubblicata all’albo pretorio dal 10/5/2010 al 25/5/2010 avente ad oggetto “adozione della prima variante parziale al Piano Urbanistico attuativo “Polo Produttivo Campalto” in ZTO D2.4 – “Ditta Spesa Intelligente s.p.a.”;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21/6/2010, pubblicata all’albo pretorio dal 28/6/2010 al 13/7/2010 avente ad oggetto “prima variante parziale al Piano Urbanistico attuativo “Polo Produttivo Campalto” in ZTO D2.4 – “Ditta Spesa Intelligente s.p.a.- controdeduzioni alle osservazioni- approvazione”;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 7/5/2010, pubblicata all’albo pretorio dal 10/5/2010 al 25/5/2010 avente ad oggetto “adozione della prima variante parziale al Piano Urbanistico attuativo “Polo Produttivo Campalto” in ZTO D2.4 – “Ditta Spesa Intelligente s.p.a.”;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21/6/2010, pubblicata all’albo pretorio dal 2/7/2010 al 17/7/2010 avente ad oggetto “prima variante parziale al Piano Urbanistico attuativo “Polo Produttivo Campalto” in ZTO D2.4 – “Ditta Spesa Intelligente s.p.a.- controdeduzioni alle osservazioni- approvazione”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Martino Buon Albergo, dell’Immobiliare Campalto S.r.l. e di Nordera Angelino, della Spesa Intelligente S.p.A. e della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. AN NI, titolare di un attività di allevamento avicolo, sita in San Martino Buon Albergo, ha impugnato tramite il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, gli atti in epigrafe descritti, per contestare, a partire dalla strumentazione urbanistica (ossia la variante n. 40 al piano regolatore generale, confermativa della destinazione produttiva “D” impressa all’area), la realizzazione di un centro logistico e di un punto vendita di prodotti alimentari, su terreni di proprietà di Immobiliare Campalto e Angelino Nordera. Questi ultimi, ottenuta l’approvazione del piano attuativo e una volta sottoscritta la relativa convenzione urbanistica, vendevano i loro terreni alla società Spesa Intelligente s.p.a, che dava corso all’intervento edilizio, ivi compresa l’esecuzione delle opere di urbanizzazione ormai già collaudate.
2. Il ricorrente contesta, sotto molteplici profili, tale intervento edilizio, ritenendo che la sua realizzazione procurerà (o meglio, abbia procurato) rilevanti danni diretti ed indiretti alla propria azienda, collocata in posizione ravvicinata rispetto al nuovo polo logistico – commerciale, tali da produrre “ evidenti conseguenze in termini di difficoltà nel continuare a gestire il proprio allevamento, in termini di inquinamento acustico, e di smog derivante dal più intenso traffico veicolare ”.
Sostiene ancora il ricorrente che la presenza del nuovo insediamento mal si adatti, per la costante permanenza in loco di un elevato numero di soggetti, alla preesistente dislocazione di un allevamento avicolo posto alla distanza di appena 160 metri.
3. Costituitisi in giudizio, le Amministrazioni resistenti e i controinteressati hanno introdotto numerosi rilievi in rito e controdedotto nel merito.
Chiamata all’udienza pubblica del 9 marzo 2021, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è stata assegnata alla decisione.
4.Ritiene il Collegio di poter prescindere dallo scrutinio analitico dei singoli profili di impugnazione, dovendosi ravvisare la complessiva inammissibilità dei gravami per difetto di legittimazione ed interesse; ciò che consente inoltre di prescindere dall’eccezione di tardività dell’impugnazione della strumentazione urbanistica presupposta (Variante n. 40), alla quale il ricorrente ritiene erroneamente di far risalire la perimetrazione della zona “D” e l’avversata riduzione a 160 metri della distanza che separerebbe il proprio allevamento dal suddetto contestato perimetro.
5. In merito, deve essere innanzitutto confermato quanto rilevato in sede cautelare, ossia che la Variante n. 40, oggetto dell’impugnata deliberazione regionale di approvazione n. 2685 del 20 settembre 2005, possiede contenuto confermativo della preesistente destinazione produttiva dell’area in questione e della perimetrazione della stessa (risalente alla Variante Generale adottata con deliberazione consiliare n. 78 del 2001 e approvata con D.G.R.V. n, 2667 del 2004), sicché il suo eventuale annullamento non produrrebbe alcuna concreta utilità a favore del ricorrente, non potendo influire sull’avversata dislocazione dell’insediamento direzionale, già inoppugnabilmente stabilita dalla previgente strumentazione urbanistica generale.
6. Più in generale, deve essere rilevata la originaria carenza di interesse all’impugnazione. Mancano, nel ricorso introduttivo, elementi idonei a porre in evidenza come, in seguito alla realizzazione del nuovo intervento edilizio, possano concretamente profilarsi i pregiudizi lamentati dal ricorrente. In altri termini, non vi è la prova che sussista un’alterazione dell’assetto urbanistico né che tale alterazione, se esistente, determini alcuno dei paventati effetti pregiudizievoli.
Come già osservato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1270 del 2020), nel sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati (che non può mai essere compiuta in nome di un astratto interesse generale) presuppone, pur sempre, il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni (soggettive) dell’azione.
