TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 7885/2024 promossa da:
- - ass. avv. PALANGE (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
(parti convenute contumaci) Controparte_1 all'udienza del 25/3/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- la signora si è rivolta al tribunale chiedendo di accertare e dichiarare Pt_1
l'omesso versamento, da parte della propria datrice di lavoro Controparte_1 della somma di € 2.376,20 a titolo di t.f.r. maturato sino al 31.12.2023, da eseguirsi in favore di (in forza del piano individuale pensionistico “Azione Controparte_1
Previdente”, già “Generafuturo”, posizione individuale n. 22112952, polizza n.
31702806) e di dichiarare tenuta e condannare la parte debitrice all'immediato versamento in favore di della predetta somma di € 2.376,20, a Controparte_1 titolo di t.f.r. oltre interessi e rivalutazione e di “una somma a titolo di risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa, derivante dal mancato rendimento riconducibile all'omesso versamento al Fondo”; in via alternativa , “in caso di prematura cessazione del rapporto nelle more del presente giudizio”, la ricorrente ha chiesto di condannare al pagamento della somma di € 2.376,20 a titolo Controparte_1
di t.f.r. maturato e non versato al fondo sino alla data del 31.12.2023, o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e di una ulteriore
“somma a titolo di risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa, derivante dal mancato rendimento riconducibile all'omesso versamento”;
- le parti convenute non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci;
2.
ritenuto che
la parte ricorrente abbia offerto la prova del proprio credito: risultano infatti prodotti in atti il contratto di assunzione alle dipendenze di Controparte_1
le buste paga, l'adesione al fondo di previdenza complementare, la comunicazione
[...]
del cambio di destinazione del t.f.r., le trattenute effettuate dal datore di lavoro, il CUD
2024 con l'importo del t.f.r. maturato alla data del 31/12/2023 (cfr. CUD 2024 sub doc. 4
(docc. 1, 3, 4, 5, 6);
3.
ritenuto che
la parte debitrice, sulla quale gravava l'onere della prova ed è invece rimasta contumace, debba quindi essere condannata a pagare l'importo di euro 2376,20
- che non risulta esser stato versato a – direttamente in favore Controparte_1 della ricorrente, in accoglimento della domanda formulata “in via alternativa”, essendo medio tempore cessato il rapporto di lavoro (come precisato dalla parte attrice all'odierna udienza), oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.: “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di
T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento” (così, tra le altre Cass. civ. sez. lav., 26/4/2024, n. 11198);
4.
ritenuto che
non possa invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dall'omesso versamento al , in difetto di ogni benché minima CP_2 allegazione sulla sussistenza e sull'entità di tale danno;
5.
ritenuto che
le spese di lite debbano esser poste a carico della parte debitrice che ha dato causa al presente giudizio, dovendo essere esonerata da ogni spesa
[...]
convenuta quale mera beneficiaria dei pagamenti, e ritenuto che la CP_1
liquidazione possa esser effettuata sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, data la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di difese ad opera della parte rimasta soccombente;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente dell'importo di euro 2376,20 maturato dalla ricorrente al titolo di t.f.r. fino alla data del 31/12/2023, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
condanna la a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si Controparte_1
liquidano in euro 1030,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.p.a. e contributo se versato, da distrarsi in favore dei difensori, avv. PILI e PALANGE.
la giudice
Roberta PASTORE