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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/11/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2551\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) , e vertente
T R A
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dagli avv.ti GIORGINI C.F._2
RI e AS ES, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
Controparte_1
) rapp.to e difeso dall' avv.to ZEROLI ANDREA, P.IVA_1 giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
29.10.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli Nr. 2551\2024 R.G.
argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo 697\2024 introdotta con l'atto di citazione del 5.12.2024 gli attori, premesso che il contratto di finanziamento sarebbe indeterminato per mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione, nonchè per indeterminatezza del tasso di mora indicato nell'art. 8 e usura originaria del tasso di mora;
tutto ciò premesso hanno chiesto di revocare del decreto ingiuntivo 697\2024; di accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nel contratto di finanziamento e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 bis del TUB, dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1815 c.c., condannare la “ Controparte_1
a restituire al cliente tutti gli importi pagati dagli opponenti
[...]
a titolo di interessi e spese non dovute in base alla citata disposizione di legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di “
[...]
. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, Mercedes Benz Financial Services Itala spa ha concluso per il rigetto delle avverse domande con il favore delle spese.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Agli attori è stato fornito un corredo documentale sufficiente ad aver piena contezza dell'impegno finanziario assunto posto che il contratto di finanziamento l'allegato piano di ammortamento forniscono tutti gli elementi utili e necessari a individuare il numero delle rate, loro entità e composizione, periodicità, tasso applicato e modalità di rimborso.
L'adozione di un piano d'ammortamento alla francese (sia a tasso fisso che variabile) è pianamente legittima e non determina alcun fenomeno né di palese nè di occulta capitalizzazione non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
2 Nr. 2551\2024 R.G.
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. 15130\2024 e 8322/2025).
La differenza tra l'importo di euro 538,49 e la maggior somma di euro
543,99 non è dovuto ad una differenza tra tasso contrattuale e tasso applicato ma alla spesa di euro 3,50 prevista dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto.
Infondata è anche la censura di indeterminatezza del tasso di mora in quanto l'art. 8 precisa che detto tasso è determinato con riferimento al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali e comunque nei limiti del c.d. “tasso soglia” di cui alla
Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni”.
La clausola è determinata prevedendo si sia la base di calcolo del tasso
Euribor sia la cosiddetta clausola di salvaguardia;
clausola che, a fronte del vuoto probatorio sulla denuncia usura, porta a concludere per l'insussistenza anche dell'ultima censura afferente la supposta usura originaria del tasso di mora.
Quanto alle altre commissioni l'art. 8 delle condizioni generali di contratto specifica importo della commissione di recupero crediti e la percentuale sull'insoluto per l'addebito della commissione di gestione degli incassi insoluti. Nessuna indeterminatezza.
Non risulta prova che siano state addebitate commissioni e spese diverse ed ulteriori.
Al rigetto dell'opposizione consegue ex artt. 653 e 654 cpc la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
3 Nr. 2551\2024 R.G.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta tutte le domande attoree.
Applicati gli artt. 653 e 654 cpc dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 697\2024.
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 25/11/2025
Il Giudice est.
TO AN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2551\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) , e vertente
T R A
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dagli avv.ti GIORGINI C.F._2
RI e AS ES, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
Controparte_1
) rapp.to e difeso dall' avv.to ZEROLI ANDREA, P.IVA_1 giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
29.10.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli Nr. 2551\2024 R.G.
argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo 697\2024 introdotta con l'atto di citazione del 5.12.2024 gli attori, premesso che il contratto di finanziamento sarebbe indeterminato per mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione, nonchè per indeterminatezza del tasso di mora indicato nell'art. 8 e usura originaria del tasso di mora;
tutto ciò premesso hanno chiesto di revocare del decreto ingiuntivo 697\2024; di accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nel contratto di finanziamento e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 bis del TUB, dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1815 c.c., condannare la “ Controparte_1
a restituire al cliente tutti gli importi pagati dagli opponenti
[...]
a titolo di interessi e spese non dovute in base alla citata disposizione di legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di “
[...]
. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, Mercedes Benz Financial Services Itala spa ha concluso per il rigetto delle avverse domande con il favore delle spese.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Agli attori è stato fornito un corredo documentale sufficiente ad aver piena contezza dell'impegno finanziario assunto posto che il contratto di finanziamento l'allegato piano di ammortamento forniscono tutti gli elementi utili e necessari a individuare il numero delle rate, loro entità e composizione, periodicità, tasso applicato e modalità di rimborso.
L'adozione di un piano d'ammortamento alla francese (sia a tasso fisso che variabile) è pianamente legittima e non determina alcun fenomeno né di palese nè di occulta capitalizzazione non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
2 Nr. 2551\2024 R.G.
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. 15130\2024 e 8322/2025).
La differenza tra l'importo di euro 538,49 e la maggior somma di euro
543,99 non è dovuto ad una differenza tra tasso contrattuale e tasso applicato ma alla spesa di euro 3,50 prevista dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto.
Infondata è anche la censura di indeterminatezza del tasso di mora in quanto l'art. 8 precisa che detto tasso è determinato con riferimento al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali e comunque nei limiti del c.d. “tasso soglia” di cui alla
Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni”.
La clausola è determinata prevedendo si sia la base di calcolo del tasso
Euribor sia la cosiddetta clausola di salvaguardia;
clausola che, a fronte del vuoto probatorio sulla denuncia usura, porta a concludere per l'insussistenza anche dell'ultima censura afferente la supposta usura originaria del tasso di mora.
Quanto alle altre commissioni l'art. 8 delle condizioni generali di contratto specifica importo della commissione di recupero crediti e la percentuale sull'insoluto per l'addebito della commissione di gestione degli incassi insoluti. Nessuna indeterminatezza.
Non risulta prova che siano state addebitate commissioni e spese diverse ed ulteriori.
Al rigetto dell'opposizione consegue ex artt. 653 e 654 cpc la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
3 Nr. 2551\2024 R.G.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta tutte le domande attoree.
Applicati gli artt. 653 e 654 cpc dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 697\2024.
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 25/11/2025
Il Giudice est.
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