Per poter esercitare l’azione è dunque necessario che il ricorrente sia titolare di una posizione sostanziale qualificata, sufficientemente differenziata rispetto a quella vantata dalla generalità dei consociati (legittimazione a ricorrere) e che egli possa trarre dall’annullamento giurisdizionale un’utilità concreta (interesse a ricorrere) coincidente, nel caso di specie, con la rimozione degli effetti lesivi, nei termini poc’anzi delineati, connessi alla realizzazione dell’insediamento direzionale.
Tali condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius .
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce delle allegazioni svolte dal ricorrente, difettino le condizioni dell’azione, non avendo quest’ultimo dimostrato di essere legittimato all’impugnazione dei titoli edilizi rilasciati ai controinteressati e, ancor prima, della presupposta strumentazione urbanistica, né di avere un concreto interesse all’annullamento di detti titoli.
Ritiene, in particolare, il Collegio che la mancata prova di un pregiudizio direttamente riferibile alla posizione dell’interessato, che si assume conseguente agli atti impugnati, privi il ricorrente della legittimazione all’esercizio dell’azione impugnatoria, non ravvisandosi l’emersione di una posizione differenziata idonea a sorreggere la proposizione del gravame. Né, d’altro canto, può essere ravvisato un contestuale interesse alla rimozione degli atti, oggetto dell’azione caducatoria, non essendo comprovato che dagli stessi derivi alcun effetto lesivo (diminuzione del valore dell’allevamento; impossibilità all’esercizio dell’azienda).
Neppure la sussistenza di un rapporto di contiguità spaziale tra l’immobile del ricorrente e l’area nella quale è stato eseguito l’intervento contestato (cd. TA ) potrebbe costituire, nel caso esaminato, elemento sufficiente a comprovare la sussistenza delle condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere), essendo necessaria, oltre all’enunciazione del mero requisito della TA , la ulteriore positiva dimostrazione o, per lo meno, l’allegazione di un serio pregiudizio, individuale e concreto, posto a carico del ricorrente stesso (tali non essendo le paventate ricadute sulla comunità locale insediata in prossimità del sito), in modo da tratteggiare un preciso sostrato sostanziale che definisca, sotto il profilo dell’interesse ad agire, i presupposti e i confini dell’impugnazione proposta.
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente non ha però fornito alcuna prova concreta. Sicché, come più volte riaffermato dalla giurisprudenza, la contestuale contestazione degli aspetti urbanistici, sottesi al titolo edilizio, non può essere sostenuta dalla mera affermazione della contiguità spaziale tra le aree confinanti ( TA ), occorrendo l'allegazione e la prova dell'insorgenza di uno specifico e concreto pregiudizio a carico della proprietà (conseguente all’avversata approvazione degli strumenti urbanistici - Cons. Stato, Sez. II, n. 3440 del 2020 - e alla formazione dei titoli edificatori), prova che, come detto, in questo caso non è stata fornita.
Ne consegue, anche alla luce degli indirizzi giurisprudenziali richiamati, che l’impugnazione deve essere giudicata inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere.
7. Pare al Collegio che possa inoltre emergere un chiaro rilievo di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in considerazione della mancata impugnazione degli strumenti urbanistici successivamente intervenuti a regolare l’assetto dell’area e in particolare, da ultimo, del Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 13 dicembre 2016, che, come ha chiarito il Comune nella relazione depositata il 7 ottobre 2020, ha confermato, salva la denominazione della zona mutata in “Z.T.O. D3.5, i dati stereometrici impressi alla lottizzazione (comprensivi delle volumetrie, delle destinazioni e delle distanze contestate).
Ebbene, i nuovi strumenti urbanistici divenuti inoppugnabili, anche nel caso in cui abbiano meramente confermato le previsioni contenute nei precedenti, “non possono considerarsi atti meramente confermativi perché approvati all'esito di complessi procedimenti che hanno richiesto una nuova attività istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti e una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco alla luce sia della nuova normativa regionale (L.R. n. 11 del 2004) sia delle modifiche socio-economiche del tessuto urbano ” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 904 del 2020). Più in generale, la giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che uno strumento urbanistico, anche laddove riproduca le destinazioni d'uso previste dai precedenti atti di pianificazione, non può mai essere considerato (neppure in parte qua ) un " atto meramente confermativo " poiché viene sempre assunto all'esito di una nuova e articolata istruttoria, volta a valutare una pluralità di elementi, così da dare corpo ad una rinnovazione unitaria delle complessive scelte urbanistiche (vd. ad es. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 512 del 2007).
Si deve quindi concludere che la mancata impugnazione degli atti di pianificazione nel frattempo intervenuti, frutto di autonome valutazioni, e per loro stessi idonei a definire la destinazione urbanistica delle aree, priva il ricorrente di un interesse concreto e attuale all’accogliento dell’azione caducatoria, in quanto l’annullamento degli atti impugnati non sarebbe comunque idoneo a travolgere la disciplina impressa alle aree dalla strumentazione successivamente intervenuta, di per sé confermativa dell’assetto urbanistico consacrato negli atti impugnati.
8. Nondimeno, per le considerazioni che precedono (sopra, punti 5 e 6) il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Considerata la particolarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione della spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO